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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa
Angela Giunta, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 13/2017 del Giudice di Pace di
Reggio Calabria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2698/2017 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 19.06.24
e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quest'ultima anche in proprio, oltre che nella qualità di genitore C.F._2 esercente la potestà sul minore (C.F. , Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Panuccio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Ravagnese II Trav. Scagliola n. 7 come da procura in atti;
Appellanti
E
in persona del legale rappresentante NTroparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna e Saveria Cusumano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle medesime sito in Reggio Calabria, Via
Prol. Amendola n. 15 CP_2
Appellata
nuova denominazione di (C.F./P.IVA NTroparte_3 NTroparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Salvatore Attinà, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Reggio Calabria, in Via Treviso n. 4
Appellata e appellante incidentale
P. IVA ) in persona del legale rappresentante NTroparte_5 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stefania Cantù, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Viale Aldo Moro Trav. D,
n. 5;
Appellata
, (C.F. ); NTroparte_6 C.F._4
, (C.F. ); NTroparte_7 C.F._5
(C.F. ); NTroparte_8 C.F._6
Appellati contumaci
Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello datato 29/06/2017 i SI.ri e Parte_1 Parte_2
quest'ultima sia in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul
[...]
minore che in proprio, proponevano impugnazione avverso la sentenza Persona_1
N. 13/2017, emessa nell'ambito del procedimento N. 2334/2014 R.G.A.C. dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria.
Con tale atto di impugnazione gli appellanti si dolevano della decisione presa dal Giudice di prime cure, articolando i seguenti motivi di censura.
Col primo motivo, gli appellanti si lamentavano della quantificazione relativa al danno subìto dal proprio figlio, , il quale, anni prima, era rimasto vittima di un Persona_1
incidente stradale che aveva coinvolto uno scooter e due automobili per come meglio descritto nel prosieguo. Nell'ambito del procedimento di primo grado, a seguito di C.T.U. medico-legale espletata dal
Dott. , era risultato che, a seguito della lesione al diritto fondamentale della Persona_2 salute, il piccolo aveva riportato dei danni conseguenza così Persona_1 sintetizzabili: invalidità totale temporanea di giorni 2; invalidità temporanea parziale di giorni 5 al 75% e di giorni 10 al 50%; invalidità permanente al 2% (consistente in alcune cicatrici sul volto proprio a causa dell'incidente).
Orbene, a fronte di tali danni conseguenza il Giudice di Pace aveva complessivamente liquidato
€ 2.822,99 più € 20,00 di spese documentate.
Secondo l'appellante, il Giudice di Prime cure avrebbe errato in quanto si sarebbe totalmente appiattito sull'esito della C.T.U., senza tenere conto delle contestazioni che a questa erano state mosse in primo grado dal difensore.
Infatti, secondo la difesa degli odierni appellanti principali, il C.T.U. avrebbe riconosciuto un danno biologico permanente eccessivamente ridotto.
In relazione al danno biologico permanente, il CTU aveva affermato che il piccolo aveva Per_1
riportato un danno da riduzione dell'efficienza estetica (pregiudizio estetico lieve); nella sostanza, cicatrici dicromiche di piccole dimensioni in regione frontale zigomatica destra e che non risultavano sussistenti ulteriori pregiudizi permanenti di alcun tipo.
Secondo gli appellanti principali, però, il C.T.U. non avrebbe tenuto conto della “sintomatologia soggettiva c.d. precoce”.
A supporto di ciò, parte appellante richiamava la testimonianza della SI.ra Testimone_1
secondo cui la nipote, ossia la SI.ra , era stata “conIGliata” dai medici che avevano Pt_2
visitato il minore di vigilare costantemente sullo stesso dopo la dimissione dall'ospedale, in quanto “temevano” una qualche reazione del bambino.
Inoltre, non sarebbe stato tenuto in conto il c.d. “disturbo somatoforme indifferenziato lieve” che, secondo la legislazione di settore, sarebbe indennizzabile con il riconoscimento di una invalidità permanente estendibile sino a 5 punti percentuale.
Tutte queste considerazioni sarebbero state formulate dagli appellanti al C.T.U. nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale. Tuttavia, il perito non avrebbe risposto ai
“minuziosi” rilievi sollevati.
In tesi di parte appellante, il vizio della sentenza impugnata risiederebbe nel fatto che il Giudice di Pace avrebbe accolto in maniera acritica le considerazioni svolte dal C.T.U. nella sua relazione;
considerazioni che, ab origine, non avevano tenuto conto dei rilievi critici sollevati dalla difesa.
Gli odierni appellanti a pag. 9 dell'atto di appello deducevano che la quantificazione dei pregiudizi patiti dal piccolo avrebbe dovuto effettuarsi secondo il seguente prospetto: Per_1
- INABILITA' TEMPORANEA TOTALE (al 100%) di giorni 9; - INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE (al 50%) di giorni 10;
- POSTUMI INVALIDANTI PERMANENTI DEL 4% (2% per il pregiudizio estetico di lieve entità e 2% per il disturbo somatoforme indifferenziato lieve).
Col secondo motivo di appello, lamentava l'omessa pronuncia sul danno iure proprio patito dalla
SI.ra a titolo di danno morale. Pt_2
Infatti, già nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano argomentato in relazione alla circostanza per cui la madre del piccolo vedendo il volto del bambino coperto di Per_1
sangue a seguito dell'incidente, era svenuta tanto da dover essere soccorsa da alcune persone presenti sul luogo dell'evento.
