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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18076/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore riunito in camera di consiglio del ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18076 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 8 luglio 2024
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; (C.F.: , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], residente in [...](Sa) alla C.F._3
Traversa Primo Maggio ed (C.F.: ), nato a [...] Parte_4 C.F._4
SE (Sa) il 28.08.54, residente in IS (Sa) alla Traversa Primo Maggio, elettivamente domiciliati in Salerno alla via E. Caterina n. 6, presso lo studio dell'avv. Elvira Mirra (C.F.
: dalla quale sono rappresentati e difesi nel presente giudizio, in virtù di C.F._5
procura in calce alla citazione.
- ATTORI -
E pagina 1 di 8 Controparte_1
(di seguito ), (P. IVA e
[...] Controparte_2 P.IVA_1
n. REA SA-115469), con sede in Roscigno (SA), alla via IV Novembre snc, in persona del Presidente dott.ssa ,(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro CP_3 CodiceFiscale_6
Pasca (C.F.: ) e Filiberto Pasca (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_7 C.F._8
domiciliata presso lo studio degli avv.ti sito in Salerno, alla via Lungomare Trieste n. 26 in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del Procuratore Dott. , con sede legale in Controparte_4 Controparte_5
Brescia, alla via Corfù n. 102, (C.F. e P.IVA: ), nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_2
con sede legale in Milano, alla via San Prospero, n. 4 (C.F., P.IVA: n. Parte_5
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_3 risposta, dall'avv. Giuseppe Le Fosse (C.F. congiuntamente e disgiuntamente C.F._9 all'avv. Damiano De Rosa ( ), domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo CodiceFiscale_10
sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola F12.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con deposito di note di trattazione scritta le parti hanno così concluso: per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Sezione specializzata in materia d'impresa, contrariis reiectis, dichiarata la propria competenza, accogliere la domanda proposta dagli attori e, conseguentemente:
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori in favore della allora , in data 30.06.2008, come aumentati con le integrazioni Controparte_6 descritte in narrativa, limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8; per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per superamento del termine imposto dalla citata norma, con conseguente declaratoria di estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli attori;
pagina 2 di 8 In subordine, nella denegata ipotesi in cui le fideiussioni oggetto di causa si ritenessero non coperte dalla valenza accertativa del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'LI, per essere state sottoscritte nel 2008, accertare e dichiarare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale all'epoca della sottoscrizione dei contratti da parte degli attori e l'adozione da parte della banca convenuta di modelli contrattuali di fideiussione uguali a quelli predisposti da altri istituti e per
l'effetto:
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle predette fideiussioni;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per superamento del termine imposto dalla citata norma, con conseguente declaratoria di estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli attori;
In ogni caso, condannare la Controparte_7
e la in solido e/o ognuna per quanto di ragione, alla
[...] Parte_5
restituzione in favore degli attori delle somme incamerate per effetto delle azioni esecutive intraprese nei loro confronti ammontanti a € 54.639,73;
Condannare, altresì, le convenute, in solido e/o ognuna per quanto di ragione, al risarcimento del danno conseguente alla preclusione degli attori di far ricorso al credito bancario, nonché del conseguente danno all'immagine; danni, quest'ultimi di cui si chiede una quantificazione da stabilirsi in via equitativa;
condannare le convenute, ognuna secondo quanto di competenza, a porre in essere ogni attività dovuta atta alla cancellazione del nominativo degli attori dalla Centrale Rischi della AN d'LI;
per effetto della soccombenza, condannare le convenute al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.».
Per la convenuta : «Voglia l'On. le Tribunale, contrariis reiectis, Controparte_2
- in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, Controparte_2
pertanto, estromettere la stessa dal presente giudizio.
- in via principale e nel merito: accertata e dichiarata la validità della fideiussione per cui è lite e la efficacia delle singole clausole contestate, rigettare, perché infondate in diritto ed in fatto, le domande tutte proposte da parte attrice;
- in via istruttoria, si impugna la documentazione prodotta da parte attrice e si abbia per acquisita la documentazione tutta indicata in calce al presente atto (e depositata in uno alla presente), con riserva di eventuale integrazione. pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
Per la convenuta quale procuratrice generale di “In via Controparte_4 Parte_5
preliminare: dichiarare la litispendenza del presente procedimento con quello contrassegnato dall'R.G.
n. 5182/2017, Tribunale di Nocera Inferiore;
Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande formulate dagli odierni attori e per l'effetto dichiarare integralmente valide le fideiussioni a prima richiesta rilasciate dagli stessi, oggetto della presente causa, confermando per l'effetto il diritto di credito della cessionaria per Parte_5
il tramite della procuratrice nei confronti degli attori quali garanti delle Controparte_4
obbligazioni assunte dalla UM NG S.r.l.
