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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1332/2020
promossa da
(C.F. ) - per essa la procuratrice mandataria Parte_1 P.IVA_1 prima , poi - rappresentata e CP_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Cinelli
Appellante
Contro
(C.F. ) quale titolare della Controparte_2 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA NT ZI AR (C.F. ) P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Casali
Appellati
E nei confronti di pagina 1 di 21 [...]
Controparte_3
Appellate non costituite
Causa alla quale sono stati riuniti: il procedimento n. 1341/2020 promosso da
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cinelli Controparte_3
Appellante
Contro
(C.F. ) quale titolare della Controparte_2 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA NT ZI AR (C.F. ) P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Casali
Appellati
E nei confronti di
Controparte_3
Appellata non costituita
Ed il procedimento n. 1363/2020
Promosso da
(C.F. ) - e per essa Parte_4 P.IVA_3 Parte_5
, rappresentata da - rappresentata e difesa
[...] Controparte_4 dall'Avv. Giuseppe Lucibello
Appellante
Contro
(C.F. ) quale titolare della Controparte_2 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA NT ZI AR (C.F. ) P.IVA_2
pagina 2 di 21 (C.F. ) Parte_3 C.F._2 appellati
E nei confronti di
e Parte_1 Controparte_3
Appellate non costituite
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 711/2020 pubblicata il 10.6.2020
CONCLUSIONI
Parte_1
“1. in via principale e nel merito, accogliere ….il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 711/2020 emessa e depositata il
10/06/2020 ……accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e che qui di seguito si ripropongono (…): “in via principale: rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, ivi compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati nonché di sospensione dell'esecuzione, e per l'effetto accertare e dichiarare l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria, accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 nonché della , oggi , ad agire Controparte_5 CP_3 esecutivamente in virtù dei titoli di cui in narrativa per l'importo di €
3.296.921,63 oltre interessi maturati e maturandi ai tassi e dalle scadenze indicati nell'atto di precetto in questa sede impugnato, o per quella minor somma che eventualmente risulterà all'esito del giudizio anche operata l'eventuale compensazione con il presunto credito asseritamente vantato dagli opponenti, previa si opus condanna degli opponenti SI. (nato a Controparte_2
Montecarotto il 21/11/1960, residente a [...], c.f.
), titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Cantine C.F._1
IO I” corrente in San Marcello Via Melano 25 (P.IVA e P.IVA_2
SI.ra (nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_3
pagina 3 di 21 Marcello in Via Melano n. 23, c.f. ), al pagamento in solido C.F._2 tra loro di detta somma in favore della e della Parte_1 Controparte_5
oggi ;
[...] CP_3 in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dei contratti per cui è causa, accertare e dichiarare i
SI.ri (nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_2
Marcello in Via Melano n. 23, c.f. ), titolare della ditta C.F._1 individuale “Azienda Agricola Cantine IO I” corrente in San Marcello
Via Melano 25 (P.IVA ) e SI.ra (nata a P.IVA_2 Parte_3
Senigallia il 20/02/1963, residente a [...], c.f.
), tenuti al pagamento in favore della C.F._2 Parte_1 nonché della , oggi , ex art. 2033 Controparte_5 CP_3
c.c. o, in via residuale ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di €
3.260.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo o quella maggiore o minor somma che risultasse all'esito del giudizio e, conseguentemente, condannare i medesimi al suo pagamento in favore della nonché della Parte_1 [...]
oggi . Controparte_5 CP_3
2) con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
Parte_4 in via principale nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata,
“…accogliere le conclusioni tutte rassegnate dalle opposte nel primo grado di giudizio,
…accertare e dichiarare la piena efficacia delle clausole dei contratti di finanziamento, dei relativi atti di erogazione e di quelli modificativi, titoli esecutivi dell'atto di precetto opposto, determinative degli interessi, attesa la loro conformità alla legge e, quindi, la determinatezza e non usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente e concretamente applicati dalle Banche in ragione delle argomentazioni in fatto e diritto di cui al presente atto, attribuire il pagamento del capitale e degli interessi così come precettati e, per l'effetto,
pagina 4 di 21 rigettare l'opposizione come in atti promossa dal SI. titolare Controparte_2 della AZ. e dalla SI.ra in quanto Parte_6 Parte_3 infondata in fatto e diritto, con conferma dell'atto di precetto…”, con vittoria di spese (anche di CTU) e competenza per entrambi i gradi di giudizio.
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_2
: Controparte_6 Parte_3
In via istruttoria: chiedono la rinnovazione della CTU già espletata anche in questo grado di giudizio, nominando un nuovo CTU e la esibizione ex art. 210
c.p.c. degli estratti conto, ricevute di versamento, schede bancarie e quant'altro relativo ai contratti di finanziamento,
Nel merito: chiedono nel rigetto integrale di tutti gli avversi appelli, riportandosi alle conclusioni formulate nelle tre comparse di costituzione depositate nei tre procedimenti oggi riuniti, tra loro identiche (salvo, in aggiunta, la domanda di declaratoria di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello rubricato al n.
1363/2020 RG, promosso da e per essa da Parte_4 Parte_5
e rappresentata da ), di seguito riepilogate:
[...] Controparte_4 rigettare, con ogni statuizione, il gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
711/2020; in subordine: disporre la compensazione tra quanto indebitamente corrisposto dagli opponenti e l'eventuale somma residua in linea capitale scaduta di cui ai singoli contratti di causa;
in ogni caso, respingere ogni domanda da chiunque proposta nei confronti dell'odierno appellato.
Il tutto con vittoria di spese di lite anche di questo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la opposizione a precetto proposta dalla AZIENDA AGRICOLA NT ZI
pagina 5 di 21 in persona del titolare e ed ha CP_2 Controparte_2 Parte_3 statuito quanto segue: “dichiara ex art. 1815, comma 2, c.c., la nullità della clausola determinativa degli interessi, per contrarietà a norme imperative e, per
l'effetto, dichiara altresì la gratuità dei contratti di mutuo, oggetto di causa, condannando, le parti opposte, alla restituzione, agli opponenti, di tutte le somme da loro indebitamente corrisposte alle prime, nella misura indicata nella C.T.U. e nell'ipotesi di inclusione della commissione di anticipata estinzione, con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto, ponendo il tutto in compensazione, tra quanto indebitamente corrisposto dalle opponenti alle opposte e quanto ancora dovuto, relativamente all'eventuale residuo credito, da queste ultime asseritamente vantato a titolo di quote capitali dei mutui oggetto di causa”; ha poi condannato e Controparte_7 Parte_1
al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi €.2.750,00 per
[...] ciascuna parte, oltre accessori dovuti per legge.
In particolare, il giudice di primo grado ha premesso che:
l'atto di precetto - avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della complessiva somma di €. 3.296.921,63 oltre interessi maturati e maturandi – era basato su quattro finanziamenti agrari, concessi in data 8.02.2006 per l'importo di €. 2.200.000,00, in data 9.11.2006 per l'importo di €. 200.000,00, in data
1.03.2007 per l'importo di €. 430.000,00, in data 28.07.2020 per l'importo di €.
430.000,00, ai quali doveva essere aggiunto un ulteriore atto, del 28.07.2010, con cui erano stati modificati i primi tre finanziamenti, con rinegoziazione dei debiti, delle rate e degli interessi;
l'opposizione era diretta ad accertare la nullità del precetto, per la indeterminatezza dell'oggetto e per la usurarietà originaria dei contratti di mutuo.