Gli appellanti lamentavano che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato in modo alcuno, violando così l'articolo 112 c.p.c., che prevede l'obbligo, per il giudice, di pronunciarsi su tutta la domanda, pena la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Gli appellanti, in considerazione di quanto sopra esposto, chiedevano la riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di Pace, articolando le seguenti conclusioni:
“A: Condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione, a favore degli odierni ricorrenti – in proprio e n.q.-, della maggiore somma, corrispondente alla differenza tra l'importo rivendicato mediante l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (pari ad € 16.000,00) e quello già liquidato dal primo giudicante, all'esito del procedimento iscritto al R.G. Nr. 2334/14, sulla scorta di una CTU lacunosa, contraddittoria ed, in parte qua, fuorviante;
B: ovvero, condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione a favore degli odierni istanti, dell'ulteriore somma, corrispondente alla differenza tra l'importo risultante dalla quantificazione dei pregiudizi fisici che saranno accertati in corso di causa, a seguito dell'espletamento di nuova
CTU medico-legale sulla persona del minore – ritenuta necessaria per Persona_1 pervenire ad una corretta rideterminazione di tutti i pregiudizi fisici effettivamente sofferti e/o residuati in capo al danneggiato – e la somma già riconosciuta in forza della stessa sentenza sottoposta a gravame;
C: in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori richieste di merito e/o istruttorie, ove l'Ill.mo Magistrato adito, quale peritus peritorum, dovesse ritenere fondata la valutazione già espressa dal Dott. , considerata l'omessa delibazione del danno rivendicato in Persona_2 proprio dalla madre del piccolo pedone, condannare, comunque, i convenuti, in solido, alla corresponsione, a favore della SI.ra , della somma pari ad € 2.000,00, ovvero Parte_2
in quella diversa, maggiore o minore somma, da quantificarsi anche con applicazione del criterio equitativo, al fine di permettere che una situazione di diritto sia conforme a giustizia – ferma restando, quindi, la sussistenza dei postumi invalidanti già riconosciuti in capo al medesimo minore-; D: ad ogni buon conto, in ipotesi di accoglimento di almeno una delle richieste sopra contraddistinte con le lettere dalla A alla C, condannare gli appellati, in solido, alla corresponsione, in favore di essi appellanti, anche degli interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10/11/2017, si costituiva nel presente giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo FI PA di NTroparte_3
proprietà di , proponendo altresì appello incidentale. Persona_3
La società deduceva, innanzitutto, che il Giudice di prime cure aveva accolto in NTroparte_3 modo del tutto legittimo le conclusioni del C.T.U.
In tal senso, contestava l'affermazione di parte appellante secondo cui il Giudice di Pace non aveva tenuto conto del maggior danno subito dal minore , appiattendosi Persona_1
sulle valutazioni che del danno in questione aveva fatto il CTU.
L'odierna appellata osservava come tale affermazione fosse chiaramente smentita dalle stesse risultanze processuali, avendo il CTU adeguatamente tenuto conto e risposto ai rilievi all'elaborato peritale formulati dal difensore degli appellanti.
Il C.T.U. rilevava come le osservazioni del difensore degli appellanti erano mere ipotesi non supportate da documentazione sanitaria né dall'esame obiettivo peritale.
In questa prospettiva, l'appellata rilevava che il riferimento al disturbo somatoforme indifferenziato lieve e ad altri pregiudizi conseguenti alle lesioni subite dal minore nel sinistro, per come prospettati dagli appellanti, era da ritenersi destituito di fondamento, in quanto non supportato da alcuna documentazione sanitaria, e dunque frutto di meri intenti speculativi.
La liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, semmai, sarebbe stata eccessiva e ingiustificata.
In considerazione di quanto sopra esposto, la rilevava come l'appello NTroparte_3 proposto dai coniugi nell'interesse del minore fosse del tutto infondato. Per_1
In relazione, poi, all'appello proposto in proprio dalla SI.ra , la società assicuratrice Pt_2
rilevava che l'accoglimento di tale motivo di appello era espressamente subordinato al rigetto del primo motivo inerente alla quantificazione del danno subito dal minore.
Nel merito di tale secondo motivo di appello, la osservava che, comunque, NTroparte_3 non era stata data prova alcuna del fatto che la SI.ra avesse patito delle sofferenze Pt_2 morali degne di ristoro a seguito dell'incidente subìto dal proprio figlio Per_1
La proponeva poi, a sua volta, appello incidentale chiedendo la riforma NTroparte_3
della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto la domanda degli attori in primo grado anche nei confronti di e della rispettivamente Persona_3 NTroparte_3
proprietario ed assicuratore per la dell'autovettura FI PA tg DV794WK. In CP_9 particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere corresponsabile dell'incidente il conducente del veicolo FI PA targato DV794WK (di proprietà di ed Persona_3 assicurato per la dalla stessa . CP_9 CP_3
Secondo la difesa della il Giudice di Prime cure sarebbe arrivato ad affermare la CP_3
corresponsabilità del conducente della FI PA in base ad una mera petizione di principio, ed una errata applicazione dell'articolo 2054, comma secondo c.c.
La difesa sostiene che l'art. 2054, comma secondo c.c. prevede una presunzione di responsabilità in pari misura in capo ai conducenti in caso di incidente, ma ciò varrebbe solo “fino a prova contraria”. Si tratta di una presunzione legale juris tantum, che può essere vinta fornendo la prova della circostanza secondo cui la responsabilità è da addebitare solo ad uno dei conducenti, piuttosto che ad entrambi.
Nel caso di specie, in tesi della , non sarebbe riscontrabile la circostanza secondo NTroparte_3
cui il conducente dell'autovettura FI PA avrebbe tenuto un comportamento colposo, attraversando l'incrocio ad alta velocità.
Semmai, sarebbe stato il conducente del motociclo AM SH05, ad aver violato palesemente il codice della strada non fermandosi allo stop.
Nel caso di specie, infatti, il conducente del motociclo aveva percorso ad alta velocità, da sud a nord, la Via Filippi, senza fermarsi al segnale di stop (segnaletica verticale).
Proprio per via di tale omesso rispetto del segnale di stop, il conducente del motociclo avrebbe impattato con la vettura FI PA, che saliva dalla Via Osanna (da mare a monte), che si interseca proprio con la Via Filippini (da cui proveniva il motociclo), che a sua volta, per via della violenza dello scontro, avrebbe impattato contro l'altra vettura FI Uno, parcheggiata in sosta irregolare sul lato destro della Via Filippini.
Da questo scontro, dunque, sarebbe derivata la rotazione in senso orario della vettura CP_10
(causata appunto dall'impatto con la FI PA) quel tanto che bastava da colpire il piccolo che camminava con la madre sul marciapiede. Per_1
Secondo l'appellante incidentale, poiché risulta accertato che il conducente del motociclo non ha rispettato il segnale di stop, non potrebbe più operare la presunzione di cui all'articolo 2054, comma secondo c.c., poiché tale norma sarebbe applicabile solo nel caso in cui vi sia incertezza sul soggetto responsabile dell'incidente.
