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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 669/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 669/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. PILONE Parte_1 C.F._1 MARIA SERENA e dall'avv. DONDERI GRAZIELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. CO
), rappresentato e difeso dall'avv. PINGUE FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 lo studio del difensore,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. LUPI CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. BALBO DI VINADIO CP_3 P.IVA_3
EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 21 Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della spiegata opposizione: accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo e dunque l'insussistenza del diritto di e CP_1 CO CO
di agire e procedere in executivis nei confronti di e per Controparte_2 Parte_1 l'effetto annullare le cartelle n. 13820190000233700001 e n.13820190000570924001 emesse da;
Controparte_2
NEL MERITO: in principalità, accertare e dichiarare la nullità della clausola n. 5 rubricata
“Responsabilità del fideiussore” apposta da nel contratto di fideiussione omnibus Controparte_3 sottoscritto in data 28.4.2014 dalla sig.ra e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. Parte_1 1957 c.c., l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente e l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti CO del fideiussore;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non ritenesse nulla la clausola Parte_1 n. 5 rubricata “Responsabilità del fideiussore” apposta da nel contratto di Controparte_3 fideiussione omnibus sottoscritto in data 28.4.2014 dalla sig.ra , accertare e dichiarare, Parte_1 ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente e l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire CO nei confronti del fideiussore per violazione dell'obbligo di coltivare con diligenza le Parte_1 istanze verso il debitore principale, in attuazione dei principi generali di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1176 c.c, nei termini contrattualmente previsti. Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche relativamente alla fase di reclamo avverso il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione, iscritto al N. RG 1641/2022, e definito con ordinanza del 3 aprile 2023 che rimanda le spese del procedimento all'esito del giudizio di merito”.
Per parte opposta : Controparte_4
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti impugnati, emessi dall' , in quanto Controparte_2 infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito: rigettare le domande e le eccezioni sollevate dall'attrice, in quanto infondate e, comunque, non provate, per i motivi di cui in narrativa;
- in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il terzo chiamato, (c.f. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3 Contr Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, sarà tenuto a manlevare da ogni perdita e/o Contr danno e/o costo che la stessa dovesse subire in ragione delle domande proposte dall'attrice, anche a titolo di spese di lite di questo giudizio, nella misura che verrà riconosciuta in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte opposta : Controparte_2
“Piaccia al Tribunale adìto, IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni afferenti alle cartelle di pagamento e, dunque, al merito della pretesa impositiva poiché tardivamente proposte;
in subordine e sulle medesime eccezioni, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi esposti;
Controparte_6
pagina 2 di 21 IN OGNI CASO, NEL MERITO, rigettare il ricorso nei confronti dell' Controparte_6
in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
Con vittoria di spese
[...] competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Per la terza chiamata Controparte_3
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi:
- Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate.
- Accertare e dichiarare la piena validità della fideiussione prestata dalla signora Parte_1 Contr
- Rigettare in quanto inammissibile e comunque infondata la domanda di manleva di
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite, compresi IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. Parte_1
615 c.p.c. chiedendo, in via preliminare, che fosse sospesa l'esecuzione delle cartelle esattoriali emesse da e che tali cartelle fossero annullate per l'insussistenza del diritto Controparte_2 all'esecuzione e, nel merito, che fosse dichiarata la nullità della clausola n. 5 rubricata “Responsabilità del fideiussore” apposta da nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data Controparte_3
28.4.2014 e, per l'effetto, fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente, nonché l'intervenuta decadenza di
[...]
dal diritto di agire nei confronti dell'esponente. In particolare, ha CO
dedotto:
- che in data 28.4.2014 aveva rilasciato la fideiussione omnibus, sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 726.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni bancarie verso Controparte_3
contratte da , titolare di omonima ditta corrente in Villadossola;
CP_7
- che in data 4.11.2016 aveva concesso a due finanziamenti ai sensi Controparte_3 CP_7
della L. 662/1996, il primo per la somma di € 150.000,00, con un importo massimo garantito da in misura di € 90.000,00 ed il secondo per la CO somma di € 300.000,00, con un importo massimo garantito da CO [...]
per la somma di € 180.000,00, come da autorizzazioni rilasciate il 27.4.2016; CP_1
- che con raccomandata del 18.10.2017 aveva comunicato a la Controparte_3 CP_7
risoluzione per inadempimento di ogni contratto di affidamento, la revoca dei concessi finanziamenti e pagina 3 di 21 il recesso dai rapporti di conto corrente, invitando il debitore all'immediato rientro dai finanziamenti concessi ai sensi della L.662/1996 e scaduti il 30.9.2017;
- che aveva escusso la garanzia prestata da Controparte_3 CO
;
[...]
- che con intimazione di pagamento n. 13820229000077454000 l' , Controparte_8
per conto di , surrogata ex art. 1203 c.c. a CO
, aveva richiesto alla ricorrente, in virtù della predetta fideiussione omnibus rilasciata Controparte_3 nell'aprile del 2014, il pagamento della somma portata dalle cartelle n. 13820190000233700001 e n.
13820190000570924001 per un importo complessivo di € 283.848,31, di cui € 258.725,93 a titolo di debito residuo scaduto, € 9.045,37 a titolo di interessi di mora ed € 16.077,01 a titolo di diritti di riscossione e di notifica;
- che per la riscossione delle entrate che traggono origine da rapporti privatistici era necessaria l'acquisizione di un precedente titolo esecutivo e che nella fattispecie il credito vantato da traeva origine da un rapporto esclusivamente CO
privatistico;
- che , escussa in garanzia da per CO Controparte_3
il 60% delle somme erogate nel novembre 2016 a ex L.662/1996, si era surrogata ai CP_7 sensi dell'art. 1203 c.c. a , originaria creditrice, assumendo la medesima posizione ed Controparte_3
acquisendo i medesimi diritti della banca erogante in relazione ai contratti di mutuo/apertura di credito conclusi con nel 2016 e dell'obbligo fideiussorio assunto da nell'aprile CP_7 Parte_1
2014;
- che da ciò conseguiva che le cartelle n. 13820190000233700001 e n. 13820190000570924001 e l'intimazione di pagamento n. 138 20229000077454000 erano state notificate al fideiussore a seguito di una mera iscrizione a ruolo non preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo ed erano, pertanto, radicalmente nulle;
- che la clausola n. 5 del contratto di fideiussione era nulla, sia per violazione della disciplina antitrust
(art.2 c.2 lett. a l. 287/1990 e art. 101 TFUE), atteso che riproduceva testualmente la clausola n. 6 di deroga/rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nel format predisposto dall'ABI nell'anno
2002, sia in quanto apposta in inosservanza dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206;
pagina 4 di 21 - che l'invalidità della citata pattizia comportava la piena operatività della disciplina prevista dall'1957
c.c. e, pertanto, l'onere della banca di rivolgere le sue istanze contro il debitore nei sei mesi successivi alla scadenza delle relative obbligazioni, oltre che di continuarle con diligenza;
- che le obbligazioni assunte da e garantite dalla fideiussione omnibus rilasciata erano CP_7
scadute in data 30.9.2017 e che con raccomandata del 18.10.2017 aveva comunicato al Controparte_3
debitore, , al fideiussore e alla garante, CP_7 Parte_1 CO
, la risoluzione per inadempimento di tutti i contratti di affidamento e dei
[...]
