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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/09/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
n.1305/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1305/2022 R.G. promossa da:
(Partita Iva ), e (codice fiscale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Filippo La Rosa,
-parte attrice- nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Natale Bonfiglio,
e di cod. fisc. - partita iva ), Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 col patrocinio degli Avv.ti Emilio Girino, Franco Estrangeros e Roberto Pavia,
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(di seguito, per brevità, ) ha convenuto in giudizio (di Parte_1 Pt_1 Controparte_3 seguito, per brevità, e (di seguito, per brevità ), CP_1 Controparte_2 CP_4 chiedendo al Tribunale: 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità delle convenute 2) Ritenere e dichiarare la illegittimità delle condotte delle convenute 3) Ritenere e dichiarare la illegittimità della segnalazione alla IF dell'attrice 4) Conseguentemente, accertato il nesso di causalità, condannare le parti convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche solidalmente al Part risarcimento del danno non patrimoniale, all'onore e reputazione, sofferto dalla e CP_5 conseguentemente dal legale rappresentante, sig. nella misura che sarà ritenuta Parte_2
Pag. 1 di 14 di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dall'illegittimo comportamento. Il danno potrà essere liquidato anche in via equitativa. 5) Conseguentemente, condannare le parti convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido, al risarcimento del danno patrimoniale come descritto in narrativa e nella relazione di consulenza a firma del dott. comprovato dalla Per_1 documentazione in atti sofferto dalla nella misura che sarà ritenuta di giustizia e Parte_1 comunque nella misura quantificata come da conclusioni della relazione del dott. allegata o Per_1 in quella minore o maggiore che sarà ritenuta, o in via equitativa oltre rivalutazione ed interessi. 6)
Condannare le convenute in persona del legale rappresentante, anche in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dei fatti esposti. 7) Condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
ha dedotto: che le richieste di finanziamento sono state trasmesse in assenza del consenso Pt_1 di parte attrice e della necessaria documentazione;
che le domande di finanziamento sono state caricate nel sistema ed immediatamente rifiutate in data 15/03/2021, ovvero in data antecedente sia alla data di sottoscrizione delle domande (16 Marzo) sia alla data di invio da parte dell'attrice alla delle domande sottoscritte e della documentazione (09/04/2021); la responsabilità CP_1
Contr dell' per quanto detto;
che la in assenza di idonea richiesta da parte della ed CP_6 CP_1 in assenza della trasmissione della documentazione, come ammesso dalla stessa dott.ssa della Per_2
Contr
avrebbe dovuto richiedere chiarimenti ed astenersi dal procedere alla segnalazione;
che nel caso di segnalazione l' deve sempre procedere al compimento di una esaustiva istruttoria ed ha CP_6 obbligo di comportarsi secondo buona fede, conseguentemente non deve procedere alla segnalazione ove vi siano dubbi, inesattezze, carenza di documentazione, o mancano di presupposti;
che la Contr motivazione addotta dalla ovvero riscontro di sconfinamenti, è palesemente inattendibile ed è smentita dal certificato storico del Crif, allegato in atti.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le domande attoree e proposto domanda CP_4 riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: In via principale, respingere le domande attrici tutte siccome infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata riconvenzionale, nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree dichiarare per tutti i motivi descritti in narrativa da CP_1 intendersi qui per ritrascritti, tenuta a manlevare da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, CP_4 condannare a rifondere a tutto quanto sarà eventualmente tenuta a pagare alla parte CP_1 CP_4 attrice, a qualsiasi titolo, per effetto della sentenza che definirà il presente giudizio.
In particolare, ha osservato che: deve al riguardo osservare che lo svolgimento della richiesta di credito di e il caricamento a sistema della domanda eseguito da determinano Pt_1 CP_1 inequivocabilmente l'avvio dell'istruttoria sul merito creditizio da parte di , istruttoria che deve CP_4
Pag. 2 di 14 concludersi, una volta eseguiti i controlli automatizzati, con l'accettazione ovvero con il rifiuto della richiesta. Allo stesso modo, si deve poi osservare come la comunicazione al IF dell'esito negativo,
o anche positivo, della richiesta non sia affatto nella disponibilità dell'intermediario. È Crif che organizza e regolamenta il conferimento dei dati in osservanza delle disposizione normative e regolamentari applicabili;
la comunicazione nelle centrali rischi dell'esito negativo di un istruttoria per la concessione di credito non integra affatto una segnalazione negativa derivante da ritardi di pagamento, in quanto tale (e solo in quanto tale) idonea ad influire sulla valutazione della reputazione creditizia del richiedente.
Del resto, ha ancora evidenziato , la comunicazione di Banca Intesa reca la data del 31 gennaio CP_4
2022: posto che, come appena osservato, in caso di rifiuto/rinuncia delle richieste finanziamento le relative segnalazioni vengono conservate per un periodo di 90 giorni dal loro aggiornamento, a quella data la segnalazione effettuata dall'esponente non era più visibile. Dalla visura Crif emerge infatti che il dato segnalato dall'esponente era stato inserito (i.e. aggiornato) il 31.03.2021: ne deriva che al
30 giugno 2021, ossia 7 mesi prima del riscontro trasmesso da Banca Intesa, la segnalazione non era più certamente visibile.
ha aggiunto poi che dalla stessa visura Crif depositata dall'attore emerge che anche altro CP_4 intermediario (i.e. Banca Ifis) ha opposto un rifiuto a una richiesta di leasing svolta da nel Pt_1 mentre – a decorrere dal 30 giugno 2021 – sia stata in grado di ottenere nuovo credito. Pt_1
Per quanto sopra si ritiene che il rifiuto opposto da non possa in alcun modo essere Controparte_7 ricollegato alla registrazione in Crif operata da , che in alcun modo integra una informazione CP_4 creditizia di tipo negativo relativa a inadempimenti non regolarizzati da Incosit riscontrati nell'ambito del rimborso del credito al quale la stessa fosse tenuta.
Dalla complessiva prospettazione offerta dagli attori risulta, secondo , che, a tutto voler CP_4 concedere, e sempre che la prospettazione attorea dovesse trovare idonea conferma in atti, il caricamento nei sistemi di di domande di credito inidonee (in quanto solo asseritamente riferite CP_4 ad sarebbe condotta esclusivamente riferibile a quale dealer convenzionato con Pt_1 CP_1
. Pertanto, in base alla Convenzione, sarebbe tenuta a manlevare da CP_4 CP_1 CP_4 qualsivoglia responsabilità derivante da condotte riconducibili allo stesso Dealer. Infatti, in ragione delle obbligazioni assunte in ordine alla distribuzione dei contratti di leasing, alla lettera J dell'articolo
5 della Convenzione, si è assunta “la responsabilità relativa a ogni rischio, commerciale o CP_1 operativo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne da ogni danno o altra conseguenza CP_4 pregiudizievole che non sia direttamente collegata al rischio finanziario per la cd “insolvenza” del
Cliente.
Pag. 3 di 14 Costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale il rigetto delle domande attoree. In CP_1 particolare, oltre a quanto già dedotto da , ha sostenuto che il contratto tra sé e fosse CP_4 Pt_1 già stato concluso in data 29.01.2021, e pertanto sulla scorta dell'impegno già assunto dalle parti, e corredato della relativa autorizzazione al trattamento dei dati, è stata trasmessa la documentazione a
. A conferma di ciò, ha sostenuto che il diniego del finanziatore risalisse al mese CP_4 CP_1 di Marzo 2021, e cioè precedentemente alla email di INCOSIT a (9.4.2021), nella quale CP_1 un soggetto non munito dei poteri rappresentativi dell'impresa, chiedeva di non caricare la pratica a sistema.
*****
Nel focalizzare le questioni oggetto di controversia, sia sia hanno contestato che CP_4 CP_1 il rifiuto della domanda di leasing costituisca una segnalazione negativa, tale da impedire l'accesso al credito, e al contempo hanno precisato che la segnalazione a IF sia dovuta, come da regolamento di IF. Infine, i convenuti hanno rappresentato che la segnalazione del diniego alla pratica di leasing permanga nel report IF per un periodo di 90 giorni, inidonei a giustificare nella fattispecie il diniego del finanziamento da parte di Intesa, avvenuto nel Gennaio 2022.