L'odierna appellante incidentale sostiene, quindi, che laddove il segnale di STOP fosse stato rispettato dal IG. o quest'ultimo avesse viaggiato a velocità commisurata allo Parte_3
stato dei luoghi, l'impatto non si sarebbe verificato. Il mancato rispetto da parte del di Pt_3
quanto disposto dagli artt. 141 e 145 Cod. Strada sarebbe circostanza sufficiente ad elevarlo ad unico responsabile del sinistro oggetto di causa. Ne deriverebbe l'impossibilità di ritenere che il conducente del veicolo FI PA sia responsabile del sinistro e, quini, del successivo impatto fra la e il piccolo CP_10 Per_1
La formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: NTroparte_3
“per i suddetti motivi, si chiede, previo rigetto dell'appello principale, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale, il rigetto delle domande formulate dai IG.ri nei confronti del IG. e della in quanto Per_1 Persona_3 NTroparte_11
infondate in fatto ed in diritto, con la condanna dei precitati attori alle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore di NTroparte_11
Con comparsa di rispostata datata 14/11/2017 si costituiva la compagnia NTroparte_5 assicuratrice del veicolo FI Uno targato GO221454 di proprietà di e NTroparte_8 condotto da Parte_4
La eccepiva preliminarmente che l'appello principale, proposto dai SI.ri CP_5 Parte_1
e è inammissibile.
[...] Parte_2
A tal fine, richiamava l'articolo 342, co. 1, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, secondo cui: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L' osservava che in virtù di quanto disposto dall'art. 342, co. 1 c.p.c. il gravame NTroparte_12 doveva contenere una motivazione particolarmente qualificata, dovendo indicare specificamente la parte di provvedimento oggetto di impugnazione.
Inoltre, l'atto di appello avrebbe dovuto contenere non solo una censura alla ricostruzione del fatto per come effettuata dal primo giudice, ma proprio una alternativa ricostruzione, suggerita da chi propone il gravame e ad egli favorevole.
Secondo la tali specificazioni non sarebbero presenti nell'atto di appello principale, CP_5
con la conseguenza che il proposto atto di appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile per mancanza dei requisiti di forma.
Nel merito, poi, l'odierna appellata deduceva che la sentenza impugnata era ampiamente motivata, avendo il Giudice di Pace correttamente valutato la C.T.U.
In tal senso, osservava che il giudice, qualora voglia accogliere le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio può limitarsi semplicemente a richiamare la perizia, senza dover fornire, per il resto, una motivazione particolarmente dettagliata. In relazione al secondo motivo dell'appello principale, parte appellata deduceva che la richiesta di risarcimento del danno morale patito dalla SI.ra era sfornita di qualsiasi prova e, Pt_2 pertanto, doveva essere rigettata.
Infine, la difesa della affermava di “rinnovare” le difese già svolte nel giudizio di primo CP_5
grado in relazione alla corresponsabilità del proprietario e del conducente del veicolo FI Uno, di cui è assicuratrice.
Tale veicolo, anche se parcheggiato in maniera irregolare, non avrebbe avuto alcuna efficienza causale attiva, non avendo provocato alcun ostacolo alla visuale degli altri due veicoli, ed anzi avrebbe assorbito parte dell'impatto avvenuto qualche istante prima tra il motociclo AM
SH05 e il veicolo FI PA.
La formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: CP_5
“ Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, preliminarmente
• dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile l'appello come proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni meglio dedotte in parte narrativa nel merito rigettare l'appello proposto in via subordinata rimodulare la responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità in capo ai conducenti IGg. Parte_3
(conducente YA) e (FI PA) nella causazione del sinistro e, CP_13
conseguentemente, dichiarare esente da colpa il comportamento della IG.ra Parte_4
NT (conducente della FI mandando indenne da ogni tenutezza quest'ultima, il IG. CP_8
(proprietario della FI Uno) e la concludente .
[...] NTroparte_14
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
La , compagnia assicuratrice del motociclo AM SH05 targato NTroparte_1
DX41743, si costituiva con comparsa di risposta datata 05/12/2017.
La eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'atto di appello principale ai sensi CP_1
dell'articolo 348-bis c.p.c., in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Ai sensi della norma in questione, infatti, fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello: “l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”.
Nel merito, poi, la contestava l'infondatezza del proposto atto di appello. CP_1 Infatti, secondo l'appellata il Giudice di Prime Cure avrebbe correttamente valutato la C.T.U. effettuata dal Dott. non potendosi ritenere sussistenti gli ulteriori danni Persona_2 biologici paventati dalla difesa degli appellanti principali, in quanto non fondati su basi oggettive, a differenza delle conclusioni a cui sarebbe pervenuto il consulente.
Ulteriormente nel merito la si difendeva con riferimento al secondo motivo di appello CP_1
principale, con cui si lamentava l'omessa pronuncia del Giudice di Pace in relazione al danno iure proprio patito dalla SI.ra , a titolo di danno morale. Pt_2
Sul punto la rilevava che gli appellanti principali non avevano dato prova, neppure CP_1
attraverso presunzioni, della sussistenza di un danno morale in capo alla SI.ra . Pt_2
Non sarebbe stata data la prova, dunque, di questo patimento interno transeunte in capo alla stessa.
Alla prima udienza il GI dichiarava la contumacia di e di e NTroparte_8 Parte_3
ritenuta l'irregolarità della notifica nei confronti di ne disponeva la Persona_3
rinnovazione, dando mandato alla cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Successivamente, prodotta per come richiesto dal GI da parte del difensore della la procura generale alle liti indicata nella comparsa di costituzione NTroparte_3
in appello e documentata la regolarità della notifica a (di cui veniva Persona_3
dichiarata la contumacia), il GI con ordinanza del 09/06/2023 rigettava l'istanza di rinnovo della consulenza medico legale sul minore formulata da parte appellante, ritenendo che le risposte del perito alle osservazioni alla C.T.U. formulate in primo grado dall'odierno appellante dovevano ritenersi esaustive.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/06/2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni (come da verbale di udienza in atti) e chiedevano la decisione della causa. Venivano concessi i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e il GI riservava all'esito la decisione.
Il Tribunale osserva che l'appello proposto dai IG.ri e Parte_1 Parte_2
quest'ultima, anche in proprio, oltre che quale genitore esercente la potestà
[...]
sul minore non è meritevole di accoglimento per le ragioni che Persona_1
di seguito si espongono.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione proposta dall'appellata di CP_5
inammissibilità dell'atto di appello principale proposto dai SI.ri e per Per_1 Pt_2
violazione del disposto, applicabile ratione temporis, di cui all'art. 342 c.p.c.
Il Tribunale ritiene che tale eccezione non possa essere accolta. Infatti, se è vero che l'articolo 342, comma 1 c.p.c. richiede, nella formulazione vigente ratione temporis, che l'atto di appello contenga l'indicazione delle parti del provvedimento che si impugna e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, di certo nel caso concreto non può ritenersi che l'appello principale sia privo di tali requisiti.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con Ord. 36481/2022 hanno chiarito che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le “ragioni addotte dal primo giudice”, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno quindi evidenziato che ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello ciò che rileva è la possibilità, per il giudice, di individuare agevolmente quale sia la parte di provvedimento censurata.
