Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1584/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv.ti Parte_1
FERRO MARTINA e GRECO FRANCESCO;
E
, nato a [...] il [...] (Avv. PAGANO Controparte_1
GIOVANNI );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 6.05.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 17.09.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale con sentenza n. 619/2024 del 24.09.2024 -10.10.2024.
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Con Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi, hanno confermato il ricorso ed hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensual.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con le predette note che in questa sede vengono riportate:
“1. I sigg.ri NG. e RO. vivranno separati, Controparte_1 Parte_1 con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'NG. , contestualmente alla sottoscrizione del presente Controparte_1 atto, consegna alla RO. le chiavi della casa coniugale di via Parte_1
Dotto Giovanni n. 25 -Palermo, di proprietà di quest'ultima.
3. Le parti concordano che la RO. continuerà ad abitare Parte_1 ed avere la residenza nella casa coniugale, con gli arredi che ivi si trovano, dalla stessa acquistati.
4. La RO. provvederà, a sue spese, a sostituire la Parte_1 serratura di ingresso della casa coniugale.
5. L'NG. si impegna a trasferire la residenza altrove, entro Controparte_1
30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
- 2 - 6. I sigg.ri NG. e dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni provvidenza economica a titolo di mantenimento.
7. Le parti concordano che il figlio maggiorenne, studente e non ancora economicamente autosufficiente, continuerà ad abitare in Palermo, via Dotto
Giovanni n. 25, con la madre, nella casa di proprietà di quest'ultima.
8. Attesa la maggiore età del figlio si conviene di non regolare il diritto di visita del padre. Pertanto, il figlio sarà libero di incontrare il padre tutte Per_1 le volte che lo riterrà.
9. L' NG. si obbliga a continuare a corrispondere al figlio Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dalla data di Persona_2 sottoscrizione del presente accordo, a titolo di mantenimento, l'importo di €
600,00 (seicento/00 euro), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Detto mantenimento verrà corrisposto mediante accreditamento sul conto corrente del figlio , del quale padre dichiara di conoscere il codice IBAN. Per_1
10. Entrambi i genitori provvederanno, altresì, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e le indicazioni di seguito riportate nella elencazione, meramente informativa e non esaustiva: -spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
-spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento. In aggiunta ad esse i genitori dovranno farsi carco, per la medesima quota sopra indicata, delle ulteriori spese straordinarie per le quali, invece, si ritiene opportuno il preventivo consenso tra i coniugi e che vengono di seguito elencate: -spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
-spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e
- 3 - universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico di quello che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. In relazione alle spese straordinarie, il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. In ordine a tutte le spese straordinarie le parti concordano che il rimborso delle spese in favore del genitore che le ha affrontate dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta e contestuale esibizione della documentazione afferente.
11. I Sigg.ri NG. e RO. , volendo Controparte_1 Parte_1 provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei seguenti immobili di cui sono comproprietari al 50%:
- Box sito in Palermo, Via Nairobi n. 27, Piano S1, catastalmente identificato al fg. 59, numero 486, sub. 47, zon cens. 2, categoria C6, classe 4, consistenza 13 mq, rendita 20,14, totale superficie catastale 15 mq., pervenuto giusta atto di compravendita del 05/04/2000 in OT Per_3
rep. 10374, racc. 2024, trascritto ai nn. 16095/11952 e successivo atto
[...]
- 4 - di divisione del 31/10/2003 in OT , rep. 13480, racc. 4012, Persona_3 trascritto ai nn. 48761/34605;
- Box sito in Palermo, Via Nairobi n. 27, Piano S1, catastalmente identificato al fg. 59, numero 486, sub. 46, zon cens. 2, categoria C6, classe 4, consistenza 11 mq, rendita17,04, totale superficie catastale 13 mq, pervenuto giusta atto di compravendita del 10/10/2022 in OT rep. 657, Persona_4 racc. 496, trascritto ai nn. 48528/38536.
I sigg.ri NG. e si obbligano, entro tre Controparte_1 Parte_2 mesi dall'omologazione ad opera del Tribunale di Palermo della separazione, a trasferire al figlio (C.F.: ), a titolo Persona_2 C.F._1 gratuito, la nuda proprietà degli immobili prima indicati, riservandosi: - la RO.
l'esclusivo usufrutto del box sito in Palermo, Via Nairobi n. Parte_1
27, Piano S1, catastalmente identificato al fg. 59, numero 486, sub. 47, zona cens. 2, categoria C6, classe 4, consistenza 13 mq, rendita 20,14, totale superficie catastale 15 mq;
- L'NG. l'esclusivo usufrutto del Controparte_1 box sito in Palermo, Via Nairobi n. 27, Piano S1, catastalmente identificato al fg. 59, numero 486, sub. 46, zona cens. 2, categoria C6, classe 4, consistenza
11 mq, rendita 17,04, totale superficie catastale 13 mq.
I sigg.ri NG. e RO. dichiarano che con il Controparte_1 Parte_1 presente accordo di separazione e successivo divorzio hanno regolato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, salvo la rispettiva obbligazione assunta nei confronti del figlio , non hanno reciprocamente Per_1 nulla a pretendere”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione
- 5 - degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in CASTELVETRANO in data 30/07/1999, da Parte_1
nata a [...] il [...] e da
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 94- P. II – serie A-Anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 9/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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