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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 411/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU SP Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 411/2025 R.G. promossa con ricorso depositato
DA
nato a [...] il [...], residente in [...], fraz. Parte_1
Stedro n. 72, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Giacomelli del Foro di Trento, C.F.: , giusta procura alle liti in C.F._2 calce al ricorso e con domicilio eletto presso lo stesso, sito in Borgo Valsugana (TN), via Spagolla n. 4
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Verdi 5/1 (C.F. con l'avv. Laura Casari (C.F. C.F._3
) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione e di risposta ed elettivamente domiciliata presso la stessa
Resistente
e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni previste dal provvedimento emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Trento, per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore in data 02.11.2010 e delle successive condizioni previste dal decreto Per_1 del Tribunale di Trento di data 21 aprile 2021.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'udienza del 8 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni previste dal provvedimento emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Trento, per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore in data 02.11.2010, il ricorrente ha avanzato le seguenti richieste: “in Per_1 via principale: - dichiararsi non dovuto l'importo mensile già a carico del sig. CP_2
a titolo di mantenimento della figlia in via subordinata: - ridurre l'importo Per_1 dovuto a titolo di mantenimento della figlia tenuto conto degli eventi Persona_2 sopraggiunti, nella minore misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia”.
Nei fatti, in particolare, il ricorrente ha rappresentato che, successivamente al deposito del predetto decreto del Tribunale per i Minorenni, nel quale era stato previsto il proprio obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, allora minorenne, nella misura di euro 300,00 mensili, la di lui situazione lavorativa ed economica era mutata, avendo lo stesso perso il proprio lavoro ed avendo dovuto, altresì, affrontare diversi procedimenti penali per i quali stava scontando la pena di mesi 5 e di 10 giorni di detenzione domiciliare.
Si è costituita la resistente la quale - premettendo che la figlia ora era Per_1 maggiorenne e che si era diplomata alla scuola superiore Centro Moda Canossiane a
Trento, che, in data 21/4/21, a seguito di un ricorso presentato dalla medesima per modificare il decreto del TM di Trento, emesso quando aveva 5 anni, era stato Per_1 disposto, dal Tribunale di Trento, un provvedimento di affidamento esclusivo della figlia alla madre ed un aumento dell'assegno di mantenimento in Euro 350,00 al mese a carico del padre, che la figlia era occupata lavorativamente con un contratto di Per_1 pochi mesi - ha dichiarato di volere rimettersi alla decisione del Tribunale in merito alle richieste del signor rappresentando, in ogni caso, l'inadempienza di CP_2 quest'ultimo rispetto alle pregresse statuizioni giudiziarie.
All'udienza del 08 ottobre 2025, il Giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1
, a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di CP_1 Per_1
Pag. 2 di 4 euro 150,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, fino a quando quest'ultima non avrà conseguito una maggiore stabilità economica;
-il Sig. si Parte_1 obbliga, inoltre, a contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%; -spese di lite compensate”, proposta che è stata accettata dalla resistente nella stessa udienza.
All'udienza del 05 novembre 2025, anche il ricorrente, a mezzo del proprio avvocato, ha accettato la superiore proposta conciliativa ed i procuratori delle parti, specificando la positiva volontà delle parti in ordine al versamento diretto del mantenimento alla figlia maggiorenne da parte del padre, hanno concluso congiuntamente come da proposta del giudice relatore. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………….
Orbene, ciò posto, si ritiene di dovere modificare le condizioni di cui al decreto del
Tribunale per i Minorenni di Trento di data 02.11.2010, così come modificate con successivo decreto del Tribunale di Trento di data 21.04.2021, come da proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore all'udienza del 8 ottobre 2025, alla quale entrambe le parti hanno aderito (con la specificazione che il mantenimento previsto sarà direttamente versato da parte del ricorrente alla figlia ), e le cui condizioni sono Per_1 state integralmente sopra riportate.