Sul punto, dall'atto di appello principale si ricavano chiaramente le parti della sentenza del
Giudice di Pace che gli appellanti principali intendono censurare.
Il presente atto di appello contiene cioè una chiara indicazione delle parti del provvedimento impugnate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, ed una altrettanto chiara e sufficiente enunciazione delle circostanze da cui è derivata la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Con riferimento, poi, all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla con la propria comparsa di risposta, si osserva che anche questa deve essere rigettata. CP_1
Ebbene, la formulazione dell'articolo 348-bis c.p.c. vigente al momento della proposizione dell'appello principale imponeva al giudice di dichiarare inammissibile quell'appello privo di ragionevole probabilità di essere accolto.
L'appello, però, non ha ragionevole probabilità di essere accolto nel momento in cui debba essere prima facie, e dunque senza ulteriori valutazioni specifiche nel merito, rigettato in quanto non fondato su reali argomentazioni giuridiche.
Infatti, l'articolo 348-bis c.p.c. è stato aggiunto dal Legislatore con l'art. 54, D.l. 22 giugno 2012,
n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 al fine di porre un filtro sull'appello, in tutti i casi in cui non è neppure necessario approfondire la valutazione nel merito, in quanto, ictu oculi, nell'atto di appello non è presente alcuna reale critica alla valutazione effettuata dal Giudice di Prime
Cure.
Nel caso di specie non può dirsi che, già a primo impatto ed ictu oculi, l'appello si presentava privo di qualsiasi ragionevole probabilità di essere accolto, tenuto conto che, salvo quanto si dirà successivamente nel merito, il difensore degli appellanti principali, come si è detto poco più sopra in merito alla paventata inammissibilità di cui all'articolo 342 c.p.c., ha criticato puntualmente il provvedimento impugnato, con argomentazioni che necessitano un approfondimento motivazionale da parte di Questo Giudice prima di poter decidere, effettivamente, se accogliere o meno l'impugnazione.
Peraltro, la declaratoria di inammissibilità di cui all'articolo 348-bis c.p.c. sarebbe comunque subordinata ad un'ulteriore condizione, assente nel caso di specie.
Infatti, l'articolo 348-ter, co. 2 c.p.c. impone al giudice di pronunciare l'inammissibilità in questione soltanto se anche l'appello incidentale, qualora sussista, sia privo di qualsiasi ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel caso concreto, la ha proposto appello incidentale lamentando l'assenza di CP_3
responsabilità del conducente del veicolo FI PA, da essa assicurato, con argomentazioni che, come si vedrà in seguito, impongono a Questo Giudicante di specificare le ragioni della propria decisione con un percorso motivazionale abbastanza articolato.
Per tutte le ragioni sin qui avanzate, le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello principale devono essere rigettate.
Ciò detto in relazione all'ammissibilità dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
occorre procedere ad esaminare mel merito le censure svolte dagli appellanti avverso
[...] la sentenza emessa dal Giudice di Pace.
Con riguardo al primo motivo di appello proposto dai SI.ri e si osserva come Per_1 Pt_2
lo stesso non sia meritevole di accoglimento.
In tesi di parte appellante, il Giudice di Pace avrebbe accolto acriticamente le valutazioni effettuate dal Consulente tecnico d'Ufficio nonostante il perito non abbia adeguatamente controdedotto ai rilievi formulati dal difensore degli appellanti.
In particolare, parte appellante deduce che la conclusione cui è giunto il CTU di riconoscimento di un danno biologico permanente del 2% sarebbe riduttiva in quanto fondata esclusivamente sulla valorizzazione del pregiudizio estetico. In tesi di parte appellante il CTU non avrebbe in alcun modo considerato il trauma cranico facciale, seppur di modesta entità, ai fini della quantificazione del danno biologico permanente.
Parimenti sarebbe stata trascurata anche la sintomatologia soggettiva c.d. precose del minore. Il Tribunale osserva che dall'esame della CTU risulta che il perito ha tenuto conto delle osservazioni alla ctu effettuate dal difensore degli odierni appellanti ed ha adeguatamente ed esaustivamente risposto alle medesime.
Il perito, a seguito dell'attento esame della documentazione sanitaria in atti (per come compiutamente indicato in perizia) e dell'esame obiettivo del periziando, ha concluso che il minore è affetto da “POSTUMI DI TRAUMA CRANICO-FACCIALE Persona_1
esitati in cicatrici dicromiche di piccole dimensioni in regione frontale e zigomatica dx”.
Il ctu, accertato che le predette lesioni sono in rapporto di causalità con il sinistro del 22.01.2014 ha, quindi, concluso che “La durata dell'inabilità temporanea assoluta è stata di giorni 02 (due).
La durata dell'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 05 (cinque). La durata dell'inabilità temporanea parziale al 50% è stata di giorni 10 (dieci). Il danno biologico permanente
è pari al 2% (due per cento)”.
Il perito ha poi proceduto a rispondere in maniera dettagliata ed attraverso puntuali osservazioni dal punto di vista medico/sanitario, ai rilievi effettuati dal difensore degli attori in primo grado.
Orbene, con le osservazioni alla bozza di consulenza, il difensore degli appellanti deduceva che il CTU aveva riconosciuto un danno biologico permanente del 2% fondandosi esclusivamente sulla valorizzazione del pregiudizio estetico. Il difensore obiettava, quindi, che il trauma cranico facciale, seppur di modesta entità, non era stato considerato ai fini della quantificazione dei postumi invalidanti. Il perito non avrebbe operato alcuna distinzione tra le diverse tipologie e/o classificazioni di trauma cranico rinvenibili nell'ambito della letteratura scientifica.
Parimenti, il ctu non aveva tenuto in considerazione che il piccolo a causa del sinistro Per_1
aveva sviluppato una “sintomatologia soggettiva c.d. precoce”.
A tal fine, valorizzava la deposizione della teste la quale ha riferito: “mia nipote Testimone_1 era stata conIGliata dai medici che hanno visitato il minore di vigilare costantemente su di esso dopo la dimissione dall'ospedale perché temevano una qualche reazione del bimbo dopo quello che era successo…”.
