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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/09/2025, n. 6846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6846 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 945/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANTELLINI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LETIZIA 6 20144 MILANO presso il difensore avv. MANTELLINI FEDERICO
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI LUIGI e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MERONI MARISA OLGA ( ) CORSO ITALIA 13 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in Corso Italia 13 20122 Milano presso il difensore avv. BORGHI LUIGI
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente:
Voglia il Giudice adito, contraiis rejectis così giudicare: ove chiesta non concedere la provvisoria esecuzione del decreto qui opposto. nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, respingendo ogni domanda dell'opposta.
In via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto de quo con condanna dell'opposta al pagamento in favore della opponente di euro 1.538,66 .
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via Istruttoria: con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre documentazione.
Nell'interesse della convenuta opposta:
Voglia il Tribunale di Milano adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
pagina 1 di 5 - In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 17271/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 13 novembre 2023 ed oggi opposto;
- In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da inclusa la domanda Pt_1 riconvenzionale, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 17271/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 13 novembre 2023 ed oggi opposto;
- In via subordinata, nel merito: rigettare le domande proposte da inclusa la domanda Pt_1
riconvenzionale, e condannare la medesima società al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa o in via equitativa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA
e IVA come per legge, anche relativamente alla fase monitoria.
- In istruttoria: chiede di essere ammessa a prova testimoniale sui capitoli articolati con la seconda memoria istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
- con ricorso depositato in data 01 agosto 2023 (R.G. 29665/2023), ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Milano di ingiungere ad di pagare la somma di € 10.826,04, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/02, dalla scadenza al saldo, nonché le spese ed i compensi del procedimento monitorio;
- in data 13 novembre 2023 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 17271/2023 per il pagamento della somma di € 10.826,04, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio;
- con atto di citazione notificato in data 22 dicembre 2023, ha proposto opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo eccependo l'infondatezza del credito ingiunto per mancata esecuzione delle prestazioni, nonché
la nullità della clausola che prevede il tacito rinnovo del contratto. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe;
- costituendosi in giudizio , contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto, in Controparte_1
via principale, il rigetto delle domande proposte da inclusa la domanda riconvenzionale, con la Pt_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, il rigetto delle domande proposte da inclusa la domanda riconvenzionale e la condanna dell'opponente al pagamento di quanto Pt_1
risulterà dovuto in corso di causa o in via equitativa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
- la causa, istruita mediante l'assunzione di prova orale, è infine pervenuta all'udienza del 10.09.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta e, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
pagina 2 di 5 Risulta documentalmente che in data 29.03.2021, ha sottoscritto un contratto di adesione a Pt_1
[..
“partner 24ore”, network finalizzato a favorire occasioni di lavoro per le aziende, ideato e offerto da
(doc.1 fasc. opponente); con il suddetto contratto l'opposta si è impegnata a pubblicare CP_1
quattro uscite sul quotidiano Il Sole 24 Ore, a fornire una targa di membership di partner 24 ore,
l'utilizzo del marchio sulla carta intestata e l'utilizzo del network partner 24ore; il contratto aveva validità annuale, con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi e così di seguito di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta da comunicarsi al nei termini concordati, CP_1 per un canone annuale pattuito di € 5.000,00, IVA esclusa (art.
7.1 doc. 1 . Pt_1
E' pacifico, perché non contestato, che l'opponente non ha provveduto al pagamento delle fatture azionate relative alla prima e alla seconda annualità.
L'opponente ha dedotto che delle quattro pubblicazioni previste una sola è stata effettuata nel
2021; che la durata del contratto era fissata in un solo anno (marzo 2021-marzo 2022); che la clausola contrattuale 7.1 del contratto (che prevede il rinnovo annuale in assenza di disdetta) appare nulla in quanto non sottoscritta specificamente se non in calce al frontespizio, cioè su pagina diversa da quella contenente le condizioni generali;
che non risulta comunque che vi siano state le pubblicazioni (quattro all'anno) nemmeno nel 2022 e nel 2023; che non risulta Parte_1
nemmeno inserita nel network Partner 24 Ore tra i Business partner o professional partner (doc. 3 fasc. opponente).
In riferimento a tale impostazione difensiva deve osservarsi quanto segue.
Come emerge dalle difese delle parti, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale, l'opposta ha erogato due uscite sul quotidiano , precisamente il 15 giugno ed il 16 settembre 2021 CP_1
(doc.