Gli stessi hanno poi sottolineato che il medesimo report IF riportava il diniego anche di altro istituto bancario, cui potrebbe essere ascritta la valutazione negativa da parte di INTESA.
*****
Si esaminano di seguito le questioni rilevanti per la definizione della controversia.
I. La responsabilità, a titolo contrattuale, di CP_1
Quando è stato stipulato il contratto tra e Pt_1 CP_1
Questo è il primo punto controverso tra e Pt_1 CP_1
In particolare, INCOSIT afferma che le parti si siano incontrate in data 29.01.2021 per l'interesse di a richiedere un preventivo non vincolante per richiedere due beni in leasing. Pt_1 sostiene invece che a quella data sia stato già stipulato il contratto. CP_1
Il punto è oggetto di particolare attenzione tra le parti perché, anticipando la conclusione del contratto al Gennaio 2021, viene “giustificata” la condotta di che ha trasmesso la richiesta di CP_1 finanziamento a prima dell'apposita autorizzazione e, specialmente, prima dell'email con la CP_4 quale – in data 9 Aprile 2021- ha inviato a la documentazione e, insieme, la Pt_1 CP_1 richiesta a non procedere col “caricare la richiesta a sistema” prima di apposita autorizzazione.
a sostegno della propria tesi, richiama la lettera del proprio precedente difensore, cui CP_1 erano allegati la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante di e, asseritamente, mai Pt_1 contestata da . Pt_1
Pag. 4 di 14 Come evidenziato da la lettera dell'Avv. Belvedere, prodotta dallo stesso attore (all.22 CP_1 atto di citazione), contiene in allegato la domanda di finanziamento sottoscritta da , Parte_2 legale rappresentante dell'impresa attrice, recante data 29.01.2021.
Tuttavia, la valenza probatoria di tale domanda di finanziamento è decisamente limitata, e ciò a prescindere dalla contestazione attorea secondo cui si tratterebbe di documento grossolanamente contraffatto.
Invero, la richiesta di finanziamento allegata alla lettera dell'Avv. Belvedere appare non compilata in tutti i campi e dunque ancora a uno stato di bozza.
Ma, soprattutto, non contiene alcuna documentazione a corredo, documentazione, più che necessaria, indispensabile, a inoltrare la richiesta al finanziatore e a esperire una valida istruttoria.
Deve, cioè, ritenersi, che da quel 29.01.2021 vi fosse effettivamente un rapporto contrattuale tra e finalizzato alla trasmissione della domanda di finanziamento ma che non Pt_1 CP_1 fosse affatto esaurita in quel primo incontro la fase di raccolta delle informazioni destinate alla valutazione del finanziatore.
Ciò è reso evidente da una serie di altri elementi istruttori, non contestati, che si espongono di seguito.
Oltre alla richiesta di finanziamento (da ritenersi una bozza) recante data 29.01.2021, in atti vi è un riepilogo redatto dalle parti circa gli elementi oggetto di preventivo, su carta semplice a quadretti
(all.3), di redazione evidentemente estemporanea e informale, correlata a una fase meramente preparatoria, di individuazione degli elementi di interesse dell'operazione negoziale.
Si utilizza volutamente la locuzione di operazione negoziale poiché resta, in tale fase, estranea CP_4 al procedimento, in quanto sarà (o meglio, avrebbe dovuto essere) destinataria della richiesta di finanziamento solo a completamento di tale fase preparatoria, di competenza del “dealer”, e ciononostante è noto e voluto il collegamento tra tutti gli operatori contrattuali e operazioni contrattuali.
Tanto è vero (che l'incontro del 29.01.2021 fosse un primo incontro dello svolgimento del rapporto contrattuale tra richiedente e intermediario), che nella successiva data del 4.2.2021, ha CP_1 chiesto per email a che trasmettesse la documentazione necessaria all'istruttoria per il Pt_1 leasing (all.4).
Ancora, in data 11.3.2021 ha sollecitato alla trasmissione della CP_1 Pt_1 documentazione già richiesta con email del 4.2.2021 (all.5).
Tale documentazione è stata poi inviata da con email del 9.4.2021, insieme con la preghiera Pt_1
(all.6), messa in risalto nel testo, di non caricare la pratica a sistema fino ad autorizzazione.
Pag. 5 di 14 Circa tale aspetto, si è difesa sostenendo che la richiesta di attendere provenisse da CP_1 soggetto non munito di apposito potere di rappresentanza, mentre la nota documentazione del
29.01.2021 contenesse già autorizzazione al trattamento dei dati.
Tale tesi non è in alcun modo accoglibile e denota una gravissima colpa nella condotta di CP_1
Infatti, ha poi confermato la ricezione della documentazione con successiva email del CP_1
12.4.2021.
Ma, a fronte del sollecito tramesso in data 11 marzo e della conferma della ricezione in data 12 aprile, aveva già, inopinatamente, trasmesso la pratica a , in data 15 Marzo 2021. CP_1 CP_4
Guardando alla successione di tali date, appaiono con evidenza irrilevanti argomenti come la legittimazione del soggetto richiedente la postergazione, ovvero la data di richiesta del finanziamento, se risalisse al 29.01.2021 ovvero al 16.3.2021 (infatti, la richiesta di finanziamento allegata all'email del 9 aprile riporta la sottoscrizione del 16.3.2021).
Sono argomenti irrilevanti poiché contravvenendo a canoni di diligenza generale e al CP_1 principio generale di preservare le ragioni dell'altra parte (art.1375 CC), ha manifestamente violato lo specifico obbligo contrattuale di curare la completezza della documentazione, da trasmettere per la valutazione da sottoporre al finanziatore.
È oggetto specifico e incontestato della prestazione contrattuale di curare la completezza CP_1 della documentazione da trasmettere con la richiesta di finanziamento.
Ed è evidente che invece abbia trasmesso una pratica consistente in una mera richiesta e CP_1 assolutamente priva di allegazione documentale utile, e anzi indispensabile, all'istruttoria dell'istituto finanziatore.
È doveroso chiedersi che senso abbiano avuto la richiesta del 4 febbraio, il sollecito dell'11 marzo da parte di e ancora da parte della stessa la trasmissione della pratica a CP_1 CP_1 CP_4 dopo soli 4 giorni dal sollecito a , senza ancora aver ricevuto da la Pt_1 Pt_1 documentazione richiesta (dato incontestato, poiché è pacifico che la documentazione sia stata inviata il 9.4.2021), pregiudicando così a monte un positivo riscontro della domanda di finanziamento.
A tali interrogativi, funzionali a valutare un'eventuale esclusione dell'attribuibilità dell'inadempimento contrattuale, non ha fornito alcuna risposta. CP_1
Con tale condotta, come fatto storico incontestata, ha palesemente frustrato lo scopo del CP_1 contratto, cioè la sua causa: l'attenzione e la cura preliminari nella raccolta delle informazioni necessarie all'adeguata, e auspicabilmente proficua, valutazione da parte del destinatario ( ). CP_4 non ha giustificato in alcun modo la propria condotta, se non con la preventiva CP_1 autorizzazione del 29.01.2021, ma, per quanto già esposto, ha apertamente violato i propri obblighi contrattuali trasmettendo una pratica del tutto incompleta e sguarnita delle informazioni necessarie.
Pag. 6 di 14 Pertanto, la responsabilità di sussiste e si inquadra nello svolgimento del contratto tra la CP_1 stessa e INCOSIT.
II. La responsabilità, a titolo extracontrattuale, di CP_4
Dal suo canto, ha perorato l'insindacabilità del proprio diniego al finanziamento e comunque CP_4 declinato ogni responsabilità derivante dagli obblighi contrattuali eventualmente violati da
CP_1
Vero che non fosse ancora legata a da vincolo contrattuale. CP_4 Pt_1
Cionondimeno, la sua condotta è stata colpevolmente produttiva di un danno ingiusto e pertanto va ascritta a responsabilità precontrattuale.
Difatti, è emerso documentalmente che abbia violato i propri obblighi di responsabilità CP_4 precontrattuale.