Inoltre, il perito non avrebbe compiuto alcuna indagine al fine di accertare la sussistenza del denunciato “disturbo somatoforme indifferenziato lieve”. L'avv. segnalava che il Pt_2
disturbo dell'adattamento lieve era indennizzabile con il riconoscimento di una invalidità permanente estensibile sino a 5 punti percentuale.
Orbene, come sopra detto il CTU, in realtà, ha fornito esaustive risposte a tali obiezioni osservando che: “Gli esiti, obiettivamente riscontrabili e che sono stati oggetto di valutazione del danno biologico permanente sono i modesti e sfumati esiti cicatriziali in regione frontale e zigomatica di destra. Questi sono legati per nesso di causalità materiale, secondo i criteri della metodologia medico-legale utilizzati (modalità di accadimento, efficienza lesiva e quantitativa, topografico, esclusione di altre cause) e hanno determinato un lieve danno estetico poiché non hanno causato alterazioni della fisionomia e della fisionomia del volto del minore”.
Il CTU ha aggiunto che “Non vi è stato, come dice l'avv. , alcun trauma cranico Pt_2 commotivo o non commotivo che abbia determinato un postumo permanente. Il minore, all'esame obiettivo, non manifesta alcuna sofferenza di tipo neurologico e/o psicologico.
Né tanto meno tale evenienza sussiste nella scarsa documentazione sanitaria allegata.
Pertanto, non potendo dare alcun credito alle note dell'avv. , fondate su ipotesi non Pt_2
supportate da documentazione sanitaria né tanto meno dall'esame obiettivo peritale, e dovendo basare la valutazione su dati certi ed obiettivi lo scrivente ritiene di confermare la valutazione già espressa”.
Come risulta evidente dalle risposte fornite dal CTU, Dott. , quest'ultimo ha Persona_2
tenuto in considerazione le osservazioni sollevate dal difensore degli appellanti principali e vi ha esaurientemente risposto, precisando che l'esame oggettivo del periziando e la documentazione sanitaria in atti non consentono di ritenere sussistente alcun altro tipo di danno conseguenza diverso da quello già evidenziato nella bozza di relazione peritale.
Il Tribunale osserva, peraltro, che le osservazioni alla ctu sollevate dalla difesa degli attori in primo grado e ribadite nell'odierno atto di appello, non risultano supportate da specifica documentazione sanitaria, né risultano affidate a specifiche valutazioni mediche nel caso in esame non adeguatamente rappresentate.
Infatti, in relazione alla c.d. “sintomatologia soggettiva precoce” il difensore degli appellanti principali pone in evidenza il fatto che i medici avrebbero conIGliato alla madre del piccolo di vigilare attentamente su quest'ultimo una volta dimesso dall'ospedale, in quanto Per_1 avrebbe potuto avere delle reazioni a seguito dell'incidente.
A supporto di ciò, parte appellante richiama il contenuto della deposizione della SI.ra Tes_1
zia della SI.ra .
[...] Pt_2
Orbene, in disparte il carattere meramente ipotetico di tali evenienze, qualora si intendesse inquadrare tale tipo di disturbo fra i danni biologici, in specie a supporto dell'esistenza di un'eventuale patologia psichica (di certo non fisica in senso stretto) si sarebbe dovuta offrire alla valutazione giudiziale una qualche valutazione medica documentalmente supportata o anche un'allegazione specifica affidata eventualmente ad una consulenza tecnica di parte, capace di dimostrare l'effettiva esistenza di tale disturbo in rapporto di causalità rispetto al sinistro in esame.
Allegazione e documentazione che, invece, per come correttamente rilevato dal ctu, non è stata fornita, non potendosi ritenere sufficiente una mera affermazione peraltro generica di parte, con la quale si suggerisce al giudice l'esistenza di una determinata patologia. In relazione, poi, al danno da “disturbo somatoforme indifferenziato lieve”, il C.T.U. ha specificato, nella risposta alle osservazioni sollevate dall'Avv. , che il bambino non Pt_2 presenta alcun ulteriore danno conseguenza di tipo permanente oltre quello concernente la lesione estetica dovuta alla cicatrice riportata sul volto dal piccolo ribadendo che le Per_1
osservazioni di parte attrice in primo grado non sono riscontrate dalla documentazione sanitaria in atti e non trovano parimenti riscontro sugli esiti dell'esame obiettivo del periziando.
Il Tribunale, tutto quanto sopra premesso in merito al contenuto della CTU da ritenersi esaustiva ed esente da vizi logici e/o di ragionamento, osserva che la sentenza impugnata che ha fatto proprie le conclusioni della CTU espletata in corso di causa è esente dalle censure svolte dagli odierni appellanti.
Sul punto, è opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha
l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi
a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5,
c.p.c.). (Cass. n. 23637 del 21/11/2016; vds. in tal senso, la sentenza della Suprema Corte n.
10688/2008 che afferma quanto segue: “…è affetta da vizio di motivazione la sentenza che,
a fronte di precise e circostanziate critiche mosse alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia invece limitata
a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio…
… In casi siffatti, la possibilità per il giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, deve considerarsi riferita al caso che le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico”.
I Giudici della Suprema Corte affermano, dunque, due principi: il primo principio statuisce che il giudice non può non tenere in considerazione, dovendo specificare il motivo per il quale vuole disattenderle, quelle critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio che siano precise e circostanziate;
il secondo principio, invece, statuisce che il giudice può limitarsi a recepire le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio quando le critiche mosse a quest'ultima siano state motivatamente e convincentemente smentite dal C.T.U. stesso. Orbene, nel caso in esame la circostanza per cui il Giudice di Prime Cure non ha argomentato specificamente sul perché non intendesse accogliere le contrarie prospettazioni del difensore degli appellanti principali, non inficia la sentenza impugnata per difetto di motivazione.
Ciò sia in considerazione del fatto che le critiche mosse con le osservazioni alla bozza di C.T.U. non risultano sufficientemente precise e circostanziate in quanto sfornite di una base documentale medico/sanitaria. Infatti, i danni da “sintomatologia soggettiva c.d. precoce” e da
“disturbo somatoforme indifferenziato lieve” sono prospettati dal difensore in base ad argomentazioni, peraltro, generiche che non trovano riscontro in specifica documentazione medico/sanitaria.
In secondo luogo, il Giudice di Prime Cure si è limitato a recepire le conclusioni della consulenza tecnica anche per via del fatto che il CTU ha puntualmente risposto e superato le osservazioni sollevate dal difensore degli appellanti principali.
Peraltro, nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica la difesa degli appellanti ha sollevato ulteriori rilievi che, però, vanno anch'essi disattesi.
