Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1943/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SERGIO SARTA e LOREDANA AZZARO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ILARIO ALVINO, giusta procura in P.IVA_1
atti;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_2
fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti BENIAMINO CARNEVALE, P.IVA_2
SERENA GIOVIDELLI e CLAUDIA CIMMINO, giusta procura in atti
- Resistenti –
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 esponeva di aver prestato la Parte_1
propria attività lavorativa alle dipendenze della società con sede in Augusta CP_1
(società marittima di navigazione che offriva servizi di rifornimento e bunkeraggio alle navi, sotto il controllo e la direzione dalla capogruppo “Fin Go & Fuel s.p.a., che ne deteneva il 100% delle quote), con la qualifica di marinaio, a decorrere dall'1.10.2009
in virtù di una convenzione di imbarco dell'1.10.2009 e che, dall'1.10.2009 sino alla data di conclusione della convenzione di imbarco, aveva svolto la mansione di marinaio presso il porto di Augusta sulle bettoline “Punta Azzurra” e “Punta Rossa” con contratto a tempo indeterminato. Evidenziava che, in data 14.5.2020, la società CP_1
[... cedeva alla società (società di nuova costituzione partecipata al Controparte_2
50% da Fin Go & Fuel spa ed al restante 50% dalla società
[...]
) un ramo di azienda costituito dalle bettoline “ Controparte_3
Punta Azzurra” e “ Mersey Spirit” e dalle concessioni amministrative relative allo svolgimento del servizio di trasporto di combustibili liquidi nei porti di Siracusa,
Catania, Brindisi, La Spezia e Savona-Vado Ligure, rimanendo titolare della sola concessione del servizio di bunkeraggio presso il porto di Augusta, con l'impiego della bettolina “Punta Rossa”; di aver sottoscritto, in data 23.12.2021, un verbale di
Contr conciliazione sindacale con e nel quale, insieme a tutto CP_1 CP_5
l'equipaggio impiegato da rinunciava a rivendicare la continuità del CP_1
Contr rapporto di lavoro alle dipendenze di u ex art. 2112 c.c. e 347 cod. nav. mentre l' si impegnava a non cedere a terzi la bettolina “Punta Rossa” né la CP_1
concessione portuale di Augusta di cui restava titolare;
che in data 17.11.2023, la società avviava una procedura di riduzione del personale nei confronti di CP_1
II tutto l'equipaggio assunto con contratto a tempo indeterminato, rimasto alle proprie dipendenze, e che prestava servizio sulla bettolina “Punta Rossa” finché, in data
6.2.2024 veniva licenziato ex art. 4 comma 9 L. 223/1991 e che, all'esito della procedura di licenziamento, la società cedeva in affitto alla anche CP_1 Parte_2
la bettolina “Punta Rossa”.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 4 L. 223/91, in quanto volto a dissimulare una cessione dell'attività produttiva alla elusiva Controparte_2
delle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c. nonché per violazione dell'art. 4 co. 9 e dell'art. 24 co. 2 L. 223/1991.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, le società e al fine di accertare CP_1 Controparte_2
l'illegittimità del recesso intimato dalla società datoriale e, conseguentemente, sentire disporre l'immediata reintegrazione nel proprio posto di lavoro e nelle proprie mansioni,
previa declaratoria di dissimulazione del trasferimento di azienda da a CP_1
Contr con condanna delle società convenute al pagamento di una indennità CP_5
risarcitoria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando in via preliminare la carenza di interesse ad agire del ricorrente, avendo rifiutato la proposta di assunzione a tempo determinato alle dipendenze della e la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_2
rispetto alla domanda di reintegra avendo cessato tutte le attività in precedenza svolte.
Nel merito, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso in quanto privo di qualunque allegazione e prova circa il trasferimento di azienda tra e CP_1
trattandosi dell'affitto di un singolo componente aziendale che non Controparte_2
III costituiva cessione di azienda ex art. 2112 c.c. e 347 bis cod. nav. e affermava la legittimità del licenziamento collettivo adottato in ragione della decisione assunta da di cessare, in via definitiva, le attività marittime in quanto in perdita da CP_1
diversi anni.