Contravvenendo ai propri obblighi di legge, ha integrato una colpa specifica nell'esercizio CP_4 della sua libertà di addivenire o meno alla stipula del contratto.
Specificamente, occorre considerare la norma relativa alla segnalazione alle banche dati, nonché i doveri che incombono sul soggetto finanziatore, ferma e impregiudicata la sua libertà di contrarre.
In relazione al primo profilo, si riporta il testo dell'art.125 cd. TUB (Banche dati):
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.
Circa il secondo profilo, si riporta testualmente uno stralcio di interesse per la fattispecie, della motivazione contenuta nell'ordinanza Cassazione civile sez. III, 25/09/2023, (ud. 09/05/2023, dep.
25/09/2023), n.27262, in materia di responsabilità precontrattuale dell'istituto che non conceda il finanziamento.
“Si è ulteriormente sottolineato come il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, l'accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione (v.
Pag. 7 di 14 Cass., 01/03/2007, n. 4856; Cass., Sez. Un., 27/04/2017, n. 10413, in materia di responsabilità della p.a.).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si è poi osservato che la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (v. Cass.,
03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735).
Sotto l'ulteriore profilo del mancato riconoscimento di danno risarcibile alla (Omissis) a seguito della sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell'istituto bancario, premesso che il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass.,
28/03/2018, n. 7594), va osservato come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (v.
Cass., 10/02/2020, n. 3133; Cass., 09/07/2014, n. 15609; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato cfr. Cass., Sez. Un.,
15/11//2022, n. 33659; Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione cfr.
Cass., 20/06/2019, n. 16581)”.
La colpa di è stata dimostrata dall'attore anche mediante l'allegazione della corrispondenza, CP_4 incontestata, tra le impiegate dei due convenuti, nella quale la dipendente di afferma che la CP_4 pratica è stata rifiutata de plano, e che il finanziatore è ancora in attesa della documentazione (allegato
15).
Dunque, è certamente libero il finanziatore di accogliere o meno la domanda di finanziamento, ma è suo dovere farlo a seguito di una diligente istruttoria, al fine di non compromettere ingiustificatamente le ragioni dell'aspirante contraente.
Tale comportamento appare gravemente negligente e cagione di un danno ingiusto.
Pag. 8 di 14 In altri termini, ha negato il finanziamento dopo aver ricevuto una pratica monca di CP_4 qualsivoglia elemento, nella piena consapevolezza (resa evidente nella citata email) che fosse priva della necessaria documentazione. Ha seguito tale condotta, anziché invitare alla necessaria integrazione.
Non solo.
A fronte di un diniego opposto senza aver prima adempiuto ad alcuna istruttoria, ha proceduto CP_4 alla “dovuta” segnalazione alla banca dati. Poi, ha negato anche la liberatoria sostenendo che il diniego fosse succeduto all'istruttoria e alla consultazione delle banche dati che segnalavano rischi di sconfinamento.
La tesi è smentita categoricamente dalle risultanze istruttorie.
In primo luogo, in merito all'esistenza del danno, è opportuna e necessaria la seguente precisazione.
Entrambi i convenuti hanno insistito nel negare che il diniego del finanziamento segnalato a IF costituisca una segnalazione negativa.
La tesi appare, si vuol esprimere con un ossimoro, artatamente ingenua.
È chiaro che il diniego del finanziamento non sia equivalente a una segnalazione quale cattivo pagatore.
È, però, altrettanto ovvio che la segnalazione del diniego di finanziamento non sia un'informazione neutra, altrimenti non avrebbe alcuna ragione di essere inserita nella banca dati, in ossequio (come evidenziato dai convenuti) al relativo regolamento.
Si tratta, piuttosto, di una informazione che può influenzare la valutazione da parte degli altri operatori economici.
E così è avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, rispetto all'ulteriore motivazione addotta dai convenuti, deve escludersi che il diniego sia avvenuto per segnalazione di sconfinamenti, in quanto è stata provata da l'esiguità degli Pt_1 sconfinamenti (tre, inferiori a 200 euro) e la loro riferibilità unicamente all'anno 2018, così come è stato provato che successivamente a tali sconfinamenti, nel dicembre 2019 avesse già concesso CP_4 altro finanziamento a . Pt_1
Si aggiunga che in risposta alla difesa di che ha prodotto il report storico di CP_1 Pt_1
IF nel quale non vi sono sconfinamenti, ha sostenuto che tale valutazione fosse scaturita dalla consultazione della Centrale Rischi presso Banca d'Italia. Tuttavia, tale affermazione è rimasta priva di supporto documentale.
Alla medesima conclusione, di irrilevanza ai fini della concessione del finanziamento, deve pervenirsi con riferimento al sinistro del 2018, non essendo stato contestato dai convenuti che abbia Pt_1 provveduto a rimborsare il prezzo dovuto per il bene concesso in leasing e del quale la stessa
Pag. 9 di 14 aveva subito il furto. E, ancora, che successivamente a tale sinistro, abbia reiterato la Pt_1 propria fiducia a col finanziamento di fine 2019. Pt_1
Dunque, deve ritenersi provato che il diniego al finanziamento avvenne senza alcuna preventiva istruttoria: l'assenza di documentazione allegata alla richiesta trasmessa prematuramente, la pratica trasmessa ed evasa nella stessa giornata del 15.3.2021, la conversazione tra le dipendenti delle società convenute, il richiamo a dati negativi non riscontrati e comunque superati da rapporti contrattuali intermedi tra le medesime parti.
Tutto quanto fin qui esposto fonda, secondo le rispettive peculiarità e i diversi titoli già specificati, la responsabilità dei convenuti che hanno entrambi ugualmente concorso alla causazione del danno.
III. Sul danno.
Tanto premesso in ordine all'an della responsabilità, deve adesso approfondirsi l'entità e la consistenza del danno.
Il danno lamentato da deve riconoscersi nella sfiducia creata in relazione a negli Pt_1 Pt_1 altri operatori economici.
Prova ne è che siano state negate altre due richieste di credito, una da parte di Ifis e una da parte di
Intesa, quest'ultima corredata da garanzia del Medio Credito già approvata.
I convenuti hanno contestato il nesso tra le rispettive condotte e la negazione dei successivi finanziamenti, evidenziando in particolare che il diniego di Intesa sia stato comunicato in data 31
Gennaio 2022 allorché era senz'altro perenta (ed eliminata automaticamente) la segnalazione dei dinieghi di . CP_4
Difatti, la segnalazione del diniego di finanziamento permane nella banca dati per soli 90 (novanta) giorni e quindi dal 15.3.2021 al 16.6.2021.
Nella prospettazione dei convenuti, il diniego in particolare di Intesa sarebbe da ricollegare al diniego di Ifis avvenuto e segnalato in epoca più vicina al Gennaio 2022.
A ogni modo, ha allegato la nota di rifiuto di Banca Ifis, del 7.6.2021. Pt_1
Anche tale segnalazione supera a ritroso i novanta giorni dal Gennaio 2022, e, dal riferimento della nota agli elementi oggettivi, deve ritenersi probabile che abbiano influito le due segnalazioni di rifiuto di , unici due eventi negativi riscontrabili in atti. CP_4
E ove tale rifiuto di Ifis abbia inciso nella valutazione di Intesa, ciò deve ritenersi un ulteriore effetto a catena dell'illegittima segnalazione dapprima operata da . CP_4
Deve infatti condividersi l'osservazione di , secondo cui l'istruttoria di Intesa non sia Pt_1 riferibile a inizio 2022, ma all'anno precedente, risalendo la relativa richiesta di finanziamento al
24.2.2021.
Pag. 10 di 14 Si aggiunga, inoltre, che i convenuti non hanno provato l'esistenza di altri e diversi elementi delle banche dati, successivi, che abbiano potuto incidere sulla valutazione dell'affidabilità di . Pt_1
Tanto premesso circa l'entità del danno, deve procedersi alla sua quantificazione.
Innanzitutto, deve ritenersi che l'effetto pregiudizievole sia stato limitato nel tempo e relativo a questi unici eventi di diniego.