Il Tribunale ha quindi rilevato, sulla base delle risultanze istruttorie, acquisite anche mediante l'espletamento di una CTU contabile, che, nella specie, era stato pattuito un tasso effettivo globale, tenuto conto del tasso di mora, spese, commissioni e remunerazioni, a qualunque titolo connessi all'erogazione del credito, superiore al tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/96 e s.m.i. e pagina 6 di 21 dell'art. 644 c.p.c. sicché doveva ritenersi nulla ex art. 1815, comma 2, c.c., la clausola determinativa degli interessi, per contrarietà a dette norme imperative, con conseguente dichiarazione di gratuità dei contratti di mutuo e restituzione, agli opponenti, di tutte le somme dagli stessi indebitamente versate alle parti mutuanti e compensazione, tra quanto indebitamente corrisposto dalla parte opponente e quanto ancora dovuto, relativamente all'eventuale residuo credito.
II.) Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli Parte_1 [...]
e che, riepilogata la vicenda, anche processuale, CP_3 Parte_4 hanno dedotto la erroneità della decisione per violazione delle norme e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di usura, ed hanno contestato la ricostruzione contabile effettuata dal CTU: hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della opposizione.
III.) Si sono costituiti gli originari opponenti, contestando le avverse impugnazioni e chiedendo il rigetto degli appelli.
IV.) I tre procedimenti proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti
(con provvedimenti del 4.11.2021 e del 16.11.2022); con ordinanza del
10.1.2024 la Corte - in considerazione dei motivi di appello concernenti anche la ricostruzione contabile eseguita dalla CTU designata dal Tribunale ed i criteri seguiti dalla stessa nell'espletamento dell'incarico - ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'eventuale carattere usurario del tasso applicato in base ai contratti di finanziamento ipotecario posti a fondamento del precetto opposto;
quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.7.2024 assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va preliminarmente disattesa l'eccezione - sollevata dagli appellati quale titolare della Azienda Agricola Cantine IO Marconi, e Controparte_2
(nel prosieguo, per brevità, e - di Parte_3 CP_2 Pt_3
pagina 7 di 21 inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da (tramite la Parte_4 mandataria) poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, con riferimento alla ritenuta usurarietà del tasso applicato - tanto che la stessa appellata ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2.) Ciò premesso si osserva che i motivi di gravame, proposti dalle appellanti e (procedimenti n. 1332/2020 e n. Parte_1 Controparte_3
1341/2020) possono essere riepilogati unitariamente, avendo le predette parti impugnato la decisione per le medesime ragioni.
2.1) Con un primo ed articolato motivo la sentenza viene censurata rilevando che:
- il giudice di primo grado non ha correttamente applicato le norme in materia di usura né i principi affermati dalla Suprema Corte in base ai quali – da un lato - ai fini della usurarietà del tasso di mora, il tasso di riferimento è dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento, con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2 IV comma della L. n. 108/1996 e – dall'altro – qualora il tasso risulti usurario, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti in applicazione dell'art. 1224 I comma c.c.;
- tali principi sono stati disattesi, perché non è stata operata la maggiorazione dovuta per determinare il tasso soglia di riferimento e perché è stata dichiarata la gratuità dei contratti (con esclusione di tutti gli interessi, anche quelli corrispettivi, invece validamente pattuiti) a fronte della sola (presunta) usura del tasso di interesse di mora;
pagina 8 di 21 - il calcolo del tasso effettivo di mora effettuato dal CTU è errato, perché il medesimo non ha tenuto conto delle clausole di salvaguardia espressamente pattuite, non ha tenuto conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali al fine di determinare il tasso soglia di riferimento, ha rilevato unicamente l'usura del tasso di interesse moratorio, estendendo l'applicazione della norma di cui all'art. 1815 c.c. anche agli interessi corrispettivi, ha calcolato il tasso di mora includendo anche il costo per la ipotesi di anticipata estinzione;
- il CTU ha effettuato il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento alla intera durata del rapporto contrattuale, nonostante la risoluzione dei contratti, conteggiando quindi, erroneamente, presunti indebiti in relazione a rate che non sono state pagate e peraltro successive alla risoluzione;
- le risultanze della CTU sono errate anche in relazione al calcolo del TAEG/ISC
e in ogni caso lo stesso TAEG, eventualmente superiore a quello effettivo, come indicato dal consulente, non comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 117 TUB, come chiarito dalla giurisprudenza;
- il CTU ha elaborato i conteggi in mancanza della documentazione contabile utile al fine di determinare l'ammontare delle somme versate dalla parte opponente rispetto a tutti i contratti di finanziamento, come chiaramente evidenziato dalla stessa consulente (l'opponente non ha infatti prodotte le quietanze di pagamento delle rate): ne consegue che le elaborazioni effettuate dal CTU sono fondate non su pagamenti realmente eseguiti, ma su stime e congetture e che il presunto ammontare degli interessi pagati dalla parte mutuataria per i quattro contratti è stato ricostruito determinando la differenza con quelli dovuti ex art. 117 (in virtù dell'asserita indeterminatezza dei contratti)
o ex art. 1815 c.c. (in virtù della asserita usurarietà), senza idonea documentazione a supporto.
2.2) Con il secondo motivo le appellanti rilevano la erroneità della dichiarazione di nullità del precetto opposto osservando che, in base al consolidato orientamento dei giudici di legittimità, la eccessività della somma indicata non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità o la inefficacia parziale per la pagina 9 di 21 somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per l'importo effettivamente dovuto.
2.3) Le appellanti censurano inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non solo non ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ma ha anzi affermato che vi sarebbero i presupposti per chiedere i danni elativi alla indebita instaurazione di una azione esecutiva, conseguita all'avvenuta notifica del pignoramento “la cui entità potrà essere valutata solo all'esito della procedura esecutiva”: deducono il vizio di ultra petita e in ogni caso la erroneità della statuizione, perché il precetto non può essere in ogni caso dichiarato nullo, considerato il maggior credito vantato dalle parti opposte confermato dal fatto che gli stessi opponenti hanno chiesto la compensazione tra le somme presuntivamente a loro credito con quelle comunque vantate dagli Istituti di
Credito.
2.4) Le appellanti deducono infine che, in considerazione della riforma della sentenza per le ragioni illustrate, dovrà essere modificato anche il capo di condanna al pagamento delle spese processuali.
3.) Analoghe sono le censure articolate da (procedimento n. Parte_4
1363/2020) di seguito riepilogate.