Si costituiva, altresì, la società che contestava quanto dedotto dal Controparte_2
ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso rilevando, in via preliminare, la nullità del ricorso per l'assoluta mancanza del petitum nei confronti dell'esponente in quanto il ricorrente non aveva formulato alcuna domanda nei confronti di avendo rivolto Pt_2
le proprie richieste esclusivamente nei confronti della datrice di lavoro ed il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estranea ai rapporti lavorativi intercorsi tra il ricorrente e la ed alle motivazioni sottese al licenziamento. CP_1
Nel merito rilevava che il contratto di locazione “a scafo nudo” della bettolina “Punta
Rossa” non integrava gli estremi della cessione d'azienda ex art. 2112 c.c. e 347 bis cod. nav..
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che, ferma restando la legittimazione passiva della società cessionaria ad essere convenuta in giudizio, nel caso di licenziamento intimato dalla società cedente, l'impugnativa del recesso datoriale, nei termini di cui alla Legge
n. 604/1966, va effettuata nei confronti della società con la quale intercorreva il rapporto di lavoro;
di conseguenza, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società per avere il ricorrente richiesto la CP_1
reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze della società Controparte_2
Inoltre, è un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo, intimato in epoca anteriore al trasferimento
IV d'azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo alla cessionaria (Cfr. Cass. Sez. L,
sentenza n. 1220 del 17/01/2013; Sez. L, sentenza n. 3041 del 27/02/2012; Sez. L,
sentenza n. 23533 del 16/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 8641 del 12/04/2010; Sez. L,
Sentenza n. 7338 del 10/12/1986; principio affermato anche ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ. da Sez. 6 L., Ordinanza n. 5507 del 08/03/2011; Sez. 6 – L., Ordinanza
n. 5507 del 08/03/2011). A tal fine, l'impresa cessionaria, convenuta nel giudizio di impugnativa del licenziamento nei confronti del datore di lavoro cedente, può proporre,
non solo le questioni relative al difetto di legittimazione passiva per insussistenza della cessione, ma anche le eccezioni relative al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa cedente (ad es. insussistenza del requisito dimensionale, legittimità del licenziamento, decadenza dall'impugnativa del licenziamento) nonché tutte le altre eccezioni dalle quali tragga l'insussistenza del diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro alle proprie dipendenze.
Nella vicenda in esame, la resistente a fondamento della legittimità del CP_1
recesso datoriale, ha dedotto l'autonomia negoziale delle parti di limitare il complesso di beni e dei rapporti ceduti, intendendo procedere all'affitto di un singolo bene aziendale, costituito dalla nave “Punta Rossa”, senza le unità lavorative impiegate nell'imbarcazione ceduta. In linea di principio, va osservato che, ai fini dell'applicazione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., si ha trasferimento d'azienda ogniqualvolta la struttura organica dell'azienda o di un ramo autonomo della stessa,
anche separatamente ceduto, non cessa di costituire un'entità organizzata, ossia un complesso di beni e di rapporti, unificati dalla volontà del titolare, in prospettiva dello scopo produttivo perseguito. Secondo quanto disposto dall'art. 2112, 5° co., cod. civ., a seguito della riforma del D.lgs. 81/2001, si ha trasferimento d'azienda ogni qual volta si
V verifichi una qualsiasi operazione che comporti un mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento o identificata dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento. Nell'interpretare la disposizione normativa richiamata, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario evidenziare che si configura la fattispecie del trasferimento d'azienda anche allorché la cessione riguardi una parte degli elementi materiali significativi di una realtà aziendale più complessa,
che siano, tuttavia, idonei a costituire un'entità economica organizzata, ossia un'articolazione funzionalmente autonoma, preesistente alla cessione e che nel trasferimento conservino la propria identità (Cfr. Cass. 8262/2010).
