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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa LA NE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1585/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2002/2023 del 19.05.2023
TRA
elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle alla Via Iacoviello Parte_1
n.48, presso lo studio dell'avv. Rosa G. Porfido, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
Controparte_1
- Appellata contumace –
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 12.02.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 26.01.2022 presso il Tribunale di Bari, Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare la detenzione
[...] dell'immobile sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano 2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 -
Cat A/4, consistenza 4,5 vani – classe 3- e sub 12 -categoria lastrico solare- (allegato n.2) senza titolo da parte della sig.ra ; B. condannare la sig.ra al rilascio immediato Controparte_1 Controparte_1 dell'immobile in atti identificato, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente;
C. condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per la detenzione sine titulo (indennità di occupazione) nella misura indicata (€318,5 mensili dal 27.06.2019 all'effettivo rilascio) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali/compensativi e danni da svalutazione monetaria;
D. condannare la al pagamento delle competenze e spese di lite, ivi comprese quelle CP_1 relative alla mediazione”.
A fondamento del ricorso deduceva che: - era proprietario, assieme al fratello CP_2
a titolo successorio, dell'immobile sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano
[...]
2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 (Cat A/4 – consistenza 4,5 vani – classe 3) e sub 12 (categoria lastrico solare); - tale immobile veniva adibito a casa coniugale dai coniugi - ; Parte_1 CP_1
- , in data 11.04.2016, aveva presentato ricorso per separazione personale dei Controparte_1 coniugi, che non prevedeva l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, stante la mancanza dei relativi presupposti;
- in via transitoria aveva comunque lasciato in uso l'immobile al coniuge, senza determinazione di durata;
- la situazione era stata confermata nell'ambito delle statuizioni rese nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (“conferma le condizioni regolanti lo stato di separazione……. nulla disponendosi, in ogni caso, in merito alla casa coniugale che è soltanto in uso alla resistente ma non a questa assegnata difettandone i relativi presupposti….”); - risultati vani i precedenti inviti bonari, nel giugno 2019 aveva richiesto formalmente, a mezzo lettera raccomandata a.r., la restituzione del bene in questione;
- la non aveva ottemperato alla CP_1 restituzione e tale comportamento, oltre a risultare di intralcio alla divisione dei beni immobiliari in comproprietà, rappresentava un danno, per la perdita della disponibilità del bene e della conseguente utilità anche solo potenzialmente ricavabile dallo stesso.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva respingersi le domande avversarie in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto a continuare ad usare la casa coniugale che, per accordo tra le parti, restava in uso alla stessa e, per l'effetto, respingersi tutte le richieste avanzate dal ricorrente.
Deduceva la resistente che: - la casa coniugale le era stata lasciata in uso, un diritto reale di godimento, al pari dell'usufrutto e dell'abitazione; - avendo il titolare del diritto d'uso gli stessi diritti dell'usufruttuario, in caso di mancata determinazione della durata (come nel caso che di specie), questa non può eccedere la vita del proprietario.