4-7 fasc. opposta); ha fornito, il 18 maggio 2021, la targa di membership al Partner 24 Ore (teste
; ha permesso l'utilizzo del marchio del (doc. 8 fasc. opposta) e l'utilizzo Testimone_1 CP_1
del network Partner 24 Ore (doc. 9 fasc. opposta).
Le circostanze sono state confermate dalla teste la quale ha dichiarato che il dott. Testimone_1
di ha utilizzato il network Partner 24 partecipando a varie attività, in particolare, al CP_2 Pt_1
webinar tenutosi il 6 maggio 2021 sui seguenti argomenti: “Rivalutazione cespiti aziendali: aspetti generali e strumenti pratici. La perizia come garanzia. La valutazione dei marchi” del quale il dott.
è stato relatore. CP_2
Tale affermazione non è stata replicata dalla opponente.
La teste ha inoltre confermato che in data 18 maggio 2021 ha inviato la Tes_1 Controparte_1
targa di membership ad ha dichiarato che ha inviato la newsletter e le Pt_1 Controparte_1
comunicazioni relative al servizio Partner 24 tramite un sistema di invio massivo ai clienti Partner 24
pagina 3 di 5 che avevano stipulato il relativo contratto, precisando che le comunicazioni sono state inviate ad Pt_1 all'indirizzo e-mail indicato dall'opponente nel contratto;
che lei Email_1
stessa ha interloquito tramite call, video call e via email con il dott. durante il periodo di CP_2
vigenza del contratto;
che il dott. ha utilizzato il network Partner 24 partecipando a varie CP_2
attività, in particolare, al webinar tenutosi il 6 maggio 2021 e che sino a quando ha Pt_1
effettuato i pagamenti pattuiti le uscite sul quotidiano sono state regolarmente effettuate (doc.
4-7 fasc. opposta).
Il Tribunale reputa la teste attendibile e genuina, in quanto indifferente all'esito della lite e Tes_1
direttamente informata sui fatti riferiti, nonché autrice di deposizione coerente in sé e con le altre emergenze istruttorie.
Di contro, i documenti e le allegazioni dell'opponente sono risultati inidonei a dimostrare l'asserito inadempimento della convenuta, dovendosi considerare che ha sospeso l'accesso ai CP_1
servizi oggetto del contratto, in particolare, delle attività che originano costi, quali le uscite sul quotidiano, solo a seguito dell'interruzione dei pagamenti da parte dell'opponente (doc. 2 fasc. monitorio).
Peraltro, come osservato dall'opposta, il fatto che ha pubblicato due uscite anziché le CP_1
quattro previste per la prima annualità (02/04/2021-01/04/2022) non ha alcun rilievo, considerato che il contratto non prevede date vincolanti entro cui deve procedere alle pubblicazioni, CP_1 limitandosi a stabilire che le stesse devono essere effettuate nell'arco del periodo contrattualmente previsto e, al momento della interruzione dei pagamenti (gennaio 2022), vi erano altri quattro mesi per effettuare le uscite pattuite.
E dovendosi, ancora, osservare che nonostante l'interruzione dei pagamenti, ha continuato a Pt_1
ricevere le comunicazioni per la partecipazione alle attività di network (teste ) e ad utilizzare il Tes_1
logo dell'opposta dopo il rinnovo del contratto (doc. 8 fasc. opposta).
Del tutto infondata risulta, poi, la doglianza di in ordine all'asserita nullità della clausola Pt_1
contrattuale che prevede il rinnovo tacito del contratto in quanto “non sottoscritta specificamente se non in calce al frontespizio, cioè su pagina diversa da quella contenente le condizioni generali”, atteso che risulta dal contratto in atti che l'opponente ha preso visione ed ha approvato specificamente le clausole vessatorie.
Osserva, dunque, il Tribunale che, all'esito della disamina del rapporto contrattuale inter partes ed avuto riguardo ai documenti versati in causa e all'istruttoria orale, deve concludersi che l'opposta ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti di con la conseguenza che, Pt_1
pagina 4 di 5 in assenza dei dedotti fatti di inadempimento, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna dell'opposta al pagamento in favore della opponente di € 1.538,66.
Sulla base delle considerazioni che precedono, che hanno natura assorbente e rendono ogni altra valutazione superflua o ultronea, va dunque rigettata l'opposizione e va confermato il decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della fase monitoria sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa assorbita, disattesa e respinta, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta; condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione integrale delle spese del presente processo, la somma di € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA (se e come dovuta) e CPA, come per legge;
condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta le spese della fase monitoria.
