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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/10/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Giusi Ianni Presidente
- dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1772 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Parte_1 C.F._1
De Prezii;
Ricorrente
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
Procopio;
Ricorrente
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2206/2024 del 25.11.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1 in Cosenza il 07.07.2012, dal quale sono nate le figlie (14/01/2013) e
[...] Per_1
(15/05/2014) Per_2
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi delle figlie minori, le condizioni concordate
1 dalle parti all'udienza del 02.10.2025, in base alle quali le minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di rispettiva permanenza alle necessità quotidiane delle minori, prevedendo che ciascun genitore terrà con sé le figlie, alternativamente di settimana in settimana, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, mentre resteranno sempre con il padre nei giorni di lunedì e martedì e con la madre nei giorni di mercoledì e giovedì, nonché che il padre provvederà ad accompagnare le figlie a scuola quando le stesse permarranno presso di lui, così come farà la madre quando le figlie permarranno presso di lei e così per ogni settimana a venire, stabilendo che, nelle festività natalizie i genitori terranno, alternativamente le figlie di anno in anno dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 21:30 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21:30 del 6 gennaio, fermo restando la possibilità, in presenza di accordo, di disciplinare diversamente tale modalità di frequentazione e le ulteriori, che, nelle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, alternativamente di anno in anno;
i compleanni delle bambine verranno festeggiati dai genitori congiuntamente;
nelle vacanze estive, intese quale periodo che parte dalla fine dell'anno scolastico e fino all'inizio di quello successivo, quattro settimane da concordare entro la fine del mese di maggio, fermo restando il diritto di visita dell'altro genitore;
entrambi i genitori si impegnano a garantire alle figlie, senza soluzione di continuità, l'adempimento dei doveri a loro carico nonché a far mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, concordando che la signora percepisca interamente l'assegno unico e che il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie la somma di Pt_1 CP_1
€ 250,00 per entrambe, precisando che tale importo è stato convenuto considerando essenziale e determinante la somma attualmente percepita in via esclusiva dalla signora per assegno unico, prevedendo, infine che le spese straordinarie per le figlie CP_1 verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti, per come indicato in parte motiva;
- compensa le spese processuali.
2 Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott.ssa Giusi Ianni Presidente
- dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1772 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Parte_1 C.F._1
De Prezii;
Ricorrente
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
Procopio;
Ricorrente
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2206/2024 del 25.11.2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 CP_1 in Cosenza il 07.07.2012, dal quale sono nate le figlie (14/01/2013) e
[...] Per_1
(15/05/2014) Per_2
Il thema decidendum è dunque a questo punto circoscritto alle sole questioni accessorie in merito alle quali devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi delle figlie minori, le condizioni concordate
1 dalle parti all'udienza del 02.10.2025, in base alle quali le minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali provvederanno direttamente nei periodi di rispettiva permanenza alle necessità quotidiane delle minori, prevedendo che ciascun genitore terrà con sé le figlie, alternativamente di settimana in settimana, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, mentre resteranno sempre con il padre nei giorni di lunedì e martedì e con la madre nei giorni di mercoledì e giovedì, nonché che il padre provvederà ad accompagnare le figlie a scuola quando le stesse permarranno presso di lui, così come farà la madre quando le figlie permarranno presso di lei e così per ogni settimana a venire, stabilendo che, nelle festività natalizie i genitori terranno, alternativamente le figlie di anno in anno dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 21:30 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 21:30 del 6 gennaio, fermo restando la possibilità, in presenza di accordo, di disciplinare diversamente tale modalità di frequentazione e le ulteriori, che, nelle festività pasquali, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, alternativamente di anno in anno;
i compleanni delle bambine verranno festeggiati dai genitori congiuntamente;
nelle vacanze estive, intese quale periodo che parte dalla fine dell'anno scolastico e fino all'inizio di quello successivo, quattro settimane da concordare entro la fine del mese di maggio, fermo restando il diritto di visita dell'altro genitore;
entrambi i genitori si impegnano a garantire alle figlie, senza soluzione di continuità, l'adempimento dei doveri a loro carico nonché a far mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, concordando che la signora percepisca interamente l'assegno unico e che il signor corrisponderà alla signora per il mantenimento delle figlie la somma di Pt_1 CP_1
€ 250,00 per entrambe, precisando che tale importo è stato convenuto considerando essenziale e determinante la somma attualmente percepita in via esclusiva dalla signora per assegno unico, prevedendo, infine che le spese straordinarie per le figlie CP_1 verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti, per come indicato in parte motiva;
- compensa le spese processuali.
2 Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott.ssa Giusi Ianni
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