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, dichiarare parzialmente valide le fideiussioni a prima richiesta rilasciate dagli stessi, oggetto della presente causa, confermando per l'effetto il diritto di credito della cessionaria per il tramite della procuratrice nei confronti degli Parte_5 Controparte_4
attori quali garanti delle obbligazioni assunte dalla UM NG S.r.l., considerato il rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 luglio 2022 gli odierni attori hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, la
[...]
e la chiedendo Controparte_7 Controparte_8 Parte_5
l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2,6,8 del contratto di fideiussione omnibus, sottoscritto in favore della , in data 30.06.2008, a Controparte_6 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future contratte dalla società UM
NG S.r.l , per l'importo massimo garantito di euro 525.000,00 (poi aumentato fino ad euro
1.499.460,00 in data 16.09.2014). Parte attrice deduceva che la suddetta fideiussione omnibus era conforme al modello A.B.I. e, quindi, sottoscritta in violazione dell'articolo 2 della L. n. 287/1990. Per tali ragioni, gli attori chiedevano l'accertamento e alla dichiarazione di nullità parziale e l'accertamento e la declaratoria di estinzione della garanzia, come conseguenza dello spirare del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., e la condanna delle convenute in solido alla restituzione in favore degli attori delle somme incamerate per effetto delle azioni esecutive intraprese nei loro confronti, la condanna al risarcimento del danno per essere stato impedito agli attori l'ulteriore ricorso pagina 4 di 8 al credito bancario nonché del conseguente danno all'immagine, di cui si chiedeva al Tribunale una quantificazione in via equitativa.
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957
c.c. (clausola n. 6) e la clausola di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della
AN d'LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/1990), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287/1990.
Si costituiva in giudizio in data 24 novembre 2022, la eccependo, in via Controparte_2
preliminare, la carenza di legittimazione passiva della stessa e pertanto chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio.
In via principale e nel merito, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della validità della fideiussione e l'efficacia delle singole clausole contestate, quindi il rigetto delle domande attore, poiché infondate in diritto ed in fatto.
Si costituiva in data 14 aprile 2023 anche procuratrice speciale di Controparte_4 [...]
aveva, infatti, acquistato i crediti “in blocco” , in forza di contratto di Parte_5
cessione concluso in data 5 luglio 2018 con ( pubblicato nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale della Repubblica LIna, Parte II, N. 59 DEL 20.05.2021) e tra i crediti oggetto della cessione vi era quello vantato nei confronti della posizione UM Enigineering S.r.l., nonché nei confronti dei garanti e , con annessi privilegi, garanzie ed Parte_2 Parte_1
accessori. quale procuratrice speciale di eccepiva , in via preliminare, la Controparte_4 Parte_5 litispendenza del presente procedimento con quello contrassegnato dall' R.G. N. 5182/ 2017. Nel merito ed in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori.
All'esito della udienza del 18.4.2023 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 8.7.2024 la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
Quanto al profilo della legittimazione passiva della ,se rispetto alla domanda di Controparte_2
nullità della fideiussione spiegata in danno della banca cedente non è ravvisabile la sussistenza di un pagina 5 di 8 interesse a far valere detta nullità nei confronti di chi non è più soggetto del relativo rapporto, tale legittimazione va comunque affermata in vista della azione risarcitoria esercitata.
In secondo luogo, e sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta in qualità di procuratrice speciale della Controparte_4 Parte_5
In particolare, la cessionaria ha sostenuto che è ancora pendente dianzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, il giudizio di opposizione a D.I. al n. rg. 5182/2017 tra le medesime parti ed avente ad oggetto, tra le altre, anche la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dagli attori.
A ben vedere, tuttavia, il giudizio ha ad oggetto due fideiussioni specifiche, una stipulata in data
06.06.2014 sino alla concorrenza di euro 150.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo ipotecario ( atto per notar Rep. 83121- Racc.17603, registrato in Salerno il Per_1
17.06.2014); l'altra, stipulata in data 06.06.2014, sino alla concorrenza di euro 225.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario ( atto per Notar Per_1
Rep. 83122- Racc.17604,registrato in Salerno il 17.06.2014).
L'istituto della litispendenza è previsto dal nostro ordinamento al fine di evitare il contrasto tra giudicati nei casi in cui due giudici diversi si trovino ad affrontare una “stessa causa”. Per stabilire se una causa è identica ad un'altra si deve valutare la sussistenza di identità della causa petendi nonchè dei soggetti e dell'oggetto o petitum.