Senza attività istruttoria, con sentenza n. 2002/2023 del 19.05.2023 il Tribunale di Bari così provvedeva:”1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
2) Parte_1 Controparte_1
Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di procedimento, liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. “
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 16.12.2023, ha proposto tempestivo appello chiedendone l'integrale riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“A. accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano
2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 -Cat A/4, consistenza 4,5 vani – classe 3- e sub 12 -categoria lastrico solare- senza titolo da parte della sig.ra ; B. condannare la sig.ra al rilascio Controparte_1 Controparte_1 immediato dell'immobile in atti identificato, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente;
C. condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per la detenzione sine titulo
(indennità di occupazione) nella misura indicata (€ 318,5 mensili dal 27.06.2019 all'effettivo rilascio) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali/compensativi e danni da svalutazione monetaria;
D. condannare la al pagamento delle competenze e spese di lite, per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, ivi comprese quelle relative alla mediazione;
e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte dal Sig. in esecuzione della sentenza oggi impugnata”. Parte_1
non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
I. Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: - risultava provato che l'abitazione di
Conversano di proprietà del ricorrente costituiva la casa coniugale dei coniugi Parte_1
e durante il loro matrimonio, fino al provvedimento dichiarativo della
[...] Controparte_1 loro separazione;
- l'immobile era stato concesso in comodato gratuito alla resistente in occasione della separazione giudiziale, deponendo in tal senso la lunga detenzione dell'unità abitativa da parte del nucleo familiare, oltre che la natura dei rapporti di parentela tra le parti;
- la fattispecie andava ricondotta al comodato disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., e non dall'art. 1810 c.c., in quanto, per ammissione dello stesso ricorrente, l'immobile era stato concesso alla resistente in sede di separazione giudiziale in comodato perché vi risiedesse e facesse fronte alle proprie esigenze abitative, tanto da conferire implicitamente all'uso della cosa il carattere della durata del rapporto. - il ricorrente, quale comodante, era pertanto tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto contrattualmente, senza possibilità di far cessare tale vincolo ad nutum, salvo per un urgente e sopravvenuto bisogno, con riferimento al quale nessun elemento concreto di giudizio era stato offerto dal ricorrente.
II. 1. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando: ”avverso al rigetto della domanda di cui al capo 1 del dispositivo - erronea configurazione della fattispecie - erronea ricostruzione dei fatti - violazione di legge: erronea applicazione degli artt. 1810, 1803 e 1809 c.c.”
Deduce che il Giudice di prime cure, nel ricondurre la fattispecie al comodato disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., avrebbe mal interpretato la situazione di fatto ed errato nella applicazione della legge. Il Giudicante avrebbe trascurato che: - non preesisteva alla separazione un contratto di comodato, atteso che il era proprietario dell'immobile; - non sussistevano i Parte_1 presupposti per l'assegnazione della casa familiare e, dunque, di tutela dell'abitazione familiare;
- il comodato precario ex art. 1810 c.c. veniva a delinearsi nel momento della separazione dei coniugi e, più precisamente, il giorno dell'udienza presidenziale del 3.11.2016; - non sussisteva un contratto (accordo) in ordine all'uso da esercitare;
- erano assenti dichiarazioni del Parte_1 in ordine all'uso. La fattispecie andava pertanto ricondotta al comodato precario ex art. 1810 c.c.
e non all'ipotesi disciplinata dall'art. 1809 c.c..
Il Tribunale, ponendo a base del proprio convincimento una visione falsa e distorta della realtà, aveva affermato che :” …..il ricorrente, quale comodante, è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto contrattualmente, senza possibilità di far cessare tale vincolo ad nutum, salvo per urgente e sopravvenuto bisogno”, nonostante il non avesse mai affermato di voler Parte_1 concedere il bene in comodato affinché la vi risiedesse e facesse fronte alle proprie CP_1 esigenze abitative;
dalla dichiarazione resa in sede presidenziale dal ricorrente ( “Non mi oppongo acchè la casa coniugale venga utilizzata da mia moglie”) si evincerebbe l'assenza di accordi sull'uso al quale destinare la casa in questione, tra l'altro in comproprietà con il fratello del ricorrente. In ogni caso, era onere della comodataria provare che l'immobile era stato destinato a soddisfare, sine die, le esigenze di un nucleo familiare ormai inesistente, piuttosto che quelle assolutamente precarie e contingenti legate a quello specifico periodo, e che tali esigenze permanevano; secondo l'assunto dell'appellante, la fattispecie andrebbe pertanto ricondotta alla previsione di cui all'art. 1810 c.c..
Pertanto, sussisterebbero i presupposti per la condanna della alla restituzione immediata CP_1 dell'unità abitativa, nonché al ristoro del danno prodotto in virtù della detenzione sine titulo dell'immobile, danno che può considerarsi in re ipsa, nel senso che lo stesso discende dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera.