3.1) Invero l'appellante contesta le risultanze della CTU poste a fondamento della decisione rilevando, in sintesi, che:
- non sono condivisibili le quantificazioni numeriche operate dal CTU (perché basate sull'utilizzo di criteri meramente presuntivi, a fronte dell'assenza della documentazione contabile utile a determinare l'ammontare delle somme versate alla parte opponente, rispetto ai contratti di finanziamento in base ai quali è stato notificato l'atto di precetto opposto), il calcolo del presunto indebito
(perché determinato in base all'intera durata dei finanziamenti nonostante i rapporti siano stati tutti risolti ben prima della scadenza indicata nei contratti), né la valutazione operata in ordine alla rilevanza, ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 117 TUB, degli scostamenti negativi dei
TAEG/ISC calcolati, rispetto a quelli indicati in contratto;
pagina 10 di 21 - gli scostamenti positivi dei TAEG/ISC calcolati dal CTU, rispetto a quelli indicati in tutti i contratti originari, derivano dal non condivisibile computo nel tasso della “Comm. F.do Garanzia” e della “Imposta sostitutiva”, nonché, per il per il finanziamento agrario n. 69329 del 08/02/2006 (A) e per il finanziamento agrario n. 69338 del 09/11/2006 (B), dalla errata quantificazione dell'importo attribuibile alla “Comm. Capofilato”. Il calcolo dei TAEG/ISC con computo delle spese secondo quanto previsto dagli Istituti di credito, nonché tramite corretta quantificazione della “ ”, non evidenzia scostamenti dei tassi Parte_7 rispetto a quelli indicati nei contratti in atti;
- in ogni caso, il TAEG/ISC non è un tasso contrattuale né un ulteriore prezzo o condizione, ma un mero indicatore di costo avente valenza puramente informativa, che discende matematicamente dall'applicazione delle condizioni economiche previste in contratto;
tale circostanza esclude la possibilità di applicare, anche in caso di eventuale omessa o non corretta indicazione in contratto del TAEG/ISC, i meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 117, comma
7, del TUB;
- le condizioni contrattuali previste per gli interessi corrispettivi e relative a tutti i finanziamenti, hanno sempre restituito valori del TEG inferiori rispetto alle soglie di usura vigenti alla data di stipula;
- il CTU non ha computato, nel tasso soglia da utilizzarsi ai fini dello sviluppo delle verifiche in tema di usura degli interessi di mora, la maggiorazione media di mora pari al 2,10%, che risulta riportata nei Decreti Ministeriali di rilevazioni dei
Tassi Effettivi Medi Globali, con ciò ponendosi in evidente contrasto con i principi affermati, in materia, dalla Suprema Corte;
- applicando tali principi, le condizioni economiche previste nei contratti in esame per gli interessi di mora, sono sempre inferiori ai tassi soglia vigenti alle date di stipula;
- i conteggi operati dalla CTU mediante computo, nel TEG, delle commissioni di anticipata estinzione, non possono in alcun modo essere condivisi;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla CTU e a quanto affermato dal primo giudice, la Cassazione ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui all'art. 1815,
pagina 11 di 21 comma 2, del codice civile, limitatamente ai soli interessi di mora eventualmente esuberanti le soglie di usura, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti nei limiti di legge.
3.2) L'appellante censura quindi la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto opposto rilevando, in ogni caso, che, l'eventuale fondatezza delle contestazioni potrebbe, astrattamente, comportare la mera riduzione della pretesa creditoria delle opposte, il cui diritto a procedere all'esecuzione, quanto meno per recuperare il capitale concesso a mutuo, non è pertanto contestabile e dimostra che il precetto non debba e non possa essere dichiarato nullo.
3.3) Osserva infine l'appellante che dalle considerazioni svolte a sostegno del gravame discende il necessario rigetto della domanda di risarcimento proposta dalla parte opponente, in quanto pacificamente infondata e che la sentenza dovrà essere riformata anche in punto di liquidazione delle spese di giudizio, con vittoria delle spese, di entrambi i gradi di giudizio, e di CTU.
4.1) Le doglianze articolate dalle parti appellanti volte ad escludere la natura usuraria degli interessi, riconosciuta dal primo giudice - che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente - sono fondate per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che, a tale riguardo, le SS.UU. della Cassazione hanno chiarito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo pagina 12 di 21 globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. SS.UU. n.19597 del 2020).
4.2) Alla luce di tali principi sono fondate le censure articolate dalle parti appellanti le quali hanno contestato la ricostruzione contabile effettuata dal consulente incaricato dal Tribunale e le risultanze della CTU, posta a fondamento della decisione impugnata, nella parte in cui l'ausiliario, al fine di determinare il tasso soglia di riferimento, non ha tenuto conto della suddetta maggiorazione media, indicata, nella misura di 2,1%, nei decreti ministeriali applicabili alla fattispecie in esame, in base alla data dei contratti di cui si discute.
4.3.1) Il CTU nominato nel presente procedimento Dott.ssa Persona_1 in conformità alla citata giurisprudenza, ha determinato il tasso soglia degli interessi moratori sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.) con l'ulteriore aumento del 50% ex art. 2,
IV comma, L. n. 108/1996 al tempo vigente: in particolare la Dott.ssa Per_1 in relazione a ciascun contratto di finanziamento e tenuto conto degli atti intervenuti volti a modificare le condizioni pattuite, ha accertato il TEGM, il TEG ed il tasso di mora, sulla base dei criteri contabili delineati dalla Suprema Corte, sopra indicati, e, all'esito della ricostruzione contabile, ha escluso il carattere usurario degli interessi, con riferimento a tutti i contratti posti a fondamento dell'atto di precetto opposto;
la CTU ha effettuato i calcoli in relazione al concreto sviluppo del piano di ammortamento, non limitandosi dunque alla sola analisi dei tassi pattuiti, ma indicando gli effettivi flussi di rimborso, in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, secondo cui il TEG corrisponde al TAEG, che coincide a sua volta con il TIR, ossia il tasso interno di rendimento ottenuto sulla base del
TIR mensile.
Correttamente inoltre la CTU ha escluso dal calcolo del TAEG ( e quindi dal tasso di riferimento per calcolare la soglia di usura) la commissione di estinzione anticipata atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi
pagina 13 di 21 moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., 07/03/2022, n. 7352).
La commissione di estinzione anticipata “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. (Cass., n. 7352/2022 cit.).
Pertanto le spese e i costi di estinzione anticipata del rapporto di mutuo non possono rientrare nel “costo” collegato all'erogazione del credito (in funzione sinallagmatica), in quanto dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente pattuiti: tali costi e spese costituiscono, dunque, un costo di tipo indennitario, solo eventuale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura: fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale e non costituisce un costo effettivo per il mutuatario: ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica dell'usura, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, come rilevato da tutte le parti appellanti.
4.3.2) Le argomentazioni difensive svolte dalla difesa della parte appellata - che richiamando le osservazioni del consulente di parte, ha contestato le risultanze della CTU perché “non ha calcolato il costo finanziario dell'operazione ed, infatti, al fine del calcolo del TEG, andavano considerati tutti i costi legati all'erogazione del credito, derivanti dal regime finanziario applicato;
il TEG utilizzato dal CTU è stato sviluppato in regime composto e quindi non misura
l'effetto innegabile del fatto che i contratti de quibus siano stati sviluppati in regime composto di interessi” (v. note di trattazione scritta per l'udienza del pagina 14 di 21 10.7.2024) – non appaiono tali da giustificare la rinnovazione della CTU e la convocazione del CTU a chiarimenti, alla luce delle considerazioni svolte dalla
Dott.ssa in risposta alle osservazioni critiche formulate, sul punto, Per_1 dal consulente di parte appellata.
Invero il CTU, premesso che le problematiche trattate si inseriscono nel più ampio tema del c.d. ammortamento alla francese, ha evidenziato che “inserire nei calcoli per verificare l'usurarietà del tasso il maggior costo per interesse relativo al
c.d. regime di capitalizzazione finisce …. per duplicare tali interessi e soprattutto non si ha omogeneità con i tassi soglia determinati dalla Banca d'Italia che sono tutti rilevati sulla base dei piani di ammortamento che nella grandissima parte dei casi sono con piano c.d. alla francese”.
Ad avviso del Collegio l'interesse composto al quale fa riferimento la parte appellata rappresenta una modalità di estinzione della obbligazione pattuita che non va ad influire sul TAEG, perché non costituisce un costo, ma individua una forma di quantificazione della prestazione del mutuatario e un modo per calcolare la somma dovuta in esecuzione del contratto di finanziamento.
Si ritiene pertanto che non vi siano ragioni per discostarsi dalla ricostruzione contabile effettuata dal CTU che ha calcolato il tasso effettivo attraverso l'analisi del c.d. tasso interno di rendimento sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia ed in conformità ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
4.4) Ciò considerato si rileva che la consulenza, come si è detto, ha escluso il superamento del tasso soglia in conseguenza degli interessi di mora pattuiti nei contratti, ritenendo quindi di non dover procedere al ricalcolo del debito della parte mutuataria nei confronti delle Banche.