Rispetto alla quantificazione, ha prodotto relazione contabile che ha così stimato il danno Pt_1
(si riporta testualmente la parte di interesse delle conclusioni): “A) in seguito ai fatti di cui è causa iniziati con la sottoscrizione del preventivo datato 29.01.2021 (qui in all. 3), la Società CP_1 in data 15.03.2021 provvedeva a presentare alla , la
[...] Controparte_2 richiesta di due finanziamenti di leasing strumentale per l'importo capitale di euro 100.000, riguardante le seguenti attrezzature, entrambi agevolabili con il Credito d'Imposta del Mezzogiorno
e l'Industria 4.0.: 1) N. 1 MINIPALA del valore imponibile euro 68.000 (oltre IVA); 2) N. 1
MINIESCAVATORE del valore imponibile euro 47.000 (oltre IVA al 22%). Totale imponibile attrezzature euro 115.000 (oltre IVA) B) Successivamente, a seguito della predetta richiesta di finanziamento datata 15.03.2021, come si evince dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla
Centrale Rischi Banca d'Italia (qui in all. 5), la veniva segnalata Parte_4
NEGATIVAMENTE alla IF (vedi pag. 7 IF, qui in all. 5). C) Per la suddetta segnalazione alla
IF, la filiale di Messina, comunicava alla società Controparte_8 CP_9 Parte_1 il rigetto del finanziamento per l'ammontare complessivo di Euro 200.000 (rientrante nelle misure di sostegno finanziario alle PMI, con l'intervento del Fondo di garanzia del Medio Credito Centrale), significando quale motivo del diniego le segnalazioni presenti nelle Banche dati (vedi comunicazioni, qui in all. 6). In considerazione dei fatti di cui è causa accertati sopra dal CTP, la società “ Parte_1
: -. ha perduto la sua immagine in termini di affidabilità; -. e di conseguenza dovrà spendere
[...] somme di rilievo e tempi di medio periodo per riprendere la sua immagine-affidabilità. (..)Il sottoscritto CTP, nell'ipotesi qui sopra esposta, ha accertato: **-. IL SEGUENTE DANNO PER
PERDITA AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA SO . Per la mancata Parte_1 agevolazione prevista con il Credito d'Imposta del Mezzogiorno e l'Industria 4.0., il danno risulta per l'ammontare complessivo di euro 109.250 (centonovemila250/00), commisurato al valore delle attrezzature che qui di seguito si riportano nel dettaglio: 1) N. 1 del valore imponibile di Pt_5 euro 68.000 (vedi preventivo qui in all. 3): *-. Credito d'imposta del Mezzogiorno euro CP_1
30.600 (68.000 x 45% = € 30.600); *-. Industria 4.0 per euro 34.000 (68.000 x 50% = € 34.000). 2)
N. 1 MINIESCAVATORE del valore imponibile di euro 47.000 (vedi preventivo qui in CP_1 all. 3): *-. Credito d'imposta del Mezzogiorno euro 21.150 (47.000 x 45% = € 21.150); *-. Industria
4.0 per euro 23.500 (47.000 x 50% = € 23.500). **-. Il SEGUENTE DANNO EMERGENTE PER
Pag. 11 di 14 LA SO : Perdita di valore patrimoniale conseguentemente ai fatti di cui è Parte_1 causa esposte al punto 6 della presente relazione euro 107.750. (…) Il danno presunto è stato quindi accertato per un valore pari a Euro 217.000 (duecentodiciassettemila/00)”.
Tra le due voci di danno descritte dall'attore, deve riconoscersi la prima, pari a € 109.250,00, relativa alle agevolazioni fiscali perdute a causa del diniego, illustrate dall'attore. Tale calcolo deve ritenersi non superato dalle contestazioni dei convenuti, i quali hanno sostenuto che l'attore avrebbe potuto acquistare i due beni strumentali mediante altro operatore economico che non sarebbe stato pregiudicato dalla segnalazione di precedente diniego.
Innanzitutto, per quanto fin qui affermato, deve escludersi che un altro operatore economico non sarebbe stato influenzato dalle precedenti segnalazioni poiché è avvenuto il contrario.
In ogni caso, il danno va indagato per come verificatosi nella fattispecie concreta, e non per come sarebbe stato possibile evitarlo, non avendo i convenuti allegato alcun comportamento colposo dell'attore che abbia contribuito alla causazione ovvero all'aggravamento del danno (1227 CC).
Trattandosi di danno patrimoniale, sull'importo riconosciuto vanno applicati gli interessi legali dalla data della domanda (data di notifica dell'atto citazione), fino all'integrale soddisfo.
Con riguardo alla seconda voce di danno, invece, vanno accolte le eccezioni dei convenuti, che hanno osservato la mancata produzione del contratto, o, meglio, dell'operazione in relazione alla quale era stata concessa la garanzia del Fondo di Garanzia: nella missiva di diniego vengono riportate le condizioni economiche ma non l'opera cui fosse finalizzato il finanziamento con la relativa garanzia.
Pertanto, non appare provato che tali risorse, ove elargite da Intesa, avrebbero potuto essere utilizzate da quale liquidità per il pagamento di dipendenti e fornitori, non obbligandola a ricorrere Pt_1 agli anticipi basati sul contratto di factoring.
Quanto poi, al danno alla reputazione e all'immagine, questo deve ritenersi provato dal successivo diniego di Ifis e di Intesa, ma con effetto limitato nel tempo per i soli novanta giorni di permanenza della segnalazione, e che equitativamente si ritiene di riconoscere in euro 30.000,00, importo parametrato a circa un terzo del valore dei beni richiesti in leasing strumentale.
Trattandosi di danno non patrimoniale e quindi di debito di valore, vanno applicati su tale importo gli interessi dalla data della presente sentenza, e fino all'integrale soddisfo.
Nessun altro elemento è stato allegato al fine di quantificare il danno non patrimoniale, che, per quanto facilitato nella prova, necessita comunque dell'allegazione di elementi presuntivi, consistenti unicamente in quelli già liquidati.
Infine, nulla può riconoscersi circa la richiesta di finanziamento negata da DO a
, la cui nota è priva di data certa e di riscontro di riferibilità all'asserito autore;
non è Parte_2
Pag. 12 di 14 nemmeno specificato quale fosse oggetto domanda di finanziamento;
pertanto, non è possibile individuare la realizzazione degli elementi costitutivi della responsabilità.
Per le ragioni già esposte di concorso nella causazione del danno, l'obbligazione al risarcimento del danno si pone in solido tra i convenuti.
Assorbita la domanda di manleva per la responsabilità diretta di . CP_4
IV. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate a carico dei convenuti in favore dell'attore, secondo i parametri medi del DM55/2014 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore del decisum.
Nulla sulle spese circa la domanda di manleva, considerato che la domanda deve ritenersi assorbita per la soccombenza in proprio di , e che nessuna difesa sul punto è stata esplicata da CP_4
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA LA RESPONSABILITÀ A TITOLO CONTRATTUALE DI
NEI CONFRONTI DI per i fatti e le motivazioni esposti;
Controparte_1 Parte_1
2. ACCERTA E DICHIARA LA RESPONSABILITÀ A TITOLO EXTRACONTRATTUALE
DI per i fatti e le motivazioni esposti;
Controparte_2
3. Per l'effetto, CO E IN Controparte_1 Controparte_2
SOLIDO TRA , AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DI IN.COS.IT Pt_6
S.R.L., CHE SI LIQUIDA IN:
A. Euro 109.250,00, QUALE DANNO PATRIMONIALE, OLTRE INTERESSI LEGALI,
DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE E FINO
ALL'INTEGRALE SODDISFO;
B. Euro 30.000,00, QUALE DANNO NON PATRIMONIALE, OLTRE INTERESSI
DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA, E FINO ALL'INTEGRALE
SODDISFO;
4. DICHIARA ASSORBITA LA DOMANDA DI MANLEVA;
5. CO CIASCUNO DEI CONVENUTI ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI
LITE IN FAVORE DI , CHE LIQUIDA IN EURO 14.103,00 PER Parte_1
COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso, il 4 Settembre 2025.