Il risarcimento del danno potrebbe essere determinato facendo riferimento al c.d. danno figurativo, rapportato al valore locativo dell'immobile occupato senza titolo.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando ”la mancata considerazione del rilievo in fatto e in diritto della comproprieta' del fratello ” Controparte_2
Deduce l'appellante che il primo Giudice, affermando che “In riferimento all'assunta sopravvenienza dello stato di urgente bisogno della parte ricorrente di disporre dell'immobile in considerazione della necessità di provvedere alla divisione immobiliare, stante la comproprietà del fratello
nessun elemento di giudizio è stato offerto dal ricorrente a sostegno del proprio Controparte_2 assunto”, non avrebbe compreso che proprio la circostanza della comproprietà con il fratello confermava l'impossibilità, e l'assenza dell'intenzione, di costituire in favore della un CP_1 comodato rientrante nella disciplina dell'art. 1809 c.c., in luogo di un comodato precario che, invece, si attagliava al caso di specie, in assenza di esigenze di tutela della famiglia.
3. Con il terzo motivo di censura l'appellante ha lamentato la “violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione, posto che la pronuncia sarebbe stata emessa oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte
e che non rilevabili d'ufficio. Alla domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento del comodato precario ex art. 1810 c.c., la parte convenuta non aveva opposto la configurazione della diversa forma di comodato ex art. 1809 c.c., ritenuta applicabile dal Giudice, bensì quella dell'uso/usufrutto.
4.Con il quarto motivo ha lamentato “avverso al capo 2 del dispositivo - ingiusta condanna alle spese di giudizio”, deducendo di non meritare la condanna alle spese, la cui quantificazione, in ogni caso, è erronea. I motivi di appello, che posso essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono in parte fondati.
Preliminarmente deve osservarsi che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha qualificato come contratto di comodato d'uso la fattispecie per cui è causa (e non, invece, diritto reale di uso); su tale qualificazione si è pertanto formato il giudicato.
Il comodato è un contratto reale, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, stipulabile anche in forma orale o con comportamento concludente, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo.
Il codice civile disciplina due "forme" del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809, e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”.
E' solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario.
L'art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2); a questo tipo contrattuale va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.
Con riferimento al caso che ci occupa, dalla documentazione allegata agli atti di causa si evince che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi e, più precisamente, all'udienza presidenziale del 3.11.2016, pur non ricorrendo i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, l'odierno appellante-proprietario non si opponeva acchè l'immobile continuasse ad essere occupato dalla . CP_1
L'occupazione dell'immobile da parte della veniva confermata con le statuizioni CP_1 presidenziali nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“conferma le condizioni regolanti lo stato di separazione……. nulla disponendosi, in ogni caso, in merito alla casa coniugale che è soltanto in uso alla resistente ma non a questa assegnata difettandone i relativi presupposti…. ”).
Per accordo tra le parti, dunque, l'immobile veniva concesso in comodato alla da uno dei CP_1 comproprietari, senza alcuna previsione di durata, né espressa, né implicitamente ricavabile dalla destinazione dell'immobile.
Il primo Giudice, pertanto, erroneamente ha affermato che “Per stessa ammissione della parte ricorrente l'immobile era stato concesso alla resistente in sede di separazione giudiziale in comodato perché vi risiedesse e facesse fronte alle proprie esigenze abitative, tanto da conferire implicitamente all'uso della cosa il carattere della durata del rapporto”, non trovando tale affermazione alcun riscontro nella documentazione allegata agli atti di causa, ed in particolare nell'atto contenente l'accordo tra le parti, dal quale non è dato desumere, neanche implicitamente, il termine di durata del comodato.
Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell' art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario (Cass. 25/6/2013 n. 15877; negli stessi termini cfr. anche Cass. 18/11/2014 n. 24468, Cass.
11/3/2011 n. 5907 e Cass., SS.UU., 9/2/2011 n. 3168).
Nel caso di specie, nell'atto contenente l'accordo tra le parti mancano elementi certi ed oggettivi dai quali inferire ab origine la durata del comodato.
Come stabilito dalla Suprema Corte “Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario” (Cass. Civ. Ord. n. 17332/2018) e, nel caso di specie, la non ha assolto a tale onere. CP_1
“Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione” (Cass. Civ. Sent. n. 24838 del 21 novembre 2014; nello stesso senso, Cass.Civ.