Ebbene, nel caso di specie, risulta evidente come non sussiste la litispendenza dedotta da parte convenuta, in quanto, dalla lettura di pag. 12 dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1239/2017(cfr opposizione in atti), si evince chiaramente che tra le varie domande formulate, non vi è quella relativa all' accertamento e alla dichiarazione della nullità parziale delle fideiussioni ( né di quella omnibus né di quelle specifiche). Oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, è , al contrario, l'accertamento e la dichiarazione della nullità dei contratti bancari per i quali sono state prestate le fideiussioni. Diverge pertanto il profilo del petitum che esclude in radice l'ipotesi di litispendenza.
Nel merito, come sopra anticipato, va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il
Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema
pagina 6 di 8 unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la Controparte_7
, tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione della fideiussione di cui si
[...]
predica la nullità.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la AN d'LI (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'A.B.I. e l'art. 2 della L. n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Ebbene, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla AN d'LI e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'A.B.I., occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Nella fattispecie, l'onere di tale prova non può dirsi assolto. Invero, la fideiussione di cui è causa è stata stipulata in favore dell'istituto di credito convenuto in data 30.06.2008 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN
d'LI e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto pagina 7 di 8 di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Invero, il difetto di prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” nel settore delle fideiussioni determina anche l'irrilevanza, per le ragioni di cui sopra, della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente da parte attrice fino alla comparsa conclusionale, relativa all'ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati da altri Istituti di Credito, dai quali non avrebbe potuto, comunque, ricavarsi l'ampia diffusione territoriale nazionale della prassi idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, stante il difetto della prova dell'indefettibile presupposto della standardizzazione contrattuale.
Il rigetto della domanda di nullità della fideiussione comporta, altresì, il rigetto delle domande consequenziali di decadenza ex art.1957 c.c e di risarcimento dei danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico dell'attore, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55
(e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_4
, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
[...]
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e Controparte_9 Controparte_4
che liquida in favore di ciascuna in 3.810,00 Euro per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Reale) (dott Salvatore Di Lonardo)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Caterina di Martino Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore riunito in camera di consiglio del ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18076 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 8 luglio 2024
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; (C.F.: , Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], residente in [...](Sa) alla C.F._3
Traversa Primo Maggio ed (C.F.: ), nato a [...] Parte_4 C.F._4
SE (Sa) il 28.08.54, residente in IS (Sa) alla Traversa Primo Maggio, elettivamente domiciliati in Salerno alla via E. Caterina n. 6, presso lo studio dell'avv. Elvira Mirra (C.F.
: dalla quale sono rappresentati e difesi nel presente giudizio, in virtù di C.F._5
procura in calce alla citazione.
- ATTORI -
E pagina 1 di 8 Controparte_1
(di seguito ), (P. IVA e
[...] Controparte_2 P.IVA_1
n. REA SA-115469), con sede in Roscigno (SA), alla via IV Novembre snc, in persona del Presidente dott.ssa ,(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro CP_3 CodiceFiscale_6
Pasca (C.F.: ) e Filiberto Pasca (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_7 C.F._8
domiciliata presso lo studio degli avv.ti sito in Salerno, alla via Lungomare Trieste n. 26 in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del Procuratore Dott. , con sede legale in Controparte_4 Controparte_5
Brescia, alla via Corfù n. 102, (C.F. e P.IVA: ), nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_2
con sede legale in Milano, alla via San Prospero, n. 4 (C.F., P.IVA: n. Parte_5
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_3 risposta, dall'avv. Giuseppe Le Fosse (C.F. congiuntamente e disgiuntamente C.F._9 all'avv. Damiano De Rosa ( ), domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo CodiceFiscale_10
sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola F12.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con deposito di note di trattazione scritta le parti hanno così concluso: per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Sezione specializzata in materia d'impresa, contrariis reiectis, dichiarata la propria competenza, accogliere la domanda proposta dagli attori e, conseguentemente:
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori in favore della allora , in data 30.06.2008, come aumentati con le integrazioni Controparte_6 descritte in narrativa, limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8; per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per superamento del termine imposto dalla citata norma, con conseguente declaratoria di estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli attori;
pagina 2 di 8 In subordine, nella denegata ipotesi in cui le fideiussioni oggetto di causa si ritenessero non coperte dalla valenza accertativa del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'LI, per essere state sottoscritte nel 2008, accertare e dichiarare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale all'epoca della sottoscrizione dei contratti da parte degli attori e l'adozione da parte della banca convenuta di modelli contrattuali di fideiussione uguali a quelli predisposti da altri istituti e per
l'effetto:
-accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle predette fideiussioni;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per superamento del termine imposto dalla citata norma, con conseguente declaratoria di estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli attori;
In ogni caso, condannare la Controparte_7
e la in solido e/o ognuna per quanto di ragione, alla
[...] Parte_5
restituzione in favore degli attori delle somme incamerate per effetto delle azioni esecutive intraprese nei loro confronti ammontanti a € 54.639,73;
Condannare, altresì, le convenute, in solido e/o ognuna per quanto di ragione, al risarcimento del danno conseguente alla preclusione degli attori di far ricorso al credito bancario, nonché del conseguente danno all'immagine; danni, quest'ultimi di cui si chiede una quantificazione da stabilirsi in via equitativa;
condannare le convenute, ognuna secondo quanto di competenza, a porre in essere ogni attività dovuta atta alla cancellazione del nominativo degli attori dalla Centrale Rischi della AN d'LI;
per effetto della soccombenza, condannare le convenute al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.».
