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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3261/2024 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donghia, in virtù di procura in Parte_1 atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cammisa, in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza calcolare del 12.11.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti con le rispettive note di trattazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.3.2024 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 2360/2011 del 28.6.2011 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 14570/2010 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate dai coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , quest'ultimo all'epoca minore di età, mediante la Per_1 CP_2 corresponsione alla con la quale i figli convivevano, di un contributo CP_1 di €250,00 mensili, di cui €80,00 per la figlia e €170,00 per il figlio Per_1
; CP_2
- le parti prevedevano che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sarebbero state sopportate esclusivamente dalla CP_1 - la figlia ormai di anni 33, lavorava come educatrice di scuola materna Per_1 con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 2018;
- il figlio , di anni 25, conseguita la maturità, aveva intrapreso vari CP_2 percorsi di studi;
- a seguito della iscrizione all'università, , volendo fare il cantautore, CP_2 iniziava a frequentare una scuola privata di canto;
- non aveva terminato alcuno dei percorsi intrapresi nonostante le CP_2 ingenti somme investite;
- egli, pur non essendovi tenuto, aveva provveduto difatti a pagare parte delle spese straordinarie al fine di supportare e sostenere il figlio nelle proprie aspirazioni;
- quantunque sollecitato a partecipare ad alcuni concorsi e/o a sostenere colloqui di lavoro, si era sempre rifiutato;
CP_2
- si trasferiva da ultimo a Roma per intraprendere l'attività di 'artista di CP_2 strada';
- egli proponeva al figlio di svolgere attività di lavoro part-time nonché di fare un esame di ammissione ad una scuola privata di musica sita in Roma;
- tutte le proposte erano rifiutate dal figlio;
- successivamente, apprendeva che il figlio frequentava un corso di studi, da egli precedentemente proposto, presso le 'Officine d'Arte Pasolini di Roma';
- il figlio dimorava stabilmente in Roma dove svolgeva l'attività di cantautore;
- egli non lavorava e viveva grazie ai redditi del coniuge, insegnante di musica;
- era evidente l'inattività del figlio nella ricerca di un lavoro e nel proseguire con impegno un percorso di formazione;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento dei figli, precisando che la revoca del contributo al mantenimento della figlia doveva farsi decorrere dal 2018, momento di raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva con memoria del 6.9.2024 Controparte_1 non opponendosi alla richiesta di revoca del mantenimento previsto in favore della figlia chiedendo tuttavia la decorrenza della revoca dalla domanda, con conseguente Per_1 rigetto della richiesta di restituzione delle somme dal 2018; si opponeva, invece, alla richiesta di revoca del mantenimento per il figlio , evidenziando che questi stava CP_2 proseguendo un percorso di studio in Roma. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 12.11.2025 era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Tanto precisato, quanto alla richiesta del ricorrente di revoca del contributo al mantenimento della figlia , ormai di anni 33 ed economicamente indipendente, è Per_1 sufficiente rilevare che parte resistente non si è opposta a tale richiesta (con decorrenza dalla domanda), sicché il contributo paterno stabilito in favore di deve essere Per_1 revocato. La revoca del menzionato contributo deve farsi decorrere, tuttavia, dalla domanda e non anche, come richiesto dal dal 2018: come ha più volte ribadito la Corte di Pt_1
Cassazione (cfr. da ultimo Cass. 10974/2023) 'in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000). Da ultimo, Cass. 4224/ 2021 ha chiarito che «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione». È evidente, pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, l'infondatezza della richiesta di parte ricorrente di condanna della controparte al versamento delle somme percepite dal febbraio 2018, essendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia richiamata in ricorso (SS.UU. 32914/2022) afferenti ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa e, segnatamente, ad un'ipotesi di rivalutazione da parte dell'autorità giudiziaria – nell'ambito del medesimo giudizio – dei presupposti volti al riconoscimento del contributo di mantenimento. Venendo alla richiesta di revoca del contributo per il figlio , parte ricorrente allega, CP_2