concessi finanziamenti, nonché il recesso dai rapporti di conto corrente;
- che in pari data il citato istituto bancario aveva invitato il debitore all'immediato rientro dai finanziamenti concessi ai sensi della L.662/1996 e scaduti il 30.9.2017 e nel termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. non era stata proposta da e con diligenza Controparte_3
continuata, alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti del debitore principale;
- che, risultando trascorsi i termini di cui alla citata norma codicistica senza che fosse stato esperita nei confronti del debitore principale alcuna azione in via di cognizione o di esecuzione, l'obbligazione fideiussoria a suo tempo assunta dalla ricorrente doveva ritenersi estinta per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che le pretese restitutorie formulate nei confronti di da Parte_1
non potevano trovare accoglimento;
CO
- che, quindi, sussistevano i gravi motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita CO
Contr
(di seguito anche ) chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha
[...]
esposto:
- che la ditta individuale , al fine di ottenere da quale soggetto CP_7 Controparte_3 finanziatore, due finanziamenti (uno nel limite di importo di € 300.000,00 e l'altro nel limite di importo di € 150.000,00), entrambi della durata di 17 mesi, aveva richiesto l'agevolazione al Fondo, sotto forma di garanzia;
Contr
- che in data 14.10.2016 aveva ammesso le operazioni all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e regolato dai pagina 5 di 21 decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31.5.1999, n.248 e del
3.12.1999 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23.9.2005;
- che in data 4.11.2016 il finanziatore aveva concesso alla ditta individuale due operazioni CP_3 finanziarie, ovvero: l'apertura di credito sul conto anticipi n. 103891278 fino ad € 300.000,00, nonché
l'apertura di credito sul conto corrente n. 3331607 fino ad € 150.000,00, entrambe garantite nel limite del 60% dal Fondo, nonché, per l'intero, dalla garanzia personale rilasciata da;
Parte_1
- che in data 18.10.2017 l'esponente, in relazione al finanziamento di € 300.000,00, tenuto conto che alla data della missiva il conto corrente n. 103891278 presentava un'esposizione di € 283.759,10, oltre interessi, aveva comunicato alla ditta individuale debitrice ed al suo fideiussore la revoca del finanziamento, invitandoli a corrispondere il pagamento di quanto dovuto;
- che in data 18.10.2017 l'esponente, in relazione al finanziamento di € 150.000,00, tenuto conto che alla data della missiva il conto corrente n. 3331607 presentava un'esposizione di € 150.774,41, oltre interessi, aveva comunicato alla ditta individuale debitrice ed al suo fideiussore la revoca del finanziamento, invitandoli a corrispondere il pagamento di quanto dovuto;
- che, a seguito del perdurare dell'inadempimento del debitore principale e del suo fideiussore, il soggetto finanziatore aveva escusse le garanzie del Fondo;
- che il Fondo aveva, quindi, pagato quanto dovuto in forza delle suddette garanzie e aveva poi intimato alla debitrice principale e al fideiussore il pagamento di quanto da esso erogato al soggetto finanziatore, in ragione della surroga nei diritti di quest'ultimo;
- che, in conseguenza dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo, si era determinata la sua surrogazione ex lege nella parte del credito liquidato al soggetto finanziatore a titolo di perdita sull'operazione garantita e che tale credito si sostituiva a quello del soggetto finanziatore, in forza di un titolo del tutto distinto ed autonomo;
- che, qualora il soggetto beneficiario dell'operazione si fosse reso inadempiente all'obbligazione di rimborso del prestito, il soggetto finanziatore, al fine di attivare la garanzia pubblica, doveva “avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al
, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni Parte_2 insoluti, capitale residuo ed interessi di mora”;
pagina 6 di 21 - che l'art. 8bis del D.L. 24. 1.2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24. 3.2015 n. 33, prevedeva che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”;
- che le somme iscritte a ruolo, pur avendo origine in un rapporto di diritto privato, per espressa previsione legale (art.9, comma 5, D. Lgs. 123/98) dovevano essere recuperate tramite iscrizione sul ruolo, senza necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, in quanto la capacità di agire in executivis era assegnata al Fondo direttamente dalla legge;
Contr
- che correttamente, dunque, che aveva liquidato quanto richiesto da aveva CP_3
provveduto ad iscrivere a ruolo contro , in qualità di fideiussore della ditta individuale Parte_1 [...]
, il credito da restituzione, ai sensi del richiamato art. 9, co. 5 D. Lgs n. 123/1998, senza CP_7
necessità di munirsi di uno specifico titolo esecutivo;
- che per effetto del richiamo all'art. 9 comma D. Lgs. N. 123/1998, contenuto nell'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto era titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale;
- che l'art. 9 comma 5 D. 7 Lgs. N. 123/1998 costituiva la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D. Lgs. N. 46/1999, in quanto faceva salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge;
Contr
- che il rapporto intercorrente tra e l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima aveva natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di , si realizzava una surroga ex lege, tale da CO consentire immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica potessero incidere sulla procedura esattoriale;
- che la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme da restituire, a fronte della liquidazione
Contr effettuata da in favore del finanziatore, non rappresentava una scelta o facoltà discrezionale del gestore del fondo, ma la procedura obbligatoriamente prescritta dalla legge;
pagina 7 di 21 - che l'atto con il quale l'attrice aveva prestato la fideiussione nell'interesse della ditta individuale doveva qualificarsi come ipotesi di cosiddetta garanzia autonoma o a prima richiesta e che la deroga all'art. 1957 c.c. era stata legittimamente convenuta;
- che l'esponente era intenzionato a chiamare in causa in garanzia, ex art. 106 c.p.c., al Controparte_3 fine di essere da quest'ultimo manlevata da ogni eventuale danno e/o costo e/o spesa che dovesse subire in ragione delle domande ed eccezioni proposte dall'attrice.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione nonché della domanda di manleva formulata nei suoi confronti. In particolare, ha esposto:
Contr
- che era corretta la modalità di riscossione coattiva del credito effettuata da per conto di CP_9
tramite iscrizione a ruolo;
Contr
- che il credito vantato da non aveva natura privatistica e che l'ammissione di finanziamenti al
Fondo faceva sorgere due diversi rapporti: il primo, di natura privatistica, intercorrente tra il soggetto
Contr finanziatore, la PMI e gli eventuali garanti, e il secondo, di natura pubblicistica, intercorrente tra l'obbligato principale ed eventuali garanti;
Contr
- che non era obbligata ad ottenere preventivamente alcun titolo esecutivo di natura privata per procedere al recupero delle somme pagate a seguito dell'escussione della garanzia;
- che la parte attrice avrebbe dovuto promuovere un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'asserita nullità del negozio fideiussorio e che, in ogni caso, la nullità invocata da controparte per la violazione delle disposizioni Antitrust non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la fideiussione sottoscritta dalla signora non era stata redatta su modello ABI, Pt_1
essendo stato pattuito il termine di 36 mesi;
- che, in ogni caso, l'attrice non aveva dato prova dell'applicazione uniforme dello schema ABI;
- che, inoltre, l'art. 1957 c.c. era norma di per sé derogabile dalle parti, in quanto non era posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico;
- che, peraltro, l'azione per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla signora era stata Pt_1
intentata entro il termine di 36 mesi pattuito dalle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l' chiedendo Controparte_8
che, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni afferenti alle cartelle di pagina 8 di 21 pagamento e, in subordine, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e, nel merito, che fosse rigettata l'opposizione in quando basata su ragioni di CO0
fatto e di diritto infondate. In particolare, ha esposto che la rituale notificazione delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione da parte della contribuente determinava l'inammissibilità delle eccezioni di merito, specie dell'eccezione volta ad evidenziare la presunta inesistenza del titolo esecutivo, la quale avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a detta cartella. Ha eccepito che, in ogni caso, vi era il difetto di legittimazione passiva dell'esponente, in quanto l' CP_11
, in qualità di destinatario del pagamento da parte del contribuente, non doveva considerarsi
[...] litisconsorte necessario, avendo la mera funzione di notifica del ruolo, così come formato dall'ente impositore.