Milano, 12 settembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 945/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANTELLINI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO, elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA LETIZIA 6 20144 MILANO presso il difensore avv. MANTELLINI FEDERICO
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI LUIGI e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MERONI MARISA OLGA ( ) CORSO ITALIA 13 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in Corso Italia 13 20122 Milano presso il difensore avv. BORGHI LUIGI
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice opponente:
Voglia il Giudice adito, contraiis rejectis così giudicare: ove chiesta non concedere la provvisoria esecuzione del decreto qui opposto. nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, respingendo ogni domanda dell'opposta.
In via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto de quo con condanna dell'opposta al pagamento in favore della opponente di euro 1.538,66 .
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via Istruttoria: con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre documentazione.
Nell'interesse della convenuta opposta:
Voglia il Tribunale di Milano adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
pagina 1 di 5 - In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 17271/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 13 novembre 2023 ed oggi opposto;
- In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte da inclusa la domanda Pt_1 riconvenzionale, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 17271/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 13 novembre 2023 ed oggi opposto;
- In via subordinata, nel merito: rigettare le domande proposte da inclusa la domanda Pt_1
riconvenzionale, e condannare la medesima società al pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa o in via equitativa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, incluso rimborso spese 15%, oltre CPA
e IVA come per legge, anche relativamente alla fase monitoria.
- In istruttoria: chiede di essere ammessa a prova testimoniale sui capitoli articolati con la seconda memoria istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
- con ricorso depositato in data 01 agosto 2023 (R.G. 29665/2023), ha chiesto al Controparte_1
Tribunale di Milano di ingiungere ad di pagare la somma di € 10.826,04, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/02, dalla scadenza al saldo, nonché le spese ed i compensi del procedimento monitorio;
- in data 13 novembre 2023 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 17271/2023 per il pagamento della somma di € 10.826,04, oltre interessi, spese e compensi del procedimento monitorio;
- con atto di citazione notificato in data 22 dicembre 2023, ha proposto opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo eccependo l'infondatezza del credito ingiunto per mancata esecuzione delle prestazioni, nonché
la nullità della clausola che prevede il tacito rinnovo del contratto. Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe;
- costituendosi in giudizio , contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto, in Controparte_1
via principale, il rigetto delle domande proposte da inclusa la domanda riconvenzionale, con la Pt_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, il rigetto delle domande proposte da inclusa la domanda riconvenzionale e la condanna dell'opponente al pagamento di quanto Pt_1
risulterà dovuto in corso di causa o in via equitativa, anche a titolo di ingiustificato arricchimento;
- la causa, istruita mediante l'assunzione di prova orale, è infine pervenuta all'udienza del 10.09.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta e, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi.
pagina 2 di 5 Risulta documentalmente che in data 29.03.2021, ha sottoscritto un contratto di adesione a Pt_1
[..
“partner 24ore”, network finalizzato a favorire occasioni di lavoro per le aziende, ideato e offerto da
(doc.1 fasc. opponente); con il suddetto contratto l'opposta si è impegnata a pubblicare CP_1
quattro uscite sul quotidiano Il Sole 24 Ore, a fornire una targa di membership di partner 24 ore,
l'utilizzo del marchio sulla carta intestata e l'utilizzo del network partner 24ore; il contratto aveva validità annuale, con tacito rinnovo per un ulteriore periodo di 12 mesi e così di seguito di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta da comunicarsi al nei termini concordati, CP_1 per un canone annuale pattuito di € 5.000,00, IVA esclusa (art.
7.1 doc. 1 . Pt_1
E' pacifico, perché non contestato, che l'opponente non ha provveduto al pagamento delle fatture azionate relative alla prima e alla seconda annualità.
L'opponente ha dedotto che delle quattro pubblicazioni previste una sola è stata effettuata nel
2021; che la durata del contratto era fissata in un solo anno (marzo 2021-marzo 2022); che la clausola contrattuale 7.1 del contratto (che prevede il rinnovo annuale in assenza di disdetta) appare nulla in quanto non sottoscritta specificamente se non in calce al frontespizio, cioè su pagina diversa da quella contenente le condizioni generali;
che non risulta comunque che vi siano state le pubblicazioni (quattro all'anno) nemmeno nel 2022 e nel 2023; che non risulta Parte_1
nemmeno inserita nel network Partner 24 Ore tra i Business partner o professional partner (doc. 3 fasc. opponente).
In riferimento a tale impostazione difensiva deve osservarsi quanto segue.
Come emerge dalle difese delle parti, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria orale, l'opposta ha erogato due uscite sul quotidiano , precisamente il 15 giugno ed il 16 settembre 2021 CP_1
(doc.