Per la convenuta : «Voglia l'On. le Tribunale, contrariis reiectis, Controparte_2
- in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, Controparte_2
pertanto, estromettere la stessa dal presente giudizio.
- in via principale e nel merito: accertata e dichiarata la validità della fideiussione per cui è lite e la efficacia delle singole clausole contestate, rigettare, perché infondate in diritto ed in fatto, le domande tutte proposte da parte attrice;
- in via istruttoria, si impugna la documentazione prodotta da parte attrice e si abbia per acquisita la documentazione tutta indicata in calce al presente atto (e depositata in uno alla presente), con riserva di eventuale integrazione. pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e competenze del giudizio».
Per la convenuta quale procuratrice generale di “In via Controparte_4 Parte_5
preliminare: dichiarare la litispendenza del presente procedimento con quello contrassegnato dall'R.G.
n. 5182/2017, Tribunale di Nocera Inferiore;
Nel merito in via principale: rigettare tutte le domande formulate dagli odierni attori e per l'effetto dichiarare integralmente valide le fideiussioni a prima richiesta rilasciate dagli stessi, oggetto della presente causa, confermando per l'effetto il diritto di credito della cessionaria per Parte_5
il tramite della procuratrice nei confronti degli attori quali garanti delle Controparte_4
obbligazioni assunte dalla UM NG S.r.l.
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, dichiarare parzialmente valide le fideiussioni a prima richiesta rilasciate dagli stessi, oggetto della presente causa, confermando per l'effetto il diritto di credito della cessionaria per il tramite della procuratrice nei confronti degli Parte_5 Controparte_4
attori quali garanti delle obbligazioni assunte dalla UM NG S.r.l., considerato il rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 luglio 2022 gli odierni attori hanno convenuto innanzi a questo Tribunale, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, la
[...]
e la chiedendo Controparte_7 Controparte_8 Parte_5
l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2,6,8 del contratto di fideiussione omnibus, sottoscritto in favore della , in data 30.06.2008, a Controparte_6 garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future contratte dalla società UM
NG S.r.l , per l'importo massimo garantito di euro 525.000,00 (poi aumentato fino ad euro
1.499.460,00 in data 16.09.2014). Parte attrice deduceva che la suddetta fideiussione omnibus era conforme al modello A.B.I. e, quindi, sottoscritta in violazione dell'articolo 2 della L. n. 287/1990. Per tali ragioni, gli attori chiedevano l'accertamento e alla dichiarazione di nullità parziale e l'accertamento e la declaratoria di estinzione della garanzia, come conseguenza dello spirare del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., e la condanna delle convenute in solido alla restituzione in favore degli attori delle somme incamerate per effetto delle azioni esecutive intraprese nei loro confronti, la condanna al risarcimento del danno per essere stato impedito agli attori l'ulteriore ricorso pagina 4 di 8 al credito bancario nonché del conseguente danno all'immagine, di cui si chiedeva al Tribunale una quantificazione in via equitativa.
La fideiussione in contestazione, secondo la prospettazione attorea, era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'A.B.I. contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957
c.c. (clausola n. 6) e la clausola di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della
AN d'LI (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/1990), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n.
287/1990.
Si costituiva in giudizio in data 24 novembre 2022, la eccependo, in via Controparte_2
preliminare, la carenza di legittimazione passiva della stessa e pertanto chiedeva la propria estromissione dal presente giudizio.
In via principale e nel merito, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della validità della fideiussione e l'efficacia delle singole clausole contestate, quindi il rigetto delle domande attore, poiché infondate in diritto ed in fatto.