Con ordinanza del 12.12.2022 è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali n.
13820190000233700001 e n.13820190000570924001 e dell'intimazione di pagamento n.
1380229000077454000. Tale provvedimento è stato confermato all'esito del reclamo presentato da Contr
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 25.1.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del
20.9.2023, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 22.5.2024, poi differita al 23.10.2024, a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente, e celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 22.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CO0
. La Suprema Corte ha chiarito che nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di
[...]
crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente pagina 9 di 21 creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019).
Nella giurisprudenza più recente è stato, inoltre, affermato il principio secondo cui “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (Cass. n. 3870/2024).
L'attore ha contestato la fondatezza del credito iscritto a ruolo e ha convenuto sia l'ente impositore che il creditore, avendo operato una scelta processuale, espressione di una mera facoltà: la legittimazione processuale della convenuta non è esclusa dai motivi di opposizione, essendo parte del processo per effetto della emissione del ruolo.
Non risulta, inoltre, fondata l'eccezione di inammissibilità delle deduzioni di parte attrice per non essere state formulate in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato che “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e
l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima” (Cass. 13 maggio 2014 n. 10326). Nella specie l'opponente non ha lamentato la mancata notifica della cartella di pagamento, sicché non risultano precluse le deduzioni riguardanti i vizi delle cartelle di pagamento e il merito del credito.
Nel merito, giova premettere che il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito in base all' art. 2 co. 100 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle pagina 10 di 21 piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, la svolge l'attività di gestione del Parte_3
predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L' art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 prevede che: "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall' art. 9, comma 5, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46".
Pertanto, attivato il fondo, il soggetto finanziatore può giovarsi di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del
D.L.vo n. 123 del 1998, che così recita: "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.L.vo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Dal canto suo, il precedente comma 4 - per quanto qui interessa - fa riferimento ai "casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1".
Il quadro normativo è stato successivamente completato dall'art. 8bis D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in
G.U.- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo pagina 11 di 21 2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D.L.vo n. 123 del 1998), che così recita: "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma100, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D.L.vo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni".
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex L. n.
662 del 1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante - in qualità di Parte_3
gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n. 662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall' art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005, n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia. In tal senso depone anche la destinazione delle somme recuperate, secondo la previsione del comma 6 del medesimo art. 9 del d.leg.vo n. 123/1998 in base al quale "le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”.
La Suprema Corte ha provveduto a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura "privilegiata" di cui al comma 5 l'art. 9, quinto comma, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell' art. 9 comma 5 del D.L.vo n. 123 del 1998, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell' art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione pagina 12 di 21 da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle
PMI - è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall' art. 7 D.L.vo n. 123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Deve, pertanto, fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma. Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (cfr. Cass. 6508/2020).
In conclusione, deve, quindi, ritenersi che l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per utilizzare la norma di favore di cui all'art. 9 comma 5 del D.L.vo n. 123 del 1998. A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa della finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del D.L. 26 febbraio n. 46 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
Non appare, quindi, confacente al caso di specie l'interpretazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999 così come ipotizzata dall'opponente. Tale norma dispone infatti che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte
pagina 13 di 21 a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nel caso di specie la norma che consente l'iscrizione a ruolo va ravvisata nell'art. 9, c. 5, d. lgs. n. 123/1998 il quale dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. In seguito anche l'art.
8-bis, comma 3 del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha previsto espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, l'inciso contenuto nell'art. 21 del D. Lgs.
46/1999, secondo il quale “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge...” deve intendersi proprio riferito alla particolare previsione legale contenuta nel già citato comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 123/98, cui rimanda l'art. 2 del citato D.M. n. CO2
18456 del 20.6.2005, che regola tutte le ipotesi di interventi, in qualunque forma erogati, di sostegno pubblico alle attività produttive. La medesima previsione è contenuta, come illustrato, nell'art.
8-bis, comma 3 del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.
Dalla della disciplina di riferimento e dalle finalità risultanti dal complesso normativo richiamato, discende, quindi, la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione coattiva esattoriale da parte del e dell' alla stregua di quanto previsto dall'art. 9 CO CO1
comma 5 del D. Lgs. N. 123/1998, senza previa emissione di altro titolo esecutivo.
pagina 14 di 21 Parte opponente ha, inoltre, dedotto l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente e l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei CO
confronti del fideiussore in ragione della nullità della clausola n. 5 del contratto di Parte_1
fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
L'eccezione è infondata. Con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso e, in tal modo, escludere un ambito di differente negoziabilità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n.
13846). Pertanto, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è di per sé sufficiente al fine di dimostrare l'illiceità delle stesse, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale. Al riguardo, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia può costituire prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato, nonché del suo eventuale abuso, soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima. Nella specie, tale provvedimento non costituisce, quindi, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo (2014) rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
In ogni caso, non sussiste neanche una coincidenza formale con le clausole censurate: la clausola in esame non riproduce quella del modulo ABI considerata nulla nel provvedimento della Banca d'Italia citato, atteso che non elimina il termine previsto dall'art. 1957 c.c., ma lo estende da sei a trentasei mesi. (cfr. Corte d'appello di Torino 15/2025 del 10.1.2025)
Parte opponente ha, inoltre, eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa consumeristica.
Nella specie, risulta dimostrata la qualifica di consumatore del fideiussore dovendosi ritenere Pt_1
che la fideiussione sia stata rilasciata solo in forza del legame di coniugio con e non CP_7 nell'ambito di un'attività professionale, risultando la stessa all'epoca svolgere l'attività di commessa, dipendente subordinata (cfr. doc. da 9 a 12 parte opponente). Non si ritiene che la questione della pagina 15 di 21 qualifica di consumatore dell'opponente sia stata tardivamente prospettata soltanto in sede di comparsa conclusionale in violazione del principio del contraddittorio.
Nell'atto introduttivo tra i motivi di opposizione formulati dall'attrice è stata, seppur sinteticamente, indicata, altresì, la violazione dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 e la documentazione volta a dimostrare la qualifica rivestita da è stata depositata tempestivamente con la memoria ex Pt_1
art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.
In ogni caso si tratta di una questione rilevabile d'ufficio su cui la terza chiamata ha potuto CP_3
argomentare e prendere posizione nella memoria di replica. Per quanto riguarda la posizione tale questione era stata affrontata anche dal Collegio in sede di reclamo, CO
proposto dal convenuto stesso, avverso il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione.
Posto ciò, occorre premettere che il decreto legislativo n.206/2005 all'art. 33 comma 1 prevede che
“Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Al comma 2 del medesimo articolo si legge: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
- b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
L'art. 34 prevede al comma 4 che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale e al comma 5 che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Nel contratto sottoscritto dall'opponente si legge al punto 5: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine
pagina 16 di 21 entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
L'art. 1957 c.c. prevede, invece, che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Tanto premesso, l'estensione del termine di sei mesi, previsto dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore per proporre le istanze contro il debitore principale, a trentasei mesi, come previsto nel contratto di fideiussione, costituisce un aggravio di responsabilità del fideiussore, rispetto alla previsione legale.