Pag. 13 di 14 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1305/2022 R.G. promossa da:
(Partita Iva ), e (codice fiscale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Antonino Filippo La Rosa,
-parte attrice- nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Natale Bonfiglio,
e di cod. fisc. - partita iva ), Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 col patrocinio degli Avv.ti Emilio Girino, Franco Estrangeros e Roberto Pavia,
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(di seguito, per brevità, ) ha convenuto in giudizio (di Parte_1 Pt_1 Controparte_3 seguito, per brevità, e (di seguito, per brevità ), CP_1 Controparte_2 CP_4 chiedendo al Tribunale: 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità delle convenute 2) Ritenere e dichiarare la illegittimità delle condotte delle convenute 3) Ritenere e dichiarare la illegittimità della segnalazione alla IF dell'attrice 4) Conseguentemente, accertato il nesso di causalità, condannare le parti convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche solidalmente al Part risarcimento del danno non patrimoniale, all'onore e reputazione, sofferto dalla e CP_5 conseguentemente dal legale rappresentante, sig. nella misura che sarà ritenuta Parte_2
Pag. 1 di 14 di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi a decorrere dall'illegittimo comportamento. Il danno potrà essere liquidato anche in via equitativa. 5) Conseguentemente, condannare le parti convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in solido, al risarcimento del danno patrimoniale come descritto in narrativa e nella relazione di consulenza a firma del dott. comprovato dalla Per_1 documentazione in atti sofferto dalla nella misura che sarà ritenuta di giustizia e Parte_1 comunque nella misura quantificata come da conclusioni della relazione del dott. allegata o Per_1 in quella minore o maggiore che sarà ritenuta, o in via equitativa oltre rivalutazione ed interessi. 6)
Condannare le convenute in persona del legale rappresentante, anche in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dei fatti esposti. 7) Condannare le convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
ha dedotto: che le richieste di finanziamento sono state trasmesse in assenza del consenso Pt_1 di parte attrice e della necessaria documentazione;
che le domande di finanziamento sono state caricate nel sistema ed immediatamente rifiutate in data 15/03/2021, ovvero in data antecedente sia alla data di sottoscrizione delle domande (16 Marzo) sia alla data di invio da parte dell'attrice alla delle domande sottoscritte e della documentazione (09/04/2021); la responsabilità CP_1
Contr dell' per quanto detto;
che la in assenza di idonea richiesta da parte della ed CP_6 CP_1 in assenza della trasmissione della documentazione, come ammesso dalla stessa dott.ssa della Per_2
Contr
avrebbe dovuto richiedere chiarimenti ed astenersi dal procedere alla segnalazione;
che nel caso di segnalazione l' deve sempre procedere al compimento di una esaustiva istruttoria ed ha CP_6 obbligo di comportarsi secondo buona fede, conseguentemente non deve procedere alla segnalazione ove vi siano dubbi, inesattezze, carenza di documentazione, o mancano di presupposti;
che la Contr motivazione addotta dalla ovvero riscontro di sconfinamenti, è palesemente inattendibile ed è smentita dal certificato storico del Crif, allegato in atti.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le domande attoree e proposto domanda CP_4 riconvenzionale, rassegnando le seguenti conclusioni: In via principale, respingere le domande attrici tutte siccome infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata riconvenzionale, nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree dichiarare per tutti i motivi descritti in narrativa da CP_1 intendersi qui per ritrascritti, tenuta a manlevare da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, CP_4 condannare a rifondere a tutto quanto sarà eventualmente tenuta a pagare alla parte CP_1 CP_4 attrice, a qualsiasi titolo, per effetto della sentenza che definirà il presente giudizio.
In particolare, ha osservato che: deve al riguardo osservare che lo svolgimento della richiesta di credito di e il caricamento a sistema della domanda eseguito da determinano Pt_1 CP_1 inequivocabilmente l'avvio dell'istruttoria sul merito creditizio da parte di , istruttoria che deve CP_4
Pag. 2 di 14 concludersi, una volta eseguiti i controlli automatizzati, con l'accettazione ovvero con il rifiuto della richiesta. Allo stesso modo, si deve poi osservare come la comunicazione al IF dell'esito negativo,
o anche positivo, della richiesta non sia affatto nella disponibilità dell'intermediario. È Crif che organizza e regolamenta il conferimento dei dati in osservanza delle disposizione normative e regolamentari applicabili;
la comunicazione nelle centrali rischi dell'esito negativo di un istruttoria per la concessione di credito non integra affatto una segnalazione negativa derivante da ritardi di pagamento, in quanto tale (e solo in quanto tale) idonea ad influire sulla valutazione della reputazione creditizia del richiedente.
Del resto, ha ancora evidenziato , la comunicazione di Banca Intesa reca la data del 31 gennaio CP_4
2022: posto che, come appena osservato, in caso di rifiuto/rinuncia delle richieste finanziamento le relative segnalazioni vengono conservate per un periodo di 90 giorni dal loro aggiornamento, a quella data la segnalazione effettuata dall'esponente non era più visibile. Dalla visura Crif emerge infatti che il dato segnalato dall'esponente era stato inserito (i.e. aggiornato) il 31.03.2021: ne deriva che al
30 giugno 2021, ossia 7 mesi prima del riscontro trasmesso da Banca Intesa, la segnalazione non era più certamente visibile.
ha aggiunto poi che dalla stessa visura Crif depositata dall'attore emerge che anche altro CP_4 intermediario (i.e. Banca Ifis) ha opposto un rifiuto a una richiesta di leasing svolta da nel Pt_1 mentre – a decorrere dal 30 giugno 2021 – sia stata in grado di ottenere nuovo credito. Pt_1
Per quanto sopra si ritiene che il rifiuto opposto da non possa in alcun modo essere Controparte_7 ricollegato alla registrazione in Crif operata da , che in alcun modo integra una informazione CP_4 creditizia di tipo negativo relativa a inadempimenti non regolarizzati da Incosit riscontrati nell'ambito del rimborso del credito al quale la stessa fosse tenuta.
Dalla complessiva prospettazione offerta dagli attori risulta, secondo , che, a tutto voler CP_4 concedere, e sempre che la prospettazione attorea dovesse trovare idonea conferma in atti, il caricamento nei sistemi di di domande di credito inidonee (in quanto solo asseritamente riferite CP_4 ad sarebbe condotta esclusivamente riferibile a quale dealer convenzionato con Pt_1 CP_1
. Pertanto, in base alla Convenzione, sarebbe tenuta a manlevare da CP_4 CP_1 CP_4 qualsivoglia responsabilità derivante da condotte riconducibili allo stesso Dealer. Infatti, in ragione delle obbligazioni assunte in ordine alla distribuzione dei contratti di leasing, alla lettera J dell'articolo
5 della Convenzione, si è assunta “la responsabilità relativa a ogni rischio, commerciale o CP_1 operativo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne da ogni danno o altra conseguenza CP_4 pregiudizievole che non sia direttamente collegata al rischio finanziario per la cd “insolvenza” del
Cliente.
Pag. 3 di 14 Costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale il rigetto delle domande attoree. In CP_1 particolare, oltre a quanto già dedotto da , ha sostenuto che il contratto tra sé e fosse CP_4 Pt_1 già stato concluso in data 29.01.2021, e pertanto sulla scorta dell'impegno già assunto dalle parti, e corredato della relativa autorizzazione al trattamento dei dati, è stata trasmessa la documentazione a
. A conferma di ciò, ha sostenuto che il diniego del finanziatore risalisse al mese CP_4 CP_1 di Marzo 2021, e cioè precedentemente alla email di INCOSIT a (9.4.2021), nella quale CP_1 un soggetto non munito dei poteri rappresentativi dell'impresa, chiedeva di non caricare la pratica a sistema.
*****
Nel focalizzare le questioni oggetto di controversia, sia sia hanno contestato che CP_4 CP_1 il rifiuto della domanda di leasing costituisca una segnalazione negativa, tale da impedire l'accesso al credito, e al contempo hanno precisato che la segnalazione a IF sia dovuta, come da regolamento di IF. Infine, i convenuti hanno rappresentato che la segnalazione del diniego alla pratica di leasing permanga nel report IF per un periodo di 90 giorni, inidonei a giustificare nella fattispecie il diniego del finanziamento da parte di Intesa, avvenuto nel Gennaio 2022.
