Articolo 54 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 53Articolo 55
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10 marzo 1948
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16 febbraio 2001
Art. 54. ((Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione puo' essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.)) I progetti di modificazione del presente Statuito di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della.
Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro ((due mesi))
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima a deliberazione una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il ((Presidente della Regione)) puo' indire un referendum, consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
((Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.)) Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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