L'estensione temporale a trentasei mesi, da una parte, limita il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale, dall'altra, limita la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è, infatti, affermato che “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato CP_1
principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Una siffatta CP_1 clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo” (Cass. 28/09/2023 n. 27558, v. anche Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n.
14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262; Cass., 28/6/2005, n. 13890).
La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti non esclude la vessatorietà della clausola. Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un pagina 17 di 21 consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa. E', quindi, irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva, in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo, sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale. Indiscusso che il contratto è stato redatto su un modello predisposto unilateralmente dalla banca, l'opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto.
Alla luce delle considerazioni esposte, va, quindi, accolta la domanda di accertamento della nullità della clausola n. 5 del contratto di fideiussione. L'invalidità di tale deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 comporta, quindi, la necessità di verificare il rispetto di quest'ultima disposizione e, in particolare, del termine semestrale previsto.
Al riguardo, non è conferente al caso concreto il richiamo alla giurisprudenza che nelle ipotesi di contratto autonomo di garanzia ritiene sufficiente, al fine di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., la richiesta stragiudiziale di pagamento. Nel contratto concluso tra l'opponente e l'istituto di credito non vi è alcun elemento testuale da cui inferire l'assenza del vincolo di accessorietà della garanzia, posto che l'espressione “a semplice richiesta scritta” si riferisce al pagamento di un fideiussore diverso dal consumatore, quale invece deve considerarsi È, infatti, espressamente previsto nel Parte_1 contratto che “qualora, invece, il fideiussore rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il fideiussore è tenuto pagare alla banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Rivestendo il ruolo di consumatore, deve, quindi, ritenersi che la stessa fosse tenuta a Parte_1
pagare alla banca non a prima richiesta, ma nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Inoltre, soltanto nelle ipotesi di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta può ritenersi sufficiente, al fine d'evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, mentre nel caso, come nella specie, di fideiussione, le istanze che il creditore deve coltivare per escludere la decadenza devono intendersi come iniziative di tutela giurisdizionale.
pagina 18 di 21 Nel caso concreto sono state documentate soltanto missive di intimazione di pagamento (cfr. doc. 6bis
e , mentre, sia considerando il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., sia CP_13 considerando il maggior termine di cui all'art. 5 del contratto, non risulta provata alcuna iniziativa giudiziale né nei confronti del debitore principale né nei confronti del fideiussore.
Alla luce delle considerazioni esposte, stante la violazione della disciplina consumeristica, deve, quindi, essere accolta l'opposizione e dichiarata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti del fideiussore CO
opponente.
Difatti, la decadenza dalla garanzia della banca, originario soggetto finanziatore, è opponibile dal
Contr fideiussore anche all'opposta la quale, agendo in virtù della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca erogatrice, è esposta alle eccezioni inerenti a esistenza ed entità del credito opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore surrogato. L'art. 1204 c.c. prevede, infatti, che “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”. Contr Posto ciò, l'opposta ha formulato istanza di chiamata in causa in garanzia, ex art. 106 c.p.c., del soggetto finanziatore al fine di essere da quest'ultimo manlevata da ogni eventuale Controparte_3
danno e/o costo e/o spesa che dovesse subire in ragione delle domande ed eccezioni proposte dall'attrice. Tale domanda non è meritevole d'accoglimento.
Come già illustrato, l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese rappresenta un intervento di natura pubblicistica volto ad assicurare una parziale copertura dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
In tale contesto, l'unico rapporto privatistico è quello che intercorre tra la banca ed il soggetto che Contr ottiene il finanziamento, ma la concessione della garanzia da parte di quale gestore del fondo, e il pagamento a seguito della sua escussione, determinato dall'inadempimento del beneficiario, non trovano causa nel rapporto di diritto privato, ma nella volontà pubblica di intervenire in economia a sostegno delle piccole e medie imprese e del sistema bancario, rispetto alla quale il rapporto privatistico
è solo l'occasione e funge da mero presupposto di fatto.
Nelle disposizioni operative del Fondo la garanzia prestata a favore del soggetto del finanziatore è descritta come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” e, quindi, nella sostanza con le caratteristiche pagina 19 di 21 di una garanzia autonoma che impedisce al garante qualsivoglia tipo di eccezione rispetto al creditore.
L'attivazione della garanzia è, inoltre, subordinata al mero inadempimento del beneficiario del finanziamento e all'avvio infruttuoso da parte del soggetto finanziatore della procedura stragiudiziale di recupero del credito, presupposti che nella specie sono stati soddisfatti.
Non può, inoltre, ritenersi che sulla base dei generali obblighi di diligenza e correttezza Controparte_3
fosse tenuta a garantire la piena efficacia delle clausole contrattuali della fideiussione, in quanto la stessa non ha assunto alcuna rilevanza nell'accesso del debitore principale al Fondo. Nella normativa di riferimento non è, infatti, prevista la presenza obbligatoria di un'ulteriore garanzia, quale la fideiussione in questione, per poter ottenere la concessione del finanziamento, come risulta anche dalla
Contr modulistica presentata (doc. 1 parte convenuta). ha prestato la sua garanzia tenendo in considerazione esclusivamente il debitore principale, sicché il credito invocato potrà essere azionato nei confronti di quest'ultimo, indipendentemente dalle sorti della garanzia prestata dal fideiussore, la cui esistenza non ha influito nella determinazione del Fondo di costituirsi garante nell'interesse di e a favore della banca. CP_7
In ogni caso, tale domanda riconvenzionale di manleva esula dal perimetro del presente giudizio finalizzato esclusivamente alla verifica del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente nei confronti del fideiussore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, CO
deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da che vengono
[...] Parte_1
liquidate, inclusa la fase di reclamo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri minimi, atteso il valore della causa vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento e la ripetitività delle difese svolte, in € 1.241,00 per spese vive e € 15.480,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Nel rapporto tra e si reputa equo compensare integralmente le spese Parte_1 Controparte_2 di lite, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione non per vizi del procedimento esattoriale ma per ragioni relative al merito del credito e dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
pagina 20 di 21 Contr Quanto al rapporto tra e la terza chiamata la novità della questione relativa alla Controparte_3 domanda di manleva e l'assenza di precedenti univoci sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta e dichiara la nullità della clausola n. 5 del contratto di fideiussione 28.4.2014 concluso tra e e, per l'effetto, accerta Parte_1 Controparte_3
che è decaduta dalla garanzia prestata da CO Parte_1
[...]