Si costituiva in data 14 aprile 2023 anche procuratrice speciale di Controparte_4 [...]
aveva, infatti, acquistato i crediti “in blocco” , in forza di contratto di Parte_5
cessione concluso in data 5 luglio 2018 con ( pubblicato nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale della Repubblica LIna, Parte II, N. 59 DEL 20.05.2021) e tra i crediti oggetto della cessione vi era quello vantato nei confronti della posizione UM Enigineering S.r.l., nonché nei confronti dei garanti e , con annessi privilegi, garanzie ed Parte_2 Parte_1
accessori. quale procuratrice speciale di eccepiva , in via preliminare, la Controparte_4 Parte_5 litispendenza del presente procedimento con quello contrassegnato dall' R.G. N. 5182/ 2017. Nel merito ed in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori.
All'esito della udienza del 18.4.2023 venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del 8.7.2024 la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
Quanto al profilo della legittimazione passiva della ,se rispetto alla domanda di Controparte_2
nullità della fideiussione spiegata in danno della banca cedente non è ravvisabile la sussistenza di un pagina 5 di 8 interesse a far valere detta nullità nei confronti di chi non è più soggetto del relativo rapporto, tale legittimazione va comunque affermata in vista della azione risarcitoria esercitata.
In secondo luogo, e sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta in qualità di procuratrice speciale della Controparte_4 Parte_5
In particolare, la cessionaria ha sostenuto che è ancora pendente dianzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, il giudizio di opposizione a D.I. al n. rg. 5182/2017 tra le medesime parti ed avente ad oggetto, tra le altre, anche la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dagli attori.
A ben vedere, tuttavia, il giudizio ha ad oggetto due fideiussioni specifiche, una stipulata in data
06.06.2014 sino alla concorrenza di euro 150.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo ipotecario ( atto per notar Rep. 83121- Racc.17603, registrato in Salerno il Per_1
17.06.2014); l'altra, stipulata in data 06.06.2014, sino alla concorrenza di euro 225.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario ( atto per Notar Per_1
Rep. 83122- Racc.17604,registrato in Salerno il 17.06.2014).
L'istituto della litispendenza è previsto dal nostro ordinamento al fine di evitare il contrasto tra giudicati nei casi in cui due giudici diversi si trovino ad affrontare una “stessa causa”. Per stabilire se una causa è identica ad un'altra si deve valutare la sussistenza di identità della causa petendi nonchè dei soggetti e dell'oggetto o petitum.
Ebbene, nel caso di specie, risulta evidente come non sussiste la litispendenza dedotta da parte convenuta, in quanto, dalla lettura di pag. 12 dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1239/2017(cfr opposizione in atti), si evince chiaramente che tra le varie domande formulate, non vi è quella relativa all' accertamento e alla dichiarazione della nullità parziale delle fideiussioni ( né di quella omnibus né di quelle specifiche). Oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, è , al contrario, l'accertamento e la dichiarazione della nullità dei contratti bancari per i quali sono state prestate le fideiussioni. Diverge pertanto il profilo del petitum che esclude in radice l'ipotesi di litispendenza.
Nel merito, come sopra anticipato, va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il
Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema
pagina 6 di 8 unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito la Controparte_7
, tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione della fideiussione di cui si
[...]
predica la nullità.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02/05/2005 la AN d'LI (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'A.B.I. e l'art. 2 della L. n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Ebbene, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano 20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione).
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla AN d'LI e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'A.B.I., occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per l'odierna parte attrice trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Nella fattispecie, l'onere di tale prova non può dirsi assolto. Invero, la fideiussione di cui è causa è stata stipulata in favore dell'istituto di credito convenuto in data 30.06.2008 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN
d'LI e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto pagina 7 di 8 di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra le banche italiane.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Invero, il difetto di prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” nel settore delle fideiussioni determina anche l'irrilevanza, per le ragioni di cui sopra, della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente da parte attrice fino alla comparsa conclusionale, relativa all'ordine di esibizione dei moduli contrattuali utilizzati da altri Istituti di Credito, dai quali non avrebbe potuto, comunque, ricavarsi l'ampia diffusione territoriale nazionale della prassi idonea a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, stante il difetto della prova dell'indefettibile presupposto della standardizzazione contrattuale.
Il rigetto della domanda di nullità della fideiussione comporta, altresì, il rigetto delle domande consequenziali di decadenza ex art.1957 c.c e di risarcimento dei danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e pertanto vanno poste a carico dell'attore, liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55
(e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità con riferimento ai minimi tabellari per ciascuna fase dell'attività difensiva).
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_6 Parte_3 Parte_4
, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
[...]
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e Controparte_9 Controparte_4
che liquida in favore di ciascuna in 3.810,00 Euro per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.12.24
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Reale) (dott Salvatore Di Lonardo)
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