a fondamento della domanda, il peggioramento delle sue condizioni economiche e l'inerzia del figlio nel reperimento di una attività lavorativa e nel completamento del percorso di formazione. Ebbene, vagliando preliminarmente la condizione economica del rileva il Pt_1
Tribunale che non risulta provato un peggioramento delle sue condizioni economiche: ed invero, il ricorrente già in sede di accordo divorzile affermava di essere disoccupato. Ad ogni modo, non risulta documentato in atti una contrazione del reddito del ricorrente rispetto alla pronuncia di divorzio, nulla essendo stato allegato in merito alle condizioni reddituali del al momento della sottoscrizione della convenzione divorzile. Pt_1
Tanto precisato in merito alle condizioni economiche del ricorrente, devo ora evidenziarsi che, in tema di mantenimento di figli maggiorenni, assume importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate nell'ipotesi in discussione, deve evidenziarsi che, secondo le allegazioni non contestate in atti – il figlio , CP_2 all'attualità di anni 27, risulta aver proseguito, dopo il conseguimento della maturità, gli studi universitari non conseguendo tuttavia il relativo titolo;
ha successivamente frequentato – per un breve periodo - un corso di canto in Bari per poi trasferirsi a Roma ove sta proseguendo un percorso di formazione in campo artistico;
tuttavia, tale percorso
– iniziato da diversi anni – allo stato non risulta ancora concluso. Neppure risulta che si sia inserito nel mondo del lavoro per perseguire un CP_2 obiettivo professionale o tecnico o, comunque, per rendersi indipendente dai genitori. Ebbene, raggiunta un'età inequivocabilmente da ritenersi adulta, quale quella di , CP_2
l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o con le proprie aspirazioni. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire – come si ravvisa nella specie – indici di comportamenti inerziali non incolpevoli. Conseguentemente, ritiene questo Collegio fondata la richiesta di revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio previsto in sede di divorzio seppur con decorrenza dalla presente pronuncia: invero, al momento della proposizione della richiesta di modifica, aveva da poco computo 25 anni e si era trasferito a Roma CP_2 per realizzare le proprie aspirazioni;
dalla proposizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio sono decorsi, tuttavia, oltre due anni e non risulta che , CP_2 orami di anni 27, abbia completato il suo percorso di formazione e/o si sia attivato – anche in ragione delle condizioni economiche in cui versano i genitori – nel reperimento di una attività di lavoro che gli consenta di affrontare le spese per vivere in una città diversa da quella dei propri genitori e di rendersi indipendenti da questi. Le spese di giudizio, attesa l'esito complessivo della lite (il ricorrente, in relazione alla domanda di revoca del contributo per la figlia , è soccombente rispetto alla Per_1 decorrenza della revoca e alla richiesta di restituzione delle somme dal 2018; per quanto concerne il figlio , la richiesta di revoca del contributo paterno si giustifica nell'età CP_2 ormai adulta raggiunta dal figlio in corso di causa e nell'inerzia mantenuta medio tempore;
la resistente, oltretutto, non si è opposta alla richiesta del contributo in favore di giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;
Per_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni ulteriore richiesta ed eccezione disattesa,
[...] Controparte_1 accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza di divorzio n. 2360/2011 del 28.6.2011:
- revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo al di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia con onere in capo alla Per_1 CP_1 di restituire le somme eventualmente percepite a tale titolo;
- revoca, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo posto in capo al di contribuire al mantenimento del figlio;
Pt_1 CP_2
- spese compensate;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 2 dicembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3261/2024 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donghia, in virtù di procura in Parte_1 atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cammisa, in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza calcolare del 12.11.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti con le rispettive note di trattazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.3.2024 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 2360/2011 del 28.6.2011 emessa nell'ambito del giudizio n.r.g. 14570/2010 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio recependo le condizioni concordate dai coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , quest'ultimo all'epoca minore di età, mediante la Per_1 CP_2 corresponsione alla con la quale i figli convivevano, di un contributo CP_1 di €250,00 mensili, di cui €80,00 per la figlia e €170,00 per il figlio Per_1
; CP_2