4.4.1) Per il primo finanziamento stipulato in data 8.2.2006 (denominato dal
CTU “finanziamento uno”, avente ad oggetto la somma di €. 2.200.000,00 di cui
€. 1.420.000,00 erogata da ed €. 780.000,00 da Controparte_7 CP_3
) il TEGM del primo trimestre 2006 è pari al 3,850% cui la Controparte_5
Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del
5,775% (maggiorazione del 50% del tasso medio).
pagina 15 di 21 Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 8,925% (TEGM del primo trimestre 2006 al 3,850%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Il TIR mensile è risultato pari 0,402%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 4,936%; aggiungendo il tasso di mora, il tasso finito ammonta al 6,936%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 5,775%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari all'8,925%).
4.4.2) Per il secondo finanziamento (denominato dal CTU “finanziamento due”, stipulato in data 9.11.2006, avente ad oggetto la somma di €. 200.000,00 di cui
€. 130.000,00 erogati da ed €. 70.000,00 da Controparte_7 Controparte_5
) il TEGM del quarto trimestre del 2006 è pari al 4,770% cui la Banca di
[...]
Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 7,155%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 10,305% (TEGM del quarto trimestre 2006 al 4,770%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Il TIR mensile è risultato pari 0,524%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 6,473%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al 8,473; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 7,155%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,305%).
4.4.3) Con il terzo contratto del 26.3.2007 è stato sottoscritto un atto modificativo dei due contratti sopra indicati.
Il TEGM del primo trimestre del 2007 è pari al 5,100% cui la Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 7,650%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
pagina 16 di 21 Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 10,800% (TEGM del primo trimestre 2007 al 5,100%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Con riferimento alla modifica del “finanziamento uno” il TIR mensile è risultato pari 0,481%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 5,922%; aggiungendo il tasso di mora al 2% il tasso finito ammonta al
7,922%: ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 7,650%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,800%).
Con riferimento alla modifica del “finanziamento due” il TIR mensile è risultato pari 0,527%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 6,505%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finto ammonta al
8,505%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 7,650%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,800%).
4.4.4.) Il quarto contratto è stato stipulato con atto dell'1.3.2007 (denominato dal CTU “finanziamento tre”, avente ad oggetto la somma di €. 430.000,00 di cui
€. 300.000,00 erogati da ed €. 130.000,00 da Controparte_7 Controparte_5
).
[...]
Il TEGM del primo trimestre del 2007 è pari a 5,100% cui la Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 7,650%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 10,800% (TEGM del primo trimestre 2007 al 5,100%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Il TIR mensile è risultato pari 0,539%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 6,669%: aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al 8,669%; ne deriva che, confrontando il
TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del
7,650%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,800%).
pagina 17 di 21 4.4.5.) Il quinto contratto è stato stipulato con atto del 28.7.2010 (denominato dal CTU “finanziamento quattro”, avente ad oggetto la somma di €. 430.000,00 di cui €. 280.000,00 erogati da ed €. 150.000,00 da Controparte_7 [...]
). Controparte_5
In pari data è stato stipulato il sesto contratto avente ad oggetto un atto modificativo dei precedenti contratti di finanziamento (uno, due e tre).
Per entrambi il TEGM del terzo trimestre del 2010 è pari al 2,560% cui la Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 3,84%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari al 6,990% (TEGM del terzo trimestre 2010 al 2,560%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Per il “finanziamento quattro” il TIR mensile è risultato pari 0,299%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,646%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al 5,646%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
Per la seconda modifica del “finanziamento uno” il TIR mensile è risultato pari
0,252%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,064%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al
5,064%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
Per la seconda modifica del “finanziamento due” il TIR mensile è risultato pari
0,298%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,632%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al
5,632%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
pagina 18 di 21 Per la seconda modifica del “finanziamento tre” il TIR mensile è risultato pari
0,295%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,604%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al
5,604%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
4.5) In adesione alle risultanze della consulenza tecnica contabile che appare condivisibile in quanto priva di vizi logici ,oltre che dettagliata e adeguatamente motivata deve escludersi il carattere usurario degli interessi di mora pattuiti nei contratti intercorsi tra le parti in precedenza indicati, posti a fondamento dell'atto di precetto, non risultando superato il tasso soglia (come sopra riportato per ogni atto) in nessuno dei contratti: tale conclusione assorbe l'esame delle altre questioni trattate sul punto dalle parti.
Ne consegue che in accoglimento degli appelli va, sotto tale profilo, respinto il motivo di opposizione articolato dagli odierni appellata, basato sulla natura usuraria degli interessi moratori.
5.) Gli opponenti avevano anche eccepito la nullità del precetto per indeterminatezza del credito rilevando che il credito non sarebbe né liquido né determinabile, essendo intervenuti pagamenti in corso di esecuzione e tenuto conto che nel precetto non sono stati illustrati i criteri di calcolo degli interessi e non è stato precisato se questi includono anche gli interessi corrispettivi né è stato indicato l'importo degli interessi di mora con la relativa base del calcolo.
Le doglianze non sono fondate atteso che, sotto il primo profilo, le banche creditrici hanno intimato il pagamento delle rate insolute e del capitale residuo stante la risoluzione dei contratti e la conseguente decadenza dal beneficio del termine;
gli opponenti avrebbero dovuto indicare i fatti estintivi e quindi dare la prova dell'intervenuto pagamento delle somme richieste.
Inoltre, quanto al secondo aspetto, si osserva che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella pagina 19 di 21 del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Cass. civ. n. 8906/2022).
Quindi ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'intimazione ad adempiere, l'indicazione del titolo esecutivo e la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo (oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2 della citata disposizione), aspetti tutti evidenziati nell'atto di precetto opposto, contenente una analitica descrizione degli atti finanziamento e la indicazione delle somme dovute a titolo di debito residuo e rate insolute, specificate con riferimento ciascun contratto, tenuto conto della raccomandata dell'8.10.2012 con cui le Banche hanno risolto i contratti, stante il perdurante inadempimento.
6.) Per le consdierazioni svolte, gli appelli vanno accolti e, in riforma della sentenza impugnata va respinta la opposizione al precetto.
La riforma della sentenza appellata determina la necessità di provvedere al regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, definito dalle sezioni unite della Cassazione (con la pronuncia n. 19597 del 2020, sopra citata) in data successiva alla decisione di primo grado, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Vanno invece poste a carico degli opponenti-appellati le spese della CTU espletata nel procedimento innanzi al Tribunale nonché quelle della CTU effettuata nel presente grado e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da Parte_1
– e per esse dalle rispettive mandatarie – e da
[...] Parte_4 [...]
- avverso la sentenza n. 711/2020, pubblicata il 10.6.2020, del CP_3
Tribunale di Ancona - nei confronti di quale titolare della Controparte_2
Azienda Agricola Cantine IO Marconi, e di così Parte_3 dispone:
pagina 20 di 21 in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al precetto proposta dagli appellati;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone definitivamente a carico degli appellati in solido, e Controparte_2
le spese della CTU espletata innanzi al Tribunale e quelle della Parte_3
CTU effettuata nel presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1332/2020
promossa da
(C.F. ) - per essa la procuratrice mandataria Parte_1 P.IVA_1 prima , poi - rappresentata e CP_1 Parte_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Cinelli
Appellante
Contro
(C.F. ) quale titolare della Controparte_2 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA NT ZI AR (C.F. ) P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Casali
Appellati
E nei confronti di pagina 1 di 21 [...]