Gli stessi hanno poi sottolineato che il medesimo report IF riportava il diniego anche di altro istituto bancario, cui potrebbe essere ascritta la valutazione negativa da parte di INTESA.
*****
Si esaminano di seguito le questioni rilevanti per la definizione della controversia.
I. La responsabilità, a titolo contrattuale, di CP_1
Quando è stato stipulato il contratto tra e Pt_1 CP_1
Questo è il primo punto controverso tra e Pt_1 CP_1
In particolare, INCOSIT afferma che le parti si siano incontrate in data 29.01.2021 per l'interesse di a richiedere un preventivo non vincolante per richiedere due beni in leasing. Pt_1 sostiene invece che a quella data sia stato già stipulato il contratto. CP_1
Il punto è oggetto di particolare attenzione tra le parti perché, anticipando la conclusione del contratto al Gennaio 2021, viene “giustificata” la condotta di che ha trasmesso la richiesta di CP_1 finanziamento a prima dell'apposita autorizzazione e, specialmente, prima dell'email con la CP_4 quale – in data 9 Aprile 2021- ha inviato a la documentazione e, insieme, la Pt_1 CP_1 richiesta a non procedere col “caricare la richiesta a sistema” prima di apposita autorizzazione.
a sostegno della propria tesi, richiama la lettera del proprio precedente difensore, cui CP_1 erano allegati la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante di e, asseritamente, mai Pt_1 contestata da . Pt_1
Pag. 4 di 14 Come evidenziato da la lettera dell'Avv. Belvedere, prodotta dallo stesso attore (all.22 CP_1 atto di citazione), contiene in allegato la domanda di finanziamento sottoscritta da , Parte_2 legale rappresentante dell'impresa attrice, recante data 29.01.2021.
Tuttavia, la valenza probatoria di tale domanda di finanziamento è decisamente limitata, e ciò a prescindere dalla contestazione attorea secondo cui si tratterebbe di documento grossolanamente contraffatto.
Invero, la richiesta di finanziamento allegata alla lettera dell'Avv. Belvedere appare non compilata in tutti i campi e dunque ancora a uno stato di bozza.
Ma, soprattutto, non contiene alcuna documentazione a corredo, documentazione, più che necessaria, indispensabile, a inoltrare la richiesta al finanziatore e a esperire una valida istruttoria.
Deve, cioè, ritenersi, che da quel 29.01.2021 vi fosse effettivamente un rapporto contrattuale tra e finalizzato alla trasmissione della domanda di finanziamento ma che non Pt_1 CP_1 fosse affatto esaurita in quel primo incontro la fase di raccolta delle informazioni destinate alla valutazione del finanziatore.
Ciò è reso evidente da una serie di altri elementi istruttori, non contestati, che si espongono di seguito.
Oltre alla richiesta di finanziamento (da ritenersi una bozza) recante data 29.01.2021, in atti vi è un riepilogo redatto dalle parti circa gli elementi oggetto di preventivo, su carta semplice a quadretti
(all.3), di redazione evidentemente estemporanea e informale, correlata a una fase meramente preparatoria, di individuazione degli elementi di interesse dell'operazione negoziale.
Si utilizza volutamente la locuzione di operazione negoziale poiché resta, in tale fase, estranea CP_4 al procedimento, in quanto sarà (o meglio, avrebbe dovuto essere) destinataria della richiesta di finanziamento solo a completamento di tale fase preparatoria, di competenza del “dealer”, e ciononostante è noto e voluto il collegamento tra tutti gli operatori contrattuali e operazioni contrattuali.
Tanto è vero (che l'incontro del 29.01.2021 fosse un primo incontro dello svolgimento del rapporto contrattuale tra richiedente e intermediario), che nella successiva data del 4.2.2021, ha CP_1 chiesto per email a che trasmettesse la documentazione necessaria all'istruttoria per il Pt_1 leasing (all.4).
Ancora, in data 11.3.2021 ha sollecitato alla trasmissione della CP_1 Pt_1 documentazione già richiesta con email del 4.2.2021 (all.5).
Tale documentazione è stata poi inviata da con email del 9.4.2021, insieme con la preghiera Pt_1
(all.6), messa in risalto nel testo, di non caricare la pratica a sistema fino ad autorizzazione.
Pag. 5 di 14 Circa tale aspetto, si è difesa sostenendo che la richiesta di attendere provenisse da CP_1 soggetto non munito di apposito potere di rappresentanza, mentre la nota documentazione del
29.01.2021 contenesse già autorizzazione al trattamento dei dati.
Tale tesi non è in alcun modo accoglibile e denota una gravissima colpa nella condotta di CP_1
Infatti, ha poi confermato la ricezione della documentazione con successiva email del CP_1
12.4.2021.
Ma, a fronte del sollecito tramesso in data 11 marzo e della conferma della ricezione in data 12 aprile, aveva già, inopinatamente, trasmesso la pratica a , in data 15 Marzo 2021. CP_1 CP_4
Guardando alla successione di tali date, appaiono con evidenza irrilevanti argomenti come la legittimazione del soggetto richiedente la postergazione, ovvero la data di richiesta del finanziamento, se risalisse al 29.01.2021 ovvero al 16.3.2021 (infatti, la richiesta di finanziamento allegata all'email del 9 aprile riporta la sottoscrizione del 16.3.2021).
Sono argomenti irrilevanti poiché contravvenendo a canoni di diligenza generale e al CP_1 principio generale di preservare le ragioni dell'altra parte (art.1375 CC), ha manifestamente violato lo specifico obbligo contrattuale di curare la completezza della documentazione, da trasmettere per la valutazione da sottoporre al finanziatore.
È oggetto specifico e incontestato della prestazione contrattuale di curare la completezza CP_1 della documentazione da trasmettere con la richiesta di finanziamento.
Ed è evidente che invece abbia trasmesso una pratica consistente in una mera richiesta e CP_1 assolutamente priva di allegazione documentale utile, e anzi indispensabile, all'istruttoria dell'istituto finanziatore.
È doveroso chiedersi che senso abbiano avuto la richiesta del 4 febbraio, il sollecito dell'11 marzo da parte di e ancora da parte della stessa la trasmissione della pratica a CP_1 CP_1 CP_4 dopo soli 4 giorni dal sollecito a , senza ancora aver ricevuto da la Pt_1 Pt_1 documentazione richiesta (dato incontestato, poiché è pacifico che la documentazione sia stata inviata il 9.4.2021), pregiudicando così a monte un positivo riscontro della domanda di finanziamento.
A tali interrogativi, funzionali a valutare un'eventuale esclusione dell'attribuibilità dell'inadempimento contrattuale, non ha fornito alcuna risposta. CP_1
Con tale condotta, come fatto storico incontestata, ha palesemente frustrato lo scopo del CP_1 contratto, cioè la sua causa: l'attenzione e la cura preliminari nella raccolta delle informazioni necessarie all'adeguata, e auspicabilmente proficua, valutazione da parte del destinatario ( ). CP_4 non ha giustificato in alcun modo la propria condotta, se non con la preventiva CP_1 autorizzazione del 29.01.2021, ma, per quanto già esposto, ha apertamente violato i propri obblighi contrattuali trasmettendo una pratica del tutto incompleta e sguarnita delle informazioni necessarie.
Pag. 6 di 14 Pertanto, la responsabilità di sussiste e si inquadra nello svolgimento del contratto tra la CP_1 stessa e INCOSIT.
II. La responsabilità, a titolo extracontrattuale, di CP_4
Dal suo canto, ha perorato l'insindacabilità del proprio diniego al finanziamento e comunque CP_4 declinato ogni responsabilità derivante dagli obblighi contrattuali eventualmente violati da
CP_1
Vero che non fosse ancora legata a da vincolo contrattuale. CP_4 Pt_1
Cionondimeno, la sua condotta è stata colpevolmente produttiva di un danno ingiusto e pertanto va ascritta a responsabilità precontrattuale.
Difatti, è emerso documentalmente che abbia violato i propri obblighi di responsabilità CP_4 precontrattuale.