- le parti prevedevano che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sarebbero state sopportate esclusivamente dalla CP_1 - la figlia ormai di anni 33, lavorava come educatrice di scuola materna Per_1 con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 2018;
- il figlio , di anni 25, conseguita la maturità, aveva intrapreso vari CP_2 percorsi di studi;
- a seguito della iscrizione all'università, , volendo fare il cantautore, CP_2 iniziava a frequentare una scuola privata di canto;
- non aveva terminato alcuno dei percorsi intrapresi nonostante le CP_2 ingenti somme investite;
- egli, pur non essendovi tenuto, aveva provveduto difatti a pagare parte delle spese straordinarie al fine di supportare e sostenere il figlio nelle proprie aspirazioni;
- quantunque sollecitato a partecipare ad alcuni concorsi e/o a sostenere colloqui di lavoro, si era sempre rifiutato;
CP_2
- si trasferiva da ultimo a Roma per intraprendere l'attività di 'artista di CP_2 strada';
- egli proponeva al figlio di svolgere attività di lavoro part-time nonché di fare un esame di ammissione ad una scuola privata di musica sita in Roma;
- tutte le proposte erano rifiutate dal figlio;
- successivamente, apprendeva che il figlio frequentava un corso di studi, da egli precedentemente proposto, presso le 'Officine d'Arte Pasolini di Roma';
- il figlio dimorava stabilmente in Roma dove svolgeva l'attività di cantautore;
- egli non lavorava e viveva grazie ai redditi del coniuge, insegnante di musica;
- era evidente l'inattività del figlio nella ricerca di un lavoro e nel proseguire con impegno un percorso di formazione;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente per il mantenimento dei figli, precisando che la revoca del contributo al mantenimento della figlia doveva farsi decorrere dal 2018, momento di raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva con memoria del 6.9.2024 Controparte_1 non opponendosi alla richiesta di revoca del mantenimento previsto in favore della figlia chiedendo tuttavia la decorrenza della revoca dalla domanda, con conseguente Per_1 rigetto della richiesta di restituzione delle somme dal 2018; si opponeva, invece, alla richiesta di revoca del mantenimento per il figlio , evidenziando che questi stava CP_2 proseguendo un percorso di studio in Roma. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 12.11.2025 era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Tanto precisato, quanto alla richiesta del ricorrente di revoca del contributo al mantenimento della figlia , ormai di anni 33 ed economicamente indipendente, è Per_1 sufficiente rilevare che parte resistente non si è opposta a tale richiesta (con decorrenza dalla domanda), sicché il contributo paterno stabilito in favore di deve essere Per_1 revocato. La revoca del menzionato contributo deve farsi decorrere, tuttavia, dalla domanda e non anche, come richiesto dal dal 2018: come ha più volte ribadito la Corte di Pt_1
Cassazione (cfr. da ultimo Cass. 10974/2023) 'in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000). Da ultimo, Cass. 4224/ 2021 ha chiarito che «la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione». È evidente, pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, l'infondatezza della richiesta di parte ricorrente di condanna della controparte al versamento delle somme percepite dal febbraio 2018, essendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia richiamata in ricorso (SS.UU. 32914/2022) afferenti ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa e, segnatamente, ad un'ipotesi di rivalutazione da parte dell'autorità giudiziaria – nell'ambito del medesimo giudizio – dei presupposti volti al riconoscimento del contributo di mantenimento. Venendo alla richiesta di revoca del contributo per il figlio , parte ricorrente allega, CP_2
a fondamento della domanda, il peggioramento delle sue condizioni economiche e l'inerzia del figlio nel reperimento di una attività lavorativa e nel completamento del percorso di formazione. Ebbene, vagliando preliminarmente la condizione economica del rileva il Pt_1
Tribunale che non risulta provato un peggioramento delle sue condizioni economiche: ed invero, il ricorrente già in sede di accordo divorzile affermava di essere disoccupato. Ad ogni modo, non risulta documentato in atti una contrazione del reddito del ricorrente rispetto alla pronuncia di divorzio, nulla essendo stato allegato in merito alle condizioni reddituali del al momento della sottoscrizione della convenzione divorzile. Pt_1
Tanto precisato in merito alle condizioni economiche del ricorrente, devo ora evidenziarsi che, in tema di mantenimento di figli maggiorenni, assume importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Con la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 26875/2023 è stato chiarito che il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni si fonda da un lato sulla c.d.
