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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 381/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
ST CF_ST -
Difeso da ST CF_ST Difensore Di Se Stesso -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 9824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239030090467000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM002349
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPRN00445-2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPN00584-2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
STLa presente controversia, promossa in primo grado da , ha per oggetto la impugnativa dell'avviso di accertamento riferito all'IRPEF per gli anni 2013 e 2014, nonché a spese di giustizia per l'anno 2013.
In particolare, il contribuente ha dedotto le seguenti eccezioni: mancanza di motivazione;
mancata notifica dell'avviso di liquidazione;
non debenza, a seguito di pagamenti effettuati, di quanto richiesto per l'anno 2013;
l'avvenuto pagamento per l'anno 2014 .
All'esito del giudizio – svoltosi in contraddittorio con la Agenzia delle
Entrate, regolarmente costituitasi – la adita Corte di Giustizia Tributaria ha accolto parzialmente il ricorso proposto da ST , solo relativamente a due avvisi di accertamento e ad una intimazione di pagamento, dando atto dell'avvenuto pagamento dei relativi importi da parte del contribuente . Avverso siffatta decisione l'ADER di Napoli ha interposto tempestivo gravame .
Si è costituito in giudizio in sede di appello ST concludendo per il rigetto del gravame .
A parere del Collegio l'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato
.
Anzitutto, l'appello sembra presentare profili di inammissibilità per contrasto con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., in base al quale i motivi di appello, per essere esaminabili, devono essere specifici, ovvero indicare con precisione in quale errore di fatto o di diritto sarebbe incorso il primo giudice, tale da compromettere la decisione e comportarne la censura.
Nella specie, invece, non v'è alcuna aderenza o correlazione tra le motivazioni addotte dai primi giudici e le censure ad esse mosse dall'ADER in questa sede, trattandosi in sostanza di contestazioni generiche e mere affermazioni di diritto .
Inoltre, le conclusioni dell'appello sono estremamente generiche, limitandosi l'ADER a richiedere il suo accoglimento .
In particolare, poi, la Agenzia delle Entrate lamenta il difetto di motivazione, in quanto non redatta in conformità al modello ministeriale, ma non si vede come ciò possa costituire motivo di invalidità o, peggio, di mancanza di motivazione essendo evidente, in una visione sostanzialistica della procedura, come sia sufficiente, al di là della forma, che la motivazione contenga tutti gli elementi per comprendere il ragionamento fatto, e come l'ente impositore sia pervenuto ad assumere la decisione presa
.
Inoltre, non è chiaro cosa la Agenzia delle Entrate abbia da contestare in ordine ai pagamenti parziali effettuati da ST in data 6.12.2021, non comprendendosi se l'ente impositore contesti l'avvenuto pagamento, ovvero se ritiene trattarsi di un pagamento effettuato solo parziale, come tale non satisfattivo delle sue pretese .
In ogni caso, ove si trattasse di pagamento solo parziale, non è dato comprendere a quanto ammonterebbe l'importo ancora dovuto, nella prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, viste anche le conclusioni rese dall'ente .
In definitiva, l'appello deve essere disatteso, apparendo non smentita, e comunque non provata, la circostanza sostenuta dai primi giudici di un pagamento solo parziale di quanto dovuto da ST, senza peraltro che la Agenzia delle Entrate abbia specificato a quanto ammonterebbe l'importo dovuto nella sua interezza, per cui non sarebbe possibile condannare, eventualmente, il contribuente al corrispondente pagamento .
Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
CO l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, se dovuti.
Napoli, L'Estensore Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore UCCI PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 381/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
ST CF_ST -
Difeso da ST CF_ST Difensore Di Se Stesso -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 9824/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9 e pubblicata il 20/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239030090467000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TETM002349
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPRN00445-2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 250IPPN00584-2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
STLa presente controversia, promossa in primo grado da , ha per oggetto la impugnativa dell'avviso di accertamento riferito all'IRPEF per gli anni 2013 e 2014, nonché a spese di giustizia per l'anno 2013.
In particolare, il contribuente ha dedotto le seguenti eccezioni: mancanza di motivazione;
mancata notifica dell'avviso di liquidazione;
non debenza, a seguito di pagamenti effettuati, di quanto richiesto per l'anno 2013;
l'avvenuto pagamento per l'anno 2014 .
All'esito del giudizio – svoltosi in contraddittorio con la Agenzia delle
Entrate, regolarmente costituitasi – la adita Corte di Giustizia Tributaria ha accolto parzialmente il ricorso proposto da ST , solo relativamente a due avvisi di accertamento e ad una intimazione di pagamento, dando atto dell'avvenuto pagamento dei relativi importi da parte del contribuente . Avverso siffatta decisione l'ADER di Napoli ha interposto tempestivo gravame .
Si è costituito in giudizio in sede di appello ST concludendo per il rigetto del gravame .
A parere del Collegio l'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato
.
Anzitutto, l'appello sembra presentare profili di inammissibilità per contrasto con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., in base al quale i motivi di appello, per essere esaminabili, devono essere specifici, ovvero indicare con precisione in quale errore di fatto o di diritto sarebbe incorso il primo giudice, tale da compromettere la decisione e comportarne la censura.
Nella specie, invece, non v'è alcuna aderenza o correlazione tra le motivazioni addotte dai primi giudici e le censure ad esse mosse dall'ADER in questa sede, trattandosi in sostanza di contestazioni generiche e mere affermazioni di diritto .
Inoltre, le conclusioni dell'appello sono estremamente generiche, limitandosi l'ADER a richiedere il suo accoglimento .
In particolare, poi, la Agenzia delle Entrate lamenta il difetto di motivazione, in quanto non redatta in conformità al modello ministeriale, ma non si vede come ciò possa costituire motivo di invalidità o, peggio, di mancanza di motivazione essendo evidente, in una visione sostanzialistica della procedura, come sia sufficiente, al di là della forma, che la motivazione contenga tutti gli elementi per comprendere il ragionamento fatto, e come l'ente impositore sia pervenuto ad assumere la decisione presa
.
Inoltre, non è chiaro cosa la Agenzia delle Entrate abbia da contestare in ordine ai pagamenti parziali effettuati da ST in data 6.12.2021, non comprendendosi se l'ente impositore contesti l'avvenuto pagamento, ovvero se ritiene trattarsi di un pagamento effettuato solo parziale, come tale non satisfattivo delle sue pretese .
In ogni caso, ove si trattasse di pagamento solo parziale, non è dato comprendere a quanto ammonterebbe l'importo ancora dovuto, nella prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, viste anche le conclusioni rese dall'ente .
In definitiva, l'appello deve essere disatteso, apparendo non smentita, e comunque non provata, la circostanza sostenuta dai primi giudici di un pagamento solo parziale di quanto dovuto da ST, senza peraltro che la Agenzia delle Entrate abbia specificato a quanto ammonterebbe l'importo dovuto nella sua interezza, per cui non sarebbe possibile condannare, eventualmente, il contribuente al corrispondente pagamento .
Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
CO l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, se dovuti.
Napoli, L'Estensore Il Presidente