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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di EN
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3614/2022R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]al Parte_1
corso Dante 13, (CF ), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Maurizio Zeoli e dall'avv. Daniela Sarracino, con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Sarracino in EN al viale Martiri d'Ungheria 13, in virtù di mandato in atti;
- RICORRENTE -
C O N T R O
(P.IVA ), in persona del procuratore generale – institore CP_1 P.IVA_1
della , giusta procura generale in data 30 giugno Parte_2
2014 autenticata dall'avv. Giovanni Iannella, notaio in EN (Rep. 43161 –
Raccolta 18830) registrata in EN il 1 luglio 2014, n. 5053, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Ioele, in virtù di procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio al Corso Umberto I, n. 122 Cava De' Tirreni;
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del
23.01.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.08.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
esponendo:
- di essere dipendente della resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operatore di esercizio e mansioni di conducente di autobus adibiti al trasporto viaggiatori sulle linee di cui la datrice di lavoro è concessionaria;
- che da febbraio 2012 ad aprile 2019 aveva svolto le proprie mansioni sulla linea San
OM in Galdo- EN, della lunghezza di 70 km solo andata e San
OM in Galdo- Napoli, della lunghezza di 170 km solo andata, effettuando sempre sia l'andata sia il ritorno;
- che i percorsi avevano lunghezza superiore a 50 km e i pullman utilizzati avevano una capacità di almeno 10 persone;
- che non aveva usufruito dei riposi maturati secondo la normativa vigente per tali percorsi, dettata dal regolamento CE n. 561/2006;
- che infatti i conducenti rispettavano il turno di riposo domenicale, con un riposo costante di 24 ore, a cui aggiungere l'intervallo tra lo smonto del sabato e l'avvio lavoro del lunedì, in luogo del maggiore stacco previsto dal citato regolamento;
- che nel periodo febbraio 2012- aprile 2019 aveva svolto turni implicanti, a settimane alterne, gli orari di smonto al sabato e ripresa il lunedì successivo indicati analiticamente in ricorso, con perdita di 2.330 ore complessive di riposo;
- che, già con nota del 22.02.2022 chiedeva il risarcimento del danno occorso per il mancato rispetto dell'obbligo di fruizione del riposo settimanale regolare di cui al
Regolamento CE 561/2006;
- che, in seguito all'ordinanza n. 6 del 27.02.2021 della di sospensione CP_2 dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel contesto dell'epidemia da COVID 19, l' aveva deciso di ridurre i servizi e comunicato ai CP_1
singoli dipendenti la sospensione dal lavoro, con decorrenza 2.03.2021;
2 - che nella medesima comunicazione aveva precisato che sarebbe stato richiesto l'intervento del Fondo di Solidarietà Autoferrotranvieri per l'accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19”;
- che la sospensione del servizio era durata sino al 17.04.2021;
- che nella successiva applicazione dell'istituto l'azienda aveva fatto che in modo che fossero interessati dalla sospensione e dal conseguente danno retributivo quasi esclusivamente i dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale , in Parte_3
maniera discriminatoria;
- che, infatti, su 32 settimane complessive di sospensione ben 26, l'81,25 % del totale, avevano interessato solo personale iscritto alla , a dispetto del fatto per Parte_3
cui, su un totale di 24 operatori di esercizio in servizio durante il periodo considerato dalla cassa integrazione, solo 8, ovvero il 33,33% del totale, erano iscritti alla Pt_3
;
[...]
- che la motivazione era dovuta al fatto che quasi tutti gli iscritti alla , tra cui il Pt_3
ricorrente, avevano da poco ottenuto dal Tribunale di EN sentenze favorevoli in materia di mancata erogazione di indennità agente unico;
- che già con invito e diffida del 30.09.2021 aveva chiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento del danno.
Concludeva chiedendo di “- sentire accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al godimento dei riposi settimanali nella misura specificata in premessa al paragrafo 5) e per l'effetto condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., al CP_1
risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dal ricorrente per il mancato godimento degli stessi, nella misura di Euro 34.447,80, come liquidato in premessa, oppure in quella diversa maggiore misura, a stabilirsi in sua giustizia, - sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno corrispondente alla decurtazione retributiva subita nel periodo di cui al punto 9) della premessa, nella misura di Euro 1.151,04 o di quel diverso importo a stabilirsi, anche in via equitativa, - con condanna di in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento di tutto CP_1
quanto stabilito in virtù dei predetti accertamenti, in ogni caso con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi, dalla maturazione al soddisfo”.
3 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in CP_1 fatto ed in diritto, spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di
€ 19.692,68, corrispondente all'indennità di trasferta erogata negli anni 2012-2019 e non dovuta, in quanto la residenza di lavoro del ricorrente non era mai mutata.
Con memoria integrativa a seguito di riconvenzionale, il ricorrente chiedeva il rigetto
CP_ della domanda proposta dall' e, nel caso di accoglimento della stessa, proponeva reconventio reconventionis chiedendo, anche in compensazione al credito da restituzione opposto da controparte, la domanda di accertamento del diritto dell'esponente al pagamento di € 25.013,16 a titolo di indennità di lavoro straordinario maturata tra il novembre 2013 e l'aprile 2019, o a quella diversa misura, maggiore o minore, a stabilirsi.
Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente domanda, in primo luogo, il risarcimento del danno per l'omessa fruizione, nel periodo febbraio 2012 – aprile 2019, dei riposi come previsti dal regolamento CE n.
561/2006.
Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006 «disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» (art. 1).
Esso trova applicazione al trasporto su strada di passeggeri «effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine» (art. 2, comma 1, lett. b), con la sola esclusione «veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri» (art. 3, lett. a).
Il regolamento non fa alcuna distinzione né fra trasporto urbano ed extraurbano, né fra servizi che si svolgono all'interno di un solo paese o fra più paesi, né infine in base al
4 titolo – contratto fra soggetti privati o titolo autorizzativo pubblico – in virtù del quale il servizio viene espletato.
Del resto, distinzioni siffatte frustrerebbero lo scopo dell'atto, che era quello di apprestare un complesso di regole più semplici e chiare, anche con specifico riferimento al relativo campo di applicazione, proprio per permetterne un'interpretazione e un'attuazione quanto più possibile uniformi ed efficaci, nell'ottica di un miglioramento delle condizioni sociali dei lavoratori dipendenti, nonché della sicurezza stradale in generale (cfr. punti 3, 4, 7, 13, 15 e 17 del preambolo).
L'applicazione del regolamento anche al settore del TPL appare, peraltro, pacifica in considerazione del tenore letterale del regolamento stesso, come attestano gli indirizzi interpretativi che sono stati emanati (cfr. la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n.
61 del 14.01.2021 allegata alla produzione di parte ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto di essere stato addetto alla guida di autobus di linea su tratte
Cont extraurbane del aventi percorrenza superiore ai 50 km, e specificamente sulla linea
San OM in Galdo- EN, con una percorrenza di 70 km solo andata e San
OM in Galdo- Napoli, comportante una percorrenza di 170 km solo andata.
Tanto la stabile adibizione, nel periodo febbraio 2012 – aprile 2019, alle suddette linee, quanto la durata del tragitto superiore a 50 km solo andata sono circostanze pacifiche, sebbene la resistente abbia eccepito che per il periodo da febbraio 2012 – ottobre 2013 la tratta San OM in Galdo- Napoli fosse affidata a , contestato Persona_1
l'effettiva lunghezza del percorso per la tratta San OM in Galdo- EN
(che sarebbe pari su strada a 52,5 km solo andata) e dedotto che durante il tragitto erano previste delle fermate.
I testi e entrambi colleghi del ricorrente, hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato sia che nel periodo in questione il ricorrente faceva la linea San OM in Galdo – EN e San OM -Napoli (circostanze riferite anche dal teste
, citato da parte resistente), per una distanza superiore a 50 km solo Testimone_3
andata, facendo sempre andata e ritorno con pullman con capacità di almeno dieci persone, sia che il percorso si svolgeva su strade secondarie e provinciali, tortuose, sconnesse e piene di curve. Inoltre, i testi di parte ricorrente ed anche il teste di parte
5 resistente hanno dichiarato che era assegnato alla Testimone_3 Persona_1
tratta EN- Napoli e non San OM- Napoli, come invece dedotto dalla resistente.
L'art. 3, lett. a del regolamento parla espressamente, nel testo italiano, di «percorso», parola che indica l'itinerario che si attraversa per spostarsi da un luogo a un altro. Il percorso, senza ulteriori specificazioni, è, pertanto, il tratto di strada da un punto a un altro;
nel caso in esame, dunque, l'itinerario che collega il punto iniziale e quello finale della linea, senza tenere conto delle tappe intermedie (e quindi della eventuale suddivisione della linea stessa in un numero maggiore o minore di tratte).
È utile, in quanto le espressioni usate sono più trasparenti, il richiamo alle versioni ufficiali in lingua inglese, francese e tedesca del regolamento, che fanno riferimento a
«regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres», a «services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km», e al caso in cui «die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt».
Anche la lettura della norma nel più ampio contesto in cui è inserita induce a ritenere che il legislatore europeo, quando ha parlato di «percorso», abbia inteso riferirsi alla complessiva distanza coperta dalla linea.
Infatti, proprio il punto 24 del preambolo, laddove evidenzia che «Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km», tali da garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, lascia intendere – a contrario – che qualora il servizio operi oltre il raggio di 50 km le tutele sono quelle poste dal regolamento 561; ed è evidente che, in italiano, operare entro od oltre un determinato raggio di chilometri fa univoco riferimento alla complessiva distanza fra il punto di partenza e quello di arrivo. Del resto, le versioni inglese, francese e tedesca del regolamento, a differenza di quella italiana, utilizzano al punto 24 del preambolo esattamente le medesime parole adoperate dall'art. 3, lett. a.
Infine, in chiave teleologica, si desume dalla finalità del regolamento – che si ribadisce essere stata quella di «armonizzare le condizioni di concorrenza … con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la
6 sicurezza stradale» – che l'esclusione dalle maggiori tutele ivi previste si giustifica in ragione di percorrenze che il legislatore considera esigue e, come tali, bisognevoli di minori cautele per gli autisti, sia nell'ottica della tutela del lavoro che della complessiva sicurezza della circolazione.
Da questo angolo visuale, si impone di concludere che la soglia di percorrenza individuata dal regolamento va valutata con riferimento all'intera linea servita dal medesimo autista con una determinata corsa, e non alle eventuali frazioni di cui essa, per determinazione aziendale, può essere composta.
Sono, invece, del tutto irrilevanti le interruzioni dell'attività di guida dovute alle soste per la fermata e la discesa dei passeggeri nei vari comuni posti lungo l'itinerario.
Tali soste, se possono rilevare, sul diverso versante dell'orario di lavoro degli autisti, ai fini del computo del tempo complessivamente trascorso alla guida, non costituiscono, infatti, «interruzioni» del «periodo di guida» ai sensi del regolamento 561, che definisce le prime come «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo» e il secondo come «il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi».
Del resto, una diversa lettura, che consentisse, di fatto, ai singoli esercenti di determinare la durata del «percorso», frustrerebbe l'esigenza di uniforme applicazione del regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al controllo (punto 13 del preambolo).
Anche l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha, da ultimo, acceduto a tale interpretazione
(cfr. al riguardo la nota n. 61 del 14.01.2021, prodotta da parte ricorrente).
Per tutte le ragioni esposte deve ritenersi fondata la doglianza del ricorrente, essendo circostanze pacifiche e incontroverse, in quanto non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte resistente, che: (a) il ricorrente sia stato addetto, nei periodi di cui al ricorso, alle specifiche linee ivi indicate;
(b) le suddette linee implichino una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km;
(c) il ricorrente abbia fruito dei riposi settimanali nella misura indicata in ricorso.
7 Al riguardo, si rammenta che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, ma anche i fatti e le circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale e il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065).
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la «non contestazione» è esclusa solo in caso di contestazione «chiara e specifica». La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 2832 del 12/02/2016).
Nel caso in esame, parte resistente, in punto di fatto, ha dedotto che il ricorrente era assegnato a rotazione sui turni di cui all'allegato 2 della produzione e sul punto e i testi e hanno confermato che era assegnato Testimone_1 Testimone_3 Pt_1
solo ai turni A e B, in quanto il turno C, che partiva da EN e non da San
OM, era assegnato a Testimone_2
8 Inoltre, dall'analisi dei turni allegati dalla resistente emerge che gli orari di partenza si discostano leggermente da quelli indicati dal ricorrente;
in particolare, il turno A iniziava alle 5,45 e terminava alle 18,20, mentre il turno B iniziava alle 6,50 e terminava
CP_ alle 14,55. Quanto ai turni, l' ha dedotto che nel calcolo delle ore di riposo non godute, il ricorrente non aveva tenuto conto delle giornate di ferie, malattia e festività risultanti dai cedolini in atti e che le buste paga relative agli anni dal 2012 al 2019, sottoscritte dal ricorrente, smentivano l'andamento costante della prestazione lavorativa come dedotta in ricorso.
Alla luce delle difese di parte resistente e delle risultanze istruttorie, può ritenersi pacifico che il ricorrente svolgesse in maniera alternata il turno A implicante lo smonto il sabato alle 18.20 e la ripresa il lunedì alle 5.45 e il turno B con smonto il sabato alle
14.55 e la ripresa il lunedì alle 6.50 nel periodo scolastico, ovvero il turno A con i medesimi orari e il turno B con smonto il sabato alle 14.40 e la ripresa lunedì alle 7.00, nel periodo non scolastico, con conseguente fruizione di un riposo settimanale inferiore a quello “regolare” previsto dal reg. 561.
L'osservanza dei turni indicati in ricorso è stata inoltre confermata dai testi e ES
, a conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi. _3
Sussistono pertanto la violazione lamentata e l'inadempimento datoriale, che nel periodo oggetto di causa ha – pacificamente – comportato il godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dalla l. 138/1958, art. 8 («Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. […] È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti») in luogo di quella prevista dall'art. 8, comma 6 del reg. 561/06, a mente del quale «Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare
[di almeno 45 ore ex art. 4, lett. h] oppure – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione».
9 Per quanto riguarda il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quella garantita dalla legge, si osserva che, in linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del
10/02/2014), il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la
S.C. ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da
"usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Cass. Sez. L, Sentenza n.
17179 del 27/07/2006). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale
(a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del
Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 –, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).
10 Su tali premesse si è pertanto affermato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento per cui «La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale» (così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 14710 del 14/07/2015; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 15157 del 20/07/2015,
Sez. L, Sentenza n. 16665 del 10/08/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25135 del
08/10/2019).
Ancora, la S.C., sia pure con riferimento ad ambiti diversi dall'autotrasporto, ha ribadito che «La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno» (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019; cfr., nello stesso senso, anche Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019).
Nella fattispecie, provata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, occorre considerare che tale violazione, a causa della ciclica ripetizione di turni che comportavano che la prestazione venisse costantemente resa oltre i limiti di legge, si è protratta per quasi otto anni.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, posto che la riduzione del riposo settimanale ha indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare il tempo allo svolgimento di attività ricreative.
11 Proprio in tale maggiore gravosità, che incide «su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)» (così, ancora, Cass. 14710/2015, cit.), si sostanzia il danno da usura psico-fisica, che per le ragioni sin qui esposte va, conseguentemente, ritenuto sussistente a fronte della prova della sistematica riduzione dei riposi settimanali.
Del resto, la violazione della disciplina sui riposi appare particolarmente penalizzante in un settore come quello considerato, in cui le giornate lavorative, implicando la necessità di effettuare pause inoperose che – tuttavia – non configurano riposo, vedono il lavoratore ciclicamente impegnato per un numero di ore superiore alla durata effettiva del turno di guida.
Il risarcimento dev'essere liquidato, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, alla stregua di una valutazione equitativa che tenga conto della concreta gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.
Nel caso concreto, ai fini della quantificazione occorre considerare il maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge, che consente di assimilare al lavoro straordinario l'espletamento della prestazione in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, ma anche la circostanza che non si discorra di soppressione dei riposi settimanali, bensì di loro riduzione sotto i limiti di legge. Inoltre, relativamente alla quantificazione, va rilevato che il numero di ore di riposo mensilmente perdute, per il quale il ricorrente chiede il risarcimento, non tiene conto che nel periodo considerato il ricorrente ha goduto di ferie, permessi, si è assentato dal lavoro per malattia o altre ragioni diverse, circostanze che incidono sull'entità del pregiudizio effettivo;
così come va considerato che la rotazione sui due diversi turni, il leggero scostamento degli orari di smonto e rimonto rispetto a quelli indicati dal ricorrente, pure incidono sulla quantità di riposi perduti.