“funzione educativa”, dall'altro sul c.d. “principio di autoresponsabilità”. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura - perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana - consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”. Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”. Quanto all'onere probatorio, la Cassazione (Cass. 19955/2024) ha avuto modo di recente di evidenziare che ' … in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. L'onere della prova è, comunque, tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima è la sua età a quella di un recente maggiorenne, potendosi presumere la necessità di un adeguato periodo di cognizione del (e preparazione al) mercato del lavoro.' e ancora che 'Se, poi, ne è chiesta la revoca, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il mantenimento di tale assegno è particolarmente agevole qualora il figlio abbia appena compiuto la maggiore età, ed anche negli immediati anni a seguire, se il ragazzo ha intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. La prova della spettanza dell'assegno diventa più gravosa man mano che l'età del figlio aumenta, fino a diventare un “adulto”, dovendosi valutare, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, caso per caso, se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)'. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate nell'ipotesi in discussione, deve evidenziarsi che, secondo le allegazioni non contestate in atti – il figlio , CP_2 all'attualità di anni 27, risulta aver proseguito, dopo il conseguimento della maturità, gli studi universitari non conseguendo tuttavia il relativo titolo;
ha successivamente frequentato – per un breve periodo - un corso di canto in Bari per poi trasferirsi a Roma ove sta proseguendo un percorso di formazione in campo artistico;
tuttavia, tale percorso
– iniziato da diversi anni – allo stato non risulta ancora concluso. Neppure risulta che si sia inserito nel mondo del lavoro per perseguire un CP_2 obiettivo professionale o tecnico o, comunque, per rendersi indipendente dai genitori. Ebbene, raggiunta un'età inequivocabilmente da ritenersi adulta, quale quella di , CP_2
l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o con le proprie aspirazioni. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire – come si ravvisa nella specie – indici di comportamenti inerziali non incolpevoli. Conseguentemente, ritiene questo Collegio fondata la richiesta di revoca dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio previsto in sede di divorzio seppur con decorrenza dalla presente pronuncia: invero, al momento della proposizione della richiesta di modifica, aveva da poco computo 25 anni e si era trasferito a Roma CP_2 per realizzare le proprie aspirazioni;
dalla proposizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio sono decorsi, tuttavia, oltre due anni e non risulta che , CP_2 orami di anni 27, abbia completato il suo percorso di formazione e/o si sia attivato – anche in ragione delle condizioni economiche in cui versano i genitori – nel reperimento di una attività di lavoro che gli consenta di affrontare le spese per vivere in una città diversa da quella dei propri genitori e di rendersi indipendenti da questi. Le spese di giudizio, attesa l'esito complessivo della lite (il ricorrente, in relazione alla domanda di revoca del contributo per la figlia , è soccombente rispetto alla Per_1 decorrenza della revoca e alla richiesta di restituzione delle somme dal 2018; per quanto concerne il figlio , la richiesta di revoca del contributo paterno si giustifica nell'età CP_2 ormai adulta raggiunta dal figlio in corso di causa e nell'inerzia mantenuta medio tempore;
la resistente, oltretutto, non si è opposta alla richiesta del contributo in favore di giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;
Per_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , ogni ulteriore richiesta ed eccezione disattesa,
[...] Controparte_1 accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza di divorzio n. 2360/2011 del 28.6.2011:
- revoca, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto in capo al di Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia con onere in capo alla Per_1 CP_1 di restituire le somme eventualmente percepite a tale titolo;
- revoca, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo posto in capo al di contribuire al mantenimento del figlio;
Pt_1 CP_2
- spese compensate;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 2 dicembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato