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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 18048/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT.SSA SILVIA RIZZUTO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 31/12/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo LONGHI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 celebrato il 24/10/2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Legnago (VR) al n. 33 - parte I - anno 2009, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
3) I coniugi trasferiranno la propria quota della nuda proprietà dell'abitazione coniugale, così censita: Comune di Minerbe (VR) Cat. fabbr. Fg. 33 mapp. 294 sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub.
5; Cat. terr. Fg. 33 mapp. 294 a 00.13.58, ai genitori di , attualmente Parte_2 usufruttuari. Ciò, richiamato l'art. 19 L. n. 74/1987 (Sent. n. 154/1999 Corte costituzionale), senza pretesa di danaro sebbene non con finalità donativa, bensì con quella tipica di
1 definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione. Il residuo mutuo acceso dai ricorrenti per la ristrutturazione dell'immobile sarà pagato da , il quale si Parte_2 obbliga a manlevare da qualsivoglia richiesta dell'istituto mutuante. Parte_1
4) si impegna altresì ad accollarsi l'intero mutuo acceso per la propria ditta Parte_2 individuale con la Banca Unicredit. I coniugi si obbligano altresì a mettere in liquidazione la società della quale sono soci ( al 60% e al Controparte_1 Parte_1 Parte_2
40%) e a sciogliere la stessa dando corso alle incombenze presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
5) I ricorrenti concordano che entro due mesi dal pronunciamento della sentenza di separazione rinuncerà, senza pretese economiche, ad ogni suo diritto Parte_1 sull'automobile FO AX del 2015 targata EY017BC e sulla motocicletta Yamaha MO
Co. targata FH51212; del pari rinuncerà, senza pretese economiche, ad Parte_2 ogni suo diritto sull'automobile Volkswagen New ET targata FJ287PZ; ciò di guisa che il
FO AX e la Yamaha MO Co. saranno intestati al solo , mentre il New Parte_2
ET sarà intestato alla sola che curerà di pagare le rate del Parte_1 finanziamento, tenendo indenne dalle richieste della mutuante. Parte_2
Ciò con esenzione di IPT e bolli ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, giacché detto trasferimento verrà effettuato in esecuzione degli accordi di cui al ricorso.
6) Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario del figlio, a decorrere del mese successivo a quello della comunicazione della sentenza, da pagarsi entro il 21 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
7) Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, saranno a carico al 50% di entrambi i genitori secondo le indicazioni del Protocollo famiglia del Tribunale adito e quindi con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da
2 istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
- Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI) (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
- Le modalità di rifusione di dette spese sono indicate nel bonifico e, qualora il pagamento avvenga in contanti, dovrà essere rilasciata ricevuta scritta;
nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) I coniugi concordano che l'assegno unico universale spetti in toto a le Parte_1 detrazioni per il figlio a carico saranno invece ripartite al 50% tra le parti.
9) Data l'età del figlio e l'assenza di conflittualità tra i genitori, gli stessi non puntualizzano un preciso calendario di visite ed incontri, pur prevedendo che il minore trascorra tre giorni alla settimana col padre, salvo impegni scolastici.
10) I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 277/2025 pubblicata il 07/02/2025, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da
3 loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
4 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/10/2025
Il Presidente
RN d'CO
5
N. 18048/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT.SSA SILVIA RIZZUTO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data 31/12/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo LONGHI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 celebrato il 24/10/2009 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Legnago (VR) al n. 33 - parte I - anno 2009, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
3) I coniugi trasferiranno la propria quota della nuda proprietà dell'abitazione coniugale, così censita: Comune di Minerbe (VR) Cat. fabbr. Fg. 33 mapp. 294 sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub.
5; Cat. terr. Fg. 33 mapp. 294 a 00.13.58, ai genitori di , attualmente Parte_2 usufruttuari. Ciò, richiamato l'art. 19 L. n. 74/1987 (Sent. n. 154/1999 Corte costituzionale), senza pretesa di danaro sebbene non con finalità donativa, bensì con quella tipica di
1 definire l'assetto patrimoniale conseguente alla separazione. Il residuo mutuo acceso dai ricorrenti per la ristrutturazione dell'immobile sarà pagato da , il quale si Parte_2 obbliga a manlevare da qualsivoglia richiesta dell'istituto mutuante. Parte_1
4) si impegna altresì ad accollarsi l'intero mutuo acceso per la propria ditta Parte_2 individuale con la Banca Unicredit. I coniugi si obbligano altresì a mettere in liquidazione la società della quale sono soci ( al 60% e al Controparte_1 Parte_1 Parte_2
40%) e a sciogliere la stessa dando corso alle incombenze presso l'ufficio del Registro delle Imprese.
5) I ricorrenti concordano che entro due mesi dal pronunciamento della sentenza di separazione rinuncerà, senza pretese economiche, ad ogni suo diritto Parte_1 sull'automobile FO AX del 2015 targata EY017BC e sulla motocicletta Yamaha MO
Co. targata FH51212; del pari rinuncerà, senza pretese economiche, ad Parte_2 ogni suo diritto sull'automobile Volkswagen New ET targata FJ287PZ; ciò di guisa che il
FO AX e la Yamaha MO Co. saranno intestati al solo , mentre il New Parte_2
ET sarà intestato alla sola che curerà di pagare le rate del Parte_1 finanziamento, tenendo indenne dalle richieste della mutuante. Parte_2
Ciò con esenzione di IPT e bolli ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, giacché detto trasferimento verrà effettuato in esecuzione degli accordi di cui al ricorso.
6) Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario del figlio, a decorrere del mese successivo a quello della comunicazione della sentenza, da pagarsi entro il 21 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
7) Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, saranno a carico al 50% di entrambi i genitori secondo le indicazioni del Protocollo famiglia del Tribunale adito e quindi con conseguente reciproca rifusione della quota parte a chi le ha anticipate per intero:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da
2 istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO E
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
- Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI) (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
- Le modalità di rifusione di dette spese sono indicate nel bonifico e, qualora il pagamento avvenga in contanti, dovrà essere rilasciata ricevuta scritta;
nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) I coniugi concordano che l'assegno unico universale spetti in toto a le Parte_1 detrazioni per il figlio a carico saranno invece ripartite al 50% tra le parti.
9) Data l'età del figlio e l'assenza di conflittualità tra i genitori, gli stessi non puntualizzano un preciso calendario di visite ed incontri, pur prevedendo che il minore trascorra tre giorni alla settimana col padre, salvo impegni scolastici.
10) I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 277/2025 pubblicata il 07/02/2025, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da
3 loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
4 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 07/10/2025
Il Presidente
RN d'CO
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