Ord. n. 20151 del 18 agosto 2017), e tanto in aderenza al principio per cui l'ordinamento non tollera rapporti di durata indefinita, consentendo al comodante di chiedere liberamente la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso.
Nel caso di specie la , nel corso del giudizio di primo grado non solo non ha provato CP_1
l'assegnazione a casa familiare dell'immobile e la volontà di destinarlo a tale scopo in sede di separazione, ma non ha mai fatto riferimento all'esistenza di un accordo di comodato ai sensi dell'art. 1809 c.c., limitandosi a sostenere l'esistenza, in suo favore, di un diritto reale di godimento di uso dell'immobile, circostanza oramai superata dalla mancata proposizione dell'appello incidente e dal conseguente giudicato formatosi sulla qualificazione del rapporto come comodato.
Alla luce della documentazione acquisita agli atti di causa può, quindi, pervenirsi alla qualificazione del rapporto quale comodato “precario”, con riferimento al quale il comodante ha legittimamente esercitato il diritto alla restituzione immediata dell'immobile.
La comodataria va pertanto condannata all'immediato rilascio dell'immobile.
Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna della resistente al risarcimento del danno subito a seguito della detenzione sine titulo dell'immobile concesso in comodato, per il periodo successivo alla richiesta di restituzione del 27/28.06.2019; ha chiesto, in particolare, la condanna della CP_1 al pagamento di un'indennità da illegittima occupazione, deducendo che il danno è in re ipsa e, pertanto, implicito. L'assunto non può essere condiviso e la domanda non merita accoglimento.
Come recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
33645/2022) fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno
"in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Nel caso di specie, il ricorrente in primo grado (e in appello) non ha dedotto specifiche circostanze dalle quali inferire un danno (concreto) per il mancato rilascio dell'immobile da parte della
, a seguito della sua richiesta di restituzione, essendosi limitato ad allegare (senza peraltro CP_1 provarlo) che la persistente occupazione del bene da parte della risultava di intralcio alla CP_1 divisione dei beni immobili in comproprietà con il fratello, e che comunque rappresentava un danno per la perdita della disponibilità del bene e della conseguente utilità anche solo potenzialmente ricavabile dallo stesso.
Peraltro, non può non rilevarsi, nelle stesse allegazioni del ricorrente, l'evidente contraddizione tra la dedotta intenzione di procedere alla divisione dell'immobile in comproprietà con la volontà di rendere fruttifero il bene che è il presupposto, unitamente alla specifica allegazione del pregiudizio subito, per il riconoscimento del danno legato alla perdita del godimento del bene.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall'appellante.
Gli ulteriori motivi di appello rimangono assorbiti.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio (primo e secondo grado) ed il parziale accoglimento della domanda, si stima equo (cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condannare CP_1
alla rifusione, in favore di della restante metà.
[...] Parte_1 Le spese vengono liquidate in applicazione dei paramenti di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella contumacia di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2002/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data
19.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata al rilascio immediato dell'immobile, sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano 2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 - Cat A/4 – consistenza 4,5 vani – classe 3 e sub 12 -categoria lastrico solare), libero e sgombro da persone e cose, in favore dell'appellante;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni;
3) compensa, in ragione della metà, le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condanna CP_1
alla rifusione, in favore dell'appellante, della residua metà delle spese, che liquida, per
[...] il giudizio di primo grado, nella misura (già ridotta) di € 2.2261,40, di cui € 142,90 per esborsi
(compresi quelli relativi alla mediazione) ed € 2.118,50 per compensi professionali, e per il presente giudizio di appello nella misura (già ridotta) di € 1.960,75 di cui € 224,25 per esborsi ed
€ 1.736,50 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese forfetarie del 15%, Iva e C.A.P. come per legge;
4) - condanna l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa LA NE
Il Presidente
Dott Salvatore Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa LA NE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1585/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2002/2023 del 19.05.2023
TRA
elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle alla Via Iacoviello Parte_1
n.48, presso lo studio dell'avv. Rosa G. Porfido, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
Controparte_1
- Appellata contumace –
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 12.02.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 26.01.2022 presso il Tribunale di Bari, Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare la detenzione
[...] dell'immobile sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano 2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 -
Cat A/4, consistenza 4,5 vani – classe 3- e sub 12 -categoria lastrico solare- (allegato n.2) senza titolo da parte della sig.ra ; B. condannare la sig.ra al rilascio immediato Controparte_1 Controparte_1 dell'immobile in atti identificato, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente;
C. condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per la detenzione sine titulo (indennità di occupazione) nella misura indicata (€318,5 mensili dal 27.06.2019 all'effettivo rilascio) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali/compensativi e danni da svalutazione monetaria;
