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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/10/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2527/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2527/2025 VG promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Ficiarà - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Porto San Giorgio, via P. Cotechini, n.
120;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
MA LL - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Francavilla d'Ete, via Dante Alighieri,
n. 29;
***
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 26/7/2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Montegranaro, Anno 2008, Numero 7, Parte I, Serie, Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale sono nate due figlie, (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e -con Parte_1 Parte_2 ricorso cumulativo ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
1/7/2025 - contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra gli stessi (ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale) alle seguenti condizioni:
“
1. coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
i coniugi si obbligano inoltre a prestare reciproco consenso, per la figlia minore, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
2. ai sensi dell'art. 317 c.c. e 337-ter del codice civile è disposto l'affido condiviso con collocamento della figlia minore presso la futura residenza della madre, in via Armando Diaz, n. 4 a Montegranaro, e nell'ottica Per_2 dell'affidamento condiviso il piano genitoriale sarà il seguente:
- la minore vivrà prevalentemente presso l'abitazione della madre con la possibilità di vedere e stare con il padre quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici, durante la settimana e il fine settimana;
la figlia maggiorenne autonoma dal punto di vista economico, continuerà ad abitare nella casa coniugale con il Per_1 padre;
- durante le festività natalizie la figlia minore resterà ad anni alterni con un genitore dal 24 al 30 dicembre Per_2
e con l'altro dal 31 al 6 gennaio;
lo stesso criterio verrà seguito per la settimana di vacanza pasquale, alternandosi fra loro i genitori di anno in anno;
in ogni caso il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua la figlia trascorrerà un
pagina 2 di 5 tempo equo sia con il padre che con la madre, ed a tal proposito i genitori si accorderanno fra loro su come suddividere a metà la giornata da trascorrere con la figlia in base alla rispettive esigenze;
- durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con la figlia minore almeno una settimana continuativa
a testa ed al massimo due, previo accordo e tenendo conto del periodo di ferie goduto da entrambi i coniugi;
3. i coniugi continueranno a pagare, la rata mensile di € 468,82 del mutuo cointestato accollandosi ciascuno la quota del 50% , alla filiale di Montegranaro sino all'estinzione dello stesso che avverrà in Controparte_1 data 01.12.2049;
4. i coniugi stabiliscono che il padre verserà il giorno 20 di ogni mese l'importo di € 150,00=, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della per il mantenimento della figlia minore, sino a quando ultimerà il percorso Pt_1 scolastico;
l'assegno verrà sospeso nei periodi in cui la figlia starà con il padre e nel caso in cui dovesse Per_2 svolgere una attività lavorativa retribuita nel periodo estivo;
5. Le spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida di cui al PROTOCOLLO emanato dal Tribunale di FERMO e saranno sostenute al 50% da ciascun genitore previo accordo e presentando la ricevuta della spesa da dividere;
come anche le decisioni di maggior interesse riferite alla salute educazione ed istruzione verranno sempre assunte dai genitori di comune accordo;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale ragione nessun contributo verrà versato a favore dell'uno o dell'altro; l'assegno unico in accordo spetterà totalmente alla coniuge;
Pt_1
7. i coniugi di comune accordo stabiliscono che la casa coniugale sita a Montegranaro in via Guazzetti, n. 202/B, di proprietà di entrambi i coniugi con tutto ciò che contiene, ( tranne le cose personali della coniuge) rimarrà nella piena disponibilità del marito che continuerà ad abitarci con la figlia Per_1
8. le cose personali della contenute nell'abitazione coniugale, verranno portate via dalla coniuge entro la Pt_1 data del deposito del presente ricorso, autorizzando il coniuge a cambiare la serratura del portone d'ingresso dell'abitazione;
9. le parti dichiarano con il presente accordo di aver risolto e regolato tutte le reciproche pendenze e pretese economiche
e non hanno a pretendere più nulla l'uno dall'altro.
10. Le spese e competenze legali saranno interamente compensate tra le parti.”
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 9/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
pagina 3 di 5 3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 26/7/2008 (atto trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del comune di Montegranaro, Anno 2008, Numero 7, Parte I,
Serie, Ufficio 1)
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegranaro affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2527/2025 VG promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Ficiarà - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Porto San Giorgio, via P. Cotechini, n.