12 Alla stregua delle considerazioni che precedono appare equa una quantificazione dei riposi perduti nella misura di 18 ore mensili (corrispondenti a sei ore di riposo non fruite per tre volte al mese).
Non può, invero, tenersi conto del calcolo delle ore effettuato nella memoria di parte ricorrente, in quanto non vi è indicazione analitica delle modalità di calcolo delle ore individuate, considerato anche che le giornate di festività richiamate ed escluse, già non erano state considerate nei calcoli di parte ricorrente.
In ordine all'eccezione di prescrizione, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Il ricorrente ha inviato un primo atto di diffida/reclamo gerarchico in data 22.02.2022; pertanto, l'eccezione non è fondata, avendo lo stesso agito per il periodo da febbraio
2012 ad aprile 2019.
Si ritiene dunque equa una determinazione del risarcimento in complessivi € 22.963,68, tenuto conto del numero di ore di riposo non fruite nel periodo considerato (198 per l'anno 2012, 216 per gli anni dal 2013 al 2018 e 72 per l'anno 2019) e dell'importo della retribuzione oraria, maggiorata del 10% (corrispondente alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario), pari a € 14,00 per gli anni 2012-2013-
2014-2015, a € 15,17 per l'anno 2016, a € 15,43 per l'anno 2017, e € 15,66 per gli anni
2018 e 2019, come da calcoli effettuati in ricorso e non specificamente contestati.
L va quindi condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, il CP_1
suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora (richiesta del 22.02.2022, valida a costituire in mora il debitore in ossequio al principio per cui «Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto»: Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015) al saldo.
13 In secondo luogo, il ricorrente chiede il risarcimento del danno assumendo di essere stato penalizzato, in quanto iscritto alla , nella scelta dei lavoratori da Parte_3 collocare in cassa integrazione nel periodo dell'emergenza Covid.
Ai sensi dell'art. 15, l. 300/1970, “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: … b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”.
L'art. 2 del D. Lgs. 09/07/2003, n. 216 sancisce poi che “per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta…”.
La S.C. ha in proposito ritenuto che “L'intervenuto rafforzamento della tutela antidiscriminatoria, quale garanzia dei diritti fondamentali, costituisce elemento di lettura della direttiva n. 78/2000, recepita nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 216 del 2003, nel senso che i diritti in materia di lavoro e sindacali, riconosciuti dall'ordinamento unionale e nazionale, devono potersi svolgere in condizioni di parità, e devono essere tutelati da violenze, mobbing e altri atti o condotte lesive, senza che possano assumere rilievo i suddetti fattori. In particolare, l'espressione "convinzioni personali" deve essere interpretata in tale contesto, come formula di chiusura del sistema, nel senso che le opinioni del lavoratore, che possono riguardare temi diversi tra cui anche l'esercizio dei diritti sociali (associazione sindacale, sciopero), anche con una proiezione dinamica e fattuale (adesione ad una associazione sindacale, esercizio del diritto di sciopero), non possono legittimare una condotta discriminatoria, che cioè non consenta al lavoratore di esercitare in situazione di parità i propri diritti. Ne consegue che nell'espressione "convinzioni personali", richiamata dagli artt. 1 e 4 del predetto
D.lgs. n. 216 del 2003, caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali, va ricompresa la discriminazione per
14 motivi sindacali” (Cass. civ. Sez. Unite, 21/07/2021, n. 20819; Sez. L, Sentenza n. 1 del
02/01/2020).
Quanto all'agevolazione probatoria in favore del soggetto che lamenta la discriminazione, è stato evidenziato (cfr. Cass. 27.9.2018 n. 23338, Cass. 12.10.2018 n.
25543) che le direttive in materia (n. 2000/78, così come le nn. 2006/54 e 2000/43), come interpretate della Corte di Giustizia, e i decreti legislativi di recepimento impongono l'introduzione di un meccanismo di agevolazione probatoria o alleggerimento del carico probatorio gravante sull'attore "prevedendo che questi alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, per far scattare l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'insussistenza della discriminazione", (cfr. Cass. n. 14206 del 2013, in materia di discriminazione di genere), con precisazione che "nulla ... autorizza a ritenere il suddetto regime probatorio applicabile solo all'azione speciale e, del resto, una interpretazione in senso così limitativo confliggerebbe con i principi posti dal legislatore comunitario". L'agevolazione probatoria in tanto può realizzarsi in quanto l'inversione dell'onere venga a situarsi in un punto del ragionamento presuntivo anteriore rispetto alla sua completa realizzazione secondo i canoni di cui all'art. 2729 c.c., finendosi altrimenti per porre a carico di chi agisce l'onere di una prova piena del fatto discriminatorio, ancorché raggiunta per via presuntiva. Il lavoratore deve provare il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione;
il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione, (cfr. Cass. n. 14206/13 coerente con le indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia 17.7.08, C303/06 10.7.08 Per_2
C-54/07 , 16.7.15 C- 83/14 in termini, Cass. n. 1/2020, cit.). Per_3 Per_4
15 Co Nella fattispecie, l'accesso al è scaturito dalle ordinanze della Giunta regionale della Campania che, nel contesto dell'emergenza pandemica, hanno disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado dall'1.03.2021, e ha interessato il periodo dal 2.03.2021 al 17.04.2021.
Il ricorrente ha dedotto che, su 32 settimane complessive di cassa integrazione Covid,
26, ovvero l'81,25% del totale, avevano interessato operatori di esercizio iscritti alla
FAISA CISAL, pari al 33,33% del totale degli operatori in servizio.
Tuttavia, come si evince dalla stessa prospettazione di cui al ricorso, tale
“discriminazione” non avrebbe alcun rapporto con l'affiliazione sindacale dei lavoratori, bensì con il fatto che tutti loro avevano promosso azioni individuali dinanzi al giudice del lavoro, conclusesi favorevolmente per i lavoratori nel periodo immediatamente antecedente alla cassa integrazione, per il pagamento dell'indennità agente unico.
Tali azioni sono state singolarmente promosse, senza alcun riferimento al sindacato o intervento di quest'ultimo, e vi hanno partecipato anche lavoratori la cui appartenenza sindacale non è nota (sigg. e sent. Tribunale di EN n. 101/2021). CP_5 CP_6
Il ricorrente non ha prospettato alcun contrasto, precedente o successivo, fra la datrice e la . Parte_3
Ne discende che la condotta datoriale di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità, tenuto conto delle argomentazioni usate, sia da ricondurre all'alveo non della discriminazione in senso proprio ma della rappresaglia o ritorsione, ovvero della ingiusta e arbitraria reazione datoriale a un comportamento legittimo del lavoratore.
In tale caso, non opera l'agevolazione probatoria di cui sopra e grava interamente su chi deduce il carattere ritorsivo della condotta l'onere di dare dimostrazione tanto del comportamento ritorsivo, quanto del rilievo determinante del motivo ritorsivo.
Nella fattispecie, tale prova manca, poiché risulta che fra i lavoratori che hanno ottenuto sentenze favorevoli per l'indennità agente unico e non ancora in quiescenza solo sei sono stati interessati dalla sospensione, mentre due (peraltro parimenti iscritti alla
) non sono stati coinvolti. Parte_3
16 Inoltre, i verbali degli incontri con le OO.SS. svolti ai sensi dell'art. 19, co. 2, D.L.
17/03/2020, n. 18, comprovano che la società ha sin dall'inizio sostenuto, anche dibattendo con i sindacati, l'impossibilità di far ruotare tutto il personale, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'azienda e dei turni e della dislocazione territoriale delle diverse corse espletate: tanto è vero che nel corso dell'incontro del 4.03.2021 proprio il rappresentante della , “comprendendo le esigenze Parte_3 organizzative circa la dislocazione territoriale delle corse”, chiedeva che venisse effettuata la rotazione fra tutti i lavoratori appartenenti ai vari gruppi dei capolinea interessati alla soppressione del servizio scolastico, in modo da garantire un'equa distribuzione. Nel verbale del 18.03.2021, l' ribadiva che tutti i lavoratori CP_1 avrebbero ruotato per “gruppi omogenei” a patto che questo non comportasse un aggravio di costi per l'azienda, e nel successivo verbale del 24.03.2021 ribadiva che avrebbe cercato una soluzione per far ruotare anche i tre addetti del gruppo di
EN, purché senza aggravio di costi (id est, pagamento dell'indennità di trasferta).
