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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
2022/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai se- guenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. LOCA- Parte_1 P.IVA_1
TELLI LORENZO
contro
( , Controparte_1 C.F._1
, Controparte_2 C.F._2
), Controparte_3 C.F._3
, Controparte_4 C.F._4
), Controparte_5 C.F._5
( ), Controparte_6 C.F._6
( , con l'avv. SA- CP_7 C.F._7
LANDIN PAOLO oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante nel merito in via di appello principale: in acco- glimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della dell'ordinanza del Tribunale di VA resa all'esito del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc R.G. 4057/2021 emessa il 27.9.2022 re- spingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in dirit- to, mandandosi l' appellante assolta da ogni pretesa risarcito- Pt_1
ria ad ogni titolo evocata;
nello specifico e fermo quanto sopra:
i) in accoglimento del primo motivo del presente gravame si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di profili di responsabilità dell' appellante, sia in Pt_1
relazione alla colpa dei sanitari sia per quanto attiene al nesso eziolo- gico tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati da parte ricorrente, conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande e la condanna degli appellati, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di inibitoria, alla restituzione di tutte le somme percepite nelle more del processo in esecuzione della ordinanza di primo grado;
ii) in accoglimento del secondo motivo del presente gravame, subor- dinato al mancato accoglimento del primo motivo di appello, si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha liquidato in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 _3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
e il danno non patrimoniale patito jure pro- Pt_2 CP_7
prio dai congiunti di;
conseguentemente, in accogli- Persona_1
mento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in ordinanza a tale titolo.
pag. 2/16 Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di inibito- ria avanzata, si chiede la condanna di , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, e alla restituzione di
[...] Controparte_6 CP_7
tutte o delle maggiori somme percepite a questo titolo nelle more del processo in esecuzione della ordinanza di primo grado;
iii) in acco- glimento del terzo motivo del presente gravame, subordinato al man- cato accoglimento del primo motivo di appello, si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato, jure here- ditatis, l al risarcimento del danno biologico termi- Controparte_8
nale in ipotesi patito dai signor . In accoglimento del Persona_1
presente motivo, per le ragioni esposte, si chiede il rigetto delle avver- se domande, mentre, in via subordinata, si chiede la rideterminazione degli importi liquidati.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di inibito- ria avanzata, si chiede la condanna dei materiali percettori delle som- me liquidate a questo titolo alla restituzione di tutti o dei maggiori im- porti eventualmente corrisposti nelle more del processo;
in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per en- trambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi formulati con il deposito della memoria di costituzione nel procedimento sommario R.G. 4057/2021 Tribunale di VA. In particolare, si chiede venga espletata una nuova consulenza medico legale, con conferimento dell'incarico ad un diverso Collegio peritale, finalizzata ad accertare, esaminata la documentazione sanitaria in atti, oltre che le note critiche e relazioni dei consulenti dell'Azienda pro- dotte in giudizio, la sussistenza di eventuali profili di colpa in capo ai pag. 3/16 sanitari dell' resistente con riguardo alle cure prestate al si- Pt_1
gnor IO , nonché la configurabilità o meno di un nesso CP_1
eziologico rilevante tra le condotte censurate e l'evento dannoso de- dotto da parte ricorrente, stimando altresì quale fosse l'aspettativa di vita della paziente in ragione della patologia di cui era affetto. In via di mero subordine, si chiede alla Corte d'appello di convocare i Con- sulenti d'Ufficio a chiarimenti nel contraddittorio con le parti e i ri- spettivi consulenti;
per la parte appellata in via preliminare voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte
d'Appello adita disporre l'acquisizione al presente giudizio di appello dei fascicoli d'ufficio sia del procedimento ex art. 696 - bis cpc, R.G.
n. 8910/2017, Tribunale di VA, compresa la relativa CTU, sia del procedimento ex art. 702 - bis cpc, R.G. n. 4057/2021, Tribunale di
VA; nel merito rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU per i motivi illustrati in narrativa, Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Ve- nezia, accertata per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza dell'appello proposto dall , in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VA (PD),
Via E. degli Scrovegni, 14, Codice Iva , PartitaIVA_2 P.IVA_1
avverso l'ordinanza datata 27.09.2022, R.G. n. 4057/2021, Tribunale di VA, rigettarlo integralmente, confermando quindi nella sua inte- rezza il contenuto dell'ordinanza di primo grado anche nelle parti ap- pellate in via principale da controparte.
Con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. sia del procedimento ex art. 696 - bis cpc, R.G. n. 8910/2017, Tribunale di VA, sia del proce- dimento ex art. 702 - bis .cpc, R.G. n. 4057/2021, Tribunale di Pado-
pag. 4/16 va, come da note spese già dimesse nel corso di quest'ultimo giudizio,
e con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. del presente grado di appello come da nota spese che verrà depositata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza del 27.9.2022 il tribunale di VA ha così deci- so: «
1. condanna l a pagare: Parte_1
1.1. € 333.135,00 in favore di , oltre interessi Controparte_1
come in parte motiva;
1.2. € 326.405,00 in favore di , oltre interessi Controparte_2
come in parte motiva;
1.3. € 174.980,00 cadauno in favore sia di Controparte_3
che di , oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_4
1.4. € 49.680,80 in favore di , oltre interessi Controparte_5
come in parte motiva;
1.5. € 235.550,00 cadauno sia in favore di che in CP_7
favore di , oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_6
1.6. € 62.586,20 in favore degli eredi , , CP_1 CP_2 _3
, ciascuno secondo le rispettive quote oltre Controparte_4
interessi come in parte motiva;
1.7. € 7.185,00,00 in favore di per rimborso Controparte_3
spese CTP oltre interessi al saggio legale dal giorno della doman- da al saldo;
2. pone definitivamente a carico della conventa Parte_1
le spese di CTU di cui all'a.t.p. del 2017;
[...]
pag. 5/16
3. condanna la convenuta a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 286,00 per spese esenti, € 13.192,80 per compenso oltre 15% rimborso for- fettario, iva e cassa come per legge;
4. condanna l a rimborsare in favore dei Parte_1
ricorrenti le spese di lite di a.t.p. liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 5.635,00 per compenso oltre 15% rimborso forfettario, iva e cassa come per legge;
5. dichiara, a norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 che nel caso di specie risulta obbligata l con- Controparte_9
venuta».
2. Il tribunale ha osservato che: IO è deceduto in oc- CP_1
casione di un'instillazione di CG effettuata nel 2011 presso l' resistente, in seguito alla diagnosi di una malattia occulta;
Pt_1
hanno agìto per ottenere il risarcimento dei danni i figli _3
, , in proprio e quali eredi, la so-
[...] CP_4 CP_1 CP_2
LL , inoltre e in pro- Controparte_5 Controparte_6 CP_7
prio e in qualità di affini del – quest'ultimo genitore so- CP_1
ciale delle medesime, avendo sposato la loro madre Persona_2
3. Risulta dagli atti che: 1) una prima indagine d'ufficio del
22.2.2013, svolta dal prof. con ausiliario infetti- Persona_3
vologo il dott. ha concluso senza proporre dubbio al- Persona_4
cuno per la correttezza dell'operato dei sanitari;
2) il tribunale ha di- sposto una seconda indagine, nominando il dott. e il dott. Persona_5
la relazione è stata depositata il 15.5.2019, ed è perve- Persona_6
nuta a conclusioni opposte rispetto alla prima. All'esito, il tribunale di
VA ha deciso la controversia aderendo alla seconda indagine me-
pag. 6/16 Parte dico-legale, condannando quindi l al risarcimento dei danni negli importi di cui sopra.
4. Con atto di citazione del 31.10.2022 l' ha intro- Parte_5
dotto il gravame deducendo i seguenti motivi:
I) erroneità, illegittimità, contraddittorietà dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc del tribunale di VA in merito all'accertamento della colpa dei sanitari afferenti all'azienda resistente nonché del nesso di causa tra le condotte di questi ultimi e l'evento oc- corso;
II) erroneità, illegittimità, contraddittorietà, dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc del 27.9.2022 emessa dal tribunale di VA nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale jure proprio in favore dei prossimi congiunti del signor;
Persona_1
III) erroneità, illegittimità, contraddittorietà, dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc del 27 settembre 2022 emessa dal tribunale di Pa- dova nella parte in cui ha liquidato il danno biologico termina- le patito da . Persona_1
5. La parte appellata si è costituita con comparsa del 20.12.2022, resistendo all'impugnazione.
6. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in de- cisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
7. Osserva la Corte. La questione centrale della causa riguarda l'ATP svolto dal dott. specialista in medicina legale e dal Persona_5
dott. specialista in infettivologia, incarico conferito il Persona_6
7.6.2018 e l'11.7.2018, le cui conclusioni sono in contrasto con la pre- cedente del prof. datata 22.2.2013. Per_3
pag. 7/16 8. Rileva l'appellante alla p. 4 dell'appello che «il ricorso ex art.
702 bis cpc venne preceduto, nonostante il silenzio di parte ricorrente sul punto, non da uno ma da ben due procedimenti ex art. 696-bis cpc.
[... Il primo procedimento ex art. 696-bis cpc venne promosso dalla
moglie del signor , (rubricato Parte_6 Persona_1
al n. 5502/2012 di R.G. presso il Tribunale di VA) e fu finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dei sanitari nel decesso del si- gnor ». Persona_7
9. All'interno del suddetto procedimento, la consulenza depositata dal prof. il 22.2.2013 ha ritenuto corretto e adeguato Per_3
l'operato dei sanitari nella gestione terapeutica di : la Persona_1
relazione esclude infatti sia il nesso causale, sia la colpa nelle conclu- sioni alla p. 59: evidenzia che la scelta di procedere al trattamento con
CG (ovvero con la somministrazione di farmaci chemioterapici o biologici direttamente all'interno della vescica) è corretta, poiché
l'instillazione endovescicale di CG rappresenta l'opzione di prima scelta per trattare le neoplasie vescicali superficiali, in presenza della situazione clinica specifica, tanto più che da un'attenta analisi della documentazione sanitaria non sono emerse particolari condizioni cli- niche del paziente che controindicassero l'adozione di tale terapia e orientassero invece a un tipo di trattamento diverso.
10. Esaurito l'incombente, è stato promosso da Parte_7
detto e per il medesimo fatto un secondo procedimento ex CP_4
art. 696-bis cpc rubricato al n. 8910/2017 R.G. Tribunale di VA.
11. Il secondo procedimento si è concluso con la relazione del
15.5.2019 con esito difforme: riconosce sia la colpa, sia il nesso di causa, rilevando che la mancanza di una diagnosi differenziale ha de- terminato l'esito infausto. Alla p. 99 infatti si legge: «…le caratteri-
pag. 8/16 stiche del grafico della curva della temperatura corporea registrata a seguito della prima somministrazione di CG non sono oggettivamen- te sovrapponibili a quelle classicamente descritte in letteratura e atte- se dopo una somministrazione di CG, e avrebbero dovuto suggerire il ricorso a una serie di indagini (urinocoltura/set di emocolture, for- mula leucocitaria, PCR, Rx del torace, consulenza infettivologica) volte a indagare fra le diverse possibili cause di quell'inusuale anda- mento della curva termica, ai fini di cercare di porre in essere una diagnostica differenziale (ostruzione del catetere? ipersensibilità al
CG? early-presentation? early-dissemination? altro?) necessaria per poter meglio valutare fra il semplice posizionamento di una tera- pia antibiotica ex-adjuvantibus (come è stato fatto) o di una invece con farmaci antitubercolari (Lamm CID 2000.31. Suppl 3), e di con- seguenza decidere il follow-up ottimale successivamente da seguire».
12. La CTU disposta in appello (vd. ord. del 12.2.2024) ribadisce questo snodo cruciale: nella relazione depositata il 23.12.2024 a firma del dott. indagine eseguita sempre con l'apporto dello Persona_8
specialista infettivologo dott. primario della U.O. di Persona_9
Malattie Infettive dell'Ospedale di Belluno, nel contraddittorio con consulenti dell A. Mosca ed E. Marinelli, per parte ap- Parte_8
pellata i dott.ri e si legge che «…con criterio Per_10 Per_11
di elevata probabilità scientifica, cioè di preponderanza delle eviden- ze, la somministrazione del CG nel 2011, tenuto conto del preceden- te anamnestico del 2006 allorché era stata posta diagnosi di sospetta ipersensibilità al CG (annotata nella cartella) è stata imprudente e che non si sarebbe dovuto pensare a questo tipo di trattamento della neoplasia vescicale, ancorché recidivante, tenendo debito conto della storia clinica del paziente. In quel momento storico infatti, ragionan-
pag. 9/16 do con criterio ex ante, vi era stata una riaccensione della malattia neoplastica ma l'ipersensibilità al CG avrebbe dovuto sconsigliare questo tipo di trattamento. In concreto in conseguenza della (improv- vida) somministrazione vi era stata una riattivazione procurata da un booster (innesco) con riattivazione della early-dissemination avvenuta in occasione della prima somministrazione del 2006. Erano seguiti poi eventi clinici infausti a cascata, conseguenti al trattamento immu- noterapico con CG del 21/06/11, che avevano condotto il paziente al decesso il 16/09/11 (febbre settica con ascessi renali multipli, nefrec- tomia sinistra, endocardite e decadimento delle condizioni generali con ittero, pancreatite ed insufficienza renale cronica terminale)» (p.
30).
13. Su queste premesse, ribadita l'esistenza del nesso causale rico- nosciuta dal tribunale di VA, va rigettato il primo motivo di appel- Parte lo (pagg. 7s), posto che sussiste la responsabilità dell Va infatti osservato che la responsabilità della struttura sanitaria aveva natura contrattuale, essendo fondata sul contratto di spedalità, in forza del quale l'ospedale si è obbligato a fornire al paziente la prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi ne- cessari, del personale sanitario sufficiente ed efficiente, di attrezzature e macchinari adeguati), dovendo perciò rispondere, ex artt. 1218s. cc per fatto proprio derivante dal rapporto instaurato con il paziente, ov- vero per fatto del personale in caso di negligenza e imperizia del di- pendente nell'esecuzione della prestazione.
14. Col secondo motivo (pagg. 28s) relativo al danno non patrimo- niale subito jure proprio dai congiunti del paziente deceduto, sostiene
Parte l' che il tribunale di VA, senza compiere alcun tipo di ade- guamento quantitativo, ha liquidato integralmente agli aventi diritto il pag. 10/16 danno per la perdita parentale, applicando tout court le tabelle del Tri- bunale di Milano ed. 2022: lamenta un errore, poiché la controparte aveva formulato nel proprio ricorso considerazioni dal contenuto del tutto generico in relazione al rapporto concreto tra i ricorrenti e il de- ceduto (si vedano le pagine 19-21), limitandosi a indicare il legame di stretta parentela e a invocare le semplici presunzioni a riprova del danno (p. 30).
15. Rileva la Corte che per i componenti della famiglia nucleare il danno da perdita del parente può essere sicuramente dimostrato con presunzioni, mentre l'eventuale puntuale indicazione di circostanze ul- teriori e specifiche utili a dimostrare un legame affettivo particolar- mente significativo, che va oltre il mero rapporto di parentela, è ne- cessaria solo per riconoscere la personalizzazione del risarcimento.
16. Afferma infatti la giurisprudenza: «in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della fami- glia nucleare successiva (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero di- stanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di di- mostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (cd sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (cd. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità del- la relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazio- ni fornite di prova)» (Cass. 5769/2024). In base a questo orientamen-
pag. 11/16 Parte to, era dunque l che doveva dimostrare l'inesistenza dei presup- posti per liquidare la posta in discussione che, va rimarcato, è stata li- quidata applicando direttamente i parametri tabellari vigenti.
17. Si contesta altresì al tribunale di aver non aver valutato il danno alla luce dell'effettiva aspettativa di vita del de cuius in ragione della patologia pregressa da cui il paziente era da tempo affetto.
18. Sul punto, l'ausiliare dott. ha riferito: «a propo- Persona_8
sito della percentuale di sopravvivenza di un tumore della vescica in fase di riaccensione adeguatamente trattato ci ricorda il sito dell'Associazione Ricerca sul Cancro che secondo i dati del Registro
Tumori, in Italia nel 2023 sono stati stimati circa 29.700 nuovi casi di tumore vescicale, considerando sia le forme superficiali che quelle in- filtranti (nelle quali il tumore ha raggiunto lo strato muscolare della vescica); nello specifico 23.700 uomini e 6.000 donne. La sopravvi- venza (statistica) a cinque anni, in Italia, è di circa l'80%, benché in caso di recidiva, cioè di ricomparsa del tumore a distanza di tempo, la prognosi possa essere meno favorevole soprattutto se il tumore è infil- trante» (p. 30). La percentuale di sopravvivenza a una distanza di cin- que anni indicata dal CTU è senza dubbio notevole, pur dandosi atto che in ipotesi di recidiva l'esito possa essere meno favorevole, anche se non è stato specificato in quali termini, ma in ogni caso, secondo l'ausiliare una volta decorsi i cinque anni s'intende che il periodo cri- tico per la sopravvivenza è stato superato.
