TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 31/05/1986, residente in [...] D/8, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Olga D'Acunzo, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte attrice -
contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 22/06/1991, residente in [...]3, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Marcello Durazzo n. 1/9, presso lo studio degli Avv.ti
VI TO e CA De HI, che la rappresentano e la difendono anche disgiuntamente, come da procura in atti.
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
10-11/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 18/07/2023 il Sig. ha chiesto Parte_1 che venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto Persona_1 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio con la Sig.ra e CP_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/10/2023, si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, lamentando condotte aggressive e violente del compagno, dedito all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'esito della prima udienza del 13/11/2023, le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio in punto economico e la causa è stata rinviata con incarico ai Servizi Sociali di organizzare incontri padre-figlio in modalità assistita e di procedere, di concerto con il
Consultorio Famigliare, ad un'osservazione sul funzionamento di personalità e sulle competenze genitoriali delle parti.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 08/05/2024, il G.D. ha quindi adottato i provvedimenti provvisori, e la causa è proseguita per la verifica e l'attuazione del progetto di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare.
Dopo diversi rinvii di aggiornamento, all'udienza dell'11/12/2025, sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sicché la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale del minore.
All'esito della lunga osservazione effettuata dagli operatori socio-sanitari, è emerso infatti che il Sig. pur nutrendo un sincero sentimento di affetto nei confronti del figlio Pt_1
minore il quale a sua volta mostra un profondo attaccamento alla figura paterna, presenta
2 delle criticità nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale, legate soprattutto all'abuso di sostanze stupefacenti, sottraendosi ai controlli periodici disposti dal giudice delegato e non apparendo pienamente consapevole dell'incidenza delle proprie condotte sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Appare pertanto maggiormente conforme al superiore interesse del minore disporne l'affidamento super-esclusivo alla madre, come concordemente richiesto dalle parti, con collocazione abitativa prevalente presso la stessa e con facoltà di adottare tutte le decisioni inerenti al figlio, ivi comprese quelle di maggior importanza, ferma restando la facoltà del padre di vigilare sulla sua educazione e di essere costantemente informato sulle sue condizioni di vita e di salute.
Va tuttavia preservato il rapporto affettivo padre-figlio, prevedendo la prosecuzione degli incontri assistiti da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali, a cui va altresì demandato il monitoraggio del nucleo con facoltà di trasmettere, ove ritenuto, periodiche relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare a cui va rimessa la vigilanza ex art. 337 c.c.
Per il resto, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniale delle parti emerse nel corso del giudizio, appare congruo l'accordo economico raggiunto in punto mantenimento del figlio minore.
Stante la natura della causa e l'intervenuto accordo, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., dispone in conformità alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. “Affidamento e collocamento del minore: disporre l'affidamento del figlio minore
nato a Lavagna (GE), in data [...], in [...]-esclusiva alla madre, Sig.ra Per_1
, con collocamento prevalente presso la residenza materna. CP_1
2. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale: stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata in via esclusiva dalla madre per tutte le decisioni
3 di ordinaria e straordinaria amministrazione relative al minore, incluse quelle concernenti
l'istruzione, l'educazione e la salute.
3. Diritto di informazione e vigilanza del padre: Fermo restando il regime di affidamento super-esclusivo, riconoscere al padre, , il diritto di essere informato circa Parte_1 le scelte relative alla vita del figlio e di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. La madre si impegna a fornire al padre tempestive e complete informazioni sulle condizioni di salute di ed all'esigenza dello stesso di dover ricorrere a terapie Per_1
e/o interventi anche di natura ordinaria. Quanto all'andamento scolastico il Signor potrà informarsi direttamente presso la Scuola e quanto alle attività Pt_1
extrascolastiche potrà chiedere ai Servizi Sociali.
4. Frequentazione padre-figlio: Disporre che gli incontri tra il padre e il figlio proseguano in modalità assistita, secondo il calendario e le modalità che saranno definite
e gestite dai Servizi Sociali del Comune di NT HE LI (GE), come già stabilito nel verbale di udienza del 13 novembre 2025 sino a eventuale nuovo procedimento giudiziale il quale modifichi il presente assetto. I Servizi Sociali sono incaricati di monitorare l'andamento degli incontri e di favorire, ove ne sussistano le condizioni e nell'interesse del minore, un'evoluzione positiva della relazione.
5. Contributo al mantenimento: il padre verserà a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore entro il CP_1 Per_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al verbale di Sezione di questo Tribunale del
15.09.2016. Il padre autorizza, se necessario, autorizza sin da ora la madre a richiedere e percepire integralmente l'assegno per il nucleo famigliare. Le spese relative alla mensa del bambino verranno suddivise al 50% per uno tra i genitori.
6. Spese di lite: dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, stante la natura consensuale della definizione della controversia.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi
Sociali del Comune di NT HE LI (GE).