Ed infatti, risulta dai dati forniti dal ricorrente, e non specificamente contestati, che i tre operatori full time del gruppo di EN ( e , iscritti , Per_1 Tes_2 Parte_3
e iscritto UIL) sono stati quelli maggiormente penalizzati dalle sospensioni, Per_5
verosimilmente per la concentrazione di corse scolastiche. In particolare, ha Per_5
fatto meno cassa integrazione in quanto ammalato dal 1° al 13 marzo (cfr. certificati medici in prod. ETAC).
Co In definitiva, deve escludersi che la maggior collocazione in del ricorrente sia stata dettata in via esclusiva o comunque determinante da un intento punitivo per il giudizio intrapreso nei confronti dell'azienda.
Ciò posto, sebbene il d.lgs. 148/2015 non contenga, per la cassa integrazione ordinaria e per il FIS, una previsione analoga all'art. 24, co. 3, che per l'integrazione salariale straordinaria impone l'individuazione di meccanismi di rotazione ovvero l'indicazione delle ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi siffatti, il datore di lavoro non può esimersi dal rispettare i canoni generali di buona fede, correttezza e non discriminazione.
17 Nella fattispecie, l'azienda ha essenzialmente rifiutato di far ruotare gli operatori
(pacificamente fungibili), nonostante le sollecitazioni delle OO.SS., fra i diversi gruppi,
e ha invece proceduto solo alla rotazione per gruppi omogenei, in riferimento alla residenza di servizio.
Ciò però, nel protrarsi della sospensione, ha fatto sì che alcuni gruppi (fra cui
EN) siano risultati molto più penalizzati rispetto ad altri (ad esempio, nel gruppo di San Marco dei Cavoti vi sono ben due dipendenti che non hanno subito nemmeno una settimana di sospensione).
Inoltre, la datrice riguardo al gruppo di BO (al quale era assegnato il ricorrente), ha dichiarato che dei quattro autisti, era addetto all'esercizio e non Persona_6
aveva fatto cassa integrazione, poiché in malattia dal 19 marzo al 6 aprile;
era Per_7
part time ed aveva effettuato solo due settimane di integrazione per la difficoltà di Pt_4
farlo ruotare con i full time;
e avevano a carico moglie e due figli CP_7 CP_8 ciascuno, a differenza di che non aveva familiari a carico. Pt_1
Ma, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla società, non è Persona_6
stato affatto sospeso, nonostante il periodo di malattia non abbia coperto per intero quello di cassa integrazione e e sono stati in cassa integrazione solo per CP_7 CP_8 una settimana a fronte delle cinque settimane di È evidente l'eccessiva Pt_1
sproporzione nel numero di settimane di sospensione a carico del ricorrente rispetto agli altri colleghi, di per sé non giustificabile per la semplice presenza di superiori carichi di famiglia o di un periodo di malattia o perché era complicato far ruotare equamente anche il dipendente part-time.
In definitiva, mancando la prova che la datrice abbia attuato la sospensione secondo buona fede, la stessa va condannata al risarcimento del danno, commisurato – in applicazione analogica del criterio indicato dalla giurisprudenza in materia di violazione dei criteri di scelta per i lavoratori da porre in CIGS – alla differenza fra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24738 del 04/12/2015; Sez.
L, Sentenza n. 10376 del 20/04/2021).
18 Il relativo importo può essere quantificato in € 1.151,04, come richiesto in ricorso, stante l'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, non si ravvisano le ragioni di inammissibilità prospettate dal ricorrente.
La mancata specificazione dei turni è irrilevante, in presenza di una richiesta di restituzione di tutte le somme erogate a titolo di indennità di trasferta nel periodo in questione, fondata sul presupposto che il ricorrente non aveva mai mutato la propria residenza di lavoro;
le norme contrattuali fondanti il preteso diritto alla restituzione sono state, invece, specificamente richiamate e versate in atti.
Nel merito, la domanda è però infondata.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 12/06/2020, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
L'indennità di trasferta, per il personale viaggiante delle aziende associate all'ANAV
(quale è l' ), è corrisposta – ai sensi dell'art. 20/B del CCNL 23.07.1976 – “nei CP_1
casi e con le modalità seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale: sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di
19 concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza”.
L'indennità è corrisposta “nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza limitatamente al primo scaglione sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le
14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto”.
L'accordo nazionale 28 agosto 2001 ha ridefinito gli importi dell'indennità di trasferta a decorrere dal 1° gennaio 2002; i relativi importi sono stati quindi stabiliti in:
- misura intera L. 77.100 (€ 39,82)
- frazione di 2/3 L. 51.400 (€ 26,55)
- frazione di 1/3 L. 25.700 (€ 13,27).
La lettura della normativa contrattuale – vincolante, stante la riconosciuta adesione all'ANAV della resistente – rende evidente che l'indennità di trasferta è corrisposta in presenza di situazioni di fatto diversificate, e in misura variabile a seconda di quale sia l'ipotesi concretamente applicabile.
Appare pertanto del tutto apodittica la pretesa dell' di ripetere quanto versato in CP_1
ragione del solo fatto che il ricorrente avesse la residenza di servizio a San OM
(ipotesi contemplata dall'art. 20/A del CCNL 23.07.1976).
Del resto, come si evince dalle buste paga, quando il ha ricevuto l'indennità di Pt_1 trasferta l'ha sempre ricevuta nella misura di un terzo, pari a € 13,27. Ciò corrobora la fondatezza della tesi difensiva del ricorrente, il quale ha dedotto che l'indennità era corrisposta in presenza di turni non occasionali, implicanti corse da San OM a
Napoli andata e ritorno (di 170 Km sola andata), comportanti sosta fuori residenza durante le ore dei pasti, di durata inferiore a 7 e superiore a 4.
Ed infatti, il teste ha riferito che “il ricorrente ha sempre fatto servizio fino al ES
2019 sulle tratte San OM- EN e San OM-Napoli per tre giorni a settimana…..preciso che quando ho parlato della trasferta che ci veniva pagata, era solo con riferimento alle corse per Napoli”. Inoltre, gli stessi turni depositati dalla
20 società confermano che il turno A prevedeva la partenza da San OM alle 5.45 con arrivo a Napoli alle 9.00, sosta fuori residenza durante le ore dei pasti e ripartenza da Napoli, dopo oltre 4 ore, ovvero alle 14.10 per rientrare a San OM alle 18.20.
Del resto, l' avrebbe scientemente versato, per anni, somme non dovute, senza CP_1
mai rilevare alcun errore o anomalia, e senza mai avanzare alcuna richiesta di restituzione degli importi indebitamente versati fino al momento della costituzione nel presente giudizio (di circa tre anni successiva alle erogazioni asseritamente indebite).
Ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale ed il venir meno della necessità di pronunciarsi sulla reconventio reconventionis proposta dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di valore della controversia, ridotta del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto e vista la serialità.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico- fisica derivante dal mancato adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere CP_1 al ricorrente l'importo di € 22.963,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora
(22.02.2022) al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno in relazione alla collocazione in CIG Covid nel periodo marzo/aprile 2021;
4) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente di € CP_1
1.151,04 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall' CP_1
21 6) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.771,60 oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in EN, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
22
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di EN
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3614/2022R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], residente a [...]al Parte_1
corso Dante 13, (CF ), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Maurizio Zeoli e dall'avv. Daniela Sarracino, con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Sarracino in EN al viale Martiri d'Ungheria 13, in virtù di mandato in atti;
- RICORRENTE -
C O N T R O
(P.IVA ), in persona del procuratore generale – institore CP_1 P.IVA_1
della , giusta procura generale in data 30 giugno Parte_2
2014 autenticata dall'avv. Giovanni Iannella, notaio in EN (Rep. 43161 –
Raccolta 18830) registrata in EN il 1 luglio 2014, n. 5053, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Ioele, in virtù di procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio al Corso Umberto I, n. 122 Cava De' Tirreni;
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del
23.01.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.08.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
esponendo:
- di essere dipendente della resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operatore di esercizio e mansioni di conducente di autobus adibiti al trasporto viaggiatori sulle linee di cui la datrice di lavoro è concessionaria;
- che da febbraio 2012 ad aprile 2019 aveva svolto le proprie mansioni sulla linea San
OM in Galdo- EN, della lunghezza di 70 km solo andata e San
OM in Galdo- Napoli, della lunghezza di 170 km solo andata, effettuando sempre sia l'andata sia il ritorno;
- che i percorsi avevano lunghezza superiore a 50 km e i pullman utilizzati avevano una capacità di almeno 10 persone;
- che non aveva usufruito dei riposi maturati secondo la normativa vigente per tali percorsi, dettata dal regolamento CE n. 561/2006;
- che infatti i conducenti rispettavano il turno di riposo domenicale, con un riposo costante di 24 ore, a cui aggiungere l'intervallo tra lo smonto del sabato e l'avvio lavoro del lunedì, in luogo del maggiore stacco previsto dal citato regolamento;
- che nel periodo febbraio 2012- aprile 2019 aveva svolto turni implicanti, a settimane alterne, gli orari di smonto al sabato e ripresa il lunedì successivo indicati analiticamente in ricorso, con perdita di 2.330 ore complessive di riposo;
- che, già con nota del 22.02.2022 chiedeva il risarcimento del danno occorso per il mancato rispetto dell'obbligo di fruizione del riposo settimanale regolare di cui al
Regolamento CE 561/2006;
- che, in seguito all'ordinanza n. 6 del 27.02.2021 della di sospensione CP_2 dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado nel contesto dell'epidemia da COVID 19, l' aveva deciso di ridurre i servizi e comunicato ai CP_1
singoli dipendenti la sospensione dal lavoro, con decorrenza 2.03.2021;
2 - che nella medesima comunicazione aveva precisato che sarebbe stato richiesto l'intervento del Fondo di Solidarietà Autoferrotranvieri per l'accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza Covid 19”;
- che la sospensione del servizio era durata sino al 17.04.2021;
- che nella successiva applicazione dell'istituto l'azienda aveva fatto che in modo che fossero interessati dalla sospensione e dal conseguente danno retributivo quasi esclusivamente i dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale , in Parte_3
maniera discriminatoria;
- che, infatti, su 32 settimane complessive di sospensione ben 26, l'81,25 % del totale, avevano interessato solo personale iscritto alla , a dispetto del fatto per Parte_3
cui, su un totale di 24 operatori di esercizio in servizio durante il periodo considerato dalla cassa integrazione, solo 8, ovvero il 33,33% del totale, erano iscritti alla Pt_3
;
[...]
- che la motivazione era dovuta al fatto che quasi tutti gli iscritti alla , tra cui il Pt_3
ricorrente, avevano da poco ottenuto dal Tribunale di EN sentenze favorevoli in materia di mancata erogazione di indennità agente unico;
- che già con invito e diffida del 30.09.2021 aveva chiesto, in via stragiudiziale, il risarcimento del danno.
Concludeva chiedendo di “- sentire accertare e dichiarare il diritto dell'esponente al godimento dei riposi settimanali nella misura specificata in premessa al paragrafo 5) e per l'effetto condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., al CP_1
risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, patiti dal ricorrente per il mancato godimento degli stessi, nella misura di Euro 34.447,80, come liquidato in premessa, oppure in quella diversa maggiore misura, a stabilirsi in sua giustizia, - sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno corrispondente alla decurtazione retributiva subita nel periodo di cui al punto 9) della premessa, nella misura di Euro 1.151,04 o di quel diverso importo a stabilirsi, anche in via equitativa, - con condanna di in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento di tutto CP_1
quanto stabilito in virtù dei predetti accertamenti, in ogni caso con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi, dalla maturazione al soddisfo”.
3 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in CP_1 fatto ed in diritto, spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo di
€ 19.692,68, corrispondente all'indennità di trasferta erogata negli anni 2012-2019 e non dovuta, in quanto la residenza di lavoro del ricorrente non era mai mutata.
Con memoria integrativa a seguito di riconvenzionale, il ricorrente chiedeva il rigetto
CP_ della domanda proposta dall' e, nel caso di accoglimento della stessa, proponeva reconventio reconventionis chiedendo, anche in compensazione al credito da restituzione opposto da controparte, la domanda di accertamento del diritto dell'esponente al pagamento di € 25.013,16 a titolo di indennità di lavoro straordinario maturata tra il novembre 2013 e l'aprile 2019, o a quella diversa misura, maggiore o minore, a stabilirsi.
Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente domanda, in primo luogo, il risarcimento del danno per l'omessa fruizione, nel periodo febbraio 2012 – aprile 2019, dei riposi come previsti dal regolamento CE n.
561/2006.
Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006 «disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale» (art. 1).
Esso trova applicazione al trasporto su strada di passeggeri «effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine» (art. 2, comma 1, lett. b), con la sola esclusione «veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri» (art. 3, lett. a).
Il regolamento non fa alcuna distinzione né fra trasporto urbano ed extraurbano, né fra servizi che si svolgono all'interno di un solo paese o fra più paesi, né infine in base al
4 titolo – contratto fra soggetti privati o titolo autorizzativo pubblico – in virtù del quale il servizio viene espletato.
Del resto, distinzioni siffatte frustrerebbero lo scopo dell'atto, che era quello di apprestare un complesso di regole più semplici e chiare, anche con specifico riferimento al relativo campo di applicazione, proprio per permetterne un'interpretazione e un'attuazione quanto più possibile uniformi ed efficaci, nell'ottica di un miglioramento delle condizioni sociali dei lavoratori dipendenti, nonché della sicurezza stradale in generale (cfr. punti 3, 4, 7, 13, 15 e 17 del preambolo).
L'applicazione del regolamento anche al settore del TPL appare, peraltro, pacifica in considerazione del tenore letterale del regolamento stesso, come attestano gli indirizzi interpretativi che sono stati emanati (cfr. la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n.
61 del 14.01.2021 allegata alla produzione di parte ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto di essere stato addetto alla guida di autobus di linea su tratte
Cont extraurbane del aventi percorrenza superiore ai 50 km, e specificamente sulla linea
San OM in Galdo- EN, con una percorrenza di 70 km solo andata e San
OM in Galdo- Napoli, comportante una percorrenza di 170 km solo andata.
Tanto la stabile adibizione, nel periodo febbraio 2012 – aprile 2019, alle suddette linee, quanto la durata del tragitto superiore a 50 km solo andata sono circostanze pacifiche, sebbene la resistente abbia eccepito che per il periodo da febbraio 2012 – ottobre 2013 la tratta San OM in Galdo- Napoli fosse affidata a , contestato Persona_1
l'effettiva lunghezza del percorso per la tratta San OM in Galdo- EN
(che sarebbe pari su strada a 52,5 km solo andata) e dedotto che durante il tragitto erano previste delle fermate.
I testi e entrambi colleghi del ricorrente, hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato sia che nel periodo in questione il ricorrente faceva la linea San OM in Galdo – EN e San OM -Napoli (circostanze riferite anche dal teste
, citato da parte resistente), per una distanza superiore a 50 km solo Testimone_3
andata, facendo sempre andata e ritorno con pullman con capacità di almeno dieci persone, sia che il percorso si svolgeva su strade secondarie e provinciali, tortuose, sconnesse e piene di curve. Inoltre, i testi di parte ricorrente ed anche il teste di parte
5 resistente hanno dichiarato che era assegnato alla Testimone_3 Persona_1
tratta EN- Napoli e non San OM- Napoli, come invece dedotto dalla resistente.
L'art. 3, lett. a del regolamento parla espressamente, nel testo italiano, di «percorso», parola che indica l'itinerario che si attraversa per spostarsi da un luogo a un altro. Il percorso, senza ulteriori specificazioni, è, pertanto, il tratto di strada da un punto a un altro;
nel caso in esame, dunque, l'itinerario che collega il punto iniziale e quello finale della linea, senza tenere conto delle tappe intermedie (e quindi della eventuale suddivisione della linea stessa in un numero maggiore o minore di tratte).