120;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
MA LL - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Francavilla d'Ete, via Dante Alighieri,
n. 29;
***
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 26/7/2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Montegranaro, Anno 2008, Numero 7, Parte I, Serie, Ufficio 1) – dalla cui unione coniugale sono nate due figlie, (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e -con Parte_1 Parte_2 ricorso cumulativo ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
1/7/2025 - contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti - hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra gli stessi (ed all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale) alle seguenti condizioni:
“
1. coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
i coniugi si obbligano inoltre a prestare reciproco consenso, per la figlia minore, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
2. ai sensi dell'art. 317 c.c. e 337-ter del codice civile è disposto l'affido condiviso con collocamento della figlia minore presso la futura residenza della madre, in via Armando Diaz, n. 4 a Montegranaro, e nell'ottica Per_2 dell'affidamento condiviso il piano genitoriale sarà il seguente:
- la minore vivrà prevalentemente presso l'abitazione della madre con la possibilità di vedere e stare con il padre quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici, durante la settimana e il fine settimana;
la figlia maggiorenne autonoma dal punto di vista economico, continuerà ad abitare nella casa coniugale con il Per_1 padre;
- durante le festività natalizie la figlia minore resterà ad anni alterni con un genitore dal 24 al 30 dicembre Per_2
e con l'altro dal 31 al 6 gennaio;
lo stesso criterio verrà seguito per la settimana di vacanza pasquale, alternandosi fra loro i genitori di anno in anno;
in ogni caso il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua la figlia trascorrerà un
pagina 2 di 5 tempo equo sia con il padre che con la madre, ed a tal proposito i genitori si accorderanno fra loro su come suddividere a metà la giornata da trascorrere con la figlia in base alla rispettive esigenze;
- durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con la figlia minore almeno una settimana continuativa
a testa ed al massimo due, previo accordo e tenendo conto del periodo di ferie goduto da entrambi i coniugi;
3. i coniugi continueranno a pagare, la rata mensile di € 468,82 del mutuo cointestato accollandosi ciascuno la quota del 50% , alla filiale di Montegranaro sino all'estinzione dello stesso che avverrà in Controparte_1 data 01.12.2049;
4. i coniugi stabiliscono che il padre verserà il giorno 20 di ogni mese l'importo di € 150,00=, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della per il mantenimento della figlia minore, sino a quando ultimerà il percorso Pt_1 scolastico;
l'assegno verrà sospeso nei periodi in cui la figlia starà con il padre e nel caso in cui dovesse Per_2 svolgere una attività lavorativa retribuita nel periodo estivo;
5. Le spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida di cui al PROTOCOLLO emanato dal Tribunale di FERMO e saranno sostenute al 50% da ciascun genitore previo accordo e presentando la ricevuta della spesa da dividere;
come anche le decisioni di maggior interesse riferite alla salute educazione ed istruzione verranno sempre assunte dai genitori di comune accordo;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale ragione nessun contributo verrà versato a favore dell'uno o dell'altro; l'assegno unico in accordo spetterà totalmente alla coniuge;
Pt_1
7. i coniugi di comune accordo stabiliscono che la casa coniugale sita a Montegranaro in via Guazzetti, n. 202/B, di proprietà di entrambi i coniugi con tutto ciò che contiene, ( tranne le cose personali della coniuge) rimarrà nella piena disponibilità del marito che continuerà ad abitarci con la figlia Per_1
8. le cose personali della contenute nell'abitazione coniugale, verranno portate via dalla coniuge entro la Pt_1 data del deposito del presente ricorso, autorizzando il coniuge a cambiare la serratura del portone d'ingresso dell'abitazione;
9. le parti dichiarano con il presente accordo di aver risolto e regolato tutte le reciproche pendenze e pretese economiche
e non hanno a pretendere più nulla l'uno dall'altro.
10. Le spese e competenze legali saranno interamente compensate tra le parti.”
2. Con il ricorso le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte – con le quali hanno ulteriormente confermato la volontà di separarsi e chiesto il recepimento dell'accordo da parte del Collegio. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 9/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
pagina 3 di 5 3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Montegranaro il 26/7/2008 (atto trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del comune di Montegranaro, Anno 2008, Numero 7, Parte I,
Serie, Ufficio 1)
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
pagina 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegranaro affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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