D. condannare la al pagamento delle competenze e spese di lite, ivi comprese quelle CP_1 relative alla mediazione”.
A fondamento del ricorso deduceva che: - era proprietario, assieme al fratello CP_2
a titolo successorio, dell'immobile sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano
[...]
2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 (Cat A/4 – consistenza 4,5 vani – classe 3) e sub 12 (categoria lastrico solare); - tale immobile veniva adibito a casa coniugale dai coniugi - ; Parte_1 CP_1
- , in data 11.04.2016, aveva presentato ricorso per separazione personale dei Controparte_1 coniugi, che non prevedeva l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, stante la mancanza dei relativi presupposti;
- in via transitoria aveva comunque lasciato in uso l'immobile al coniuge, senza determinazione di durata;
- la situazione era stata confermata nell'ambito delle statuizioni rese nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio (“conferma le condizioni regolanti lo stato di separazione……. nulla disponendosi, in ogni caso, in merito alla casa coniugale che è soltanto in uso alla resistente ma non a questa assegnata difettandone i relativi presupposti….”); - risultati vani i precedenti inviti bonari, nel giugno 2019 aveva richiesto formalmente, a mezzo lettera raccomandata a.r., la restituzione del bene in questione;
- la non aveva ottemperato alla CP_1 restituzione e tale comportamento, oltre a risultare di intralcio alla divisione dei beni immobiliari in comproprietà, rappresentava un danno, per la perdita della disponibilità del bene e della conseguente utilità anche solo potenzialmente ricavabile dallo stesso.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva respingersi le domande avversarie in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto a continuare ad usare la casa coniugale che, per accordo tra le parti, restava in uso alla stessa e, per l'effetto, respingersi tutte le richieste avanzate dal ricorrente.
Deduceva la resistente che: - la casa coniugale le era stata lasciata in uso, un diritto reale di godimento, al pari dell'usufrutto e dell'abitazione; - avendo il titolare del diritto d'uso gli stessi diritti dell'usufruttuario, in caso di mancata determinazione della durata (come nel caso che di specie), questa non può eccedere la vita del proprietario.
Senza attività istruttoria, con sentenza n. 2002/2023 del 19.05.2023 il Tribunale di Bari così provvedeva:”1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
2) Parte_1 Controparte_1
Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di procedimento, liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. “
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 16.12.2023, ha proposto tempestivo appello chiedendone l'integrale riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“A. accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano
2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 -Cat A/4, consistenza 4,5 vani – classe 3- e sub 12 -categoria lastrico solare- senza titolo da parte della sig.ra ; B. condannare la sig.ra al rilascio Controparte_1 Controparte_1 immediato dell'immobile in atti identificato, libero e sgombro da persone e cose, in favore del ricorrente;
C. condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente per la detenzione sine titulo
(indennità di occupazione) nella misura indicata (€ 318,5 mensili dal 27.06.2019 all'effettivo rilascio) o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali/compensativi e danni da svalutazione monetaria;
D. condannare la al pagamento delle competenze e spese di lite, per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, ivi comprese quelle relative alla mediazione;
e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte dal Sig. in esecuzione della sentenza oggi impugnata”. Parte_1
non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
I. Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: - risultava provato che l'abitazione di
Conversano di proprietà del ricorrente costituiva la casa coniugale dei coniugi Parte_1
e durante il loro matrimonio, fino al provvedimento dichiarativo della
[...] Controparte_1 loro separazione;
- l'immobile era stato concesso in comodato gratuito alla resistente in occasione della separazione giudiziale, deponendo in tal senso la lunga detenzione dell'unità abitativa da parte del nucleo familiare, oltre che la natura dei rapporti di parentela tra le parti;
- la fattispecie andava ricondotta al comodato disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., e non dall'art. 1810 c.c., in quanto, per ammissione dello stesso ricorrente, l'immobile era stato concesso alla resistente in sede di separazione giudiziale in comodato perché vi risiedesse e facesse fronte alle proprie esigenze abitative, tanto da conferire implicitamente all'uso della cosa il carattere della durata del rapporto. - il ricorrente, quale comodante, era pertanto tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto contrattualmente, senza possibilità di far cessare tale vincolo ad nutum, salvo per un urgente e sopravvenuto bisogno, con riferimento al quale nessun elemento concreto di giudizio era stato offerto dal ricorrente.