Controparte_3
Appellate non costituite
Causa alla quale sono stati riuniti: il procedimento n. 1341/2020 promosso da
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cinelli Controparte_3
Appellante
Contro
(C.F. ) quale titolare della Controparte_2 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA NT ZI AR (C.F. ) P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Casali
Appellati
E nei confronti di
Controparte_3
Appellata non costituita
Ed il procedimento n. 1363/2020
Promosso da
(C.F. ) - e per essa Parte_4 P.IVA_3 Parte_5
, rappresentata da - rappresentata e difesa
[...] Controparte_4 dall'Avv. Giuseppe Lucibello
Appellante
Contro
(C.F. ) quale titolare della Controparte_2 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA NT ZI AR (C.F. ) P.IVA_2
pagina 2 di 21 (C.F. ) Parte_3 C.F._2 appellati
E nei confronti di
e Parte_1 Controparte_3
Appellate non costituite
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 711/2020 pubblicata il 10.6.2020
CONCLUSIONI
Parte_1
“1. in via principale e nel merito, accogliere ….il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 711/2020 emessa e depositata il
10/06/2020 ……accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado e che qui di seguito si ripropongono (…): “in via principale: rigettare con ogni e qualsiasi provvedimento l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, ivi compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati nonché di sospensione dell'esecuzione, e per l'effetto accertare e dichiarare l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria, accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 nonché della , oggi , ad agire Controparte_5 CP_3 esecutivamente in virtù dei titoli di cui in narrativa per l'importo di €
3.296.921,63 oltre interessi maturati e maturandi ai tassi e dalle scadenze indicati nell'atto di precetto in questa sede impugnato, o per quella minor somma che eventualmente risulterà all'esito del giudizio anche operata l'eventuale compensazione con il presunto credito asseritamente vantato dagli opponenti, previa si opus condanna degli opponenti SI. (nato a Controparte_2
Montecarotto il 21/11/1960, residente a [...], c.f.
), titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Cantine C.F._1
IO I” corrente in San Marcello Via Melano 25 (P.IVA e P.IVA_2
SI.ra (nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_3
pagina 3 di 21 Marcello in Via Melano n. 23, c.f. ), al pagamento in solido C.F._2 tra loro di detta somma in favore della e della Parte_1 Controparte_5
oggi ;
[...] CP_3 in ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dei contratti per cui è causa, accertare e dichiarare i
SI.ri (nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_2
Marcello in Via Melano n. 23, c.f. ), titolare della ditta C.F._1 individuale “Azienda Agricola Cantine IO I” corrente in San Marcello
Via Melano 25 (P.IVA ) e SI.ra (nata a P.IVA_2 Parte_3
Senigallia il 20/02/1963, residente a [...], c.f.
), tenuti al pagamento in favore della C.F._2 Parte_1 nonché della , oggi , ex art. 2033 Controparte_5 CP_3
c.c. o, in via residuale ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di €
3.260.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo o quella maggiore o minor somma che risultasse all'esito del giudizio e, conseguentemente, condannare i medesimi al suo pagamento in favore della nonché della Parte_1 [...]
oggi . Controparte_5 CP_3
2) con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, iva e c.p.a. come per legge”.
Parte_4 in via principale nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata,
“…accogliere le conclusioni tutte rassegnate dalle opposte nel primo grado di giudizio,
…accertare e dichiarare la piena efficacia delle clausole dei contratti di finanziamento, dei relativi atti di erogazione e di quelli modificativi, titoli esecutivi dell'atto di precetto opposto, determinative degli interessi, attesa la loro conformità alla legge e, quindi, la determinatezza e non usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente e concretamente applicati dalle Banche in ragione delle argomentazioni in fatto e diritto di cui al presente atto, attribuire il pagamento del capitale e degli interessi così come precettati e, per l'effetto,
pagina 4 di 21 rigettare l'opposizione come in atti promossa dal SI. titolare Controparte_2 della AZ. e dalla SI.ra in quanto Parte_6 Parte_3 infondata in fatto e diritto, con conferma dell'atto di precetto…”, con vittoria di spese (anche di CTU) e competenza per entrambi i gradi di giudizio.
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_2
: Controparte_6 Parte_3
In via istruttoria: chiedono la rinnovazione della CTU già espletata anche in questo grado di giudizio, nominando un nuovo CTU e la esibizione ex art. 210
c.p.c. degli estratti conto, ricevute di versamento, schede bancarie e quant'altro relativo ai contratti di finanziamento,
Nel merito: chiedono nel rigetto integrale di tutti gli avversi appelli, riportandosi alle conclusioni formulate nelle tre comparse di costituzione depositate nei tre procedimenti oggi riuniti, tra loro identiche (salvo, in aggiunta, la domanda di declaratoria di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello rubricato al n.
1363/2020 RG, promosso da e per essa da Parte_4 Parte_5
e rappresentata da ), di seguito riepilogate:
[...] Controparte_4 rigettare, con ogni statuizione, il gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n.
711/2020; in subordine: disporre la compensazione tra quanto indebitamente corrisposto dagli opponenti e l'eventuale somma residua in linea capitale scaduta di cui ai singoli contratti di causa;
in ogni caso, respingere ogni domanda da chiunque proposta nei confronti dell'odierno appellato.
Il tutto con vittoria di spese di lite anche di questo grado di giudizio.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la opposizione a precetto proposta dalla AZIENDA AGRICOLA NT ZI
pagina 5 di 21 in persona del titolare e ed ha CP_2 Controparte_2 Parte_3 statuito quanto segue: “dichiara ex art. 1815, comma 2, c.c., la nullità della clausola determinativa degli interessi, per contrarietà a norme imperative e, per
l'effetto, dichiara altresì la gratuità dei contratti di mutuo, oggetto di causa, condannando, le parti opposte, alla restituzione, agli opponenti, di tutte le somme da loro indebitamente corrisposte alle prime, nella misura indicata nella C.T.U. e nell'ipotesi di inclusione della commissione di anticipata estinzione, con conseguente declaratoria di nullità del precetto opposto, ponendo il tutto in compensazione, tra quanto indebitamente corrisposto dalle opponenti alle opposte e quanto ancora dovuto, relativamente all'eventuale residuo credito, da queste ultime asseritamente vantato a titolo di quote capitali dei mutui oggetto di causa”; ha poi condannato e Controparte_7 Parte_1
al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi €.2.750,00 per
[...] ciascuna parte, oltre accessori dovuti per legge.
In particolare, il giudice di primo grado ha premesso che:
l'atto di precetto - avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della complessiva somma di €. 3.296.921,63 oltre interessi maturati e maturandi – era basato su quattro finanziamenti agrari, concessi in data 8.02.2006 per l'importo di €. 2.200.000,00, in data 9.11.2006 per l'importo di €. 200.000,00, in data
1.03.2007 per l'importo di €. 430.000,00, in data 28.07.2020 per l'importo di €.
430.000,00, ai quali doveva essere aggiunto un ulteriore atto, del 28.07.2010, con cui erano stati modificati i primi tre finanziamenti, con rinegoziazione dei debiti, delle rate e degli interessi;
l'opposizione era diretta ad accertare la nullità del precetto, per la indeterminatezza dell'oggetto e per la usurarietà originaria dei contratti di mutuo.
Il Tribunale ha quindi rilevato, sulla base delle risultanze istruttorie, acquisite anche mediante l'espletamento di una CTU contabile, che, nella specie, era stato pattuito un tasso effettivo globale, tenuto conto del tasso di mora, spese, commissioni e remunerazioni, a qualunque titolo connessi all'erogazione del credito, superiore al tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/96 e s.m.i. e pagina 6 di 21 dell'art. 644 c.p.c. sicché doveva ritenersi nulla ex art. 1815, comma 2, c.c., la clausola determinativa degli interessi, per contrarietà a dette norme imperative, con conseguente dichiarazione di gratuità dei contratti di mutuo e restituzione, agli opponenti, di tutte le somme dagli stessi indebitamente versate alle parti mutuanti e compensazione, tra quanto indebitamente corrisposto dalla parte opponente e quanto ancora dovuto, relativamente all'eventuale residuo credito.