Contravvenendo ai propri obblighi di legge, ha integrato una colpa specifica nell'esercizio CP_4 della sua libertà di addivenire o meno alla stipula del contratto.
Specificamente, occorre considerare la norma relativa alla segnalazione alle banche dati, nonché i doveri che incombono sul soggetto finanziatore, ferma e impregiudicata la sua libertà di contrarre.
In relazione al primo profilo, si riporta il testo dell'art.125 cd. TUB (Banche dati):
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.
Circa il secondo profilo, si riporta testualmente uno stralcio di interesse per la fattispecie, della motivazione contenuta nell'ordinanza Cassazione civile sez. III, 25/09/2023, (ud. 09/05/2023, dep.
25/09/2023), n.27262, in materia di responsabilità precontrattuale dell'istituto che non conceda il finanziamento.
“Si è ulteriormente sottolineato come il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, l'accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione (v.
Pag. 7 di 14 Cass., 01/03/2007, n. 4856; Cass., Sez. Un., 27/04/2017, n. 10413, in materia di responsabilità della p.a.).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, si è poi osservato che la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (v. Cass.,
03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735).
Sotto l'ulteriore profilo del mancato riconoscimento di danno risarcibile alla (Omissis) a seguito della sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell'istituto bancario, premesso che il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass.,
28/03/2018, n. 7594), va osservato come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (v.
Cass., 10/02/2020, n. 3133; Cass., 09/07/2014, n. 15609; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato cfr. Cass., Sez. Un.,
15/11//2022, n. 33659; Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione cfr.
Cass., 20/06/2019, n. 16581)”.
La colpa di è stata dimostrata dall'attore anche mediante l'allegazione della corrispondenza, CP_4 incontestata, tra le impiegate dei due convenuti, nella quale la dipendente di afferma che la CP_4 pratica è stata rifiutata de plano, e che il finanziatore è ancora in attesa della documentazione (allegato
15).
Dunque, è certamente libero il finanziatore di accogliere o meno la domanda di finanziamento, ma è suo dovere farlo a seguito di una diligente istruttoria, al fine di non compromettere ingiustificatamente le ragioni dell'aspirante contraente.
Tale comportamento appare gravemente negligente e cagione di un danno ingiusto.
Pag. 8 di 14 In altri termini, ha negato il finanziamento dopo aver ricevuto una pratica monca di CP_4 qualsivoglia elemento, nella piena consapevolezza (resa evidente nella citata email) che fosse priva della necessaria documentazione. Ha seguito tale condotta, anziché invitare alla necessaria integrazione.
Non solo.
A fronte di un diniego opposto senza aver prima adempiuto ad alcuna istruttoria, ha proceduto CP_4 alla “dovuta” segnalazione alla banca dati. Poi, ha negato anche la liberatoria sostenendo che il diniego fosse succeduto all'istruttoria e alla consultazione delle banche dati che segnalavano rischi di sconfinamento.
La tesi è smentita categoricamente dalle risultanze istruttorie.
In primo luogo, in merito all'esistenza del danno, è opportuna e necessaria la seguente precisazione.
Entrambi i convenuti hanno insistito nel negare che il diniego del finanziamento segnalato a IF costituisca una segnalazione negativa.
La tesi appare, si vuol esprimere con un ossimoro, artatamente ingenua.
È chiaro che il diniego del finanziamento non sia equivalente a una segnalazione quale cattivo pagatore.
È, però, altrettanto ovvio che la segnalazione del diniego di finanziamento non sia un'informazione neutra, altrimenti non avrebbe alcuna ragione di essere inserita nella banca dati, in ossequio (come evidenziato dai convenuti) al relativo regolamento.
Si tratta, piuttosto, di una informazione che può influenzare la valutazione da parte degli altri operatori economici.
E così è avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, rispetto all'ulteriore motivazione addotta dai convenuti, deve escludersi che il diniego sia avvenuto per segnalazione di sconfinamenti, in quanto è stata provata da l'esiguità degli Pt_1 sconfinamenti (tre, inferiori a 200 euro) e la loro riferibilità unicamente all'anno 2018, così come è stato provato che successivamente a tali sconfinamenti, nel dicembre 2019 avesse già concesso CP_4 altro finanziamento a . Pt_1
Si aggiunga che in risposta alla difesa di che ha prodotto il report storico di CP_1 Pt_1
IF nel quale non vi sono sconfinamenti, ha sostenuto che tale valutazione fosse scaturita dalla consultazione della Centrale Rischi presso Banca d'Italia. Tuttavia, tale affermazione è rimasta priva di supporto documentale.
Alla medesima conclusione, di irrilevanza ai fini della concessione del finanziamento, deve pervenirsi con riferimento al sinistro del 2018, non essendo stato contestato dai convenuti che abbia Pt_1 provveduto a rimborsare il prezzo dovuto per il bene concesso in leasing e del quale la stessa
Pag. 9 di 14 aveva subito il furto. E, ancora, che successivamente a tale sinistro, abbia reiterato la Pt_1 propria fiducia a col finanziamento di fine 2019. Pt_1
Dunque, deve ritenersi provato che il diniego al finanziamento avvenne senza alcuna preventiva istruttoria: l'assenza di documentazione allegata alla richiesta trasmessa prematuramente, la pratica trasmessa ed evasa nella stessa giornata del 15.3.2021, la conversazione tra le dipendenti delle società convenute, il richiamo a dati negativi non riscontrati e comunque superati da rapporti contrattuali intermedi tra le medesime parti.
Tutto quanto fin qui esposto fonda, secondo le rispettive peculiarità e i diversi titoli già specificati, la responsabilità dei convenuti che hanno entrambi ugualmente concorso alla causazione del danno.
III. Sul danno.
Tanto premesso in ordine all'an della responsabilità, deve adesso approfondirsi l'entità e la consistenza del danno.
Il danno lamentato da deve riconoscersi nella sfiducia creata in relazione a negli Pt_1 Pt_1 altri operatori economici.
Prova ne è che siano state negate altre due richieste di credito, una da parte di Ifis e una da parte di
Intesa, quest'ultima corredata da garanzia del Medio Credito già approvata.
I convenuti hanno contestato il nesso tra le rispettive condotte e la negazione dei successivi finanziamenti, evidenziando in particolare che il diniego di Intesa sia stato comunicato in data 31
Gennaio 2022 allorché era senz'altro perenta (ed eliminata automaticamente) la segnalazione dei dinieghi di . CP_4
Difatti, la segnalazione del diniego di finanziamento permane nella banca dati per soli 90 (novanta) giorni e quindi dal 15.3.2021 al 16.6.2021.
Nella prospettazione dei convenuti, il diniego in particolare di Intesa sarebbe da ricollegare al diniego di Ifis avvenuto e segnalato in epoca più vicina al Gennaio 2022.
A ogni modo, ha allegato la nota di rifiuto di Banca Ifis, del 7.6.2021. Pt_1
Anche tale segnalazione supera a ritroso i novanta giorni dal Gennaio 2022, e, dal riferimento della nota agli elementi oggettivi, deve ritenersi probabile che abbiano influito le due segnalazioni di rifiuto di , unici due eventi negativi riscontrabili in atti. CP_4
E ove tale rifiuto di Ifis abbia inciso nella valutazione di Intesa, ciò deve ritenersi un ulteriore effetto a catena dell'illegittima segnalazione dapprima operata da . CP_4
Deve infatti condividersi l'osservazione di , secondo cui l'istruttoria di Intesa non sia Pt_1 riferibile a inizio 2022, ma all'anno precedente, risalendo la relativa richiesta di finanziamento al
24.2.2021.
Pag. 10 di 14 Si aggiunga, inoltre, che i convenuti non hanno provato l'esistenza di altri e diversi elementi delle banche dati, successivi, che abbiano potuto incidere sulla valutazione dell'affidabilità di . Pt_1
Tanto premesso circa l'entità del danno, deve procedersi alla sua quantificazione.
Innanzitutto, deve ritenersi che l'effetto pregiudizievole sia stato limitato nel tempo e relativo a questi unici eventi di diniego.
