Art. 1204.
(Terzi garanti).
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
(Terzi garanti).
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.