È utile, in quanto le espressioni usate sono più trasparenti, il richiamo alle versioni ufficiali in lingua inglese, francese e tedesca del regolamento, che fanno riferimento a
«regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres», a «services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km», e al caso in cui «die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt».
Anche la lettura della norma nel più ampio contesto in cui è inserita induce a ritenere che il legislatore europeo, quando ha parlato di «percorso», abbia inteso riferirsi alla complessiva distanza coperta dalla linea.
Infatti, proprio il punto 24 del preambolo, laddove evidenzia che «Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole opportune per i veicoli impiegati nei servizi regolari di trasporto passeggeri operanti entro un raggio di 50 km», tali da garantire un livello di tutela adeguato per quanto attiene a tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, lascia intendere – a contrario – che qualora il servizio operi oltre il raggio di 50 km le tutele sono quelle poste dal regolamento 561; ed è evidente che, in italiano, operare entro od oltre un determinato raggio di chilometri fa univoco riferimento alla complessiva distanza fra il punto di partenza e quello di arrivo. Del resto, le versioni inglese, francese e tedesca del regolamento, a differenza di quella italiana, utilizzano al punto 24 del preambolo esattamente le medesime parole adoperate dall'art. 3, lett. a.
Infine, in chiave teleologica, si desume dalla finalità del regolamento – che si ribadisce essere stata quella di «armonizzare le condizioni di concorrenza … con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la
6 sicurezza stradale» – che l'esclusione dalle maggiori tutele ivi previste si giustifica in ragione di percorrenze che il legislatore considera esigue e, come tali, bisognevoli di minori cautele per gli autisti, sia nell'ottica della tutela del lavoro che della complessiva sicurezza della circolazione.
Da questo angolo visuale, si impone di concludere che la soglia di percorrenza individuata dal regolamento va valutata con riferimento all'intera linea servita dal medesimo autista con una determinata corsa, e non alle eventuali frazioni di cui essa, per determinazione aziendale, può essere composta.
Sono, invece, del tutto irrilevanti le interruzioni dell'attività di guida dovute alle soste per la fermata e la discesa dei passeggeri nei vari comuni posti lungo l'itinerario.
Tali soste, se possono rilevare, sul diverso versante dell'orario di lavoro degli autisti, ai fini del computo del tempo complessivamente trascorso alla guida, non costituiscono, infatti, «interruzioni» del «periodo di guida» ai sensi del regolamento 561, che definisce le prime come «ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo» e il secondo come «il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi».
Del resto, una diversa lettura, che consentisse, di fatto, ai singoli esercenti di determinare la durata del «percorso», frustrerebbe l'esigenza di uniforme applicazione del regolamento da parte delle autorità nazionali preposte al controllo (punto 13 del preambolo).
Anche l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha, da ultimo, acceduto a tale interpretazione
(cfr. al riguardo la nota n. 61 del 14.01.2021, prodotta da parte ricorrente).
Per tutte le ragioni esposte deve ritenersi fondata la doglianza del ricorrente, essendo circostanze pacifiche e incontroverse, in quanto non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte resistente, che: (a) il ricorrente sia stato addetto, nei periodi di cui al ricorso, alle specifiche linee ivi indicate;
(b) le suddette linee implichino una percorrenza, dalla partenza al capolinea, superiore ai 50 km;
(c) il ricorrente abbia fruito dei riposi settimanali nella misura indicata in ricorso.
7 Al riguardo, si rammenta che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non solo i fatti oggetto di esplicita ammissione da parte del convenuto, ma anche i fatti e le circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale e il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno di recente riaffermato che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti;
pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065).
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno poi precisato che la «non contestazione» è esclusa solo in caso di contestazione «chiara e specifica». La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati) e quali invece i fatti incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum (così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 2832 del 12/02/2016).
Nel caso in esame, parte resistente, in punto di fatto, ha dedotto che il ricorrente era assegnato a rotazione sui turni di cui all'allegato 2 della produzione e sul punto e i testi e hanno confermato che era assegnato Testimone_1 Testimone_3 Pt_1
solo ai turni A e B, in quanto il turno C, che partiva da EN e non da San
OM, era assegnato a Testimone_2
8 Inoltre, dall'analisi dei turni allegati dalla resistente emerge che gli orari di partenza si discostano leggermente da quelli indicati dal ricorrente;
in particolare, il turno A iniziava alle 5,45 e terminava alle 18,20, mentre il turno B iniziava alle 6,50 e terminava
CP_ alle 14,55. Quanto ai turni, l' ha dedotto che nel calcolo delle ore di riposo non godute, il ricorrente non aveva tenuto conto delle giornate di ferie, malattia e festività risultanti dai cedolini in atti e che le buste paga relative agli anni dal 2012 al 2019, sottoscritte dal ricorrente, smentivano l'andamento costante della prestazione lavorativa come dedotta in ricorso.
Alla luce delle difese di parte resistente e delle risultanze istruttorie, può ritenersi pacifico che il ricorrente svolgesse in maniera alternata il turno A implicante lo smonto il sabato alle 18.20 e la ripresa il lunedì alle 5.45 e il turno B con smonto il sabato alle
14.55 e la ripresa il lunedì alle 6.50 nel periodo scolastico, ovvero il turno A con i medesimi orari e il turno B con smonto il sabato alle 14.40 e la ripresa lunedì alle 7.00, nel periodo non scolastico, con conseguente fruizione di un riposo settimanale inferiore a quello “regolare” previsto dal reg. 561.
L'osservanza dei turni indicati in ricorso è stata inoltre confermata dai testi e ES
, a conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi. _3
Sussistono pertanto la violazione lamentata e l'inadempimento datoriale, che nel periodo oggetto di causa ha – pacificamente – comportato il godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dalla l. 138/1958, art. 8 («Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro. […] È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti») in luogo di quella prevista dall'art. 8, comma 6 del reg. 561/06, a mente del quale «Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare
[di almeno 45 ore ex art. 4, lett. h] oppure – un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione».
9 Per quanto riguarda il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla fruizione di riposi settimanali in misura inferiore a quella garantita dalla legge, si osserva che, in linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del
10/02/2014), il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, la
S.C. ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004) di distinguere il danno da
"usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Cass. Sez. L, Sentenza n.
17179 del 27/07/2006). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale
(a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie – per le quali siffatta copertura non sussiste –, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero – previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall'art. 14 del
Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 –, esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).
10 Su tali premesse si è pertanto affermato nella giurisprudenza di legittimità
l'orientamento per cui «La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale» (così Cass. Sez. L, Sentenza
n. 14710 del 14/07/2015; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 15157 del 20/07/2015,
Sez. L, Sentenza n. 16665 del 10/08/2015; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25135 del
08/10/2019).
Ancora, la S.C., sia pure con riferimento ad ambiti diversi dall'autotrasporto, ha ribadito che «La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno» (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019; cfr., nello stesso senso, anche Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019).
Nella fattispecie, provata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi settimanali, occorre considerare che tale violazione, a causa della ciclica ripetizione di turni che comportavano che la prestazione venisse costantemente resa oltre i limiti di legge, si è protratta per quasi otto anni.
Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, posto che la riduzione del riposo settimanale ha indubbiamente inciso negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare il tempo allo svolgimento di attività ricreative.
11 Proprio in tale maggiore gravosità, che incide «su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento)» (così, ancora, Cass. 14710/2015, cit.), si sostanzia il danno da usura psico-fisica, che per le ragioni sin qui esposte va, conseguentemente, ritenuto sussistente a fronte della prova della sistematica riduzione dei riposi settimanali.
Del resto, la violazione della disciplina sui riposi appare particolarmente penalizzante in un settore come quello considerato, in cui le giornate lavorative, implicando la necessità di effettuare pause inoperose che – tuttavia – non configurano riposo, vedono il lavoratore ciclicamente impegnato per un numero di ore superiore alla durata effettiva del turno di guida.
Il risarcimento dev'essere liquidato, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, alla stregua di una valutazione equitativa che tenga conto della concreta gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.
