Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1567/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'appello, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1567 RG per l'anno 2015 vertente tra in personale del l.r.p.t., con sede in Porto Salvo (VV), Zona Parte_1
Industriale (P. Iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina P.IVA_1
Ferrari Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Marina, Via Lombardia,
Palazzo Valotta;
-Appellante-
nata a [...] il [...] (c.f. , ivi residente Parte_2 C.F._1 in via Vergari, n. 16 (c.f. e P. Iva ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli P.IVA_2
Avv.ti Maria Fico ed Elisa Fontana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in OR
(KR), Via Matunzio, n. 20;
-Appellata-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c. .
Con atto di citazione in appello del 04 novembre 2015, ritualmente notificato, l' Parte_1
[...]
Valentia il 31.08.2015 e depositata l'11.09.2015, con la quale l' Controparte_1 era stata condannata al risarcimento del danno in favore della signora
[...] Parte_2 liquidato in complessivi euro 1.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CPA.
Allo scopo formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la
Sentenza impugnata statuendo il rigetto della domanda attrice, con conseguente condanna al pagamento delle spese e compensi professionali di tutte le fasi del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore secondo esplicita richiesta ex art. 93 c.p.c.” .
A sostegno deduceva che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha statuito che, alla luce delle risultanze istruttorie, i lavori effettuati sull'autovettura di parte attrice in primo grado non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e che dalla fattura n. 88 risulterebbe che il convertitore di coppia non sarebbe stato acquistato presso una concessionaria Mercedes, ma presso un'NA di
Nuoro. Ne chiedeva, pertanto, la riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 febbraio 2016 si costituiva in giudizio Parte_2 chiedendo il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello ritenendo corretta la decisione assunta dal
Giudice di prime cure, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 29 febbraio 2016, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado n.
95/2012 r.g. GdP. Analogo provvedimento veniva emesso all'udienza del 31 ottobre 2017.
Dopo diversi rinvii e divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e
127 ter c.p.c. .
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L'atto di appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In disparte la genericità e non specificità dei motivi, che non consentono di comprendere a pieno le ragioni di diritto che eventualmente imporrebbero la riforma della sentenza gravata, l'atto di appello non può trovare accoglimento nel merito, non essendo stata fornita, dal convenuto, la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione.
La fattispecie che ci occupa è inquadrabile nel contratto d'opera disciplinato dagli articoli 2222 e ss. del codice civile e si caratterizza per l'obbligo del prestatore d'opera di eseguire la prestazione a regola d'arte. Qualora l'opera presenti delle difformità rispetto a quella commissionata, si applica l'art. 2226 c.c., secondo il quale il prestatore d'opera è liberato da responsabilità per difformità dell'opera nel momento in cui il committente accetta l'opera conoscendone i vizi, salvo il caso in cui il prestatore non li abbia dolosamente occultati. Allo stesso tempo, il committente deve denunciare le difformità e i vizi riscontrati entro 8 giorni, aspetto quest'ultimo comunque non contestato nel procedimento in questione.
Per espresso rimando dell'ultimo comma dell'art. 2226 c.c., si applica la disciplina del contratto di appalto in tema di vizi e difformità dell'opera, i quali, appunto, sono regolati dall'art. 1668 c.c.
Ciò premesso, dirimente ai fini del decidere è individuare il corretto riparto dell'onere probatorio in tema di contratto d'opera e appalto.
A tal riguardo, vige il principio generale sancito dall'art. 1218 c.c., secondo il quale il debitore è responsabile dell'inadempimento se non dimostra che lo stesso sia dovuto a causa a lui non imputabile, mentre per il creditore è sufficiente allegare l'esistenza del titolo del proprio credito e l'inadempimento.
Nondimeno, ove venga in questione l'esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte all'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità.
Sul punto, proprio in tema di appalto, “la Seconda Sezione n. 19146/2013 ha stabilito, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, che, in tema di garanzia per difformità e vizi,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche per fatta concludentia, spetta al committente, che
l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.” (Cass. civ. Sez. Un., n. 11748 del 03.05.2019).
Le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti tali principi sia nel caso in cui il creditore agisca per l'adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell'inadempimento della controparte, egli agisca per il risarcimento del danno.
E sempre per il principio di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere della prova dev'essere ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, l'attore deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre spetta al convenuto provare gli eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
Venendo ora all'applicazione dei suddetti principi al caso di specie, vi è che mentre la signora ha dimostrato i vizi insistenti sulla propria autovettura a seguito dell'intervento da parte Pt_2 dell'NA , peraltro confermati sia da parte convenuta in primo grado, che ha Parte_1 dichiarato che si trattava di un guasto al cambio e cioè proprio del pezzo sul quale l'NA aveva operato, sia da parte del teste d'altra parte l'appellante non ha dimostrato che quei Testimone_1
vizi non fossero riconducibili al suo intervento ovvero avessero altra origine.
Anche riguardo alla fattura di acquisto del convertitore di coppia, dalla documentazione in atti è emerso il non adempimento a regola d'arte e la mancata buona fede dell'NA, la quale non ha dato prova di aver acquistato un pezzo idoneo al veicolo, ma ha fornito documentazione ambigua (vd. fattura n. 88 del 05.10.2011 emessa 5 mesi dopo l'acquisto a confronto con la fattura n. 19/A del
05.05.2011 nella quale non corrisponde nemmanco il prezzo di acquisto).
Alla luce di quanto esposto, corretta è la pronuncia del Giudice di primo grado che, pertanto, merita di essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell'appello, nella persona della Dott.ssa Tiziana Macrì, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 647/2015 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia il 31.08.2015 e depositata l'11.09.2015, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
1. Rigetta l'appello per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 1.278,00, per Parte_2 compensi dovuti per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Vibo Valentia, all'udienza del 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verbale udienza dinnanzi al Giudice di Pace del 18 aprile 2013.