D'altra parte, la stessa circostanza che nel corso del trasferimento, l'azienda debba necessariamente conservare la propria identità, ovvero la sua capacità di continuare a svolgere l'attività economica preesistente, costituisce, di per sé, una garanzia per i rapporti di lavoro. L'identificazione, ad opera delle parti, delle componenti del ramo di azienda oggetto di cessione, non consente di legittimare l'intenzione delle parti di identificare i singoli beni oggetto di cessione con cui veniva precedentemente esercitata una determinata attività imprenditoriale, recedendo preventivamente dai rapporti di lavoro con il personale impiegato nell'attività di impresa esclusivamente finalizzati all'espulsione dei lavoratori addetti al preteso ramo, aggirando, per tale via, le regole sancite dal primo comma dell'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento e,
conseguentemente, violando il diritto del lavoratore di continuare, con il cessionario, il rapporto di lavoro e conservare i diritti maturati. La principale forma di tutela del lavoratore, in funzione antifraudolenta e antielusiva della disciplina normativa, va individuata nel radicamento oggettivo della nozione di ramo d'azienda attraverso l'individuazione di criteri ermeneutici di controllo della discrezionalità imprenditoriale,
in applicazione dei quali, pur ammettendosi che il trasferimento possa concernere anche
VI soltanto un singolo bene, in precedenza inserito in un più ampio contesto aziendale, è
necessario che tale bene – oltre ad essere funzionalmente idoneo allo svolgimento dell'attività d'impresa – non rappresenti una modalità con cui estromettere alcuni lavoratori dal processo produttivo nel quale erano precedentemente inseriti, in violazione delle garanzie sancite dall'art. 2112 c.c. D'altra parte, anche l'art. 347-bis cod. nav. prevede che “le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui
all'art. 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si
applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del
trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno
stabilimento ai sensi dell'art. 2112, quinto comma, del codice civile”
Nella vicenda in esame l'affitto della nave “Punta Rossa” costituisce l'ultimo atto di una più complessa operazione imprenditoriale volta a consentire il subingresso della società
di nuova costituzione in tutte le attività e concessioni facenti capo Controparte_2
alla società in quanto il contratto di locazione a scafo nudo dell'ultima CP_1
bettolina con la quale la società svolgeva il servizio di bunkeraggio è stato CP_1
preceduto dalle cessioni dei rami aziendali relativi alle concessioni amministrative n.
01/2018 (per lo svolgimento del servizio di trasporto combustibili liquidi nel complesso portuale di Siracusa), n. 2146/19 (relativa allo svolgimento del servizio di trasporto combustibili liquidi nel porto e nella rada di Catania), n. 2/2020 (relativa allo svolgimento del servizio di trasporto combustibili liquidi nelle acque del porto di
Brindisi), n. 3/2014 (relativa allo svolgimento del servizio di trasporto combustibili liquidi nel comprensorio portuale della Spezia), n. 1/2019 (relativa allo svolgimento del servizio di trasporto combustibili liquidi nel comprensorio portuale di Savona-Vado
Ligure) nonché dalle locazioni a scafo nudo delle bettoline “Mersey Spirit” e “Punta
Azzurra” (s.v. precedente verbale di accordo sindacale del 22.12.2021), che hanno integrato una prima fase della più complessa operazione di riorganizzazione aziendale.
VII Pertanto, il licenziamento collettivo di tutto il personale imbarcato sull'ultima bettolina
“Punta Rossa”, rimasta in gestione alla società per proseguire il servizio di CP_1
rifornimento di carburante, prima di procedere della locazione della nave, è stato intimato in evidente spregio del diritto dei lavoratori di transitare alle dipendenze della società cessionaria di tutte le attività imprenditoriali in precedenza facenti capo alla cedente. La locazione “a scafo nudo” della bettolina “Punta Rossa”, infatti, va valutata nel complesso delle pluralità di cessioni di rami aziendali attuate tra la società CP_1
e la società volte alla progressiva dismissione e passaggio dei beni Controparte_2
e delle attività produttive dall'una all'altra società, eludendo le tutele predisposte in favore dei lavoratori imbarcati sulla nave oggetto di trasferimento.