Nel caso concreto, ai fini della quantificazione occorre considerare il maggior valore della prestazione resa oltre i limiti fissati dalla legge, che consente di assimilare al lavoro straordinario l'espletamento della prestazione in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, ma anche la circostanza che non si discorra di soppressione dei riposi settimanali, bensì di loro riduzione sotto i limiti di legge. Inoltre, relativamente alla quantificazione, va rilevato che il numero di ore di riposo mensilmente perdute, per il quale il ricorrente chiede il risarcimento, non tiene conto che nel periodo considerato il ricorrente ha goduto di ferie, permessi, si è assentato dal lavoro per malattia o altre ragioni diverse, circostanze che incidono sull'entità del pregiudizio effettivo;
così come va considerato che la rotazione sui due diversi turni, il leggero scostamento degli orari di smonto e rimonto rispetto a quelli indicati dal ricorrente, pure incidono sulla quantità di riposi perduti.
12 Alla stregua delle considerazioni che precedono appare equa una quantificazione dei riposi perduti nella misura di 18 ore mensili (corrispondenti a sei ore di riposo non fruite per tre volte al mese).
Non può, invero, tenersi conto del calcolo delle ore effettuato nella memoria di parte ricorrente, in quanto non vi è indicazione analitica delle modalità di calcolo delle ore individuate, considerato anche che le giornate di festività richiamate ed escluse, già non erano state considerate nei calcoli di parte ricorrente.
In ordine all'eccezione di prescrizione, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Il ricorrente ha inviato un primo atto di diffida/reclamo gerarchico in data 22.02.2022; pertanto, l'eccezione non è fondata, avendo lo stesso agito per il periodo da febbraio
2012 ad aprile 2019.
Si ritiene dunque equa una determinazione del risarcimento in complessivi € 22.963,68, tenuto conto del numero di ore di riposo non fruite nel periodo considerato (198 per l'anno 2012, 216 per gli anni dal 2013 al 2018 e 72 per l'anno 2019) e dell'importo della retribuzione oraria, maggiorata del 10% (corrispondente alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario), pari a € 14,00 per gli anni 2012-2013-
2014-2015, a € 15,17 per l'anno 2016, a € 15,43 per l'anno 2017, e € 15,66 per gli anni
2018 e 2019, come da calcoli effettuati in ricorso e non specificamente contestati.
L va quindi condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, il CP_1
suddetto importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora (richiesta del 22.02.2022, valida a costituire in mora il debitore in ossequio al principio per cui «Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto»: Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015) al saldo.
13 In secondo luogo, il ricorrente chiede il risarcimento del danno assumendo di essere stato penalizzato, in quanto iscritto alla , nella scelta dei lavoratori da Parte_3 collocare in cassa integrazione nel periodo dell'emergenza Covid.
Ai sensi dell'art. 15, l. 300/1970, “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: … b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”.
L'art. 2 del D. Lgs. 09/07/2003, n. 216 sancisce poi che “per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età, della nazionalità o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta…”.
La S.C. ha in proposito ritenuto che “L'intervenuto rafforzamento della tutela antidiscriminatoria, quale garanzia dei diritti fondamentali, costituisce elemento di lettura della direttiva n. 78/2000, recepita nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 216 del 2003, nel senso che i diritti in materia di lavoro e sindacali, riconosciuti dall'ordinamento unionale e nazionale, devono potersi svolgere in condizioni di parità, e devono essere tutelati da violenze, mobbing e altri atti o condotte lesive, senza che possano assumere rilievo i suddetti fattori. In particolare, l'espressione "convinzioni personali" deve essere interpretata in tale contesto, come formula di chiusura del sistema, nel senso che le opinioni del lavoratore, che possono riguardare temi diversi tra cui anche l'esercizio dei diritti sociali (associazione sindacale, sciopero), anche con una proiezione dinamica e fattuale (adesione ad una associazione sindacale, esercizio del diritto di sciopero), non possono legittimare una condotta discriminatoria, che cioè non consenta al lavoratore di esercitare in situazione di parità i propri diritti. Ne consegue che nell'espressione "convinzioni personali", richiamata dagli artt. 1 e 4 del predetto
D.lgs. n. 216 del 2003, caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali, va ricompresa la discriminazione per
14 motivi sindacali” (Cass. civ. Sez. Unite, 21/07/2021, n. 20819; Sez. L, Sentenza n. 1 del
02/01/2020).
Quanto all'agevolazione probatoria in favore del soggetto che lamenta la discriminazione, è stato evidenziato (cfr. Cass. 27.9.2018 n. 23338, Cass. 12.10.2018 n.
25543) che le direttive in materia (n. 2000/78, così come le nn. 2006/54 e 2000/43), come interpretate della Corte di Giustizia, e i decreti legislativi di recepimento impongono l'introduzione di un meccanismo di agevolazione probatoria o alleggerimento del carico probatorio gravante sull'attore "prevedendo che questi alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, per far scattare l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'insussistenza della discriminazione", (cfr. Cass. n. 14206 del 2013, in materia di discriminazione di genere), con precisazione che "nulla ... autorizza a ritenere il suddetto regime probatorio applicabile solo all'azione speciale e, del resto, una interpretazione in senso così limitativo confliggerebbe con i principi posti dal legislatore comunitario". L'agevolazione probatoria in tanto può realizzarsi in quanto l'inversione dell'onere venga a situarsi in un punto del ragionamento presuntivo anteriore rispetto alla sua completa realizzazione secondo i canoni di cui all'art. 2729 c.c., finendosi altrimenti per porre a carico di chi agisce l'onere di una prova piena del fatto discriminatorio, ancorché raggiunta per via presuntiva. Il lavoratore deve provare il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione;
il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione, (cfr. Cass. n. 14206/13 coerente con le indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia 17.7.08, C303/06 10.7.08 Per_2
C-54/07 , 16.7.15 C- 83/14 in termini, Cass. n. 1/2020, cit.). Per_3 Per_4
15 Co Nella fattispecie, l'accesso al è scaturito dalle ordinanze della Giunta regionale della Campania che, nel contesto dell'emergenza pandemica, hanno disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado dall'1.03.2021, e ha interessato il periodo dal 2.03.2021 al 17.04.2021.
Il ricorrente ha dedotto che, su 32 settimane complessive di cassa integrazione Covid,
26, ovvero l'81,25% del totale, avevano interessato operatori di esercizio iscritti alla
FAISA CISAL, pari al 33,33% del totale degli operatori in servizio.
Tuttavia, come si evince dalla stessa prospettazione di cui al ricorso, tale
“discriminazione” non avrebbe alcun rapporto con l'affiliazione sindacale dei lavoratori, bensì con il fatto che tutti loro avevano promosso azioni individuali dinanzi al giudice del lavoro, conclusesi favorevolmente per i lavoratori nel periodo immediatamente antecedente alla cassa integrazione, per il pagamento dell'indennità agente unico.
Tali azioni sono state singolarmente promosse, senza alcun riferimento al sindacato o intervento di quest'ultimo, e vi hanno partecipato anche lavoratori la cui appartenenza sindacale non è nota (sigg. e sent. Tribunale di EN n. 101/2021). CP_5 CP_6
Il ricorrente non ha prospettato alcun contrasto, precedente o successivo, fra la datrice e la . Parte_3
Ne discende che la condotta datoriale di cui il ricorrente lamenta l'illegittimità, tenuto conto delle argomentazioni usate, sia da ricondurre all'alveo non della discriminazione in senso proprio ma della rappresaglia o ritorsione, ovvero della ingiusta e arbitraria reazione datoriale a un comportamento legittimo del lavoratore.
In tale caso, non opera l'agevolazione probatoria di cui sopra e grava interamente su chi deduce il carattere ritorsivo della condotta l'onere di dare dimostrazione tanto del comportamento ritorsivo, quanto del rilievo determinante del motivo ritorsivo.