Infatti, è possibile leggere nella comparsa conclusionale che: “…l'esistenza del trauma cranico - che, repetita juvant, egli stesso (n.d.r. il consulente tecnico) aveva dapprima riconosciuto-, non è assolutamente il frutto di pura invettiva e/o di una vaga supposizione di questa difesa.
Detto trauma è documentato dal certificato di P.S. rilasciato dall'Ospedale di Reggio
Calabria, nel quale i sanitari all'uopo preposti hanno appunto refertato, in maniera chiara ed inequivoca, l'esistenza di: <<…Trauma Cranico-Facciale con edema palpebrale sup. ed escoriazioni multiple emiviso…>>”.
La suddetta argomentazione, tuttavia, non coglie nel segno.
Infatti, il CTU non ha negato che il minore abbia subìto un trauma cranio-facciale a seguito del sinistro. Piuttosto, ha evidenziato quali siano i postumi del trauma cranio-facciale che ha individuato essere “esitati in cicatrici dicromiche di piccole dimensioni in regione frontale e zigomatica dx”.
V'è da aggiungere, inoltre, che neppure dall'ulteriore documento sopravvenuto presentato in sede di appello di cui si dirà di seguito è possibile ricavare l'esistenza di queste ulteriori patologie di cui il CTU non avrebbe tenuto conto.
Infatti, in data 25/01/2018 il piccolo è stato visitato dalla Dott.ssa . Per_1 Persona_4
In tale documento si afferma: “…All'esame obiettivo non si rilevano patologie organiche degne di nota, l'esame neurologico è nella norma per l'età. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, valutato attraverso strumenti diagnostici e proiettivi, emerge un quadro di globale immaturità, note d'ansia con difficoltà di distacco dalle figure genitoriali, sente, pertanto, la necessità di essere protetto ma, spesso, non lo percepisce. Il minore presenta un disturbo del comportamento e del sonno”.
Il Tribunale esaminato il suddetto documento osserva che da esso, in assenza di allegazioni analoghe sul punto espletate nel corso del giudizio di primo grado, non si può dedurre che i riferiti disturbi del comportamento e del sonno siano la diretta ed immediata conseguenza della lesione al bene salute che il minore ha subìto a causa dell'incidente stradale di cui è rimasto vittima.
Infatti, com'è ormai noto in giurisprudenza, per il riconoscimento del risarcimento da danno aquiliano è necessaria la prova dell'esistenza di un duplice nesso causale: il primo di tipo materiale, disciplinato dagli articoli 40 e 41 del codice penale, che attiene al rapporto tra condotta lesiva e danno-evento, ossia il danno al bene della vita protetto dall'ordinamento; il secondo, invece, di tipo giuridico, attiene alla relazione che deve legare il danno-evento e il danno-conseguenza, ossia tutte le conseguenze patrimoniali ed extrapatrimoniali che sono derivate dalla lesione del bene della vita.
In relazione al danno-conseguenza, per via del richiamo effettuato dall'articolo 2056 c.c., è necessario applicare il disposto dell'articolo 1223 c.c. che stabilisce che il risarcimento deve comprendere tutto ciò che è “conseguenza immediata e diretta” del danno-evento.
Detto ciò, essendo dunque necessaria la prova che le conseguenze dannose siano riconducibili in via diretta ed immediata alla lesione del bene della vita protetto dall'ordinamento, nel caso di specie non è possibile stabilire, in base al documento datato 27/02/2018, che i riferiti disturbi del comportamento e del sonno siano immediatamente e direttamente riconducibili all'evento nefasto accaduto anni prima.
Da tale documento non risulta alcun approfondimento in merito a una relazione causale tra il danno-evento e i disturbi comportamentali e del sonno da cui sarebbe affetto il minore.
Preme ribadire che, ex art. 2697, comma primo c.c., è onere di chi vuol far valere un diritto dare prova dei fatti che stanno a fondamento della propria pretesa, ossia i fatti costitutivi del diritto;
e nel caso di specie sarebbe stato onere degli appellanti principali dare prova della relazione causale tra danno-evento e le conseguenze dannose (i disturbi comportamentali e del sonno) differenti e ulteriori rispetto a quelle già riscontrate dal C.T.U. nella propria relazione (gli esiti cicatriziali che hanno comportato un danno biologico permanente del 2%).
Per le ragioni sin qui addotte, deve ritenersi corretto il percorso argomentativo del Giudice di
Pace e, pertanto, va rigettato il primo motivo dell'appello principale.
Per quanto riguarda il secondo motivo dell'appello principale, riguardante l'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il Giudice di Prime Cure. Deve dirsi sin da subito che il motivo è fondato nella misura in cui in effetti non si riscontra una specifica pronuncia da parte del Giudice di prime cure su questa parte della domanda svolta dagli attori in primo grado, con conseguente necessità del Tribunale di esaminare la suindicata domanda su cui il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi.
Secondo l'articolo 112 c.p.c.: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa…”, e ciò al fine del rispetto della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Ora, nel caso di specie ci si duole della circostanza secondo cui il Giudice di Pace non si è pronunciato in merito alla domanda risarcitoria esercitata iure proprio dalla SI.ra , la Pt_2
quale avrebbe direttamente subìto un danno morale consistente nel patema d'animo insorto successivamente all'incidente che ha visto coinvolto il proprio figlio Per_1
Orbene, per come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez.
V, Ordinanza, 05/09/2024, n. 23890) “…il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (nello stesso senso Cass. 27566/2018; Cass. 28308/2017; Cass. 7653/2012).
Effettivamente, nel caso concreto il Giudice di Prime Cure ha omesso di pronunciarsi, con accoglimento o rigetto, in merito alla richiesta della SI.ra di risarcimento del danno Pt_2
morale patito iure proprio.
In particolare, in primo grado la IG.ra affermava di aver subito un danno Parte_2
morale soggettivo da intendersi come sofferenza emotiva in sé considerata a causa dell'evento lesivo. A tal fine, deduceva che nell'immediatezza del sinistro, constatato il volto del figlio ricoperto di sangue, si accasciava al suolo priva di sensi e si riprendeva grazie all'intervento di terzi soggetti. Aggiungeva di essere stata costretta per tre notti consecutive ad assistere il figlio in ospedale, lasciando l'altro figlio minore sotto la custodia di altri parenti. Parte attrice richiamava, altresì, la giurisprudenza in tema di danno da lesione del rapporto parentale o familiare.