Si rileva, in particolare, che le superiori condizioni risultano essere conformi all'interesse della figlia all'ordine pubblico e al buon costume. Per_1
Spese di lite compensate come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del PM:
-modifica le condizioni previste dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento di data 02.11.2010, così come successivamente modificate con decreto del Tribunale di
Trento di data 21 aprile 2021, come da proposta conciliativa formulata alle parti all'udienza del 08 ottobre 2025;
-spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Pag. 3 di 4 Il giudice estensore Il Presidente
LU SP
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 411/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LU SP Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 411/2025 R.G. promossa con ricorso depositato
DA
nato a [...] il [...], residente in [...], fraz. Parte_1
Stedro n. 72, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Giacomelli del Foro di Trento, C.F.: , giusta procura alle liti in C.F._2 calce al ricorso e con domicilio eletto presso lo stesso, sito in Borgo Valsugana (TN), via Spagolla n. 4
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Verdi 5/1 (C.F. con l'avv. Laura Casari (C.F. C.F._3
) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione e di risposta ed elettivamente domiciliata presso la stessa
Resistente
e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni previste dal provvedimento emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Trento, per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore in data 02.11.2010 e delle successive condizioni previste dal decreto Per_1 del Tribunale di Trento di data 21 aprile 2021.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'udienza del 8 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per la modifica delle condizioni previste dal provvedimento emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Trento, per l'affidamento e il mantenimento della figlia minore in data 02.11.2010, il ricorrente ha avanzato le seguenti richieste: “in Per_1 via principale: - dichiararsi non dovuto l'importo mensile già a carico del sig. CP_2
a titolo di mantenimento della figlia in via subordinata: - ridurre l'importo Per_1 dovuto a titolo di mantenimento della figlia tenuto conto degli eventi Persona_2 sopraggiunti, nella minore misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia”.
Nei fatti, in particolare, il ricorrente ha rappresentato che, successivamente al deposito del predetto decreto del Tribunale per i Minorenni, nel quale era stato previsto il proprio obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, allora minorenne, nella misura di euro 300,00 mensili, la di lui situazione lavorativa ed economica era mutata, avendo lo stesso perso il proprio lavoro ed avendo dovuto, altresì, affrontare diversi procedimenti penali per i quali stava scontando la pena di mesi 5 e di 10 giorni di detenzione domiciliare.
Si è costituita la resistente la quale - premettendo che la figlia ora era Per_1 maggiorenne e che si era diplomata alla scuola superiore Centro Moda Canossiane a
Trento, che, in data 21/4/21, a seguito di un ricorso presentato dalla medesima per modificare il decreto del TM di Trento, emesso quando aveva 5 anni, era stato Per_1 disposto, dal Tribunale di Trento, un provvedimento di affidamento esclusivo della figlia alla madre ed un aumento dell'assegno di mantenimento in Euro 350,00 al mese a carico del padre, che la figlia era occupata lavorativamente con un contratto di Per_1 pochi mesi - ha dichiarato di volere rimettersi alla decisione del Tribunale in merito alle richieste del signor rappresentando, in ogni caso, l'inadempienza di CP_2 quest'ultimo rispetto alle pregresse statuizioni giudiziarie.
All'udienza del 08 ottobre 2025, il Giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Parte_1
, a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di CP_1 Per_1
Pag. 2 di 4 euro 150,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, fino a quando quest'ultima non avrà conseguito una maggiore stabilità economica;
-il Sig. si Parte_1 obbliga, inoltre, a contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50%; -spese di lite compensate”, proposta che è stata accettata dalla resistente nella stessa udienza.
All'udienza del 05 novembre 2025, anche il ricorrente, a mezzo del proprio avvocato, ha accettato la superiore proposta conciliativa ed i procuratori delle parti, specificando la positiva volontà delle parti in ordine al versamento diretto del mantenimento alla figlia maggiorenne da parte del padre, hanno concluso congiuntamente come da proposta del giudice relatore. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………….
Orbene, ciò posto, si ritiene di dovere modificare le condizioni di cui al decreto del
Tribunale per i Minorenni di Trento di data 02.11.2010, così come modificate con successivo decreto del Tribunale di Trento di data 21.04.2021, come da proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore all'udienza del 8 ottobre 2025, alla quale entrambe le parti hanno aderito (con la specificazione che il mantenimento previsto sarà direttamente versato da parte del ricorrente alla figlia ), e le cui condizioni sono Per_1 state integralmente sopra riportate.
Si rileva, in particolare, che le superiori condizioni risultano essere conformi all'interesse della figlia all'ordine pubblico e al buon costume. Per_1
Spese di lite compensate come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del PM:
-modifica le condizioni previste dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento di data 02.11.2010, così come successivamente modificate con decreto del Tribunale di
Trento di data 21 aprile 2021, come da proposta conciliativa formulata alle parti all'udienza del 08 ottobre 2025;
-spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Pag. 3 di 4 Il giudice estensore Il Presidente
LU SP
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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