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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2195/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRIGERIO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA L. EULA N. 2 MONDOVI', presso il difensore avv. FRIGERIO RAFFAELLA
E
con il patrocinio dell'avv. TURCO GABRIELLA, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA BORGATO N.7, MONDOVI', presso il difensore avv. TURCO GABRIELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 5 OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo per separazione e divorzio consensuale ex art. 473 bis.49 - 51 c.p.c. i sigg.ri e sponevano: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 17/03/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 16, parte I, dell'anno 2016; che dalla convivenza prematrimoniale era nato il figlio il 15.1.2014; Persona_1
che, essendo venuta meno l'affectio, i coniugi intendevano separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso, per poi ottenere anche, all'avverarsi delle condizioni di legge, la sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Il Presidente designava il giudice relatore, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta, per la fase della separazione consensuale, e le parti provvedevano in conformità, confermando di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 22.8.2024 per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio, che emetteva sentenza non definitiva di separazione n. 369/2024, pubblicata in data 9.12.2024.
Parti e causa venivano quindi rimessi con separata ordinanza davanti al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito delle note di trattazione scritta, per la fase del divorzio, e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler ottenere sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 Il PM concludeva in data 25.6.2025 per l'accoglimento del ricorso
***
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore , di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto Per_1
manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 17/03/2016 in CUNEO da , nato Parte_1
a LAGOS (NIGERIA) il 08/10/1991, e da , nato a [...] il CP_1
15/05/1974, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CUNEO al N. 16, parte I Serie A, anno 2016, alle pagina 4 di 5 CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, riportate in parte motiva, e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2195/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRIGERIO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA L. EULA N. 2 MONDOVI', presso il difensore avv. FRIGERIO RAFFAELLA
E
con il patrocinio dell'avv. TURCO GABRIELLA, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA BORGATO N.7, MONDOVI', presso il difensore avv. TURCO GABRIELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 5 OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo per separazione e divorzio consensuale ex art. 473 bis.49 - 51 c.p.c. i sigg.ri e sponevano: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 17/03/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 16, parte I, dell'anno 2016; che dalla convivenza prematrimoniale era nato il figlio il 15.1.2014; Persona_1
che, essendo venuta meno l'affectio, i coniugi intendevano separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso, per poi ottenere anche, all'avverarsi delle condizioni di legge, la sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Il Presidente designava il giudice relatore, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta, per la fase della separazione consensuale, e le parti provvedevano in conformità, confermando di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 22.8.2024 per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio, che emetteva sentenza non definitiva di separazione n. 369/2024, pubblicata in data 9.12.2024.
Parti e causa venivano quindi rimessi con separata ordinanza davanti al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito delle note di trattazione scritta, per la fase del divorzio, e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler ottenere sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 Il PM concludeva in data 25.6.2025 per l'accoglimento del ricorso
***
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore , di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies c.c. in quanto Per_1
manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 17/03/2016 in CUNEO da , nato Parte_1
a LAGOS (NIGERIA) il 08/10/1991, e da , nato a [...] il CP_1
15/05/1974, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CUNEO al N. 16, parte I Serie A, anno 2016, alle pagina 4 di 5 CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, riportate in parte motiva, e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5