II.) Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli Parte_1 [...]
e che, riepilogata la vicenda, anche processuale, CP_3 Parte_4 hanno dedotto la erroneità della decisione per violazione delle norme e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di usura, ed hanno contestato la ricostruzione contabile effettuata dal CTU: hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della opposizione.
III.) Si sono costituiti gli originari opponenti, contestando le avverse impugnazioni e chiedendo il rigetto degli appelli.
IV.) I tre procedimenti proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti
(con provvedimenti del 4.11.2021 e del 16.11.2022); con ordinanza del
10.1.2024 la Corte - in considerazione dei motivi di appello concernenti anche la ricostruzione contabile eseguita dalla CTU designata dal Tribunale ed i criteri seguiti dalla stessa nell'espletamento dell'incarico - ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'eventuale carattere usurario del tasso applicato in base ai contratti di finanziamento ipotecario posti a fondamento del precetto opposto;
quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.7.2024 assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Va preliminarmente disattesa l'eccezione - sollevata dagli appellati quale titolare della Azienda Agricola Cantine IO Marconi, e Controparte_2
(nel prosieguo, per brevità, e - di Parte_3 CP_2 Pt_3
pagina 7 di 21 inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da (tramite la Parte_4 mandataria) poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso, con riferimento alla ritenuta usurarietà del tasso applicato - tanto che la stessa appellata ha poi esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2.) Ciò premesso si osserva che i motivi di gravame, proposti dalle appellanti e (procedimenti n. 1332/2020 e n. Parte_1 Controparte_3
1341/2020) possono essere riepilogati unitariamente, avendo le predette parti impugnato la decisione per le medesime ragioni.
2.1) Con un primo ed articolato motivo la sentenza viene censurata rilevando che:
- il giudice di primo grado non ha correttamente applicato le norme in materia di usura né i principi affermati dalla Suprema Corte in base ai quali – da un lato - ai fini della usurarietà del tasso di mora, il tasso di riferimento è dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento, con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2 IV comma della L. n. 108/1996 e – dall'altro – qualora il tasso risulti usurario, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti in applicazione dell'art. 1224 I comma c.c.;
- tali principi sono stati disattesi, perché non è stata operata la maggiorazione dovuta per determinare il tasso soglia di riferimento e perché è stata dichiarata la gratuità dei contratti (con esclusione di tutti gli interessi, anche quelli corrispettivi, invece validamente pattuiti) a fronte della sola (presunta) usura del tasso di interesse di mora;
pagina 8 di 21 - il calcolo del tasso effettivo di mora effettuato dal CTU è errato, perché il medesimo non ha tenuto conto delle clausole di salvaguardia espressamente pattuite, non ha tenuto conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali al fine di determinare il tasso soglia di riferimento, ha rilevato unicamente l'usura del tasso di interesse moratorio, estendendo l'applicazione della norma di cui all'art. 1815 c.c. anche agli interessi corrispettivi, ha calcolato il tasso di mora includendo anche il costo per la ipotesi di anticipata estinzione;
- il CTU ha effettuato il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento alla intera durata del rapporto contrattuale, nonostante la risoluzione dei contratti, conteggiando quindi, erroneamente, presunti indebiti in relazione a rate che non sono state pagate e peraltro successive alla risoluzione;
- le risultanze della CTU sono errate anche in relazione al calcolo del TAEG/ISC
e in ogni caso lo stesso TAEG, eventualmente superiore a quello effettivo, come indicato dal consulente, non comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 117 TUB, come chiarito dalla giurisprudenza;
- il CTU ha elaborato i conteggi in mancanza della documentazione contabile utile al fine di determinare l'ammontare delle somme versate dalla parte opponente rispetto a tutti i contratti di finanziamento, come chiaramente evidenziato dalla stessa consulente (l'opponente non ha infatti prodotte le quietanze di pagamento delle rate): ne consegue che le elaborazioni effettuate dal CTU sono fondate non su pagamenti realmente eseguiti, ma su stime e congetture e che il presunto ammontare degli interessi pagati dalla parte mutuataria per i quattro contratti è stato ricostruito determinando la differenza con quelli dovuti ex art. 117 (in virtù dell'asserita indeterminatezza dei contratti)
o ex art. 1815 c.c. (in virtù della asserita usurarietà), senza idonea documentazione a supporto.
2.2) Con il secondo motivo le appellanti rilevano la erroneità della dichiarazione di nullità del precetto opposto osservando che, in base al consolidato orientamento dei giudici di legittimità, la eccessività della somma indicata non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità o la inefficacia parziale per la pagina 9 di 21 somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per l'importo effettivamente dovuto.
2.3) Le appellanti censurano inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale non solo non ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ma ha anzi affermato che vi sarebbero i presupposti per chiedere i danni elativi alla indebita instaurazione di una azione esecutiva, conseguita all'avvenuta notifica del pignoramento “la cui entità potrà essere valutata solo all'esito della procedura esecutiva”: deducono il vizio di ultra petita e in ogni caso la erroneità della statuizione, perché il precetto non può essere in ogni caso dichiarato nullo, considerato il maggior credito vantato dalle parti opposte confermato dal fatto che gli stessi opponenti hanno chiesto la compensazione tra le somme presuntivamente a loro credito con quelle comunque vantate dagli Istituti di
Credito.
2.4) Le appellanti deducono infine che, in considerazione della riforma della sentenza per le ragioni illustrate, dovrà essere modificato anche il capo di condanna al pagamento delle spese processuali.
3.) Analoghe sono le censure articolate da (procedimento n. Parte_4
1363/2020) di seguito riepilogate.
3.1) Invero l'appellante contesta le risultanze della CTU poste a fondamento della decisione rilevando, in sintesi, che:
- non sono condivisibili le quantificazioni numeriche operate dal CTU (perché basate sull'utilizzo di criteri meramente presuntivi, a fronte dell'assenza della documentazione contabile utile a determinare l'ammontare delle somme versate alla parte opponente, rispetto ai contratti di finanziamento in base ai quali è stato notificato l'atto di precetto opposto), il calcolo del presunto indebito
(perché determinato in base all'intera durata dei finanziamenti nonostante i rapporti siano stati tutti risolti ben prima della scadenza indicata nei contratti), né la valutazione operata in ordine alla rilevanza, ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 117 TUB, degli scostamenti negativi dei
TAEG/ISC calcolati, rispetto a quelli indicati in contratto;
pagina 10 di 21 - gli scostamenti positivi dei TAEG/ISC calcolati dal CTU, rispetto a quelli indicati in tutti i contratti originari, derivano dal non condivisibile computo nel tasso della “Comm. F.do Garanzia” e della “Imposta sostitutiva”, nonché, per il per il finanziamento agrario n. 69329 del 08/02/2006 (A) e per il finanziamento agrario n. 69338 del 09/11/2006 (B), dalla errata quantificazione dell'importo attribuibile alla “Comm. Capofilato”. Il calcolo dei TAEG/ISC con computo delle spese secondo quanto previsto dagli Istituti di credito, nonché tramite corretta quantificazione della “ ”, non evidenzia scostamenti dei tassi Parte_7 rispetto a quelli indicati nei contratti in atti;
- in ogni caso, il TAEG/ISC non è un tasso contrattuale né un ulteriore prezzo o condizione, ma un mero indicatore di costo avente valenza puramente informativa, che discende matematicamente dall'applicazione delle condizioni economiche previste in contratto;
tale circostanza esclude la possibilità di applicare, anche in caso di eventuale omessa o non corretta indicazione in contratto del TAEG/ISC, i meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 117, comma
7, del TUB;
- le condizioni contrattuali previste per gli interessi corrispettivi e relative a tutti i finanziamenti, hanno sempre restituito valori del TEG inferiori rispetto alle soglie di usura vigenti alla data di stipula;
- il CTU non ha computato, nel tasso soglia da utilizzarsi ai fini dello sviluppo delle verifiche in tema di usura degli interessi di mora, la maggiorazione media di mora pari al 2,10%, che risulta riportata nei Decreti Ministeriali di rilevazioni dei
Tassi Effettivi Medi Globali, con ciò ponendosi in evidente contrasto con i principi affermati, in materia, dalla Suprema Corte;
- applicando tali principi, le condizioni economiche previste nei contratti in esame per gli interessi di mora, sono sempre inferiori ai tassi soglia vigenti alle date di stipula;
- i conteggi operati dalla CTU mediante computo, nel TEG, delle commissioni di anticipata estinzione, non possono in alcun modo essere condivisi;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla CTU e a quanto affermato dal primo giudice, la Cassazione ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui all'art. 1815,
pagina 11 di 21 comma 2, del codice civile, limitatamente ai soli interessi di mora eventualmente esuberanti le soglie di usura, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti nei limiti di legge.