4-7 fasc. opposta); ha fornito, il 18 maggio 2021, la targa di membership al Partner 24 Ore (teste
; ha permesso l'utilizzo del marchio del (doc. 8 fasc. opposta) e l'utilizzo Testimone_1 CP_1
del network Partner 24 Ore (doc. 9 fasc. opposta).
Le circostanze sono state confermate dalla teste la quale ha dichiarato che il dott. Testimone_1
di ha utilizzato il network Partner 24 partecipando a varie attività, in particolare, al CP_2 Pt_1
webinar tenutosi il 6 maggio 2021 sui seguenti argomenti: “Rivalutazione cespiti aziendali: aspetti generali e strumenti pratici. La perizia come garanzia. La valutazione dei marchi” del quale il dott.
è stato relatore. CP_2
Tale affermazione non è stata replicata dalla opponente.
La teste ha inoltre confermato che in data 18 maggio 2021 ha inviato la Tes_1 Controparte_1
targa di membership ad ha dichiarato che ha inviato la newsletter e le Pt_1 Controparte_1
comunicazioni relative al servizio Partner 24 tramite un sistema di invio massivo ai clienti Partner 24
pagina 3 di 5 che avevano stipulato il relativo contratto, precisando che le comunicazioni sono state inviate ad Pt_1 all'indirizzo e-mail indicato dall'opponente nel contratto;
che lei Email_1
stessa ha interloquito tramite call, video call e via email con il dott. durante il periodo di CP_2
vigenza del contratto;
che il dott. ha utilizzato il network Partner 24 partecipando a varie CP_2
attività, in particolare, al webinar tenutosi il 6 maggio 2021 e che sino a quando ha Pt_1
effettuato i pagamenti pattuiti le uscite sul quotidiano sono state regolarmente effettuate (doc.
4-7 fasc. opposta).
Il Tribunale reputa la teste attendibile e genuina, in quanto indifferente all'esito della lite e Tes_1
direttamente informata sui fatti riferiti, nonché autrice di deposizione coerente in sé e con le altre emergenze istruttorie.
Di contro, i documenti e le allegazioni dell'opponente sono risultati inidonei a dimostrare l'asserito inadempimento della convenuta, dovendosi considerare che ha sospeso l'accesso ai CP_1
servizi oggetto del contratto, in particolare, delle attività che originano costi, quali le uscite sul quotidiano, solo a seguito dell'interruzione dei pagamenti da parte dell'opponente (doc. 2 fasc. monitorio).
Peraltro, come osservato dall'opposta, il fatto che ha pubblicato due uscite anziché le CP_1
quattro previste per la prima annualità (02/04/2021-01/04/2022) non ha alcun rilievo, considerato che il contratto non prevede date vincolanti entro cui deve procedere alle pubblicazioni, CP_1 limitandosi a stabilire che le stesse devono essere effettuate nell'arco del periodo contrattualmente previsto e, al momento della interruzione dei pagamenti (gennaio 2022), vi erano altri quattro mesi per effettuare le uscite pattuite.
E dovendosi, ancora, osservare che nonostante l'interruzione dei pagamenti, ha continuato a Pt_1
ricevere le comunicazioni per la partecipazione alle attività di network (teste ) e ad utilizzare il Tes_1
logo dell'opposta dopo il rinnovo del contratto (doc. 8 fasc. opposta).
Del tutto infondata risulta, poi, la doglianza di in ordine all'asserita nullità della clausola Pt_1
contrattuale che prevede il rinnovo tacito del contratto in quanto “non sottoscritta specificamente se non in calce al frontespizio, cioè su pagina diversa da quella contenente le condizioni generali”, atteso che risulta dal contratto in atti che l'opponente ha preso visione ed ha approvato specificamente le clausole vessatorie.
Osserva, dunque, il Tribunale che, all'esito della disamina del rapporto contrattuale inter partes ed avuto riguardo ai documenti versati in causa e all'istruttoria orale, deve concludersi che l'opposta ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti di con la conseguenza che, Pt_1
pagina 4 di 5 in assenza dei dedotti fatti di inadempimento, deve rigettarsi la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna dell'opposta al pagamento in favore della opponente di € 1.538,66.
Sulla base delle considerazioni che precedono, che hanno natura assorbente e rendono ogni altra valutazione superflua o ultronea, va dunque rigettata l'opposizione e va confermato il decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della fase monitoria sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa assorbita, disattesa e respinta, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta; condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione integrale delle spese del presente processo, la somma di € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA (se e come dovuta) e CPA, come per legge;
condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta le spese della fase monitoria.
Milano, 12 settembre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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