(Terzi garanti).
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
[…] La surrogazione ed il regresso, aspetti tecnici della questione In generale (art. 1204 cod. civ) colui che paga un debito di un terzo si surroga, nei suoi confronti, nei diritti che aveva il creditore, anche nei confronti degli altri soggetti che lo avevano garantito: il codice civile prevede che questo meccanismo possa essere automatico (“legale”) nel caso in cui il soggetto che ha pagato aveva un interesse a farlo (art. 1949 cod. civ.) ovvero convenzionale, quando il creditore lo faccia esplicitamente subentrare nei relativi diritti (si pensi al caso delle quietanze assicurative). […]
Leggi di più…[…] La norma richiama l'istituto codicistico della surrogazione legale, gli effetti del quale sono disciplinati anche dall'art. 1204 c.c., norma che stabilisce che la surrogazione abbia effetto anche contro i terzi che abbiano prestato garanzie per il debitore, senza peraltro distinguere fra quelle tipiche e quelle atipiche e senza escludere alcuna forma di esse. […]
Leggi di più…[…] Qualora si accogliesse la prima tesi, infatti, il condebitore che agisce in regresso potrebbe avvalersi delle garanzie annesse al credito, posto che l'art. 1204 c.c., il quale disciplina l'esercizio della surrogazione, consente al surrogante di giovarsi delle garanzie, anche concesse da terzi, del surrogato. […]
Leggi di più…[…] originario ed e\' immediatamente efficace nei confronti del terzo surrogato. Per effetto della surrogazione - e nei limiti della somma effettivamente pagata (cfr. art. 1204 c.c.) - il terzo adempiente o mutuante, per il recupero di quanto corrisposto, ha la possibilita\' di avvalersi delle stesse azioni, privilegi e garanzie del creditore originario, anche con effetto
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