Rispetto alla quantificazione, ha prodotto relazione contabile che ha così stimato il danno Pt_1
(si riporta testualmente la parte di interesse delle conclusioni): “A) in seguito ai fatti di cui è causa iniziati con la sottoscrizione del preventivo datato 29.01.2021 (qui in all. 3), la Società CP_1 in data 15.03.2021 provvedeva a presentare alla , la
[...] Controparte_2 richiesta di due finanziamenti di leasing strumentale per l'importo capitale di euro 100.000, riguardante le seguenti attrezzature, entrambi agevolabili con il Credito d'Imposta del Mezzogiorno
e l'Industria 4.0.: 1) N. 1 MINIPALA del valore imponibile euro 68.000 (oltre IVA); 2) N. 1
MINIESCAVATORE del valore imponibile euro 47.000 (oltre IVA al 22%). Totale imponibile attrezzature euro 115.000 (oltre IVA) B) Successivamente, a seguito della predetta richiesta di finanziamento datata 15.03.2021, come si evince dal sistema di informazioni creditizie gestito dalla
Centrale Rischi Banca d'Italia (qui in all. 5), la veniva segnalata Parte_4
NEGATIVAMENTE alla IF (vedi pag. 7 IF, qui in all. 5). C) Per la suddetta segnalazione alla
IF, la filiale di Messina, comunicava alla società Controparte_8 CP_9 Parte_1 il rigetto del finanziamento per l'ammontare complessivo di Euro 200.000 (rientrante nelle misure di sostegno finanziario alle PMI, con l'intervento del Fondo di garanzia del Medio Credito Centrale), significando quale motivo del diniego le segnalazioni presenti nelle Banche dati (vedi comunicazioni, qui in all. 6). In considerazione dei fatti di cui è causa accertati sopra dal CTP, la società “ Parte_1
: -. ha perduto la sua immagine in termini di affidabilità; -. e di conseguenza dovrà spendere
[...] somme di rilievo e tempi di medio periodo per riprendere la sua immagine-affidabilità. (..)Il sottoscritto CTP, nell'ipotesi qui sopra esposta, ha accertato: **-. IL SEGUENTE DANNO PER
PERDITA AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA SO . Per la mancata Parte_1 agevolazione prevista con il Credito d'Imposta del Mezzogiorno e l'Industria 4.0., il danno risulta per l'ammontare complessivo di euro 109.250 (centonovemila250/00), commisurato al valore delle attrezzature che qui di seguito si riportano nel dettaglio: 1) N. 1 del valore imponibile di Pt_5 euro 68.000 (vedi preventivo qui in all. 3): *-. Credito d'imposta del Mezzogiorno euro CP_1
30.600 (68.000 x 45% = € 30.600); *-. Industria 4.0 per euro 34.000 (68.000 x 50% = € 34.000). 2)
N. 1 MINIESCAVATORE del valore imponibile di euro 47.000 (vedi preventivo qui in CP_1 all. 3): *-. Credito d'imposta del Mezzogiorno euro 21.150 (47.000 x 45% = € 21.150); *-. Industria
4.0 per euro 23.500 (47.000 x 50% = € 23.500). **-. Il SEGUENTE DANNO EMERGENTE PER
Pag. 11 di 14 LA SO : Perdita di valore patrimoniale conseguentemente ai fatti di cui è Parte_1 causa esposte al punto 6 della presente relazione euro 107.750. (…) Il danno presunto è stato quindi accertato per un valore pari a Euro 217.000 (duecentodiciassettemila/00)”.
Tra le due voci di danno descritte dall'attore, deve riconoscersi la prima, pari a € 109.250,00, relativa alle agevolazioni fiscali perdute a causa del diniego, illustrate dall'attore. Tale calcolo deve ritenersi non superato dalle contestazioni dei convenuti, i quali hanno sostenuto che l'attore avrebbe potuto acquistare i due beni strumentali mediante altro operatore economico che non sarebbe stato pregiudicato dalla segnalazione di precedente diniego.
Innanzitutto, per quanto fin qui affermato, deve escludersi che un altro operatore economico non sarebbe stato influenzato dalle precedenti segnalazioni poiché è avvenuto il contrario.
In ogni caso, il danno va indagato per come verificatosi nella fattispecie concreta, e non per come sarebbe stato possibile evitarlo, non avendo i convenuti allegato alcun comportamento colposo dell'attore che abbia contribuito alla causazione ovvero all'aggravamento del danno (1227 CC).
Trattandosi di danno patrimoniale, sull'importo riconosciuto vanno applicati gli interessi legali dalla data della domanda (data di notifica dell'atto citazione), fino all'integrale soddisfo.
Con riguardo alla seconda voce di danno, invece, vanno accolte le eccezioni dei convenuti, che hanno osservato la mancata produzione del contratto, o, meglio, dell'operazione in relazione alla quale era stata concessa la garanzia del Fondo di Garanzia: nella missiva di diniego vengono riportate le condizioni economiche ma non l'opera cui fosse finalizzato il finanziamento con la relativa garanzia.
Pertanto, non appare provato che tali risorse, ove elargite da Intesa, avrebbero potuto essere utilizzate da quale liquidità per il pagamento di dipendenti e fornitori, non obbligandola a ricorrere Pt_1 agli anticipi basati sul contratto di factoring.
Quanto poi, al danno alla reputazione e all'immagine, questo deve ritenersi provato dal successivo diniego di Ifis e di Intesa, ma con effetto limitato nel tempo per i soli novanta giorni di permanenza della segnalazione, e che equitativamente si ritiene di riconoscere in euro 30.000,00, importo parametrato a circa un terzo del valore dei beni richiesti in leasing strumentale.
Trattandosi di danno non patrimoniale e quindi di debito di valore, vanno applicati su tale importo gli interessi dalla data della presente sentenza, e fino all'integrale soddisfo.
Nessun altro elemento è stato allegato al fine di quantificare il danno non patrimoniale, che, per quanto facilitato nella prova, necessita comunque dell'allegazione di elementi presuntivi, consistenti unicamente in quelli già liquidati.
Infine, nulla può riconoscersi circa la richiesta di finanziamento negata da DO a
, la cui nota è priva di data certa e di riscontro di riferibilità all'asserito autore;
non è Parte_2
Pag. 12 di 14 nemmeno specificato quale fosse oggetto domanda di finanziamento;
pertanto, non è possibile individuare la realizzazione degli elementi costitutivi della responsabilità.
Per le ragioni già esposte di concorso nella causazione del danno, l'obbligazione al risarcimento del danno si pone in solido tra i convenuti.
Assorbita la domanda di manleva per la responsabilità diretta di . CP_4
IV. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi liquidate a carico dei convenuti in favore dell'attore, secondo i parametri medi del DM55/2014 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore del decisum.
Nulla sulle spese circa la domanda di manleva, considerato che la domanda deve ritenersi assorbita per la soccombenza in proprio di , e che nessuna difesa sul punto è stata esplicata da CP_4
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA LA RESPONSABILITÀ A TITOLO CONTRATTUALE DI
NEI CONFRONTI DI per i fatti e le motivazioni esposti;
Controparte_1 Parte_1
2. ACCERTA E DICHIARA LA RESPONSABILITÀ A TITOLO EXTRACONTRATTUALE
DI per i fatti e le motivazioni esposti;
Controparte_2
3. Per l'effetto, CO E IN Controparte_1 Controparte_2
SOLIDO TRA , AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DI IN.COS.IT Pt_6
S.R.L., CHE SI LIQUIDA IN:
A. Euro 109.250,00, QUALE DANNO PATRIMONIALE, OLTRE INTERESSI LEGALI,
DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE E FINO
ALL'INTEGRALE SODDISFO;
B. Euro 30.000,00, QUALE DANNO NON PATRIMONIALE, OLTRE INTERESSI
DALLA DATA DELLA PRESENTE SENTENZA, E FINO ALL'INTEGRALE
SODDISFO;
4. DICHIARA ASSORBITA LA DOMANDA DI MANLEVA;
5. CO CIASCUNO DEI CONVENUTI ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI
LITE IN FAVORE DI , CHE LIQUIDA IN EURO 14.103,00 PER Parte_1
COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso, il 4 Settembre 2025.
Pag. 13 di 14 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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