3.2) L'appellante censura quindi la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto opposto rilevando, in ogni caso, che, l'eventuale fondatezza delle contestazioni potrebbe, astrattamente, comportare la mera riduzione della pretesa creditoria delle opposte, il cui diritto a procedere all'esecuzione, quanto meno per recuperare il capitale concesso a mutuo, non è pertanto contestabile e dimostra che il precetto non debba e non possa essere dichiarato nullo.
3.3) Osserva infine l'appellante che dalle considerazioni svolte a sostegno del gravame discende il necessario rigetto della domanda di risarcimento proposta dalla parte opponente, in quanto pacificamente infondata e che la sentenza dovrà essere riformata anche in punto di liquidazione delle spese di giudizio, con vittoria delle spese, di entrambi i gradi di giudizio, e di CTU.
4.1) Le doglianze articolate dalle parti appellanti volte ad escludere la natura usuraria degli interessi, riconosciuta dal primo giudice - che, per la stretta connessione delle problematiche trattate, possono essere esaminate congiuntamente - sono fondate per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che, a tale riguardo, le SS.UU. della Cassazione hanno chiarito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo pagina 12 di 21 globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. SS.UU. n.19597 del 2020).
4.2) Alla luce di tali principi sono fondate le censure articolate dalle parti appellanti le quali hanno contestato la ricostruzione contabile effettuata dal consulente incaricato dal Tribunale e le risultanze della CTU, posta a fondamento della decisione impugnata, nella parte in cui l'ausiliario, al fine di determinare il tasso soglia di riferimento, non ha tenuto conto della suddetta maggiorazione media, indicata, nella misura di 2,1%, nei decreti ministeriali applicabili alla fattispecie in esame, in base alla data dei contratti di cui si discute.
4.3.1) Il CTU nominato nel presente procedimento Dott.ssa Persona_1 in conformità alla citata giurisprudenza, ha determinato il tasso soglia degli interessi moratori sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.) con l'ulteriore aumento del 50% ex art. 2,
IV comma, L. n. 108/1996 al tempo vigente: in particolare la Dott.ssa Per_1 in relazione a ciascun contratto di finanziamento e tenuto conto degli atti intervenuti volti a modificare le condizioni pattuite, ha accertato il TEGM, il TEG ed il tasso di mora, sulla base dei criteri contabili delineati dalla Suprema Corte, sopra indicati, e, all'esito della ricostruzione contabile, ha escluso il carattere usurario degli interessi, con riferimento a tutti i contratti posti a fondamento dell'atto di precetto opposto;
la CTU ha effettuato i calcoli in relazione al concreto sviluppo del piano di ammortamento, non limitandosi dunque alla sola analisi dei tassi pattuiti, ma indicando gli effettivi flussi di rimborso, in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, secondo cui il TEG corrisponde al TAEG, che coincide a sua volta con il TIR, ossia il tasso interno di rendimento ottenuto sulla base del
TIR mensile.
Correttamente inoltre la CTU ha escluso dal calcolo del TAEG ( e quindi dal tasso di riferimento per calcolare la soglia di usura) la commissione di estinzione anticipata atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi
pagina 13 di 21 moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass., 07/03/2022, n. 7352).
La commissione di estinzione anticipata “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. (Cass., n. 7352/2022 cit.).
Pertanto le spese e i costi di estinzione anticipata del rapporto di mutuo non possono rientrare nel “costo” collegato all'erogazione del credito (in funzione sinallagmatica), in quanto dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente pattuiti: tali costi e spese costituiscono, dunque, un costo di tipo indennitario, solo eventuale, non dovuto al momento della conclusione del contratto, che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura: fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale e non costituisce un costo effettivo per il mutuatario: ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica dell'usura, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, come rilevato da tutte le parti appellanti.
4.3.2) Le argomentazioni difensive svolte dalla difesa della parte appellata - che richiamando le osservazioni del consulente di parte, ha contestato le risultanze della CTU perché “non ha calcolato il costo finanziario dell'operazione ed, infatti, al fine del calcolo del TEG, andavano considerati tutti i costi legati all'erogazione del credito, derivanti dal regime finanziario applicato;
il TEG utilizzato dal CTU è stato sviluppato in regime composto e quindi non misura
l'effetto innegabile del fatto che i contratti de quibus siano stati sviluppati in regime composto di interessi” (v. note di trattazione scritta per l'udienza del pagina 14 di 21 10.7.2024) – non appaiono tali da giustificare la rinnovazione della CTU e la convocazione del CTU a chiarimenti, alla luce delle considerazioni svolte dalla
Dott.ssa in risposta alle osservazioni critiche formulate, sul punto, Per_1 dal consulente di parte appellata.
Invero il CTU, premesso che le problematiche trattate si inseriscono nel più ampio tema del c.d. ammortamento alla francese, ha evidenziato che “inserire nei calcoli per verificare l'usurarietà del tasso il maggior costo per interesse relativo al
c.d. regime di capitalizzazione finisce …. per duplicare tali interessi e soprattutto non si ha omogeneità con i tassi soglia determinati dalla Banca d'Italia che sono tutti rilevati sulla base dei piani di ammortamento che nella grandissima parte dei casi sono con piano c.d. alla francese”.
Ad avviso del Collegio l'interesse composto al quale fa riferimento la parte appellata rappresenta una modalità di estinzione della obbligazione pattuita che non va ad influire sul TAEG, perché non costituisce un costo, ma individua una forma di quantificazione della prestazione del mutuatario e un modo per calcolare la somma dovuta in esecuzione del contratto di finanziamento.
Si ritiene pertanto che non vi siano ragioni per discostarsi dalla ricostruzione contabile effettuata dal CTU che ha calcolato il tasso effettivo attraverso l'analisi del c.d. tasso interno di rendimento sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia ed in conformità ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
4.4) Ciò considerato si rileva che la consulenza, come si è detto, ha escluso il superamento del tasso soglia in conseguenza degli interessi di mora pattuiti nei contratti, ritenendo quindi di non dover procedere al ricalcolo del debito della parte mutuataria nei confronti delle Banche.