Orbene, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla IG.ra in Parte_2
proprio non è meritevole di accoglimento per una pluralità di argomentazioni.
A tal fine, giova premettere che il danno paventato dalla IG.ra non è un danno Pt_2 indiretto o mediato, che deriverebbe dalla lesione del diritto alla salute del proprio figlio minore.
Il danno morale, nel caso concreto, qualora dovesse ritenersi sussistente, deriverebbe semmai dalla lesione di un autonomo bene giuridico tutelato dall'ordinamento, di cui titolare sarebbe la stessa SI.ra . Pt_2 La giurisprudenza, nel corso del tempo, ha riconosciuto che, effettivamente, nel caso ad esempio di morte o lesione gravi di un figlio, i genitori subiscono anche dei danni morali correlati ad un danno-evento che coinvolge un bene giuridico direttamente riconducibile alla propria sfera giuridica. Dunque, non si tratta di un danno-riflesso o c.d. da “rimbalzo”.
Il bene giuridico leso, riconducibile alla sfera giuridica dei genitori, è il diritto fondamentale della persona umana, e costituzionalmente tutelato, all'integrità dei rapporti familiari, ricavabile dagli articoli 2 e 29 della Costituzione.
Tuttavia, seppure la giurisprudenza nel corso del tempo si sia aperta alla concezione del danno direttamente ricollegabile a un diritto facente parte della sfera giuridica dei parenti, ha circoscritto i casi in cui le conseguenze dannose della lesione di questo bene giuridico sono risarcibili.
Sul punto, l'elaborazione giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/12/2014, n. 25729), ha specificato quanto segue: “Per quanto riguarda poi la posizione del N., vale il principio secondo il quale, quando la lesione della salute è assai lieve, non può configurarsi alcuna lesione del rapporto parentale. Perché ricorra quest'ultimo è infatti necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827) o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche…
…Diversamente argomentando si giungerebbe a riconoscere sempre, anche per lievi lesioni, il diritto del congiunto al risarcimento del danno, ampliando eccessivamente il numero dei soggetti aventi diritto al risarcimento”.
Orbene, il piccolo in conseguenza del trauma cranio-facciale ha patito un danno Per_1 biologico permanente quantificabile in 2 punti percentuale. Ne deriva che una quantificazione del danno biologico in quantità così eIGua non consente di ritenere esistente una lesione all'autonomo diritto inviolabile del rapporto parentale di cui è titolare la SI.ra . Pt_2
In tal senso, si osserva che pur avendo riguardo ai pregiudizi cui parte attrice in primo grado fa riferimento, occorre rilevare che gli elementi addotti in primo grado e sopra esposti a sostegno del proprio assunto non consentono di ipotizzare che in conseguenza del sinistro con modesti postumi permanenti (2%), l'odierna appellante possa aver visto compromesso il rapporto parentale e che si sia determinato uno sconvolgimento delle sue normali abitudini, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse
Inoltre, si osserva che di sicuro, un certo grado di preoccupazione transeunte sarà sorto nella madre del minore, ma questo non può ritenersi, in assenza di più precisi elementi di prova anche soltanto presuntivi ed in conformità alla costante elaborazione giurisprudenziale in tema di selezione dei danni risarcibili, suscettibile di autonomo risarcimento.
Per le ragioni sin qui addotte, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito dalla IG.ra deve essere rigettata. Parte_2
Le argomentazioni sopra esposte consentono, pertanto, di ritenere infondato l'appello proposto dai IG.ri e Parte_1 Parte_2
Occorre, a questo punto, esaminare l'appello incidentale proposto dalla NTroparte_3
Il Tribunale osserva che anche il suddetto appello incidentale deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata anche in relazione alla sussistenza della responsabilità del conducente del veicolo FI PA.
Infatti, la sostiene che vi sia stata un'errata applicazione della norma di cui NTroparte_3
all'articolo 2054, comma secondo c.c., in quanto questa norma prevede una presunzione iuris tantum di eguale responsabilità in caso di scontro tra veicoli, salvo prova contraria.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, a norma dell'art. 2054, 1 comma, c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il successivo comma 2 dell'art. 2054 c.c. prevede, poi, che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
In particolare, nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro.
Per come chiarito dalla costante elaborazione giurisprudenziale, il mero accertamento della colpa di uno dei due conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza, (non potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine alla causazione dell'evento).
Giova precisare che il terzo danneggiato in un incidente determinato dalla collisione tra il veicolo su cui era trasportato e altro veicolo può scegliere di agire per ottenere il risarcimento dell'intero danno subito, nei confronti di uno solo dei soggetti responsabili a norma dell'art. 2054 comma 2 c.c. Pertanto, se il danno deriva dalla collisione con altro veicolo, la persona trasportata potrà agire nei confronti dell'altro conducente invocando la presunzione di colpa prevista dalla norma in caso di scontro tra veicoli (Cass. n. 3868/2004; Cass. 1990 n. 12125). In questa prospettiva, occorre precisare che se lo scontro arreca danni a terzi i conducenti rispondono solidalmente per l'intero, mentre nel rapporto interno la responsabilità si divide in quote presuntivamente eguali: si conferma al riguardo l'applicazione della regola valevole per l'ipotesi di danno imputabile a più persone ex art. 2055 c.c.
Infatti, in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso comporta che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso. Applicando tali principi alla specifica materia della circolazione stradale, qualora coesistano l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell'altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato ad un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione. Con la conseguenza che se soltanto uno di loro risarcisce il danneggiato, quest'ultimo ha diritto di agire per la corrispondente quota di regresso ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c. nei confronti dell'altro.
Orbene, vertendosi, nel caso di specie, in una ipotesi di scontro tra due mezzi va ritenuta applicabile la presunzione del "concorso di colpa" tra i conducenti dei veicoli di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2054, occorre innanzitutto provare di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice della strada e quelle di comune prudenza.
Nel caso di scontro tra veicoli, infatti, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ( in particolare, quella di ridurre la velocità agli incroci, prevedendo l'eventualità dell'altrui imprudenza) ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477). In altri termini, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli vige un generale principio per cui l'accertamento della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (v. Cass. 12692/98; Cass. 11235/97; Cass.
1384/97; Cass. 3564/96).
In assenza di tale prova si verifica il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti con una colpa presunta a carico dell'altro conducente, concorso correttamente configurabile agli effetti dell'art. 2054 cod. civ. (Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 5635 del 24/06/1997).
Al fine del superamento della suddetta presunzione è necessario che l'altro conducente fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza e di aver fatto il possibile per evitare l'incidente (cfr., cass. civ.,
10.10.2004, n. 15434; cass. civ., 16.5.2008, n. 12444).
