Articolo 1204 del Codice civile
Articolo 1203Articolo 1205
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19 aprile 1942
Art. 1204.

(Terzi garanti).

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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