19. Ancora, parte appellante lamenta l'errato calcolo dei superstiti nel senso che, applicando la tabella del tribunale di Milano, sono stati riconosciuti 9 punti in relazione alla voce D (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius) a CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
pag. 12/16 (figli naturali) e a e (fi- Per_1 CP_7 Controparte_6
glie acquisite): l'appellante reputa che per il tribunale, per ciascun danneggiato il numero dei congiunti superstiti sarebbe stato pari a tre, ma non condivide la ragione per la quale le figlie acquisite siano state equiparate ai figli naturali al momento di liquidare il loro danno, ap- plicando a tutti i punti previsti per la perdita del genitore, e invece non siano state considerate quali componenti del nucleo familiare di origi- ne al momento di attribuire i punti di cui alla voce D relativa al nume- ro di congiunti superstiti. Considerando infatti lo stato di famiglia di
(doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) risulta che Persona_1 [...]
e facevano parte a tutti gli effetti del nucleo Parte_9 CP_6
familiare.
20. Conclude l' chiedendo che a , Controparte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_7
e nessun punto sia riconosciuto in relazio-
[...] Controparte_6
ne alla voce D della tabella di Milano ed. 2022, poiché per tutti i sog- getti indicati il numero di congiunti o equiparati superstiti è maggiore di tre.
21. Ancora col secondo motivo, si contesta la liquidazione del dan- no in favore di e , figlie della moglie di CP_7 CP_6 [...]
, che a dire dell'appellante non è equa e del tutto sovra- Persona_1
dimensionata, poiché il tribunale in via del tutto automatica ha equipa- rato la posizione delle due ricorrenti a quella dei figli naturali appli- cando aritmeticamente i punti previsti dalla tabella di Milano ed. 2022 per la perdita del genitore.
22. Il motivo è infondato, poiché va ribadito che le figlie acquisite devono essere incluse nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, non essendovi plausibili ragioni per escluderle, del resto neppure ar-
pag. 13/16 gomentate da parte appellante. D'altro canto, anche per le figlie acqui- site va valorizzato lo stretto rapporto di affetto esistente col loro geni- tore sociale che, in forza di presunzioni, deve ritenersi frutto della co- stante comunione di vita – la circostanza della convivenza è stata pun- tualmente dedotta nel ricorso introduttivo alla p. 4, e non risulta smen- tita da elementi probatori contrari.
23. Quanto alla lett. D) la vigente tabella suggerisce di riconoscere
9 punti fino a 3 superstiti, senza dire nulla dal quarto in poi. E tuttavia, il criterio relativo alla composizione del numero del nucleo familiare implica che più sono i congiunti dello stesso grado di parentela super- stiti, tanto minore verrà considerato il danno patito, ma non impone di escluderlo del tutto in presenza di un quarto superstite, sempre ricor- dando che comunque si tratta di una liquidazione in via equitativa.
24. Col terzo motivo (pagg. 36s), l contesta la liquidazione del danno biologico terminale subito da , in particolare Persona_12
ritenendo esagerata la somma liquidata dal tribunale dal 21.6.2011 al
16.9.2011, pari a € 62.586,20 e così composta: € 6.000,00 per i primi tre giorni;
€ 56.586,20 (€ 6.000,00 stabiliti in via equitativa per i primi
3 giorni + € 51.442,00 per i giorni da 4 a 88). Lamenta altresì che sia stata liquidata due volte la somma di € 6.000,00 per i primi tre giorni di danno, conteggiata prima separatamente e poi anche nell'ambito del danno biologico terminale complessivo.
25. La censura non è fondata, poiché l'ordinanza impugnata alla p.
23 si limita a spiegare che in base all'equità il giudice si è determinato a liquidare «un risarcimento a tal titolo stimato in complessivi €
62.586,20, così composto: € 6.000,00 per i primi tre giorni;
€
56.586,20 [€ 6.000,00 stabiliti in via equitativa per i primi 3 giorni +
€ 51.442,00 per i giorni da 4 a 88)». in Sostanza, si lamenta che sia pag. 14/16 stata liquidata due volte la somma di € 6.000,00 per i primi tre giorni di danno conteggiandola prima separatamente e, successivamente, an- che nell'ambito del danno biologico terminale complessivo (p. 39).
26. In realtà, il criterio dell'equità è di per sé incompatibile con l'arido calcolo matematico, ed è pienamente utilizzabile sol che il giu- dice indichi uno o anche più elementi che lo hanno guidato nell'operazione di liquidazione: in questo quadro, pertanto, il fatto che sia stato calcolato due volte l'importo di € 6.000,00 non appare diri- mente, tanto più che l'appellante neppure contesta l'importo–base as- sunto dal tribunale, né il periodo di tempo cui è stato parametrato il danno terminale, né la consapevolezza della fine nel paziente, sicché per tale via sono rispettati tutti i principi elaborati dalla giurisprudenza
– in proposito si richiama la Cass. 33009/2024: «il dan- no biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei cri- teri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di caratte- re temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito a operare non solo
i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio».
27. Per le indicate ragioni, l'appello proposto dall Parte_3
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la
[...]
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
pag. 15/16 28. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall e Parte_3
conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l a rifondere le spese li- Parte_3
quidate in € 13.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, e onere della CTU svolta in appello;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 28.3.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
2022/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai se- guenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. LOCA- Parte_1 P.IVA_1
TELLI LORENZO
contro
( , Controparte_1 C.F._1
, Controparte_2 C.F._2
), Controparte_3 C.F._3
, Controparte_4 C.F._4
), Controparte_5 C.F._5
( ), Controparte_6 C.F._6
( , con l'avv. SA- CP_7 C.F._7
LANDIN PAOLO oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante nel merito in via di appello principale: in acco- glimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della dell'ordinanza del Tribunale di VA resa all'esito del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc R.G. 4057/2021 emessa il 27.9.2022 re- spingersi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in dirit- to, mandandosi l' appellante assolta da ogni pretesa risarcito- Pt_1
ria ad ogni titolo evocata;
nello specifico e fermo quanto sopra:
i) in accoglimento del primo motivo del presente gravame si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza di profili di responsabilità dell' appellante, sia in Pt_1
relazione alla colpa dei sanitari sia per quanto attiene al nesso eziolo- gico tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati da parte ricorrente, conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande e la condanna degli appellati, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di inibitoria, alla restituzione di tutte le somme percepite nelle more del processo in esecuzione della ordinanza di primo grado;
ii) in accoglimento del secondo motivo del presente gravame, subor- dinato al mancato accoglimento del primo motivo di appello, si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha liquidato in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 _3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
e il danno non patrimoniale patito jure pro- Pt_2 CP_7
prio dai congiunti di;
conseguentemente, in accogli- Persona_1
mento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in ordinanza a tale titolo.
pag. 2/16 Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di inibito- ria avanzata, si chiede la condanna di , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, e alla restituzione di
[...] Controparte_6 CP_7
tutte o delle maggiori somme percepite a questo titolo nelle more del processo in esecuzione della ordinanza di primo grado;
iii) in acco- glimento del terzo motivo del presente gravame, subordinato al man- cato accoglimento del primo motivo di appello, si chiede la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato, jure here- ditatis, l al risarcimento del danno biologico termi- Controparte_8
nale in ipotesi patito dai signor . In accoglimento del Persona_1
presente motivo, per le ragioni esposte, si chiede il rigetto delle avver- se domande, mentre, in via subordinata, si chiede la rideterminazione degli importi liquidati.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di inibito- ria avanzata, si chiede la condanna dei materiali percettori delle som- me liquidate a questo titolo alla restituzione di tutti o dei maggiori im- porti eventualmente corrisposti nelle more del processo;
in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per en- trambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova non ammessi formulati con il deposito della memoria di costituzione nel procedimento sommario R.G. 4057/2021 Tribunale di VA. In particolare, si chiede venga espletata una nuova consulenza medico legale, con conferimento dell'incarico ad un diverso Collegio peritale, finalizzata ad accertare, esaminata la documentazione sanitaria in atti, oltre che le note critiche e relazioni dei consulenti dell'Azienda pro- dotte in giudizio, la sussistenza di eventuali profili di colpa in capo ai pag. 3/16 sanitari dell' resistente con riguardo alle cure prestate al si- Pt_1
gnor IO , nonché la configurabilità o meno di un nesso CP_1
eziologico rilevante tra le condotte censurate e l'evento dannoso de- dotto da parte ricorrente, stimando altresì quale fosse l'aspettativa di vita della paziente in ragione della patologia di cui era affetto. In via di mero subordine, si chiede alla Corte d'appello di convocare i Con- sulenti d'Ufficio a chiarimenti nel contraddittorio con le parti e i ri- spettivi consulenti;
per la parte appellata in via preliminare voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte
d'Appello adita disporre l'acquisizione al presente giudizio di appello dei fascicoli d'ufficio sia del procedimento ex art. 696 - bis cpc, R.G.
n. 8910/2017, Tribunale di VA, compresa la relativa CTU, sia del procedimento ex art. 702 - bis cpc, R.G. n. 4057/2021, Tribunale di
VA; nel merito rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU per i motivi illustrati in narrativa, Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Ve- nezia, accertata per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza dell'appello proposto dall , in persona Parte_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VA (PD),
Via E. degli Scrovegni, 14, Codice Iva , PartitaIVA_2 P.IVA_1
avverso l'ordinanza datata 27.09.2022, R.G. n. 4057/2021, Tribunale di VA, rigettarlo integralmente, confermando quindi nella sua inte- rezza il contenuto dell'ordinanza di primo grado anche nelle parti ap- pellate in via principale da controparte.
Con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. sia del procedimento ex art. 696 - bis cpc, R.G. n. 8910/2017, Tribunale di VA, sia del proce- dimento ex art. 702 - bis .cpc, R.G. n. 4057/2021, Tribunale di Pado-
pag. 4/16 va, come da note spese già dimesse nel corso di quest'ultimo giudizio,
e con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. del presente grado di appello come da nota spese che verrà depositata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza del 27.9.2022 il tribunale di VA ha così deci- so: «
1. condanna l a pagare: Parte_1
1.1. € 333.135,00 in favore di , oltre interessi Controparte_1
come in parte motiva;
1.2. € 326.405,00 in favore di , oltre interessi Controparte_2
come in parte motiva;
1.3. € 174.980,00 cadauno in favore sia di Controparte_3
che di , oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_4
1.4. € 49.680,80 in favore di , oltre interessi Controparte_5
come in parte motiva;
1.5. € 235.550,00 cadauno sia in favore di che in CP_7
favore di , oltre interessi come in parte motiva;
Controparte_6
1.6. € 62.586,20 in favore degli eredi , , CP_1 CP_2 _3
, ciascuno secondo le rispettive quote oltre Controparte_4
interessi come in parte motiva;
1.7. € 7.185,00,00 in favore di per rimborso Controparte_3
spese CTP oltre interessi al saggio legale dal giorno della doman- da al saldo;
2. pone definitivamente a carico della conventa Parte_1
le spese di CTU di cui all'a.t.p. del 2017;
[...]
pag. 5/16
3. condanna la convenuta a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 286,00 per spese esenti, € 13.192,80 per compenso oltre 15% rimborso for- fettario, iva e cassa come per legge;
4. condanna l a rimborsare in favore dei Parte_1
ricorrenti le spese di lite di a.t.p. liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 5.635,00 per compenso oltre 15% rimborso forfettario, iva e cassa come per legge;
5. dichiara, a norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 che nel caso di specie risulta obbligata l con- Controparte_9
venuta».