- rigetta la domanda di manleva formulata da nei CO
confronti di Controparte_3
- condanna a rifondere favore di le CO Parte_1
spese di lite liquidate in € 1.241,00 per spese vive e € 15.480,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Verbania, 21.3.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 669/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. PILONE Parte_1 C.F._1 MARIA SERENA e dall'avv. DONDERI GRAZIELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. CO
), rappresentato e difeso dall'avv. PINGUE FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 lo studio del difensore,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. LUPI CRISTIANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. BALBO DI VINADIO CP_3 P.IVA_3
EMANUELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 21 Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE: in accoglimento della spiegata opposizione: accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo e dunque l'insussistenza del diritto di e CP_1 CO CO
di agire e procedere in executivis nei confronti di e per Controparte_2 Parte_1 l'effetto annullare le cartelle n. 13820190000233700001 e n.13820190000570924001 emesse da;
Controparte_2
NEL MERITO: in principalità, accertare e dichiarare la nullità della clausola n. 5 rubricata
“Responsabilità del fideiussore” apposta da nel contratto di fideiussione omnibus Controparte_3 sottoscritto in data 28.4.2014 dalla sig.ra e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. Parte_1 1957 c.c., l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente e l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti CO del fideiussore;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non ritenesse nulla la clausola Parte_1 n. 5 rubricata “Responsabilità del fideiussore” apposta da nel contratto di Controparte_3 fideiussione omnibus sottoscritto in data 28.4.2014 dalla sig.ra , accertare e dichiarare, Parte_1 ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente e l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire CO nei confronti del fideiussore per violazione dell'obbligo di coltivare con diligenza le Parte_1 istanze verso il debitore principale, in attuazione dei principi generali di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1176 c.c, nei termini contrattualmente previsti. Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche relativamente alla fase di reclamo avverso il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione, iscritto al N. RG 1641/2022, e definito con ordinanza del 3 aprile 2023 che rimanda le spese del procedimento all'esito del giudizio di merito”.
Per parte opposta : Controparte_4
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti impugnati, emessi dall' , in quanto Controparte_2 infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito: rigettare le domande e le eccezioni sollevate dall'attrice, in quanto infondate e, comunque, non provate, per i motivi di cui in narrativa;
- in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che il terzo chiamato, (c.f. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_3 Contr Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, sarà tenuto a manlevare da ogni perdita e/o Contr danno e/o costo che la stessa dovesse subire in ragione delle domande proposte dall'attrice, anche a titolo di spese di lite di questo giudizio, nella misura che verrà riconosciuta in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte opposta : Controparte_2
“Piaccia al Tribunale adìto, IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni afferenti alle cartelle di pagamento e, dunque, al merito della pretesa impositiva poiché tardivamente proposte;
in subordine e sulle medesime eccezioni, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi esposti;
Controparte_6
pagina 2 di 21 IN OGNI CASO, NEL MERITO, rigettare il ricorso nei confronti dell' Controparte_6
in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato;
Con vittoria di spese
[...] competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge”.
Per la terza chiamata Controparte_3
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi:
- Rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate.
- Accertare e dichiarare la piena validità della fideiussione prestata dalla signora Parte_1 Contr
- Rigettare in quanto inammissibile e comunque infondata la domanda di manleva di
- In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite, compresi IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. Parte_1
615 c.p.c. chiedendo, in via preliminare, che fosse sospesa l'esecuzione delle cartelle esattoriali emesse da e che tali cartelle fossero annullate per l'insussistenza del diritto Controparte_2 all'esecuzione e, nel merito, che fosse dichiarata la nullità della clausola n. 5 rubricata “Responsabilità del fideiussore” apposta da nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto in data Controparte_3
28.4.2014 e, per l'effetto, fosse dichiarata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente, nonché l'intervenuta decadenza di
[...]
dal diritto di agire nei confronti dell'esponente. In particolare, ha CO
dedotto:
- che in data 28.4.2014 aveva rilasciato la fideiussione omnibus, sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 726.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni bancarie verso Controparte_3
contratte da , titolare di omonima ditta corrente in Villadossola;
CP_7
- che in data 4.11.2016 aveva concesso a due finanziamenti ai sensi Controparte_3 CP_7
della L. 662/1996, il primo per la somma di € 150.000,00, con un importo massimo garantito da in misura di € 90.000,00 ed il secondo per la CO somma di € 300.000,00, con un importo massimo garantito da CO [...]
per la somma di € 180.000,00, come da autorizzazioni rilasciate il 27.4.2016; CP_1
- che con raccomandata del 18.10.2017 aveva comunicato a la Controparte_3 CP_7
risoluzione per inadempimento di ogni contratto di affidamento, la revoca dei concessi finanziamenti e pagina 3 di 21 il recesso dai rapporti di conto corrente, invitando il debitore all'immediato rientro dai finanziamenti concessi ai sensi della L.662/1996 e scaduti il 30.9.2017;
- che aveva escusso la garanzia prestata da Controparte_3 CO
;
[...]
- che con intimazione di pagamento n. 13820229000077454000 l' , Controparte_8
per conto di , surrogata ex art. 1203 c.c. a CO
, aveva richiesto alla ricorrente, in virtù della predetta fideiussione omnibus rilasciata Controparte_3 nell'aprile del 2014, il pagamento della somma portata dalle cartelle n. 13820190000233700001 e n.
13820190000570924001 per un importo complessivo di € 283.848,31, di cui € 258.725,93 a titolo di debito residuo scaduto, € 9.045,37 a titolo di interessi di mora ed € 16.077,01 a titolo di diritti di riscossione e di notifica;
- che per la riscossione delle entrate che traggono origine da rapporti privatistici era necessaria l'acquisizione di un precedente titolo esecutivo e che nella fattispecie il credito vantato da traeva origine da un rapporto esclusivamente CO
privatistico;
- che , escussa in garanzia da per CO Controparte_3
il 60% delle somme erogate nel novembre 2016 a ex L.662/1996, si era surrogata ai CP_7 sensi dell'art. 1203 c.c. a , originaria creditrice, assumendo la medesima posizione ed Controparte_3
acquisendo i medesimi diritti della banca erogante in relazione ai contratti di mutuo/apertura di credito conclusi con nel 2016 e dell'obbligo fideiussorio assunto da nell'aprile CP_7 Parte_1
2014;
- che da ciò conseguiva che le cartelle n. 13820190000233700001 e n. 13820190000570924001 e l'intimazione di pagamento n. 138 20229000077454000 erano state notificate al fideiussore a seguito di una mera iscrizione a ruolo non preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo ed erano, pertanto, radicalmente nulle;
- che la clausola n. 5 del contratto di fideiussione era nulla, sia per violazione della disciplina antitrust
(art.2 c.2 lett. a l. 287/1990 e art. 101 TFUE), atteso che riproduceva testualmente la clausola n. 6 di deroga/rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nel format predisposto dall'ABI nell'anno
2002, sia in quanto apposta in inosservanza dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206;
pagina 4 di 21 - che l'invalidità della citata pattizia comportava la piena operatività della disciplina prevista dall'1957
c.c. e, pertanto, l'onere della banca di rivolgere le sue istanze contro il debitore nei sei mesi successivi alla scadenza delle relative obbligazioni, oltre che di continuarle con diligenza;
- che le obbligazioni assunte da e garantite dalla fideiussione omnibus rilasciata erano CP_7
scadute in data 30.9.2017 e che con raccomandata del 18.10.2017 aveva comunicato al Controparte_3
debitore, , al fideiussore e alla garante, CP_7 Parte_1 CO
, la risoluzione per inadempimento di tutti i contratti di affidamento e dei
[...]
concessi finanziamenti, nonché il recesso dai rapporti di conto corrente;
- che in pari data il citato istituto bancario aveva invitato il debitore all'immediato rientro dai finanziamenti concessi ai sensi della L.662/1996 e scaduti il 30.9.2017 e nel termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. non era stata proposta da e con diligenza Controparte_3
continuata, alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti del debitore principale;
- che, risultando trascorsi i termini di cui alla citata norma codicistica senza che fosse stato esperita nei confronti del debitore principale alcuna azione in via di cognizione o di esecuzione, l'obbligazione fideiussoria a suo tempo assunta dalla ricorrente doveva ritenersi estinta per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che le pretese restitutorie formulate nei confronti di da Parte_1
non potevano trovare accoglimento;
CO
- che, quindi, sussistevano i gravi motivi per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita CO
Contr
(di seguito anche ) chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha
[...]