Essendo quindi richiesto il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito, in difetto di tale prova liberatoria, pertanto, anche in capo a tale conducente deve essere riconosciuto un concorso di colpa nella causazione dell'incidente in misura tale da tenere conto delle specifiche circostanze di fatto.
La presunzione di corresponsabilità di cui all'art.2054 comma 2 c.c., quindi, può essere vinta solo fornendo la c.d. “prova liberatoria”.
In altre parole, per attribuire ad uno dei conducenti la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve accertarsi al contempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, poiché egli è pur sempre tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, l'accertamento in concreto della colpa del conducente del motociclo YA
(assicurato non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa CP_1
concorrente dell'altro e cioè del conducente della FI PA (assicurata , CP_15 occorrendo che quest'ultimo dimostri di essersi uniformato non solo alle norme sulla circolazione, ma anche a quelle della comune prudenza.
Nel caso di specie, tale prova non può ritenersi essere stata fornita dall'odierna appellante incidentale. Dall'esame delle risultanze dell'istruttoria espletata in corso di giudizio, emerge come il rapporto di sinistro stradale redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria non consenta una ricostruzione della dinamica del sinistro nel senso prospettato da parte appellante incidentale al fine di superare la presunzione di responsabilità concorrente ex art. 2054 comma
2 c.c.
Infatti, dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale occorsa sul luogo, risulta che il conducente della FI PA , “in circostanze di limitata visibilità, per la presenza di autovetture in sosta irregolare, non usava la massima prudenza per evitare incidenti…”. La sostiene che la responsabilità del sinistro è imputabile al solo conducente del CP_3
motociclo AM SH05, in quanto questo proveniva a folle velocità dalla Via Filippini, senza fermarsi al segnale di stop presente sul posto. Invece, il conducente della FI PA che procedeva da mare a monte in Via Osanna con diritto di precedenza, avrebbe tenuto, secondo quanto sostenuto dalla una condotta di guida conforme alle norme del Codice della CP_3
Strada.
Tuttavia, dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale occorsa sul luogo, risulta, per come sopra detto, una ricostruzione del sinistro non collimante con quanto prospettato dalla CP_3
Si legge infatti: “il conducente del “veicolo 1” (n.d.r. ossia il motociclo) percorreva la via Filippini con giusto senso di marcia da sud verso nord, in un tratto di strada fiancheggiato da edifici ed in prossimità dell'intersezione con Via Osanna, ometteva di regolare la velocità in modo da non costituire pericolo ed in presenza del segnale verticale di Stop, ometteva di arrestarsi con la conseguenza di collidere col “veicolo 2” (n.d.r. ossia la FI PA) proveniente con giusta direzione dalla Via Osanna, il cui conducente, in circostanze di limitata visibilità, per la presenza di autovetture in sosta irregolare, non usava la massima prudenza per evitare incidenti…”.
Il Tribunale rileva, inoltre, che l'odierna appellante incidentale non ha offerto nel corso del giudizio di prmo grado la prova di aver tenuto una condotta di guida conforme, non solo alle norme sulla circolazione stradale, ma anche alle norme di comune prudenza e di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Gli agenti intervenuti sul posto hanno proceduto ad una accurata descrizione della dinamica del sinistro, rilevando, specie in considerazione delle condizioni di limitata visibilità per la presenza di ulteriori autovetture in sosta irregolare, come la condotta del conducente della FI PA non si fosse uniformata alle regola di comune prudenza. A fronte di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, l'odierna appellante incidentale non ha offerto elementi di prova di segno contrario volti a dimostrare l'assenza di ogni profilo di colpa in capo al conducente della FI
PA. in tal senso, del tutto correttamente il Giudice di Pace ha osservato che il Codice della
Strada impone a tutti i conducenti che si approssimano ad un incrocio un obbligo di prudenza massimo.
Per le ragioni sin qui addotte, va rigettato l'appello incidentale proposto dalla NTroparte_3
e, di conseguenza, confermata la responsabilità del conducente del veicolo FI PA,
[...]
assicurato dalla CP_3
In relazione all'appello incidentale proposto dalla quest'ultima chiede la CP_5
rimodulazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale, con accertamento e dichiarazione dell'esclusiva responsabilità da parte dei conducenti del veicolo
FI PA e del motociclo AM SH05. Di conseguenza, chiede che sia dichiarata esente da responsabilità la SI.ra conducente del veicolo FI Uno. Parte_4
Il Tribunale ritiene di non potersi pronunciare sulla domanda così formulata, in quanto il difensore della nelle proprie conclusioni, pone tale domanda come subordinata (“in CP_5
via subordinata”) al rigetto dell'appello principale. Trattasi di un appello incidentale
“condizionato” al rigetto della domanda svolta dall'appellante principale.
In altri termini, la domanda con la quale si chiede di riconoscere l'assenza di responsabilità per il sinistro stradale in capo al conducente del veicolo FI Uno viene formulata in via subordinata rispetto al rigetto dell'appello principale. Ne consegue che il rigetto dell'appello principale per come sopra esposto consente di ritenere assorbito e non dovuto anche in virtù del principio dispositivo, in caso di cumulo condizionato di più domande, l'esame dell'appello incidentale proposto dalla CP_5
Per quanto concerne le spese di lite esse sono compensate nei rapporti tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale stante la soccombenza reciproca. NTroparte_3
Per quanto riguarda i rapporti tra gli odierni appellanti principali e le appellate NTroparte_1
e le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti principali e
[...] NTroparte_16 sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile di appello n. 2698/2017, avverso la sentenza n.
13/2017, ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
e l'appello incidentale proposto dalla in persona del legale
[...] NTroparte_3
rappresentante pro tempore e per l'effetto, conferma la sentenza n. 13/2017 emessa dal
Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 05.01.2017;
- Compensa le spese di lite nei rapporti tra gli appellanti principali Parte_1
e e la in persona del legale
[...] Parte_2 NTroparte_3 rappresentante pro tempore;
- Condanna gli appellanti e a Parte_1 Parte_2
rimborsare all'appellata , in persona del legale rappresentante pro NTroparte_14
tempore, le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di rimborso delle spese forfettarie;
- Condanna gli appellanti e a Parte_1 Parte_2
rimborsare all'appellata in persona NTroparte_1 del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di rimborso delle spese forfettarie.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 01.01.25 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Alberto Flavio Laganà
Magistrato ordinario in tirocinio.