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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere rel./est.
dr.ssa Marcella PIZZILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1200 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Achille Serio in virtù di procura rilasciata nel ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
non costituita
APPELLATA
NONCHE'
PG in sede avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1862/2023 ( Divorzio giudiziale )
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1862/2023 pubblicata il 22/09/2023 il Tribunale di
Nocera Inferiore ha così provveduto: “
1. pronuncia la cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in data 23/06/1984 in Salerno;
2. ordina che la presente CP_1
sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica,
all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152
septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7
ord. stato civile;
3. dispone che corrisponda a Parte_1 [...]
la minore somma di €. 400,00 a titolo di assegno divorzile Parte_2
entro il giorno cinque di ogni mese;
4.rigetta la domanda di
corresponsione di una quota del TFR proposta da parte resistente;
5.
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
parte resistente;
6. compensa integralmente le spese di lite”.
2. La sentenza è stata appellata dinanzi a questa Corte dal , Parte_1
che ne ha chiesto la riforma al fine di sentire “annullare la misura degli
2 alimenti rimasti inalterati di €. 400,00 a carico del ricorrente, oggi
pensionato, compensandoli con l'equivalente di un canone di locazione
pari al 50% del valore di mercato dell'immobile coniugale tuttora
occupato dalla con utilizzo da parte della stessa vita natural CP_1
durante. Subordinatamente, con quantificazione di un indennizzo in
favore di parte appellante, con decorrenza dal provvedimento
presidenziale del 16/05/2022 (rif. ordinanza) all'effettivo rilascio da
compensare sugli stessi valori di mercato avendo la CP_1
volontariamente disatteso il punto 5 in sentenza gravata sulla revoca
del diritto di assegnazione. In via del tutto gradata ridimensionare e
ridurre gli alimenti in una somma equa e congrua in favore della
resistente, da meglio precisare nelle more dell'istruttoria, da porsi a
carico del ricorrente con conferma delle altre statuizioni chiare ed
inequivoche statuite. Con vittoria delle spese di lite ed accessori per
entrambi i gradi di giudizio”
Alla prima udienza il Collegio ha disposto il rinnovo della notifica all'appellata, rimasta non costituita;
all'udienza successiva nessuno è
comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al
06/02/2015; a questa udienza, nelle note inviate ai sensi dell'art. 127
ter cpc, la difesa dell'appellante ha riferito “di aver composto nelle more
del presente giudizio e con l'ausilio del collega costituito in primo grado
per l'appellata la controversia in negoziazione assistita pertanto è
cessata la materia del contendere tra le parti che hanno reciprocamente
sottoscritto l'accordo”; con ordinanza del 13/02/2025 la Corte, rilevato che nell'accordo era previsto che la avrebbe rinunciato CP_1
all'assegno e ad ogni altro beneficio, anche in ordine alla quota di
3 reversibilità della pensione in caso di decesso del , a condizione Parte_1
del trasferimento in suo favore di immobili e quote di proprietà entro determinati termini, e che, essendo l'invocata declaratoria idonea a produrre effetti sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata,
era necessario che l'appellante documentasse l'effettivo verificarsi della condizione costituito dalla rinuncia all'assegno da parte della
, ha rinviato la causa per tale incombente;
all'udienza del CP_1
03/04/2025, sulla documentazione prodotta dall'appellante, la Corte ha riservato la decisione.
3. L'appellante ha prodotto agli atti il rogito per notaio rep. n. Per_1
99659, racc. n. 25563 del 25/06/2024, avente ad oggetto
“Assegnazione di immobili in attuazione di accordo di modifica delle
condizioni di divorzio a seguito di negoziazione assistita di cui all'art.6
del decreto legge n.132/2014 convertito nella legge n.162/2014”, con il quale è stato reso definitivo l'accordo di negoziazione assistita con modifica delle condizioni di divorzio, vistato dalla Procura della
, preso tra i due ex coniugi il 21/05/2024, che prevedeva il CP_2
trasferimento di quote di immobili da parte del alla e Parte_1 CP_1
la rinuncia da parte di quest'ultima all'assegno di mantenimento e ad ogni pretesa sulla presunta quota di pensione di reversibità in caso di decesso dell'ex coniuge.
4. L'accordo intervenuto tra le parti, consistendo nella sopravvenienza,
nel corso del giudizio, di un fatto tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra i contendenti e, con ciò, dell'interesse all'impugnazione ( cfr. ex pl. Cass. 07/19160, 18/26299, 18/15042,
4 17/10533), ha determinato la cessazione della materia del contendere sull'oggetto dell'appello, ovvero sull'assegno a carico del .. Parte_1
Detto accordo, infatti, determinando una nuova regolamentazione convenzionale della situazione giuridica cui si riferisce l'appello e la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub
iudice, impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i motivi di gravame.
Siffatta modalità di composizione della controversia non implica quindi l'inammissibilità dell'appello ma la sopravvenuta inefficacia della sentenza nella parte impugnata, quale che sia il suo contenuto, in quanto non più attuale in ragione del venir meno del contrasto (cfr.
Cass. SU 18/8980; Cass. 23/10483), e la necessità della regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della c.d.
soccombenza virtuale.
Stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello ha quindi necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado nella parte appellata ( cfr. Cass.
SU 18/8980; 18/26299; 19/24632).
5. La sentenza del Tribunale va pertanto dichiarata inefficace nella parte impugnata, relativa all'assegno posto a carico del . Parte_1
Essa è invece passata in giudicato nella parte non impugnata, relativa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5 6. Le spese processuali possono essere compensate non avendo la appellata, che è rimasta non costituita, contestato la richiesta di riformare la statuizione sull'assegno che l'appellante ha fondato sulla documentazione delle sue condizioni economiche
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Nocera Inferiore n. 1862/2023, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra le parti per intervenuto accordo transattivo e l'inefficacia della impugnata sentenza nella parte relativa alla regolamentazione dell'assegno a carico di Parte_1
2) COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr.Vito LU
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