esposto:
- che la ditta individuale , al fine di ottenere da quale soggetto CP_7 Controparte_3 finanziatore, due finanziamenti (uno nel limite di importo di € 300.000,00 e l'altro nel limite di importo di € 150.000,00), entrambi della durata di 17 mesi, aveva richiesto l'agevolazione al Fondo, sotto forma di garanzia;
Contr
- che in data 14.10.2016 aveva ammesso le operazioni all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 e regolato dai pagina 5 di 21 decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31.5.1999, n.248 e del
3.12.1999 e dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23.9.2005;
- che in data 4.11.2016 il finanziatore aveva concesso alla ditta individuale due operazioni CP_3 finanziarie, ovvero: l'apertura di credito sul conto anticipi n. 103891278 fino ad € 300.000,00, nonché
l'apertura di credito sul conto corrente n. 3331607 fino ad € 150.000,00, entrambe garantite nel limite del 60% dal Fondo, nonché, per l'intero, dalla garanzia personale rilasciata da;
Parte_1
- che in data 18.10.2017 l'esponente, in relazione al finanziamento di € 300.000,00, tenuto conto che alla data della missiva il conto corrente n. 103891278 presentava un'esposizione di € 283.759,10, oltre interessi, aveva comunicato alla ditta individuale debitrice ed al suo fideiussore la revoca del finanziamento, invitandoli a corrispondere il pagamento di quanto dovuto;
- che in data 18.10.2017 l'esponente, in relazione al finanziamento di € 150.000,00, tenuto conto che alla data della missiva il conto corrente n. 3331607 presentava un'esposizione di € 150.774,41, oltre interessi, aveva comunicato alla ditta individuale debitrice ed al suo fideiussore la revoca del finanziamento, invitandoli a corrispondere il pagamento di quanto dovuto;
- che, a seguito del perdurare dell'inadempimento del debitore principale e del suo fideiussore, il soggetto finanziatore aveva escusse le garanzie del Fondo;
- che il Fondo aveva, quindi, pagato quanto dovuto in forza delle suddette garanzie e aveva poi intimato alla debitrice principale e al fideiussore il pagamento di quanto da esso erogato al soggetto finanziatore, in ragione della surroga nei diritti di quest'ultimo;
- che, in conseguenza dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo, si era determinata la sua surrogazione ex lege nella parte del credito liquidato al soggetto finanziatore a titolo di perdita sull'operazione garantita e che tale credito si sostituiva a quello del soggetto finanziatore, in forza di un titolo del tutto distinto ed autonomo;
- che, qualora il soggetto beneficiario dell'operazione si fosse reso inadempiente all'obbligazione di rimborso del prestito, il soggetto finanziatore, al fine di attivare la garanzia pubblica, doveva “avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al
, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni Parte_2 insoluti, capitale residuo ed interessi di mora”;
pagina 6 di 21 - che l'art. 8bis del D.L. 24. 1.2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24. 3.2015 n. 33, prevedeva che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”;
- che le somme iscritte a ruolo, pur avendo origine in un rapporto di diritto privato, per espressa previsione legale (art.9, comma 5, D. Lgs. 123/98) dovevano essere recuperate tramite iscrizione sul ruolo, senza necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, in quanto la capacità di agire in executivis era assegnata al Fondo direttamente dalla legge;
Contr
- che correttamente, dunque, che aveva liquidato quanto richiesto da aveva CP_3
provveduto ad iscrivere a ruolo contro , in qualità di fideiussore della ditta individuale Parte_1 [...]
, il credito da restituzione, ai sensi del richiamato art. 9, co. 5 D. Lgs n. 123/1998, senza CP_7
necessità di munirsi di uno specifico titolo esecutivo;
- che per effetto del richiamo all'art. 9 comma D. Lgs. N. 123/1998, contenuto nell'art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto era titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale;
- che l'art. 9 comma 5 D. 7 Lgs. N. 123/1998 costituiva la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del D. Lgs. N. 46/1999, in quanto faceva salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge;
Contr
- che il rapporto intercorrente tra e l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima aveva natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta dalla garanzia, per cui, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento in favore dell'istituto finanziatore da parte di , si realizzava una surroga ex lege, tale da CO consentire immediatamente a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica potessero incidere sulla procedura esattoriale;
- che la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme da restituire, a fronte della liquidazione
Contr effettuata da in favore del finanziatore, non rappresentava una scelta o facoltà discrezionale del gestore del fondo, ma la procedura obbligatoriamente prescritta dalla legge;
pagina 7 di 21 - che l'atto con il quale l'attrice aveva prestato la fideiussione nell'interesse della ditta individuale doveva qualificarsi come ipotesi di cosiddetta garanzia autonoma o a prima richiesta e che la deroga all'art. 1957 c.c. era stata legittimamente convenuta;
- che l'esponente era intenzionato a chiamare in causa in garanzia, ex art. 106 c.p.c., al Controparte_3 fine di essere da quest'ultimo manlevata da ogni eventuale danno e/o costo e/o spesa che dovesse subire in ragione delle domande ed eccezioni proposte dall'attrice.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione nonché della domanda di manleva formulata nei suoi confronti. In particolare, ha esposto:
Contr
- che era corretta la modalità di riscossione coattiva del credito effettuata da per conto di CP_9
tramite iscrizione a ruolo;
Contr
- che il credito vantato da non aveva natura privatistica e che l'ammissione di finanziamenti al
Fondo faceva sorgere due diversi rapporti: il primo, di natura privatistica, intercorrente tra il soggetto
Contr finanziatore, la PMI e gli eventuali garanti, e il secondo, di natura pubblicistica, intercorrente tra l'obbligato principale ed eventuali garanti;
Contr
- che non era obbligata ad ottenere preventivamente alcun titolo esecutivo di natura privata per procedere al recupero delle somme pagate a seguito dell'escussione della garanzia;
- che la parte attrice avrebbe dovuto promuovere un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'asserita nullità del negozio fideiussorio e che, in ogni caso, la nullità invocata da controparte per la violazione delle disposizioni Antitrust non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la fideiussione sottoscritta dalla signora non era stata redatta su modello ABI, Pt_1
essendo stato pattuito il termine di 36 mesi;
- che, in ogni caso, l'attrice non aveva dato prova dell'applicazione uniforme dello schema ABI;
- che, inoltre, l'art. 1957 c.c. era norma di per sé derogabile dalle parti, in quanto non era posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico;
- che, peraltro, l'azione per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla signora era stata Pt_1
intentata entro il termine di 36 mesi pattuito dalle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l' chiedendo Controparte_8
che, in via preliminare, fosse dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni afferenti alle cartelle di pagina 8 di 21 pagamento e, in subordine, che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e, nel merito, che fosse rigettata l'opposizione in quando basata su ragioni di CO0
fatto e di diritto infondate. In particolare, ha esposto che la rituale notificazione delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione da parte della contribuente determinava l'inammissibilità delle eccezioni di merito, specie dell'eccezione volta ad evidenziare la presunta inesistenza del titolo esecutivo, la quale avrebbe dovuto essere proposta in sede di opposizione a detta cartella. Ha eccepito che, in ogni caso, vi era il difetto di legittimazione passiva dell'esponente, in quanto l' CP_11
, in qualità di destinatario del pagamento da parte del contribuente, non doveva considerarsi
[...] litisconsorte necessario, avendo la mera funzione di notifica del ruolo, così come formato dall'ente impositore.
Con ordinanza del 12.12.2022 è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali n.
13820190000233700001 e n.13820190000570924001 e dell'intimazione di pagamento n.
1380229000077454000. Tale provvedimento è stato confermato all'esito del reclamo presentato da Contr
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 25.1.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del
20.9.2023, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 22.5.2024, poi differita al 23.10.2024, a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente, e celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 22.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CO0
. La Suprema Corte ha chiarito che nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di
[...]
crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente pagina 9 di 21 creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019).
Nella giurisprudenza più recente è stato, inoltre, affermato il principio secondo cui “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (Cass. n. 3870/2024).
L'attore ha contestato la fondatezza del credito iscritto a ruolo e ha convenuto sia l'ente impositore che il creditore, avendo operato una scelta processuale, espressione di una mera facoltà: la legittimazione processuale della convenuta non è esclusa dai motivi di opposizione, essendo parte del processo per effetto della emissione del ruolo.
Non risulta, inoltre, fondata l'eccezione di inammissibilità delle deduzioni di parte attrice per non essere state formulate in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato che “in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e
l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima” (Cass. 13 maggio 2014 n. 10326). Nella specie l'opponente non ha lamentato la mancata notifica della cartella di pagamento, sicché non risultano precluse le deduzioni riguardanti i vizi delle cartelle di pagamento e il merito del credito.
Nel merito, giova premettere che il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito in base all' art. 2 co. 100 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle pagina 10 di 21 piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica. Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo
Economico, la svolge l'attività di gestione del Parte_3
predetto Fondo.
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
L' art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 prevede che: "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall' art. 9, comma 5, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46".
Pertanto, attivato il fondo, il soggetto finanziatore può giovarsi di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del
D.L.vo n. 123 del 1998, che così recita: "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente D.L.vo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Dal canto suo, il precedente comma 4 - per quanto qui interessa - fa riferimento ai "casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1".
Il quadro normativo è stato successivamente completato dall'art. 8bis D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in
G.U.- serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo pagina 11 di 21 2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D.L.vo n. 123 del 1998), che così recita: "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma100, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall' articolo 2751-bis del c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D.L.vo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni".
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex L. n.
662 del 1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante - in qualità di Parte_3
gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n. 662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall' art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005, n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia. In tal senso depone anche la destinazione delle somme recuperate, secondo la previsione del comma 6 del medesimo art. 9 del d.leg.vo n. 123/1998 in base al quale "le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2”.
La Suprema Corte ha provveduto a chiarire esplicitamente come la revoca non sia un presupposto indefettibile per l'attivazione della procedura "privilegiata" di cui al comma 5 l'art. 9, quinto comma, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123, proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell' art. 9 comma 5 del D.L.vo n. 123 del 1998, diretta ad individuare - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite nella sentenza 11930/2010 - il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell' art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Il credito dell'Amministrazione statale - che deriva dall'escussione pagina 12 di 21 da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle
PMI - è infatti un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall' art. 7 D.L.vo n. 123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. Deve, pertanto, fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma. Nel caso in esame, proprio perché il credito in oggetto, non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, il diritto di attivare lo strumento di cui al c. 5 dell'art. 9 cit., sorge in capo al gestore del
Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (cfr. Cass. 6508/2020).
In conclusione, deve, quindi, ritenersi che l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per utilizzare la norma di favore di cui all'art. 9 comma 5 del D.L.vo n. 123 del 1998. A fronte di ciò, l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa della finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 del D.L. 26 febbraio n. 46 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
Non appare, quindi, confacente al caso di specie l'interpretazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999 così come ipotizzata dall'opponente. Tale norma dispone infatti che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte
pagina 13 di 21 a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nel caso di specie la norma che consente l'iscrizione a ruolo va ravvisata nell'art. 9, c. 5, d. lgs. n. 123/1998 il quale dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”. In seguito anche l'art.
8-bis, comma 3 del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha previsto espressamente che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, l'inciso contenuto nell'art. 21 del D. Lgs.
46/1999, secondo il quale “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge...” deve intendersi proprio riferito alla particolare previsione legale contenuta nel già citato comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 123/98, cui rimanda l'art. 2 del citato D.M. n. CO2
18456 del 20.6.2005, che regola tutte le ipotesi di interventi, in qualunque forma erogati, di sostegno pubblico alle attività produttive. La medesima previsione è contenuta, come illustrato, nell'art.
8-bis, comma 3 del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.
Dalla della disciplina di riferimento e dalle finalità risultanti dal complesso normativo richiamato, discende, quindi, la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione coattiva esattoriale da parte del e dell' alla stregua di quanto previsto dall'art. 9 CO CO1
comma 5 del D. Lgs. N. 123/1998, senza previa emissione di altro titolo esecutivo.
pagina 14 di 21 Parte opponente ha, inoltre, dedotto l'estinzione/inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dall'opponente e l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei CO
confronti del fideiussore in ragione della nullità della clausola n. 5 del contratto di Parte_1
fideiussione per violazione della disciplina antitrust.
L'eccezione è infondata. Con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso e, in tal modo, escludere un ambito di differente negoziabilità (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n.
13846). Pertanto, la mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è di per sé sufficiente al fine di dimostrare l'illiceità delle stesse, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale. Al riguardo, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia può costituire prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato, nonché del suo eventuale abuso, soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima. Nella specie, tale provvedimento non costituisce, quindi, prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo (2014) rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
In ogni caso, non sussiste neanche una coincidenza formale con le clausole censurate: la clausola in esame non riproduce quella del modulo ABI considerata nulla nel provvedimento della Banca d'Italia citato, atteso che non elimina il termine previsto dall'art. 1957 c.c., ma lo estende da sei a trentasei mesi. (cfr. Corte d'appello di Torino 15/2025 del 10.1.2025)
Parte opponente ha, inoltre, eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa consumeristica.
Nella specie, risulta dimostrata la qualifica di consumatore del fideiussore dovendosi ritenere Pt_1
che la fideiussione sia stata rilasciata solo in forza del legame di coniugio con e non CP_7 nell'ambito di un'attività professionale, risultando la stessa all'epoca svolgere l'attività di commessa, dipendente subordinata (cfr. doc. da 9 a 12 parte opponente). Non si ritiene che la questione della pagina 15 di 21 qualifica di consumatore dell'opponente sia stata tardivamente prospettata soltanto in sede di comparsa conclusionale in violazione del principio del contraddittorio.
Nell'atto introduttivo tra i motivi di opposizione formulati dall'attrice è stata, seppur sinteticamente, indicata, altresì, la violazione dell'art. 34, comma 5 del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 e la documentazione volta a dimostrare la qualifica rivestita da è stata depositata tempestivamente con la memoria ex Pt_1
art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.
In ogni caso si tratta di una questione rilevabile d'ufficio su cui la terza chiamata ha potuto CP_3
argomentare e prendere posizione nella memoria di replica. Per quanto riguarda la posizione tale questione era stata affrontata anche dal Collegio in sede di reclamo, CO
proposto dal convenuto stesso, avverso il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione.
