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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10345/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LA MONICA ANGELINA giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'avv. LA MONICA ANGELINA giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. LA MONICA ANGELINA giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/09/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato in data 28.7.2022, e Parte_1 Parte_3 [...]
spiegavano formale opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 45.228,89, Pt_2 notificato ai medesimi in data 25.7.2022.
Tale precetto traeva origine dal titolo esecutivo costituito dal contratto di finanziamento del
19.7.2018 a cui era stata apposta la formula esecutiva con rogito del notaio in data Persona_1
25.7.2022 , Rep. n. 3579 - racc. 2715, concesso per l'acquisto di attrezzature destinate all'attività di in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale “Cotto e Parte_4 Mangiato di Lombardo Rosalia” da C.R.I.A.S, CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, c.f. , in persona del direttore pro tempore. P.IVA_1
Tale finanziamento era stato garantito da e , con fideiussione Parte_2 Parte_5 solidale fino ad € 50.000,00 oltre eventuali spese legali fino alla concorrenza di € 8.000,00.
Nell'atto di citazione, gli opponenti esponevano che il mancato pagamento delle rate del finanziamento fosse coinciso con il periodo della pandemia da Covid-19.
Rilevavano che, con il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” (art. 56), fosse stata prevista come misura di sostegno per le piccole o medie imprese, la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento fino al 30 giugno 2021, poi successivamente prorogato dall'articolo 64 del dl Sostegni bis (n.73 del 2021) fino al 31 dicembre 2021.
Nonostante ciò, la non aveva dato la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del CP_1 finanziamento, attivando invece la procedura per il recupero del credito.
Nel merito, eccepivano l'indeterminatezza dell'atto di precetto per la mancata specificazione delle rate non pagate e dei criteri di calcolo degli interessi di mora, e, parimenti, contestavano l'usura convenuta con riferimento sia agli interessi corrispettivi incorporati nelle singole rate, sia agli interessi di mora.
Concludevano, dunque, chiedendo: “In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che fino al mese di dicembre 2021 , per decreto legge, il pagamento dei finanziamenti era sospeso e pertanto non potevano decorrere interessi moratori sulle rate sospese;
accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora e corrispettivi per manifesta usurarieta' degli stessi. e conseguentemente dichiarare nullo l'atto di precetto. In subordine Si chiede sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto è stata presentata una istanza per la nomina di un gestore per la composizione della crisi, ai sensi dell'art. 480, 2 comma. con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. con condanna alle spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza del 3.7.2023, presenziava solo il procuratore degli opponenti e, ritenuto che non fosse presente nel fascicolo prova della avvenuta notificazione dell'opposizione alla , con CP_1 ordinanza, si rinviava all'udienza del 13.11.2023 per l'integrazione della documentazione richiesta.
Di poi, il procuratore di parte opponente dichiarava di depositare: “Atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione notificato il 28.07.2022 da (+2) a In Parte_1 CP_1 pers. Leg. Rapp.te pro tempore mediante consegna a mani”.
Con ordinanza relativa all'udienza del 13.11.2023, veniva sospesa l'efficacia dell'opposto precetto, e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024, di poi, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte opposta rimaneva contumace.
pagina 2 di 4 *******************************
Tanto premesso, si rileva che:
- in seno all'atto di precetto, la in persona del Presidente del CdA legale CP_1 rappresentante pro tempore ha dichiarato di essere “domiciliato per la carica presso la sede sociale a Catania in Corso Italia n.104 ed elettivamente, ai fini della presente procedura, a Palermo via Ammiraglio Gravina n. 2/F presso lo studio dell'avv. Roberto Surdi”;
- l'480 c.p.c., nell'individuare il contenuto minimo dell'atto di precetto, stabilisce, al comma 3, che “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione...” e tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c., serve ad individuare il giudice avanti al quale proporre l'opposizione a precetto prima dell'inizio dell'esecuzione;
- con l'ordinanza n. 22302/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'individuazione del giudice territorialmente competente nelle opposizioni a precetto e, sulla scorta di tale principio, ha osservato che: “se nell'atto di precetto, il creditore ha dichiarato la residenza o eletto il domicilio, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., deve presumersi che nella circoscrizione del luogo prescelto vi siano beni del debitore che possono essere sottoposti ad esecuzione;
nel caso di contestazione da parte del debitore della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio effettuata dal creditore con l'atto di precetto, sostenendo che ivi non potrebbe iniziare in suo danno una esecuzione forzata, ha la facoltà di proporre l'opposizione preventiva all'esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato;
in questi casi è onere del creditore fornire la prova che l'elezione di domicilio non era «anomala» e che, nel circondario del luogo prescelto, avrebbe potuto iniziarsi l'esecuzione forzata contro il debitore precettato”;
- secondo un consolidato orientamento in materia, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui “Il nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato CP_2 la propria residenza o eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione o elezione” (cfr. Cass. civ. n. 20567/2020).
Ciò posto, l'opponente ha correttamente notificato il precetto presso il domicilio eletto dal precettante in Palermo, ha invece errato nel proporre l'opposizione davanti al Tribunale di Catania.
Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del giudice del Tribunale di Catania, in favore del Tribunale di Palermo.
Infine, si rileva che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania;
2. Compensa le spese tra le parti del giudizio;
3. Assegna alle parti termine di gg 60 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10345/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LA MONICA ANGELINA giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'avv. LA MONICA ANGELINA giusta procura in atti.
