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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 651 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa EL DE ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 651 /2025, promossa con ricorso depositato in data 30/01/2025
Da
, nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE in data 04/07/1986 (C.F.: Pt_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. TOCI CHIARA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE in data 15.12.1989 (C.F.: CP_1
), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 01.07.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e ordinando altresì alla Pt_1 CP_1
Cancelleria di trasmettere copia autentica del provvedimento di omologa della separazione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di OL ZE (MI), dove è stato celebrato il matrimonio, e al Comune di Firenze, ove è stato trascritto, per le relative annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno regolato e definito ogni rapporto personale, patrimoniale, economico fra loro intercorso: gli stessi non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo passato, presente e futuro. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo ciascuna economicamente indipendente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
****
Con ricorso depositato in data 30.01.2025 ricorreva nei confronti di al fine di sentire Pt_1 CP_1 pronunciare sentenza separazione giudiziale, esponendo che dal loro matrimonio, contratto a OL
ZE in data 11.05.2022, non erano nati figli e che, visto il disgregarsi del progetto di vita comune, i coniugi vivevano separati di fatto ormai da parecchio tempo, con impossibilità di ricostituire la convivenza.
La ricorrente dichiarava che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori questioni da regolamentare, neppure di natura economica.
All'udienza del 01.07.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_1
insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta Pt_1 la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Nessun'altra statuizione deve essere assunta rispetto alla pronuncia sullo status.
III. Data la natura del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Pt_1
, con ricorso depositato in data 30/01/2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di che hanno celebrato matrimonio con rito civile Pt_1 CP_1
a OL ZE (MI) in data 11.05.2022 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.11, parte I, anno 2022);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di OL ZE (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Presidente
Dott.ssa EL DE ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 651 /2025, promossa con ricorso depositato in data 30/01/2025
Da
, nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE in data 04/07/1986 (C.F.: Pt_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. TOCI CHIARA ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE in data 15.12.1989 (C.F.: CP_1
), non costituito;
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 01.07.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e ordinando altresì alla Pt_1 CP_1
Cancelleria di trasmettere copia autentica del provvedimento di omologa della separazione all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di OL ZE (MI), dove è stato celebrato il matrimonio, e al Comune di Firenze, ove è stato trascritto, per le relative annotazioni di legge, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno regolato e definito ogni rapporto personale, patrimoniale, economico fra loro intercorso: gli stessi non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo passato, presente e futuro. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo ciascuna economicamente indipendente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
****
Con ricorso depositato in data 30.01.2025 ricorreva nei confronti di al fine di sentire Pt_1 CP_1 pronunciare sentenza separazione giudiziale, esponendo che dal loro matrimonio, contratto a OL
ZE in data 11.05.2022, non erano nati figli e che, visto il disgregarsi del progetto di vita comune, i coniugi vivevano separati di fatto ormai da parecchio tempo, con impossibilità di ricostituire la convivenza.
La ricorrente dichiarava che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori questioni da regolamentare, neppure di natura economica.
All'udienza del 01.07.2025, ove il convenuto non risultava costituito e non compariva neppure personalmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_1
insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta Pt_1 la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Nessun'altra statuizione deve essere assunta rispetto alla pronuncia sullo status.
III. Data la natura del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Pt_1
, con ricorso depositato in data 30/01/2025, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di che hanno celebrato matrimonio con rito civile Pt_1 CP_1
a OL ZE (MI) in data 11.05.2022 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.11, parte I, anno 2022);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di OL ZE (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE CO