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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 493 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza del tribunale di Brindisi n. 1427/2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.09.2023
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Brindisi, alla via Appia n. 46, presso lo studio dell'avv. Mario Menzione che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Brindisi, al Corso Garibaldi n.27, presso lo studio dell'avv. Luigi Testa che lo rappresenta e difende, come da procura speciale allegata in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al tribunale di Brindisi, il in persona del suo Controparte_1
amministratore p.t., chiedendo di accertare il proprio credito nei confronti del convenuto per compensi non riscossi in ragione di €. 8.550,40 al netto della ritenuta d'acconto e per anticipazioni per pagamento di debiti del condominio in ragione di €. 10.943,45 nell'arco di tempo relativo alla sua amministrazione. Di conseguenza, condannare l'ente
1 convenuto al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €. 19.493,85 oltre interessi e rivalutazione.
Deduceva l'attore che, durante la sua amministrazione del , non aveva CP_1
riscosso il compenso deliberato e non aveva ricevuto il rimborso di somme anticipate nonostante la diffida scritta del 31.08.2011.
Deduceva, altresì, che il proprio credito era precisamente evidenziato nel verbale di consegna del 18.01.2011 al nuovo amministratore che ne riservava la verifica oltre che dalla “Situazione contabile gestione condominiale dal 01.01.2010 al 29.11.2010 e dalla
Situazione di cassa al 29.11.2010” compilate dallo stesso attore e consegnate al nuovo amministratore. Quest'ultimo procedeva alla verifica della documentazione e formava il bilancio consuntivo dal 01.01.2010 al 29.11.2010 che l'assemblea approvava.
Si costituiva il “ ” preliminarmente eccependo l'improcedibilità CP_1 CP_1 dell'azione per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del credito per non aver esercitato alcuna attività gestionale ed il difetto di prova sulle anticipazioni asseritamente effettuate. Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per aver causato danni al condominio, quantificati in €. 20.000,00. Concludeva per il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Era espletata, con esito negativo, la procedura di negoziazione assistita, ed erano concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co. c.p.c. Le parti formulavano mezzi istruttori e, con ordinanza del 16.06.17 il Giudice ammetteva le prove orali ed, espletate le stesse ed acquisita documentazione dall'Agenzia delle Entrate, rigettava la richiesta attrice di emissione del provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. e di disposizione di CTU.
Fissata l'udienza del 18.11.20 per la discussione orale e, precisate le conclusioni, la causa era decisa con sentenza n. 1427/2020 letta in udienza con cui era rigettata la domanda attrice e accolta parzialmente la riconvenzionale spiegata dal convenuto, con condannadi al pagamento della somma di € 7.404,62 in favore del Parte_1
convenuto, con addebito delle spese processuali in capo all'attore CP_1
soccombente.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello il lamentando un'errata e Parte_1
superficiale valutazione delle prove offerte sia per rigettare le domande attrici, sia per accogliere la domanda riconvenzionale. Concludeva per la riforma integrale della sentenza con favore delle spese del doppio grado di giudizio.
2 Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame, giacché infondato in fatto e diritto e la conferma dell'impugnata sentenza con favore delle spese del grado.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.09.23, la causa era introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado per mancata approfondita valutazione delle prove acquisite nel corso del processo da parte del tribunale che avrebbe erroneamente ritenuto sfornite di prova la richiesta di pagamento del compenso per l'attività di amministratore del condominio e la richiesta di rimborso delle anticipazioni fatte in favore dell'odierno appellato, per pagamento di debiti dello stesso.
Il ha contestato la fondatezza dei motivi formulati Controparte_1 dall'appellante deducendo la correttezza della motivazione del tribunale nel valutare il comportamento colpevolmente omissivo del nella gestione condominiale e Parte_1
nella carenza probatoria sulla domanda di rimborso delle asserite anticipazioni, seguendo gli arresti giurisprudenziali in subiecta materia.
L'appello è infondato.