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. LA MONICA ANGELINA giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti. P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/09/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato in data 28.7.2022, e Parte_1 Parte_3 [...]
spiegavano formale opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 45.228,89, Pt_2 notificato ai medesimi in data 25.7.2022.
Tale precetto traeva origine dal titolo esecutivo costituito dal contratto di finanziamento del
19.7.2018 a cui era stata apposta la formula esecutiva con rogito del notaio in data Persona_1
25.7.2022 , Rep. n. 3579 - racc. 2715, concesso per l'acquisto di attrezzature destinate all'attività di in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale “Cotto e Parte_4 Mangiato di Lombardo Rosalia” da C.R.I.A.S, CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, c.f. , in persona del direttore pro tempore. P.IVA_1
Tale finanziamento era stato garantito da e , con fideiussione Parte_2 Parte_5 solidale fino ad € 50.000,00 oltre eventuali spese legali fino alla concorrenza di € 8.000,00.
Nell'atto di citazione, gli opponenti esponevano che il mancato pagamento delle rate del finanziamento fosse coinciso con il periodo della pandemia da Covid-19.
Rilevavano che, con il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” (art. 56), fosse stata prevista come misura di sostegno per le piccole o medie imprese, la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento fino al 30 giugno 2021, poi successivamente prorogato dall'articolo 64 del dl Sostegni bis (n.73 del 2021) fino al 31 dicembre 2021.
Nonostante ciò, la non aveva dato la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del CP_1 finanziamento, attivando invece la procedura per il recupero del credito.
Nel merito, eccepivano l'indeterminatezza dell'atto di precetto per la mancata specificazione delle rate non pagate e dei criteri di calcolo degli interessi di mora, e, parimenti, contestavano l'usura convenuta con riferimento sia agli interessi corrispettivi incorporati nelle singole rate, sia agli interessi di mora.
Concludevano, dunque, chiedendo: “In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare che fino al mese di dicembre 2021 , per decreto legge, il pagamento dei finanziamenti era sospeso e pertanto non potevano decorrere interessi moratori sulle rate sospese;
accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora e corrispettivi per manifesta usurarieta' degli stessi. e conseguentemente dichiarare nullo l'atto di precetto. In subordine Si chiede sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto è stata presentata una istanza per la nomina di un gestore per la composizione della crisi, ai sensi dell'art. 480, 2 comma. con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. con condanna alle spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Alla prima udienza del 3.7.2023, presenziava solo il procuratore degli opponenti e, ritenuto che non fosse presente nel fascicolo prova della avvenuta notificazione dell'opposizione alla , con CP_1 ordinanza, si rinviava all'udienza del 13.11.2023 per l'integrazione della documentazione richiesta.
Di poi, il procuratore di parte opponente dichiarava di depositare: “Atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione notificato il 28.07.2022 da (+2) a In Parte_1 CP_1 pers. Leg. Rapp.te pro tempore mediante consegna a mani”.
Con ordinanza relativa all'udienza del 13.11.2023, veniva sospesa l'efficacia dell'opposto precetto, e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024, di poi, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte opposta rimaneva contumace.
pagina 2 di 4 *******************************
Tanto premesso, si rileva che:
- in seno all'atto di precetto, la in persona del Presidente del CdA legale CP_1 rappresentante pro tempore ha dichiarato di essere “domiciliato per la carica presso la sede sociale a Catania in Corso Italia n.104 ed elettivamente, ai fini della presente procedura, a Palermo via Ammiraglio Gravina n. 2/F presso lo studio dell'avv. Roberto Surdi”;
- l'480 c.p.c., nell'individuare il contenuto minimo dell'atto di precetto, stabilisce, al comma 3, che “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione...” e tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c., serve ad individuare il giudice avanti al quale proporre l'opposizione a precetto prima dell'inizio dell'esecuzione;
- con l'ordinanza n. 22302/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all'individuazione del giudice territorialmente competente nelle opposizioni a precetto e, sulla scorta di tale principio, ha osservato che: “se nell'atto di precetto, il creditore ha dichiarato la residenza o eletto il domicilio, ai sensi dell'art. 480 comma 3 c.p.c., deve presumersi che nella circoscrizione del luogo prescelto vi siano beni del debitore che possono essere sottoposti ad esecuzione;
nel caso di contestazione da parte del debitore della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio effettuata dal creditore con l'atto di precetto, sostenendo che ivi non potrebbe iniziare in suo danno una esecuzione forzata, ha la facoltà di proporre l'opposizione preventiva all'esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato;
in questi casi è onere del creditore fornire la prova che l'elezione di domicilio non era «anomala» e che, nel circondario del luogo prescelto, avrebbe potuto iniziarsi l'esecuzione forzata contro il debitore precettato”;
- secondo un consolidato orientamento in materia, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui “Il nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato CP_2 la propria residenza o eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione o elezione” (cfr. Cass. civ. n. 20567/2020).
Ciò posto, l'opponente ha correttamente notificato il precetto presso il domicilio eletto dal precettante in Palermo, ha invece errato nel proporre l'opposizione davanti al Tribunale di Catania.
Deve, pertanto, dichiararsi l'incompetenza del giudice del Tribunale di Catania, in favore del Tribunale di Palermo.
Infine, si rileva che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania;
2. Compensa le spese tra le parti del giudizio;
3. Assegna alle parti termine di gg 60 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di
Palermo.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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