Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
30/08/1971, residente in [...]U. RELA 17 16149 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PERSIANI MARGHERITA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato in Controparte_1 C.F._3
ECUADOR, il 01/08/1973, residente in [...]11/1 16152 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PERSIANI MARGHERITA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24/3/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Ecuador il 08/04/1994 che non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1745/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ecuador il 08/04/1994 dai Signori
e Parte_1 Controparte_2
[...]
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Il Sig. proseguirà a versare il contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
nato il [...] ed nato il [...], nella stessa misura attuale Per_1 Per_2
(rispettivamente € 150 ed € 150). Si precisa che nel frattempo, è divenuto padre ed entrambi Per_2
i genitori ausiliano il figlio. Per altresì- sempre convivente con la madre – il corrisponderà € 150 mensili Quando Per_1 CP_1 quest'ultimo diverrà completamente indipendente dal punto di vista economico e il cesserà il CP_1 contributo, andrà ad aumentare in favore della Sig.ra che Parte_1 diverrà di € 400 mensili (quattrocento). Si precisa che attualmente il corrisponde € 100 per la CP_1 moglie. L'esborso dunque rimane di € 400 mensili.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba