Art. 2.
E' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;
b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che goda della speciale protezione previste dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;
c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.
E' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;
b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che goda della speciale protezione previste dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;
c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.