Art. 7.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 10 miliardi per l'anno 1975, di lire 11 miliardi per l'anno 1976 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 10 miliardi per l'anno 1975, di lire 11 miliardi per l'anno 1976 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.