Nella fattispecie, tale prova manca, poiché risulta che fra i lavoratori che hanno ottenuto sentenze favorevoli per l'indennità agente unico e non ancora in quiescenza solo sei sono stati interessati dalla sospensione, mentre due (peraltro parimenti iscritti alla
) non sono stati coinvolti. Parte_3
16 Inoltre, i verbali degli incontri con le OO.SS. svolti ai sensi dell'art. 19, co. 2, D.L.
17/03/2020, n. 18, comprovano che la società ha sin dall'inizio sostenuto, anche dibattendo con i sindacati, l'impossibilità di far ruotare tutto il personale, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'azienda e dei turni e della dislocazione territoriale delle diverse corse espletate: tanto è vero che nel corso dell'incontro del 4.03.2021 proprio il rappresentante della , “comprendendo le esigenze Parte_3 organizzative circa la dislocazione territoriale delle corse”, chiedeva che venisse effettuata la rotazione fra tutti i lavoratori appartenenti ai vari gruppi dei capolinea interessati alla soppressione del servizio scolastico, in modo da garantire un'equa distribuzione. Nel verbale del 18.03.2021, l' ribadiva che tutti i lavoratori CP_1 avrebbero ruotato per “gruppi omogenei” a patto che questo non comportasse un aggravio di costi per l'azienda, e nel successivo verbale del 24.03.2021 ribadiva che avrebbe cercato una soluzione per far ruotare anche i tre addetti del gruppo di
EN, purché senza aggravio di costi (id est, pagamento dell'indennità di trasferta).
Ed infatti, risulta dai dati forniti dal ricorrente, e non specificamente contestati, che i tre operatori full time del gruppo di EN ( e , iscritti , Per_1 Tes_2 Parte_3
e iscritto UIL) sono stati quelli maggiormente penalizzati dalle sospensioni, Per_5
verosimilmente per la concentrazione di corse scolastiche. In particolare, ha Per_5
fatto meno cassa integrazione in quanto ammalato dal 1° al 13 marzo (cfr. certificati medici in prod. ETAC).
Co In definitiva, deve escludersi che la maggior collocazione in del ricorrente sia stata dettata in via esclusiva o comunque determinante da un intento punitivo per il giudizio intrapreso nei confronti dell'azienda.
Ciò posto, sebbene il d.lgs. 148/2015 non contenga, per la cassa integrazione ordinaria e per il FIS, una previsione analoga all'art. 24, co. 3, che per l'integrazione salariale straordinaria impone l'individuazione di meccanismi di rotazione ovvero l'indicazione delle ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi siffatti, il datore di lavoro non può esimersi dal rispettare i canoni generali di buona fede, correttezza e non discriminazione.
17 Nella fattispecie, l'azienda ha essenzialmente rifiutato di far ruotare gli operatori
(pacificamente fungibili), nonostante le sollecitazioni delle OO.SS., fra i diversi gruppi,
e ha invece proceduto solo alla rotazione per gruppi omogenei, in riferimento alla residenza di servizio.
Ciò però, nel protrarsi della sospensione, ha fatto sì che alcuni gruppi (fra cui
EN) siano risultati molto più penalizzati rispetto ad altri (ad esempio, nel gruppo di San Marco dei Cavoti vi sono ben due dipendenti che non hanno subito nemmeno una settimana di sospensione).
Inoltre, la datrice riguardo al gruppo di BO (al quale era assegnato il ricorrente), ha dichiarato che dei quattro autisti, era addetto all'esercizio e non Persona_6
aveva fatto cassa integrazione, poiché in malattia dal 19 marzo al 6 aprile;
era Per_7
part time ed aveva effettuato solo due settimane di integrazione per la difficoltà di Pt_4
farlo ruotare con i full time;
e avevano a carico moglie e due figli CP_7 CP_8 ciascuno, a differenza di che non aveva familiari a carico. Pt_1
Ma, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla società, non è Persona_6
stato affatto sospeso, nonostante il periodo di malattia non abbia coperto per intero quello di cassa integrazione e e sono stati in cassa integrazione solo per CP_7 CP_8 una settimana a fronte delle cinque settimane di È evidente l'eccessiva Pt_1
sproporzione nel numero di settimane di sospensione a carico del ricorrente rispetto agli altri colleghi, di per sé non giustificabile per la semplice presenza di superiori carichi di famiglia o di un periodo di malattia o perché era complicato far ruotare equamente anche il dipendente part-time.
In definitiva, mancando la prova che la datrice abbia attuato la sospensione secondo buona fede, la stessa va condannata al risarcimento del danno, commisurato – in applicazione analogica del criterio indicato dalla giurisprudenza in materia di violazione dei criteri di scelta per i lavoratori da porre in CIGS – alla differenza fra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24738 del 04/12/2015; Sez.
L, Sentenza n. 10376 del 20/04/2021).
18 Il relativo importo può essere quantificato in € 1.151,04, come richiesto in ricorso, stante l'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale, non si ravvisano le ragioni di inammissibilità prospettate dal ricorrente.
La mancata specificazione dei turni è irrilevante, in presenza di una richiesta di restituzione di tutte le somme erogate a titolo di indennità di trasferta nel periodo in questione, fondata sul presupposto che il ricorrente non aveva mai mutato la propria residenza di lavoro;
le norme contrattuali fondanti il preteso diritto alla restituzione sono state, invece, specificamente richiamate e versate in atti.
Nel merito, la domanda è però infondata.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 12/06/2020, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1734 del 25/01/2011 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010).
L'indennità di trasferta, per il personale viaggiante delle aziende associate all'ANAV
(quale è l' ), è corrisposta – ai sensi dell'art. 20/B del CCNL 23.07.1976 – “nei CP_1
casi e con le modalità seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale: sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore nonché i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per più settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse località; 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea è costituita da più atti di
19 concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestare la sua opera fuori residenza”.
L'indennità è corrisposta “nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza limitatamente al primo scaglione sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purché detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioè tra le 11,30 e le
14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto”.
L'accordo nazionale 28 agosto 2001 ha ridefinito gli importi dell'indennità di trasferta a decorrere dal 1° gennaio 2002; i relativi importi sono stati quindi stabiliti in:
- misura intera L. 77.100 (€ 39,82)
- frazione di 2/3 L. 51.400 (€ 26,55)
- frazione di 1/3 L. 25.700 (€ 13,27).
La lettura della normativa contrattuale – vincolante, stante la riconosciuta adesione all'ANAV della resistente – rende evidente che l'indennità di trasferta è corrisposta in presenza di situazioni di fatto diversificate, e in misura variabile a seconda di quale sia l'ipotesi concretamente applicabile.
Appare pertanto del tutto apodittica la pretesa dell' di ripetere quanto versato in CP_1
ragione del solo fatto che il ricorrente avesse la residenza di servizio a San OM
(ipotesi contemplata dall'art. 20/A del CCNL 23.07.1976).
Del resto, come si evince dalle buste paga, quando il ha ricevuto l'indennità di Pt_1 trasferta l'ha sempre ricevuta nella misura di un terzo, pari a € 13,27. Ciò corrobora la fondatezza della tesi difensiva del ricorrente, il quale ha dedotto che l'indennità era corrisposta in presenza di turni non occasionali, implicanti corse da San OM a
Napoli andata e ritorno (di 170 Km sola andata), comportanti sosta fuori residenza durante le ore dei pasti, di durata inferiore a 7 e superiore a 4.
Ed infatti, il teste ha riferito che “il ricorrente ha sempre fatto servizio fino al ES
2019 sulle tratte San OM- EN e San OM-Napoli per tre giorni a settimana…..preciso che quando ho parlato della trasferta che ci veniva pagata, era solo con riferimento alle corse per Napoli”. Inoltre, gli stessi turni depositati dalla
20 società confermano che il turno A prevedeva la partenza da San OM alle 5.45 con arrivo a Napoli alle 9.00, sosta fuori residenza durante le ore dei pasti e ripartenza da Napoli, dopo oltre 4 ore, ovvero alle 14.10 per rientrare a San OM alle 18.20.
Del resto, l' avrebbe scientemente versato, per anni, somme non dovute, senza CP_1
mai rilevare alcun errore o anomalia, e senza mai avanzare alcuna richiesta di restituzione degli importi indebitamente versati fino al momento della costituzione nel presente giudizio (di circa tre anni successiva alle erogazioni asseritamente indebite).
Ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale ed il venir meno della necessità di pronunciarsi sulla reconventio reconventionis proposta dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di valore della controversia, ridotta del 30% stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto e vista la serialità.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico- fisica derivante dal mancato adeguamento della turnazione alle disposizioni del regolamento comunitario 561/2006;
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere CP_1 al ricorrente l'importo di € 22.963,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate, da calcolarsi a decorrere dalla messa in mora
(22.02.2022) al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno in relazione alla collocazione in CIG Covid nel periodo marzo/aprile 2021;
4) per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente di € CP_1
1.151,04 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall' CP_1
21 6) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.771,60 oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in EN, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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