L'impugnata sentenza, invero, non merita le censure formulate dall'appellante, avendo analiticamente evidenziato, sulla base della documentazione in atti, valutata anche in relazione alla normativa vigente indicata, i comportamenti gestionali del che Parte_1
non adempiva ai propri obblighi contrattuali.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l'appellante sia venuto meno ai propri obblighi di mandatario, di presentare annualmente i rendiconti della propria gestione, di corrispondere nei termini fiscalmente imposti le ritenute di acconto, nel mancato pagamento delle bollette concernenti i servizi e, soprattutto, nell'aver omesso di riscuotere dai condomini morosi i contributi dovuti e non aver dato corso a deliberati assembleari (formazione nuove tabelle millesimali e manutenzione delle parti comuni dell'edificio quale il lastrico solare).
La corretta e aderente valutazione di tali elementi probatori comporta, come evidenziato dal tribunale in prime cure, l'accertamento di “circostanze negative imputabili esclusivamente alla condotta omissiva dell'amministratore” che, per ciò stesso, perde il diritto al compenso.
E' appena il caso di rilevare come l'assemblea condominiale del 05.07.12 lungi dal riconoscere come dovuto il compenso del , deliberava, a fini transattivi, solo Parte_1
3 di ricercare “un accordo con il rag. sulla base di un'offerta massima da parte Parte_1 del condominio di €. 2.300,00 pari ad un'annualità e laddove il rag. non Parte_1
dovesse accettare si tornerebbe alla posizione di non riconoscere nulla al vecchio amministratore”. All'evidenza l'offerta non fu accettata e, quindi, nulla fu riconosciuto all'appellante a titolo di compenso.
Il critica inoltre la sentenza impugnata per mancato riconoscimento del diritto Parte_1
al rimborso delle anticipazioni effettuate in favore del mandante. Seguendo i principi di cui alle norme indicate in sentenza e alla giurisprudenza collegata, il tribunale ha posto in evidenza come, se è pur vero che l'amministratore ha diritto al rimborso delle anticipazioni, egli deve fornire la prova rigorosa sia dell'urgenza della spesa sia dell'effettivo esborso delle somme dal personale patrimonio. L'anticipazione, in ogni caso, deve essere sottoposta al vaglio assembleare, cui compete in via esclusiva il potere generalizzato di spesa, anche in via di successiva ratifica (Cass. Civ. 27.06.11 n. 14197; conf. n.18084/14). A tal proposito, va detto che non ha valore di ricognizione di debito il riferimento alla voce “amministrazione c/anticipi” del registro di cassa
(Cass.n.5062/20). L'amministratore condominiale, in sostanza, per ottenere il rimborso deve dimostrare in concreto le spese anticipate e le motivazioni sottostanti oltre alla determinante circostanza dell'effettivo impiego di fondi personali. (Trib. Roma
22.06.22 n. 9978). Tale prova, nella fattispecie, non è stata fornita dal . Parte_1
Tali elementi probatori, atti ad attestare la corretta gestione delle anticipazioni, sono indispensabili e fondamentali per la trasparenza dei rapporti fra amministratore e condomini.
Per quanto concerne le censure mosse all'accoglimento della domanda riconvenzionale, nei limiti di cui in sentenza, spiegata dal condominio nei confronti del , le Parte_1
stesse sono infondate. Il tribunale ha, con motivazione sufficiente e corretta dal punto di vista logico giuridico, posto in evidenza il comportamento dell'amministratore non conforme alle regole del mandato, indicando specificatamente la mala gestio del e le colpevoli omissioni e negligenze che, oltre ad impedire il CP_1
riconoscimento del compenso e del rimborso delle asserite anticipazioni, ha provocato danno ai condomini. E' incontestabile, infatti, la sussistenza del nesso di causalità fra il comportamento dell'amministratore e le conseguenze economiche causate e provate in giudizio attraverso il deposito dei documenti indicati specificatamente in sentenza di primo grado.
4 In conclusione la Corte condivide l'iter logico giuridico seguito dal tribunale di prime cure per giungere alla soluzione adottata non essendo sufficienti a scalfire la robustezza della decisione gli elementi atomisticamente esposti dall'appellante.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche nella regolamentazione delle spese giudiziali.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante giacché soccombente e sono liquidate, secondo i vigenti parametri tabellari, come in dispositivo.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1427/2020 del Tribunale di Brindisi, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del grado in Parte_1 favore del in persona dell'amministratore pro tempore, che Controparte_1 si liquidano in €. 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, CPA e IVA, se e in quanto dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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