Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1204.
(Terzi garanti).
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
(Terzi garanti).
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
Commentari • 16
- 1. Morire di fideiussione, ma anche nohttps://www.avvocatids.com/blog · 21 ottobre 2025 · 191.37425
[…] La surrogazione ed il regresso, aspetti tecnici della questione In generale (art. 1204 cod. civ) colui che paga un debito di un terzo si surroga, nei suoi confronti, nei diritti che aveva il creditore, anche nei confronti degli altri soggetti che lo avevano garantito: il codice civile prevede che questo meccanismo possa essere automatico (“legale”) nel caso in cui il soggetto che ha pagato aveva un interesse a farlo (art. 1949 cod. civ.) ovvero convenzionale, quando il creditore lo faccia esplicitamente subentrare nei relativi diritti (si pensi al caso delle quietanze assicurative). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Latina, sentenza 31/10/2024, n. 2064Provvedimento: […] Evidenziava, inoltre, che non ricorreva nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 1204 c.c., la quale ultima prevedeva il subentro del surrogante anche nelle garanzie concesse dai terzi in favore del creditore originario, purché, come chiarito all'uopo dalla giurisprudenza di legittimità, queste siano accessorie e dipendenti dall'obbligazione principale.Leggi di più...
- surrogazione legale·
- art. 1204 c.c.·
- fideiussione·
- prescrizione diritto·
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- art. 1949 c.c.