D'altra parte, la tesi della società datoriale e della società cessionaria, secondo cui l'affitto della nave “Punta Rossa” costituisce una singola operazione negoziale del tutto svincolata dalle precedenti cessioni di ramo di azienda, da valutare quale singolo trasferimento della nave, ai sensi 347 bis, ultimo comma, cod. nav. (secondo cui “le
disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto
del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime”) e, pertanto, al di fuori delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. si pone in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, che già sotto la vigenza della direttiva 1977/187/CEE
e, in continuità, anche successivamente all'adozione della direttiva 97/50/CE, si è
orientata verso una interpretazione del requisito dell'identità dell'entità economica trasferita prendendo in considerazione il complesso delle circostanze di fatto, ivi compreso il collegamento negoziale tra una pluralità di cessioni delle singole componenti aziendali, che caratterizzano l'operazione, fra le quali, in particolare, il tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno delle parti più rilevanti del personale ad opera del nuovo imprenditore, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e
VIII dopo la cessione, esaminando tutti gli elementi non isolatamente bensì nell'ambito di una considerazione complessiva, anche attraverso lo svolgersi di più operazioni ed anche con la partecipazione di terzi soggetti. La Corte di Giustizia ha chiarito, infatti,
che l'ambito di applicazione della direttiva coincide con la modificazione del titolare dell'azienda, avvenga o meno, la successione nella titolarità della stessa sulla base di un unico rapporto contrattuale diretto tra cedente e cessionario;
ciò in quanto, ai fini dell'applicazione della direttiva, la cessione può essere effettuata anche in due o più fasi ed anche per effetto dell'intermediazione di un terzo (cfr. Corte Giustizia 6 settembre
2011, causa C-108/10; Corte Giustizia 20 gennaio 2011, causa C-463/2009; Corte
Giustizia 24 gennaio 2002, causa C-51/2000; Corte Giust. 2 dicembre 1999, causa C-
234/1998; Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C-13/95).
Appare evidente, quindi, che il complesso di operazioni attuate tra il 2020 ed il 2023 tra la società e la società conclusesi con l'affitto della CP_1 Controparte_2
bettolina “Punta Rossa” ha avuto un carattere economico unitario ai sensi della citata giurisprudenza nazionale e sovranazionale, perseguendo un proprio obiettivo consistente nel trasferimento alla società di nuova costituzione, di Controparte_2
tutte le attività d'impresa ed elementi materiali ed immateriali in precedenza facenti capo alla società Deve, pertanto, concludersi che l'operazione in esame CP_1
rientri nell'ambito di applicazione del primo comma dell'art. 347 bis cod. nav. – che comprende nella nozione di cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c il
trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa
collocandosi il noleggio della nave “Punta Rossa” nell'ambito di una più vasta riorganizzazione degli assetti societari che hanno riguardato le società partecipate da Fin
Go & Fuel S.p.A. (titolare dell'intero capitale sociale della società e del 50% CP_1
del capitale sociale della nonché del 100% del capitale sociale Controparte_2
della JEnergy spa, committente del contratto di trasporto di prodotti petroliferi)
IX finalizzata alla progressiva dismissione ed al trasferimento alla società Controparte_2
[... dell'intera flotta, delle concessioni marittime e delle attività di rifornimento in precedenza svolte dalla società La circostanza che la bettolina “Punta CP_1
Rossa”, una volta disarmata, sia stata messa sul mercato e poi affittata “a scafo nudo”
(ossia senza personale marittimo) a integra una condotta elusiva Controparte_2
del disposto dell'art. 2112 c.c. che determina la nullità, per mancanza di causa, del licenziamento collettivo intimato ai dipendenti della società cedente, in conformità al disposto dell'art. 1344 cod. civ.. Infatti, posto che la scelta dell'imprenditore di cessare l'attività è espressione dell'esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost., il controllo dell'iniziativa imprenditoriale in funzione antielusiva delle inderogabili disposizioni normative concernenti il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria nell'attività di impresa, rientra negli spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa, nell'ambito dei controlli relativi alla legittimità procedurale del licenziamento collettivo, senza con ciò entrare nel merito delle ragioni economiche sottese al recesso datoriale (Cass. 3349/2022 del 14.11.2022).