Genova, lì 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 31/05/1986, residente in [...] D/8, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Olga D'Acunzo, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte attrice -
contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 22/06/1991, residente in [...]3, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Marcello Durazzo n. 1/9, presso lo studio degli Avv.ti
VI TO e CA De HI, che la rappresentano e la difendono anche disgiuntamente, come da procura in atti.
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
10-11/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 18/07/2023 il Sig. ha chiesto Parte_1 che venisse regolato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto Persona_1 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio con la Sig.ra e CP_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/10/2023, si è costituita in giudizio la convenuta, chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, lamentando condotte aggressive e violente del compagno, dedito all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'esito della prima udienza del 13/11/2023, le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio in punto economico e la causa è stata rinviata con incarico ai Servizi Sociali di organizzare incontri padre-figlio in modalità assistita e di procedere, di concerto con il
Consultorio Famigliare, ad un'osservazione sul funzionamento di personalità e sulle competenze genitoriali delle parti.
Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 08/05/2024, il G.D. ha quindi adottato i provvedimenti provvisori, e la causa è proseguita per la verifica e l'attuazione del progetto di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare.
Dopo diversi rinvii di aggiornamento, all'udienza dell'11/12/2025, sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sicché la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale del minore.
All'esito della lunga osservazione effettuata dagli operatori socio-sanitari, è emerso infatti che il Sig. pur nutrendo un sincero sentimento di affetto nei confronti del figlio Pt_1
minore il quale a sua volta mostra un profondo attaccamento alla figura paterna, presenta
2 delle criticità nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale, legate soprattutto all'abuso di sostanze stupefacenti, sottraendosi ai controlli periodici disposti dal giudice delegato e non apparendo pienamente consapevole dell'incidenza delle proprie condotte sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
Appare pertanto maggiormente conforme al superiore interesse del minore disporne l'affidamento super-esclusivo alla madre, come concordemente richiesto dalle parti, con collocazione abitativa prevalente presso la stessa e con facoltà di adottare tutte le decisioni inerenti al figlio, ivi comprese quelle di maggior importanza, ferma restando la facoltà del padre di vigilare sulla sua educazione e di essere costantemente informato sulle sue condizioni di vita e di salute.
Va tuttavia preservato il rapporto affettivo padre-figlio, prevedendo la prosecuzione degli incontri assistiti da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali, a cui va altresì demandato il monitoraggio del nucleo con facoltà di trasmettere, ove ritenuto, periodiche relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare a cui va rimessa la vigilanza ex art. 337 c.c.
Per il resto, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniale delle parti emerse nel corso del giudizio, appare congruo l'accordo economico raggiunto in punto mantenimento del figlio minore.
Stante la natura della causa e l'intervenuto accordo, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., dispone in conformità alle seguenti condizioni concordate dalle parti:
1. “Affidamento e collocamento del minore: disporre l'affidamento del figlio minore
nato a Lavagna (GE), in data [...], in [...]-esclusiva alla madre, Sig.ra Per_1
, con collocamento prevalente presso la residenza materna. CP_1
2. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale: stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata in via esclusiva dalla madre per tutte le decisioni
3 di ordinaria e straordinaria amministrazione relative al minore, incluse quelle concernenti
l'istruzione, l'educazione e la salute.
3. Diritto di informazione e vigilanza del padre: Fermo restando il regime di affidamento super-esclusivo, riconoscere al padre, , il diritto di essere informato circa Parte_1 le scelte relative alla vita del figlio e di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. La madre si impegna a fornire al padre tempestive e complete informazioni sulle condizioni di salute di ed all'esigenza dello stesso di dover ricorrere a terapie Per_1
e/o interventi anche di natura ordinaria. Quanto all'andamento scolastico il Signor potrà informarsi direttamente presso la Scuola e quanto alle attività Pt_1
extrascolastiche potrà chiedere ai Servizi Sociali.
4. Frequentazione padre-figlio: Disporre che gli incontri tra il padre e il figlio proseguano in modalità assistita, secondo il calendario e le modalità che saranno definite
e gestite dai Servizi Sociali del Comune di NT HE LI (GE), come già stabilito nel verbale di udienza del 13 novembre 2025 sino a eventuale nuovo procedimento giudiziale il quale modifichi il presente assetto. I Servizi Sociali sono incaricati di monitorare l'andamento degli incontri e di favorire, ove ne sussistano le condizioni e nell'interesse del minore, un'evoluzione positiva della relazione.
5. Contributo al mantenimento: il padre verserà a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore entro il CP_1 Per_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al verbale di Sezione di questo Tribunale del
15.09.2016. Il padre autorizza, se necessario, autorizza sin da ora la madre a richiedere e percepire integralmente l'assegno per il nucleo famigliare. Le spese relative alla mensa del bambino verranno suddivise al 50% per uno tra i genitori.
6. Spese di lite: dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, stante la natura consensuale della definizione della controversia.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per la comunicazione ai Servizi
Sociali del Comune di NT HE LI (GE).
Genova, lì 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
5