II. 1. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando: ”avverso al rigetto della domanda di cui al capo 1 del dispositivo - erronea configurazione della fattispecie - erronea ricostruzione dei fatti - violazione di legge: erronea applicazione degli artt. 1810, 1803 e 1809 c.c.”
Deduce che il Giudice di prime cure, nel ricondurre la fattispecie al comodato disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c., avrebbe mal interpretato la situazione di fatto ed errato nella applicazione della legge. Il Giudicante avrebbe trascurato che: - non preesisteva alla separazione un contratto di comodato, atteso che il era proprietario dell'immobile; - non sussistevano i Parte_1 presupposti per l'assegnazione della casa familiare e, dunque, di tutela dell'abitazione familiare;
- il comodato precario ex art. 1810 c.c. veniva a delinearsi nel momento della separazione dei coniugi e, più precisamente, il giorno dell'udienza presidenziale del 3.11.2016; - non sussisteva un contratto (accordo) in ordine all'uso da esercitare;
- erano assenti dichiarazioni del Parte_1 in ordine all'uso. La fattispecie andava pertanto ricondotta al comodato precario ex art. 1810 c.c.
e non all'ipotesi disciplinata dall'art. 1809 c.c..
Il Tribunale, ponendo a base del proprio convincimento una visione falsa e distorta della realtà, aveva affermato che :” …..il ricorrente, quale comodante, è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto contrattualmente, senza possibilità di far cessare tale vincolo ad nutum, salvo per urgente e sopravvenuto bisogno”, nonostante il non avesse mai affermato di voler Parte_1 concedere il bene in comodato affinché la vi risiedesse e facesse fronte alle proprie CP_1 esigenze abitative;
dalla dichiarazione resa in sede presidenziale dal ricorrente ( “Non mi oppongo acchè la casa coniugale venga utilizzata da mia moglie”) si evincerebbe l'assenza di accordi sull'uso al quale destinare la casa in questione, tra l'altro in comproprietà con il fratello del ricorrente. In ogni caso, era onere della comodataria provare che l'immobile era stato destinato a soddisfare, sine die, le esigenze di un nucleo familiare ormai inesistente, piuttosto che quelle assolutamente precarie e contingenti legate a quello specifico periodo, e che tali esigenze permanevano; secondo l'assunto dell'appellante, la fattispecie andrebbe pertanto ricondotta alla previsione di cui all'art. 1810 c.c..
Pertanto, sussisterebbero i presupposti per la condanna della alla restituzione immediata CP_1 dell'unità abitativa, nonché al ristoro del danno prodotto in virtù della detenzione sine titulo dell'immobile, danno che può considerarsi in re ipsa, nel senso che lo stesso discende dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera.
Il risarcimento del danno potrebbe essere determinato facendo riferimento al c.d. danno figurativo, rapportato al valore locativo dell'immobile occupato senza titolo.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando ”la mancata considerazione del rilievo in fatto e in diritto della comproprieta' del fratello ” Controparte_2
Deduce l'appellante che il primo Giudice, affermando che “In riferimento all'assunta sopravvenienza dello stato di urgente bisogno della parte ricorrente di disporre dell'immobile in considerazione della necessità di provvedere alla divisione immobiliare, stante la comproprietà del fratello
nessun elemento di giudizio è stato offerto dal ricorrente a sostegno del proprio Controparte_2 assunto”, non avrebbe compreso che proprio la circostanza della comproprietà con il fratello confermava l'impossibilità, e l'assenza dell'intenzione, di costituire in favore della un CP_1 comodato rientrante nella disciplina dell'art. 1809 c.c., in luogo di un comodato precario che, invece, si attagliava al caso di specie, in assenza di esigenze di tutela della famiglia.
3. Con il terzo motivo di censura l'appellante ha lamentato la “violazione dell'art. 112 c.p.c.”.
Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di extrapetizione, posto che la pronuncia sarebbe stata emessa oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte
e che non rilevabili d'ufficio. Alla domanda principale, avente ad oggetto l'accertamento del comodato precario ex art. 1810 c.c., la parte convenuta non aveva opposto la configurazione della diversa forma di comodato ex art. 1809 c.c., ritenuta applicabile dal Giudice, bensì quella dell'uso/usufrutto.
4.Con il quarto motivo ha lamentato “avverso al capo 2 del dispositivo - ingiusta condanna alle spese di giudizio”, deducendo di non meritare la condanna alle spese, la cui quantificazione, in ogni caso, è erronea. I motivi di appello, che posso essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono in parte fondati.
Preliminarmente deve osservarsi che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha qualificato come contratto di comodato d'uso la fattispecie per cui è causa (e non, invece, diritto reale di uso); su tale qualificazione si è pertanto formato il giudicato.
Il comodato è un contratto reale, essenzialmente a titolo gratuito e non soggetto a particolare forma, stipulabile anche in forma orale o con comportamento concludente, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo.
Il codice civile disciplina due "forme" del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809, e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”.
E' solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario.
L'art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2); a questo tipo contrattuale va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario.
Con riferimento al caso che ci occupa, dalla documentazione allegata agli atti di causa si evince che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi e, più precisamente, all'udienza presidenziale del 3.11.2016, pur non ricorrendo i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, l'odierno appellante-proprietario non si opponeva acchè l'immobile continuasse ad essere occupato dalla . CP_1
L'occupazione dell'immobile da parte della veniva confermata con le statuizioni CP_1 presidenziali nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“conferma le condizioni regolanti lo stato di separazione……. nulla disponendosi, in ogni caso, in merito alla casa coniugale che è soltanto in uso alla resistente ma non a questa assegnata difettandone i relativi presupposti…. ”).
Per accordo tra le parti, dunque, l'immobile veniva concesso in comodato alla da uno dei CP_1 comproprietari, senza alcuna previsione di durata, né espressa, né implicitamente ricavabile dalla destinazione dell'immobile.
Il primo Giudice, pertanto, erroneamente ha affermato che “Per stessa ammissione della parte ricorrente l'immobile era stato concesso alla resistente in sede di separazione giudiziale in comodato perché vi risiedesse e facesse fronte alle proprie esigenze abitative, tanto da conferire implicitamente all'uso della cosa il carattere della durata del rapporto”, non trovando tale affermazione alcun riscontro nella documentazione allegata agli atti di causa, ed in particolare nell'atto contenente l'accordo tra le parti, dal quale non è dato desumere, neanche implicitamente, il termine di durata del comodato.
Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell' art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario (Cass. 25/6/2013 n. 15877; negli stessi termini cfr. anche Cass. 18/11/2014 n. 24468, Cass.
11/3/2011 n. 5907 e Cass., SS.UU., 9/2/2011 n. 3168).
Nel caso di specie, nell'atto contenente l'accordo tra le parti mancano elementi certi ed oggettivi dai quali inferire ab origine la durata del comodato.
Come stabilito dalla Suprema Corte “Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario” (Cass. Civ. Ord. n. 17332/2018) e, nel caso di specie, la non ha assolto a tale onere. CP_1
“Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione” (Cass. Civ. Sent. n. 24838 del 21 novembre 2014; nello stesso senso, Cass.Civ.