Venendo agli effetti della cessione d'azienda rispetto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, la precarietà della situazione inerente alla risoluzione del rapporto,
dovuta proprio all'impugnativa esercitata dal lavoratore, è destinata ad essere rimossa dalla sentenza che dichiara la nullità del recesso datoriale, in quanto intimato in violazione del divieto di licenziamento sancito dagli artt. 2112 cod. civ. e 347 bis cod.
nav., ripristinando l'integrità del rapporto di lavoro e dei diritti che derivano dalla cessione. Come in precedenza osservato, infatti, la cessione del ramo d'azienda non può
costituire uno strumento per eludere le tutele riconosciute ai dipendenti dall'art. 2112
c.c., estromettendo i lavoratori in precedenza impiegati nel ramo d'azienda ceduto, nel periodo anteriore alla cessione. Nella fattispecie oggetto d'indagine, devono, pertanto,
X riscontrarsi i presupposti applicativi dell'art. 2112, 5° comma, cod. civ., con conseguente diritto del ricorrente, precedentemente addetto al ramo di azienda avente ad oggetto le prestazioni relative all'attività di bunkeraggio sulla nave “Punta Rossa”, di transitare alle dipendenze della società cessionaria a decorrere Controparte_2
dalla data di efficacia della locazione dello scafo (24 febbraio 2024); senza considerare che, anche a voler ritenere la vicenda in esame esclusivamente quale cambiamento dell'armatore della bettolina “Punta Rossa”, l'art. 347 cod. nav. prevede che “il nuovo
armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di
arruolamento dei componenti dell'equipaggio”, salvaguardando il diritto del personale imbarcato alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con l'armatore subentrante a decorrere dalla data in cui assume l'esercizio della nave e, pertanto, il disarmo della bettolina “Punta Rossa” prima del noleggio ad altro armatore si pone in evidente contrasto anche con la citata disposizione.
In definitiva, gli effetti della declaratoria di nullità del licenziamento intimato in violazione dei divieti normativamente sanciti dal codice civile e dal codice della navigazione per il caso di cessione d'azienda e di subentro di un nuovo armatore nell'esercizio della nave si trasferiscono nei confronti della società Controparte_2
con la conseguenza che a carico di quest'ultima va posto l'obbligo di reintegrazione del marittimo prestatore di lavoro ed, in applicazione del regime di cui all'art. 18, primo comma, St. Lav., la società e la società vanno CP_1 Controparte_2
condannate solidalmente al risarcimento del danno versando a Parte_1
un'indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.641,18 per ciascuna mensilità (come risulta dalle buste paga in atti), a decorrere dal 24 febbraio
2024 sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non può viceversa procedersi alla detrazione dell'aliunde perceptum, non risultando che, durante il periodo di
XI estromissione dall'azienda per effetto del licenziamento dichiarato illegittimo, il lavoratore abbia svolto altra attività lavorativa e non essendo detraibile dall'ammontare dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 St. Lav, l'indennità di disoccupazione
medio tempore percepita (Cass. sentenza n. 11989 del 16.05.2018).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del licenziamento intimato dalla società ad CP_1 Parte_1
in data 6 febbraio 2024 e per l'effetto ordina alla società Controparte_2
cessionaria del ramo d'azienda al quale era addetto il lavoratore, la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro
Condanna solidalmente le società e la al pagamento, CP_1 Controparte_2
in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.641,18 per ciascuna mensilità, a decorrere dal 24 febbraio
2024 sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento, per il predetto periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali
Condanna le società convenute al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 7.377,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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