4.4.1) Per il primo finanziamento stipulato in data 8.2.2006 (denominato dal
CTU “finanziamento uno”, avente ad oggetto la somma di €. 2.200.000,00 di cui
€. 1.420.000,00 erogata da ed €. 780.000,00 da Controparte_7 CP_3
) il TEGM del primo trimestre 2006 è pari al 3,850% cui la Controparte_5
Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del
5,775% (maggiorazione del 50% del tasso medio).
pagina 15 di 21 Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 8,925% (TEGM del primo trimestre 2006 al 3,850%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Il TIR mensile è risultato pari 0,402%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 4,936%; aggiungendo il tasso di mora, il tasso finito ammonta al 6,936%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 5,775%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari all'8,925%).
4.4.2) Per il secondo finanziamento (denominato dal CTU “finanziamento due”, stipulato in data 9.11.2006, avente ad oggetto la somma di €. 200.000,00 di cui
€. 130.000,00 erogati da ed €. 70.000,00 da Controparte_7 Controparte_5
) il TEGM del quarto trimestre del 2006 è pari al 4,770% cui la Banca di
[...]
Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 7,155%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 10,305% (TEGM del quarto trimestre 2006 al 4,770%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Il TIR mensile è risultato pari 0,524%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 6,473%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al 8,473; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 7,155%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,305%).
4.4.3) Con il terzo contratto del 26.3.2007 è stato sottoscritto un atto modificativo dei due contratti sopra indicati.
Il TEGM del primo trimestre del 2007 è pari al 5,100% cui la Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 7,650%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
pagina 16 di 21 Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 10,800% (TEGM del primo trimestre 2007 al 5,100%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Con riferimento alla modifica del “finanziamento uno” il TIR mensile è risultato pari 0,481%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 5,922%; aggiungendo il tasso di mora al 2% il tasso finito ammonta al
7,922%: ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 7,650%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,800%).
Con riferimento alla modifica del “finanziamento due” il TIR mensile è risultato pari 0,527%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 6,505%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finto ammonta al
8,505%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 7,650%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,800%).
4.4.4.) Il quarto contratto è stato stipulato con atto dell'1.3.2007 (denominato dal CTU “finanziamento tre”, avente ad oggetto la somma di €. 430.000,00 di cui
€. 300.000,00 erogati da ed €. 130.000,00 da Controparte_7 Controparte_5
).
[...]
Il TEGM del primo trimestre del 2007 è pari a 5,100% cui la Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 7,650%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari a 10,800% (TEGM del primo trimestre 2007 al 5,100%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Il TIR mensile è risultato pari 0,539%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 6,669%: aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al 8,669%; ne deriva che, confrontando il
TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del
7,650%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 10,800%).
pagina 17 di 21 4.4.5.) Il quinto contratto è stato stipulato con atto del 28.7.2010 (denominato dal CTU “finanziamento quattro”, avente ad oggetto la somma di €. 430.000,00 di cui €. 280.000,00 erogati da ed €. 150.000,00 da Controparte_7 [...]
). Controparte_5
In pari data è stato stipulato il sesto contratto avente ad oggetto un atto modificativo dei precedenti contratti di finanziamento (uno, due e tre).
Per entrambi il TEGM del terzo trimestre del 2010 è pari al 2,560% cui la Banca di Italia fa corrispondere un tasso soglia (soli interessi corrispettivi) del 3,84%
(maggiorazione del 50% del tasso medio).
Il tasso soglia (con interessi di mora) è risultato pari al 6,990% (TEGM del terzo trimestre 2010 al 2,560%, sommato ai 2,1 percentuali, oltre la maggiorazione del 50%).
Per il “finanziamento quattro” il TIR mensile è risultato pari 0,299%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,646%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al 5,646%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
Per la seconda modifica del “finanziamento uno” il TIR mensile è risultato pari
0,252%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,064%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al
5,064%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
Per la seconda modifica del “finanziamento due” il TIR mensile è risultato pari
0,298%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,632%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al
5,632%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
pagina 18 di 21 Per la seconda modifica del “finanziamento tre” il TIR mensile è risultato pari
0,295%, la cui capitalizzazione a 12 mesi determina un TIR annuale o TAEG pari al 3,604%; aggiungendo il tasso di mora pari al 2% il tasso finito ammonta al
5,604%; ne deriva che, confrontando il TAEG ottenuto con il TAEGM come precedentemente calcolato nella misura del 3,840%, non risulta superato il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione (pari al 6,990%).
4.5) In adesione alle risultanze della consulenza tecnica contabile che appare condivisibile in quanto priva di vizi logici ,oltre che dettagliata e adeguatamente motivata deve escludersi il carattere usurario degli interessi di mora pattuiti nei contratti intercorsi tra le parti in precedenza indicati, posti a fondamento dell'atto di precetto, non risultando superato il tasso soglia (come sopra riportato per ogni atto) in nessuno dei contratti: tale conclusione assorbe l'esame delle altre questioni trattate sul punto dalle parti.
Ne consegue che in accoglimento degli appelli va, sotto tale profilo, respinto il motivo di opposizione articolato dagli odierni appellata, basato sulla natura usuraria degli interessi moratori.
5.) Gli opponenti avevano anche eccepito la nullità del precetto per indeterminatezza del credito rilevando che il credito non sarebbe né liquido né determinabile, essendo intervenuti pagamenti in corso di esecuzione e tenuto conto che nel precetto non sono stati illustrati i criteri di calcolo degli interessi e non è stato precisato se questi includono anche gli interessi corrispettivi né è stato indicato l'importo degli interessi di mora con la relativa base del calcolo.
Le doglianze non sono fondate atteso che, sotto il primo profilo, le banche creditrici hanno intimato il pagamento delle rate insolute e del capitale residuo stante la risoluzione dei contratti e la conseguente decadenza dal beneficio del termine;
gli opponenti avrebbero dovuto indicare i fatti estintivi e quindi dare la prova dell'intervenuto pagamento delle somme richieste.
Inoltre, quanto al secondo aspetto, si osserva che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella pagina 19 di 21 del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Cass. civ. n. 8906/2022).
Quindi ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'intimazione ad adempiere, l'indicazione del titolo esecutivo e la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo (oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma 2 della citata disposizione), aspetti tutti evidenziati nell'atto di precetto opposto, contenente una analitica descrizione degli atti finanziamento e la indicazione delle somme dovute a titolo di debito residuo e rate insolute, specificate con riferimento ciascun contratto, tenuto conto della raccomandata dell'8.10.2012 con cui le Banche hanno risolto i contratti, stante il perdurante inadempimento.
6.) Per le consdierazioni svolte, gli appelli vanno accolti e, in riforma della sentenza impugnata va respinta la opposizione al precetto.
La riforma della sentenza appellata determina la necessità di provvedere al regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, definito dalle sezioni unite della Cassazione (con la pronuncia n. 19597 del 2020, sopra citata) in data successiva alla decisione di primo grado, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Vanno invece poste a carico degli opponenti-appellati le spese della CTU espletata nel procedimento innanzi al Tribunale nonché quelle della CTU effettuata nel presente grado e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da Parte_1
– e per esse dalle rispettive mandatarie – e da
[...] Parte_4 [...]
- avverso la sentenza n. 711/2020, pubblicata il 10.6.2020, del CP_3
Tribunale di Ancona - nei confronti di quale titolare della Controparte_2
Azienda Agricola Cantine IO Marconi, e di così Parte_3 dispone:
pagina 20 di 21 in accoglimento degli appelli e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al precetto proposta dagli appellati;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone definitivamente a carico degli appellati in solido, e Controparte_2
le spese della CTU espletata innanzi al Tribunale e quelle della Parte_3
CTU effettuata nel presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 21 di 21