2. Il tribunale ha osservato che: IO è deceduto in oc- CP_1
casione di un'instillazione di CG effettuata nel 2011 presso l' resistente, in seguito alla diagnosi di una malattia occulta;
Pt_1
hanno agìto per ottenere il risarcimento dei danni i figli _3
, , in proprio e quali eredi, la so-
[...] CP_4 CP_1 CP_2
LL , inoltre e in pro- Controparte_5 Controparte_6 CP_7
prio e in qualità di affini del – quest'ultimo genitore so- CP_1
ciale delle medesime, avendo sposato la loro madre Persona_2
3. Risulta dagli atti che: 1) una prima indagine d'ufficio del
22.2.2013, svolta dal prof. con ausiliario infetti- Persona_3
vologo il dott. ha concluso senza proporre dubbio al- Persona_4
cuno per la correttezza dell'operato dei sanitari;
2) il tribunale ha di- sposto una seconda indagine, nominando il dott. e il dott. Persona_5
la relazione è stata depositata il 15.5.2019, ed è perve- Persona_6
nuta a conclusioni opposte rispetto alla prima. All'esito, il tribunale di
VA ha deciso la controversia aderendo alla seconda indagine me-
pag. 6/16 Parte dico-legale, condannando quindi l al risarcimento dei danni negli importi di cui sopra.
4. Con atto di citazione del 31.10.2022 l' ha intro- Parte_5
dotto il gravame deducendo i seguenti motivi:
I) erroneità, illegittimità, contraddittorietà dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc del tribunale di VA in merito all'accertamento della colpa dei sanitari afferenti all'azienda resistente nonché del nesso di causa tra le condotte di questi ultimi e l'evento oc- corso;
II) erroneità, illegittimità, contraddittorietà, dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc del 27.9.2022 emessa dal tribunale di VA nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale jure proprio in favore dei prossimi congiunti del signor;
Persona_1
III) erroneità, illegittimità, contraddittorietà, dell'ordinanza ex art.
702 ter cpc del 27 settembre 2022 emessa dal tribunale di Pa- dova nella parte in cui ha liquidato il danno biologico termina- le patito da . Persona_1
5. La parte appellata si è costituita con comparsa del 20.12.2022, resistendo all'impugnazione.
6. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in de- cisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
7. Osserva la Corte. La questione centrale della causa riguarda l'ATP svolto dal dott. specialista in medicina legale e dal Persona_5
dott. specialista in infettivologia, incarico conferito il Persona_6
7.6.2018 e l'11.7.2018, le cui conclusioni sono in contrasto con la pre- cedente del prof. datata 22.2.2013. Per_3
pag. 7/16 8. Rileva l'appellante alla p. 4 dell'appello che «il ricorso ex art.
702 bis cpc venne preceduto, nonostante il silenzio di parte ricorrente sul punto, non da uno ma da ben due procedimenti ex art. 696-bis cpc.
[... Il primo procedimento ex art. 696-bis cpc venne promosso dalla
moglie del signor , (rubricato Parte_6 Persona_1
al n. 5502/2012 di R.G. presso il Tribunale di VA) e fu finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dei sanitari nel decesso del si- gnor ». Persona_7
9. All'interno del suddetto procedimento, la consulenza depositata dal prof. il 22.2.2013 ha ritenuto corretto e adeguato Per_3
l'operato dei sanitari nella gestione terapeutica di : la Persona_1
relazione esclude infatti sia il nesso causale, sia la colpa nelle conclu- sioni alla p. 59: evidenzia che la scelta di procedere al trattamento con
CG (ovvero con la somministrazione di farmaci chemioterapici o biologici direttamente all'interno della vescica) è corretta, poiché
l'instillazione endovescicale di CG rappresenta l'opzione di prima scelta per trattare le neoplasie vescicali superficiali, in presenza della situazione clinica specifica, tanto più che da un'attenta analisi della documentazione sanitaria non sono emerse particolari condizioni cli- niche del paziente che controindicassero l'adozione di tale terapia e orientassero invece a un tipo di trattamento diverso.
10. Esaurito l'incombente, è stato promosso da Parte_7
detto e per il medesimo fatto un secondo procedimento ex CP_4
art. 696-bis cpc rubricato al n. 8910/2017 R.G. Tribunale di VA.
11. Il secondo procedimento si è concluso con la relazione del
15.5.2019 con esito difforme: riconosce sia la colpa, sia il nesso di causa, rilevando che la mancanza di una diagnosi differenziale ha de- terminato l'esito infausto. Alla p. 99 infatti si legge: «…le caratteri-
pag. 8/16 stiche del grafico della curva della temperatura corporea registrata a seguito della prima somministrazione di CG non sono oggettivamen- te sovrapponibili a quelle classicamente descritte in letteratura e atte- se dopo una somministrazione di CG, e avrebbero dovuto suggerire il ricorso a una serie di indagini (urinocoltura/set di emocolture, for- mula leucocitaria, PCR, Rx del torace, consulenza infettivologica) volte a indagare fra le diverse possibili cause di quell'inusuale anda- mento della curva termica, ai fini di cercare di porre in essere una diagnostica differenziale (ostruzione del catetere? ipersensibilità al
CG? early-presentation? early-dissemination? altro?) necessaria per poter meglio valutare fra il semplice posizionamento di una tera- pia antibiotica ex-adjuvantibus (come è stato fatto) o di una invece con farmaci antitubercolari (Lamm CID 2000.31. Suppl 3), e di con- seguenza decidere il follow-up ottimale successivamente da seguire».
