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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE Parte_1 C.F._1 GIAMPIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA STATALE SUD, 121 64028 SILVIpresso il difensore avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MATARAZZO DIEGO MARIA ALESSANDRO e dell'avv. LANCIANESE ANTONIO ( ) VIA FERRANTE 6 ATRI;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
RUGABELLA 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. MATARAZZO DIEGO MARIA
ALESSANDRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO e dell'avv. , CP_2 elettivamente domiciliato in VIA STATALE SUD, 121 64028 SILVIpresso il difensore avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al tribunale di Teramo di essere compiutamente risarcito del Parte_1 sinistro stradale da lui subito per fatto e colpa di che all'altezza della stazione di Controparte_3
Pineto a bordo della sua auto lo investiva, mentre egli transitava a bordo del suo ciclomotore,il 19 luglio 2014, alle ore 7.05, svoltando a sinistra verosimilmente per immettersi in un parcheggio e non avvedendosi che l'attore conduceva un veicolo favorito. Interviene anche la proprietaria del veicolo signora L'assicurazione ha contestato la domanda sia nella fondatezza che nella CP_2 quantificazione. Condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale e fatte precisare le conclusioni la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il verbale in atti chiaramente espone che il sinistro fu dovuto esclusivamente alla manovra errata dell'automobilista convenuto che ha interferito nella corsia di pertinenza della marcia di e nello svoltare Parte_1
a sinistra per andare a parcheggiare omise di concedergli la dovuta precedenza. Pertanto non vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del convenuto automobilista in ordine al Controparte_3 sinistro per cui è causa. Correttamente è stato risarcito il danno al ciclomotore;
Come è noto, per riparazione antieconomica si intende la riparazione del mezzo quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto. In base all'art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro.
Di conseguenza, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest'ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente.
In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso. ( Cassazione 19958/24 ). Pertanto le ulteriori richieste di vanno disattese, essendo la perizia di parte dell'assicurazione CP_2 dettagliata e non contestata. La somma offerta, 4.500 euro, copre il valore ante sinistro del mezzo e tutte le spese di traino e soccorso stradale come documentate. Il danno patito da biologico e morale pari ad euro 3.740, 59, applicate le tabelle della Parte_1 micropermanente con maggiorazione di un terzo, e computate le spese mediche accertate in sede di Ctu;
il risarcimento del danno offerto, pari ad euro 4.130,00, copre anche il danno al vestiario, per cui si offre il valore dell'acquisto; ma non si specifica quando l'acquisto è stato effettuato;
per la verità, non vi sono nemmeno foto in atti che attestano che a causa del sinistro tutti gli indumenti di cui è stata data prova dell'acquisto siano rimasti irrimediabilmente danneggiati. Ne consegue che va dato atto che gli attori sono stati integralmente risarciti;
per cui le spese legali da liquidare si limiteranno a quelle funzionalmente necessarie, prima del sinistro;
e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Dato atto che gli attori sono stati compiutamente risarciti, si liquidano le spese di lite, limitatamente a quelle funzionalmente necessarie, euro 1686 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15% ( spese di studio e introduttive); euro 993 per la fase stragiudiziale;
perizia di parte medica come fatturata;
tutte le altre spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Teramo, 2 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE Parte_1 C.F._1 GIAMPIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA STATALE SUD, 121 64028 SILVIpresso il difensore avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MATARAZZO DIEGO MARIA ALESSANDRO e dell'avv. LANCIANESE ANTONIO ( ) VIA FERRANTE 6 ATRI;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
RUGABELLA 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. MATARAZZO DIEGO MARIA
ALESSANDRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO e dell'avv. , CP_2 elettivamente domiciliato in VIA STATALE SUD, 121 64028 SILVIpresso il difensore avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie di partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al tribunale di Teramo di essere compiutamente risarcito del Parte_1 sinistro stradale da lui subito per fatto e colpa di che all'altezza della stazione di Controparte_3
Pineto a bordo della sua auto lo investiva, mentre egli transitava a bordo del suo ciclomotore,il 19 luglio 2014, alle ore 7.05, svoltando a sinistra verosimilmente per immettersi in un parcheggio e non avvedendosi che l'attore conduceva un veicolo favorito. Interviene anche la proprietaria del veicolo signora L'assicurazione ha contestato la domanda sia nella fondatezza che nella CP_2 quantificazione. Condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale e fatte precisare le conclusioni la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il verbale in atti chiaramente espone che il sinistro fu dovuto esclusivamente alla manovra errata dell'automobilista convenuto che ha interferito nella corsia di pertinenza della marcia di e nello svoltare Parte_1
a sinistra per andare a parcheggiare omise di concedergli la dovuta precedenza. Pertanto non vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del convenuto automobilista in ordine al Controparte_3 sinistro per cui è causa. Correttamente è stato risarcito il danno al ciclomotore;
Come è noto, per riparazione antieconomica si intende la riparazione del mezzo quando il costo delle riparazioni supera il valore del relitto. In base all'art. 1908 c.c., alla cosa danneggiata non si può attribuire un valore superiore a quello che aveva al momento del sinistro.
Di conseguenza, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest'ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente.
In caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato.
Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso. ( Cassazione 19958/24 ). Pertanto le ulteriori richieste di vanno disattese, essendo la perizia di parte dell'assicurazione CP_2 dettagliata e non contestata. La somma offerta, 4.500 euro, copre il valore ante sinistro del mezzo e tutte le spese di traino e soccorso stradale come documentate. Il danno patito da biologico e morale pari ad euro 3.740, 59, applicate le tabelle della Parte_1 micropermanente con maggiorazione di un terzo, e computate le spese mediche accertate in sede di Ctu;
il risarcimento del danno offerto, pari ad euro 4.130,00, copre anche il danno al vestiario, per cui si offre il valore dell'acquisto; ma non si specifica quando l'acquisto è stato effettuato;
per la verità, non vi sono nemmeno foto in atti che attestano che a causa del sinistro tutti gli indumenti di cui è stata data prova dell'acquisto siano rimasti irrimediabilmente danneggiati. Ne consegue che va dato atto che gli attori sono stati integralmente risarciti;
per cui le spese legali da liquidare si limiteranno a quelle funzionalmente necessarie, prima del sinistro;
e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Dato atto che gli attori sono stati compiutamente risarciti, si liquidano le spese di lite, limitatamente a quelle funzionalmente necessarie, euro 1686 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15% ( spese di studio e introduttive); euro 993 per la fase stragiudiziale;
perizia di parte medica come fatturata;
tutte le altre spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Teramo, 2 gennaio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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