Ord. n. 20151 del 18 agosto 2017), e tanto in aderenza al principio per cui l'ordinamento non tollera rapporti di durata indefinita, consentendo al comodante di chiedere liberamente la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso.
Nel caso di specie la , nel corso del giudizio di primo grado non solo non ha provato CP_1
l'assegnazione a casa familiare dell'immobile e la volontà di destinarlo a tale scopo in sede di separazione, ma non ha mai fatto riferimento all'esistenza di un accordo di comodato ai sensi dell'art. 1809 c.c., limitandosi a sostenere l'esistenza, in suo favore, di un diritto reale di godimento di uso dell'immobile, circostanza oramai superata dalla mancata proposizione dell'appello incidente e dal conseguente giudicato formatosi sulla qualificazione del rapporto come comodato.
Alla luce della documentazione acquisita agli atti di causa può, quindi, pervenirsi alla qualificazione del rapporto quale comodato “precario”, con riferimento al quale il comodante ha legittimamente esercitato il diritto alla restituzione immediata dell'immobile.
La comodataria va pertanto condannata all'immediato rilascio dell'immobile.
Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna della resistente al risarcimento del danno subito a seguito della detenzione sine titulo dell'immobile concesso in comodato, per il periodo successivo alla richiesta di restituzione del 27/28.06.2019; ha chiesto, in particolare, la condanna della CP_1 al pagamento di un'indennità da illegittima occupazione, deducendo che il danno è in re ipsa e, pertanto, implicito. L'assunto non può essere condiviso e la domanda non merita accoglimento.
Come recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
33645/2022) fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno
"in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici.
Nel caso di specie, il ricorrente in primo grado (e in appello) non ha dedotto specifiche circostanze dalle quali inferire un danno (concreto) per il mancato rilascio dell'immobile da parte della
, a seguito della sua richiesta di restituzione, essendosi limitato ad allegare (senza peraltro CP_1 provarlo) che la persistente occupazione del bene da parte della risultava di intralcio alla CP_1 divisione dei beni immobili in comproprietà con il fratello, e che comunque rappresentava un danno per la perdita della disponibilità del bene e della conseguente utilità anche solo potenzialmente ricavabile dallo stesso.
Peraltro, non può non rilevarsi, nelle stesse allegazioni del ricorrente, l'evidente contraddizione tra la dedotta intenzione di procedere alla divisione dell'immobile in comproprietà con la volontà di rendere fruttifero il bene che è il presupposto, unitamente alla specifica allegazione del pregiudizio subito, per il riconoscimento del danno legato alla perdita del godimento del bene.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall'appellante.
Gli ulteriori motivi di appello rimangono assorbiti.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio (primo e secondo grado) ed il parziale accoglimento della domanda, si stima equo (cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 32061/2022) compensare per metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condannare CP_1
alla rifusione, in favore di della restante metà.
[...] Parte_1 Le spese vengono liquidate in applicazione dei paramenti di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella contumacia di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2002/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data
19.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata al rilascio immediato dell'immobile, sito in Conversano alla Via XXIV Maggio n.3 piano 2 e 3 (foglio 41, particella 79, sub 10 - Cat A/4 – consistenza 4,5 vani – classe 3 e sub 12 -categoria lastrico solare), libero e sgombro da persone e cose, in favore dell'appellante;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni;
3) compensa, in ragione della metà, le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condanna CP_1
alla rifusione, in favore dell'appellante, della residua metà delle spese, che liquida, per
[...] il giudizio di primo grado, nella misura (già ridotta) di € 2.2261,40, di cui € 142,90 per esborsi
(compresi quelli relativi alla mediazione) ed € 2.118,50 per compensi professionali, e per il presente giudizio di appello nella misura (già ridotta) di € 1.960,75 di cui € 224,25 per esborsi ed
€ 1.736,50 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese forfetarie del 15%, Iva e C.A.P. come per legge;
4) - condanna l'appellata alla restituzione delle somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa LA NE
Il Presidente
Dott Salvatore Grillo