Posto ciò, occorre premettere che il decreto legislativo n.206/2005 all'art. 33 comma 1 prevede che
“Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Al comma 2 del medesimo articolo si legge: “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
- b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
L'art. 34 prevede al comma 4 che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale e al comma 5 che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Nel contratto sottoscritto dall'opponente si legge al punto 5: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine
pagina 16 di 21 entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
L'art. 1957 c.c. prevede, invece, che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Tanto premesso, l'estensione del termine di sei mesi, previsto dall'art. 1957 c.c. a carico del creditore per proporre le istanze contro il debitore principale, a trentasei mesi, come previsto nel contratto di fideiussione, costituisce un aggravio di responsabilità del fideiussore, rispetto alla previsione legale.
L'estensione temporale a trentasei mesi, da una parte, limita il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale, dall'altra, limita la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è, infatti, affermato che “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato CP_1
principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Una siffatta CP_1 clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo” (Cass. 28/09/2023 n. 27558, v. anche Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n.
14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262; Cass., 28/6/2005, n. 13890).
La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti non esclude la vessatorietà della clausola. Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un pagina 17 di 21 consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa. E', quindi, irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva, in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo, sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale. Indiscusso che il contratto è stato redatto su un modello predisposto unilateralmente dalla banca, l'opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto.
Alla luce delle considerazioni esposte, va, quindi, accolta la domanda di accertamento della nullità della clausola n. 5 del contratto di fideiussione. L'invalidità di tale deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 comporta, quindi, la necessità di verificare il rispetto di quest'ultima disposizione e, in particolare, del termine semestrale previsto.
Al riguardo, non è conferente al caso concreto il richiamo alla giurisprudenza che nelle ipotesi di contratto autonomo di garanzia ritiene sufficiente, al fine di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., la richiesta stragiudiziale di pagamento. Nel contratto concluso tra l'opponente e l'istituto di credito non vi è alcun elemento testuale da cui inferire l'assenza del vincolo di accessorietà della garanzia, posto che l'espressione “a semplice richiesta scritta” si riferisce al pagamento di un fideiussore diverso dal consumatore, quale invece deve considerarsi È, infatti, espressamente previsto nel Parte_1 contratto che “qualora, invece, il fideiussore rivesta la qualità di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il fideiussore è tenuto pagare alla banca nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Rivestendo il ruolo di consumatore, deve, quindi, ritenersi che la stessa fosse tenuta a Parte_1
pagare alla banca non a prima richiesta, ma nei termini da questa pattuiti con il debitore principale quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Inoltre, soltanto nelle ipotesi di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta può ritenersi sufficiente, al fine d'evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, mentre nel caso, come nella specie, di fideiussione, le istanze che il creditore deve coltivare per escludere la decadenza devono intendersi come iniziative di tutela giurisdizionale.
pagina 18 di 21 Nel caso concreto sono state documentate soltanto missive di intimazione di pagamento (cfr. doc. 6bis
e , mentre, sia considerando il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., sia CP_13 considerando il maggior termine di cui all'art. 5 del contratto, non risulta provata alcuna iniziativa giudiziale né nei confronti del debitore principale né nei confronti del fideiussore.
Alla luce delle considerazioni esposte, stante la violazione della disciplina consumeristica, deve, quindi, essere accolta l'opposizione e dichiarata, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'intervenuta decadenza di dal diritto di agire nei confronti del fideiussore CO
opponente.
Difatti, la decadenza dalla garanzia della banca, originario soggetto finanziatore, è opponibile dal
Contr fideiussore anche all'opposta la quale, agendo in virtù della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca erogatrice, è esposta alle eccezioni inerenti a esistenza ed entità del credito opponibili dal fideiussore nei confronti del creditore surrogato. L'art. 1204 c.c. prevede, infatti, che “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”. Contr Posto ciò, l'opposta ha formulato istanza di chiamata in causa in garanzia, ex art. 106 c.p.c., del soggetto finanziatore al fine di essere da quest'ultimo manlevata da ogni eventuale Controparte_3
danno e/o costo e/o spesa che dovesse subire in ragione delle domande ed eccezioni proposte dall'attrice. Tale domanda non è meritevole d'accoglimento.
Come già illustrato, l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese rappresenta un intervento di natura pubblicistica volto ad assicurare una parziale copertura dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
In tale contesto, l'unico rapporto privatistico è quello che intercorre tra la banca ed il soggetto che Contr ottiene il finanziamento, ma la concessione della garanzia da parte di quale gestore del fondo, e il pagamento a seguito della sua escussione, determinato dall'inadempimento del beneficiario, non trovano causa nel rapporto di diritto privato, ma nella volontà pubblica di intervenire in economia a sostegno delle piccole e medie imprese e del sistema bancario, rispetto alla quale il rapporto privatistico
è solo l'occasione e funge da mero presupposto di fatto.
Nelle disposizioni operative del Fondo la garanzia prestata a favore del soggetto del finanziatore è descritta come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” e, quindi, nella sostanza con le caratteristiche pagina 19 di 21 di una garanzia autonoma che impedisce al garante qualsivoglia tipo di eccezione rispetto al creditore.
L'attivazione della garanzia è, inoltre, subordinata al mero inadempimento del beneficiario del finanziamento e all'avvio infruttuoso da parte del soggetto finanziatore della procedura stragiudiziale di recupero del credito, presupposti che nella specie sono stati soddisfatti.
Non può, inoltre, ritenersi che sulla base dei generali obblighi di diligenza e correttezza Controparte_3
fosse tenuta a garantire la piena efficacia delle clausole contrattuali della fideiussione, in quanto la stessa non ha assunto alcuna rilevanza nell'accesso del debitore principale al Fondo. Nella normativa di riferimento non è, infatti, prevista la presenza obbligatoria di un'ulteriore garanzia, quale la fideiussione in questione, per poter ottenere la concessione del finanziamento, come risulta anche dalla
Contr modulistica presentata (doc. 1 parte convenuta). ha prestato la sua garanzia tenendo in considerazione esclusivamente il debitore principale, sicché il credito invocato potrà essere azionato nei confronti di quest'ultimo, indipendentemente dalle sorti della garanzia prestata dal fideiussore, la cui esistenza non ha influito nella determinazione del Fondo di costituirsi garante nell'interesse di e a favore della banca. CP_7
In ogni caso, tale domanda riconvenzionale di manleva esula dal perimetro del presente giudizio finalizzato esclusivamente alla verifica del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente nei confronti del fideiussore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, CO
deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da che vengono
[...] Parte_1
liquidate, inclusa la fase di reclamo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri minimi, atteso il valore della causa vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento e la ripetitività delle difese svolte, in € 1.241,00 per spese vive e € 15.480,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Nel rapporto tra e si reputa equo compensare integralmente le spese Parte_1 Controparte_2 di lite, a fronte dell'accoglimento dell'opposizione non per vizi del procedimento esattoriale ma per ragioni relative al merito del credito e dell'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
pagina 20 di 21 Contr Quanto al rapporto tra e la terza chiamata la novità della questione relativa alla Controparte_3 domanda di manleva e l'assenza di precedenti univoci sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, accerta e dichiara la nullità della clausola n. 5 del contratto di fideiussione 28.4.2014 concluso tra e e, per l'effetto, accerta Parte_1 Controparte_3
che è decaduta dalla garanzia prestata da CO Parte_1
[...]
- rigetta la domanda di manleva formulata da nei CO
confronti di Controparte_3
- condanna a rifondere favore di le CO Parte_1
spese di lite liquidate in € 1.241,00 per spese vive e € 15.480,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Verbania, 21.3.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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