12. La CTU disposta in appello (vd. ord. del 12.2.2024) ribadisce questo snodo cruciale: nella relazione depositata il 23.12.2024 a firma del dott. indagine eseguita sempre con l'apporto dello Persona_8
specialista infettivologo dott. primario della U.O. di Persona_9
Malattie Infettive dell'Ospedale di Belluno, nel contraddittorio con consulenti dell A. Mosca ed E. Marinelli, per parte ap- Parte_8
pellata i dott.ri e si legge che «…con criterio Per_10 Per_11
di elevata probabilità scientifica, cioè di preponderanza delle eviden- ze, la somministrazione del CG nel 2011, tenuto conto del preceden- te anamnestico del 2006 allorché era stata posta diagnosi di sospetta ipersensibilità al CG (annotata nella cartella) è stata imprudente e che non si sarebbe dovuto pensare a questo tipo di trattamento della neoplasia vescicale, ancorché recidivante, tenendo debito conto della storia clinica del paziente. In quel momento storico infatti, ragionan-
pag. 9/16 do con criterio ex ante, vi era stata una riaccensione della malattia neoplastica ma l'ipersensibilità al CG avrebbe dovuto sconsigliare questo tipo di trattamento. In concreto in conseguenza della (improv- vida) somministrazione vi era stata una riattivazione procurata da un booster (innesco) con riattivazione della early-dissemination avvenuta in occasione della prima somministrazione del 2006. Erano seguiti poi eventi clinici infausti a cascata, conseguenti al trattamento immu- noterapico con CG del 21/06/11, che avevano condotto il paziente al decesso il 16/09/11 (febbre settica con ascessi renali multipli, nefrec- tomia sinistra, endocardite e decadimento delle condizioni generali con ittero, pancreatite ed insufficienza renale cronica terminale)» (p.
30).
13. Su queste premesse, ribadita l'esistenza del nesso causale rico- nosciuta dal tribunale di VA, va rigettato il primo motivo di appel- Parte lo (pagg. 7s), posto che sussiste la responsabilità dell Va infatti osservato che la responsabilità della struttura sanitaria aveva natura contrattuale, essendo fondata sul contratto di spedalità, in forza del quale l'ospedale si è obbligato a fornire al paziente la prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi ne- cessari, del personale sanitario sufficiente ed efficiente, di attrezzature e macchinari adeguati), dovendo perciò rispondere, ex artt. 1218s. cc per fatto proprio derivante dal rapporto instaurato con il paziente, ov- vero per fatto del personale in caso di negligenza e imperizia del di- pendente nell'esecuzione della prestazione.
14. Col secondo motivo (pagg. 28s) relativo al danno non patrimo- niale subito jure proprio dai congiunti del paziente deceduto, sostiene
Parte l' che il tribunale di VA, senza compiere alcun tipo di ade- guamento quantitativo, ha liquidato integralmente agli aventi diritto il pag. 10/16 danno per la perdita parentale, applicando tout court le tabelle del Tri- bunale di Milano ed. 2022: lamenta un errore, poiché la controparte aveva formulato nel proprio ricorso considerazioni dal contenuto del tutto generico in relazione al rapporto concreto tra i ricorrenti e il de- ceduto (si vedano le pagine 19-21), limitandosi a indicare il legame di stretta parentela e a invocare le semplici presunzioni a riprova del danno (p. 30).
15. Rileva la Corte che per i componenti della famiglia nucleare il danno da perdita del parente può essere sicuramente dimostrato con presunzioni, mentre l'eventuale puntuale indicazione di circostanze ul- teriori e specifiche utili a dimostrare un legame affettivo particolar- mente significativo, che va oltre il mero rapporto di parentela, è ne- cessaria solo per riconoscere la personalizzazione del risarcimento.
16. Afferma infatti la giurisprudenza: «in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della fami- glia nucleare successiva (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero di- stanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di di- mostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (cd sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (cd. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità del- la relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazio- ni fornite di prova)» (Cass. 5769/2024). In base a questo orientamen-
pag. 11/16 Parte to, era dunque l che doveva dimostrare l'inesistenza dei presup- posti per liquidare la posta in discussione che, va rimarcato, è stata li- quidata applicando direttamente i parametri tabellari vigenti.
17. Si contesta altresì al tribunale di aver non aver valutato il danno alla luce dell'effettiva aspettativa di vita del de cuius in ragione della patologia pregressa da cui il paziente era da tempo affetto.
18. Sul punto, l'ausiliare dott. ha riferito: «a propo- Persona_8
sito della percentuale di sopravvivenza di un tumore della vescica in fase di riaccensione adeguatamente trattato ci ricorda il sito dell'Associazione Ricerca sul Cancro che secondo i dati del Registro
Tumori, in Italia nel 2023 sono stati stimati circa 29.700 nuovi casi di tumore vescicale, considerando sia le forme superficiali che quelle in- filtranti (nelle quali il tumore ha raggiunto lo strato muscolare della vescica); nello specifico 23.700 uomini e 6.000 donne. La sopravvi- venza (statistica) a cinque anni, in Italia, è di circa l'80%, benché in caso di recidiva, cioè di ricomparsa del tumore a distanza di tempo, la prognosi possa essere meno favorevole soprattutto se il tumore è infil- trante» (p. 30). La percentuale di sopravvivenza a una distanza di cin- que anni indicata dal CTU è senza dubbio notevole, pur dandosi atto che in ipotesi di recidiva l'esito possa essere meno favorevole, anche se non è stato specificato in quali termini, ma in ogni caso, secondo l'ausiliare una volta decorsi i cinque anni s'intende che il periodo cri- tico per la sopravvivenza è stato superato.
19. Ancora, parte appellante lamenta l'errato calcolo dei superstiti nel senso che, applicando la tabella del tribunale di Milano, sono stati riconosciuti 9 punti in relazione alla voce D (sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius) a CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
pag. 12/16 (figli naturali) e a e (fi- Per_1 CP_7 Controparte_6
glie acquisite): l'appellante reputa che per il tribunale, per ciascun danneggiato il numero dei congiunti superstiti sarebbe stato pari a tre, ma non condivide la ragione per la quale le figlie acquisite siano state equiparate ai figli naturali al momento di liquidare il loro danno, ap- plicando a tutti i punti previsti per la perdita del genitore, e invece non siano state considerate quali componenti del nucleo familiare di origi- ne al momento di attribuire i punti di cui alla voce D relativa al nume- ro di congiunti superstiti. Considerando infatti lo stato di famiglia di
(doc. 5 fascicolo di parte ricorrente) risulta che Persona_1 [...]
e facevano parte a tutti gli effetti del nucleo Parte_9 CP_6
familiare.
20. Conclude l' chiedendo che a , Controparte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_7
e nessun punto sia riconosciuto in relazio-
[...] Controparte_6
ne alla voce D della tabella di Milano ed. 2022, poiché per tutti i sog- getti indicati il numero di congiunti o equiparati superstiti è maggiore di tre.
21. Ancora col secondo motivo, si contesta la liquidazione del dan- no in favore di e , figlie della moglie di CP_7 CP_6 [...]
, che a dire dell'appellante non è equa e del tutto sovra- Persona_1
dimensionata, poiché il tribunale in via del tutto automatica ha equipa- rato la posizione delle due ricorrenti a quella dei figli naturali appli- cando aritmeticamente i punti previsti dalla tabella di Milano ed. 2022 per la perdita del genitore.
22. Il motivo è infondato, poiché va ribadito che le figlie acquisite devono essere incluse nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, non essendovi plausibili ragioni per escluderle, del resto neppure ar-
pag. 13/16 gomentate da parte appellante. D'altro canto, anche per le figlie acqui- site va valorizzato lo stretto rapporto di affetto esistente col loro geni- tore sociale che, in forza di presunzioni, deve ritenersi frutto della co- stante comunione di vita – la circostanza della convivenza è stata pun- tualmente dedotta nel ricorso introduttivo alla p. 4, e non risulta smen- tita da elementi probatori contrari.
23. Quanto alla lett. D) la vigente tabella suggerisce di riconoscere
9 punti fino a 3 superstiti, senza dire nulla dal quarto in poi. E tuttavia, il criterio relativo alla composizione del numero del nucleo familiare implica che più sono i congiunti dello stesso grado di parentela super- stiti, tanto minore verrà considerato il danno patito, ma non impone di escluderlo del tutto in presenza di un quarto superstite, sempre ricor- dando che comunque si tratta di una liquidazione in via equitativa.
24. Col terzo motivo (pagg. 36s), l contesta la liquidazione del danno biologico terminale subito da , in particolare Persona_12
ritenendo esagerata la somma liquidata dal tribunale dal 21.6.2011 al
16.9.2011, pari a € 62.586,20 e così composta: € 6.000,00 per i primi tre giorni;
€ 56.586,20 (€ 6.000,00 stabiliti in via equitativa per i primi
3 giorni + € 51.442,00 per i giorni da 4 a 88). Lamenta altresì che sia stata liquidata due volte la somma di € 6.000,00 per i primi tre giorni di danno, conteggiata prima separatamente e poi anche nell'ambito del danno biologico terminale complessivo.
25. La censura non è fondata, poiché l'ordinanza impugnata alla p.
23 si limita a spiegare che in base all'equità il giudice si è determinato a liquidare «un risarcimento a tal titolo stimato in complessivi €
62.586,20, così composto: € 6.000,00 per i primi tre giorni;
€
56.586,20 [€ 6.000,00 stabiliti in via equitativa per i primi 3 giorni +
€ 51.442,00 per i giorni da 4 a 88)». in Sostanza, si lamenta che sia pag. 14/16 stata liquidata due volte la somma di € 6.000,00 per i primi tre giorni di danno conteggiandola prima separatamente e, successivamente, an- che nell'ambito del danno biologico terminale complessivo (p. 39).
26. In realtà, il criterio dell'equità è di per sé incompatibile con l'arido calcolo matematico, ed è pienamente utilizzabile sol che il giu- dice indichi uno o anche più elementi che lo hanno guidato nell'operazione di liquidazione: in questo quadro, pertanto, il fatto che sia stato calcolato due volte l'importo di € 6.000,00 non appare diri- mente, tanto più che l'appellante neppure contesta l'importo–base as- sunto dal tribunale, né il periodo di tempo cui è stato parametrato il danno terminale, né la consapevolezza della fine nel paziente, sicché per tale via sono rispettati tutti i principi elaborati dalla giurisprudenza
– in proposito si richiama la Cass. 33009/2024: «il dan- no biologico terminale, che la vittima di un illecito subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei cri- teri contenuti nelle tabelle in relazione al danno alla salute di caratte- re temporaneo, essendo tenuto il giudice di merito a operare non solo
i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio».
27. Per le indicate ragioni, l'appello proposto dall Parte_3
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la
[...]
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
pag. 15/16 28. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall e Parte_3
conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna l a rifondere le spese li- Parte_3
quidate in € 13.000,00 per compenso, oltre accessori di legge, e onere della CTU svolta in appello;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 28.3.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
pag. 16/16