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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. 677/2024 e promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Parte_1 C.F._1
Manno, 31, presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] in data [...] e residente in [...] c.f. CP_1
; , nato a [...] in data [...], residente in [...] Parte_2
Donizetti, 68 Sestu (CA), c.f. , nata in data [...] C.F._4 Parte_3
a Tula residente in [...] Sassari, c.f. , pec C.F._5 Email_1
, nata in data [...] ad [...] e residente in vicolo Bianco 5/2 Bologna c.f. Parte_4
pec , nato ad Ozieri in [...] C.F._6 Email_2 Parte_5
03.01.1978, residente in [...], c.f. , pec C.F._7 Email_3 [...]
, nata in data [...] a [...] ivi residente in [...] c.f. Parte_1
pec nata in [...] C.F._8 Email_4 CP_2
21.11.1946 a Cercemaggiore (CB), c.f. , residente in p.zza IV Novembre 16 C.F._9
Tula
RESISTENTI- CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
pagina 1 di 5 Per il ricorrente:
“1) Reietta ogni contraria istanza azione e eccezione;
2)Accertare e dichiarare che nato a [...] in data [...] ivi residente in [...]
Eleonora d'Arborea, 11 c.f. per effetto del possesso ultraventennale, pacifico, C.F._1 ininterrotto, indisturbato ha usucapito diventando perciò esclusivo proprietario dell'immobile adibito
a casa di civile abitazione sito in Tula via Eleonora d'Arborea 11 distinto in catasto urbano del predetto Comune al foglio 16 mappale 264 sub 2.
3)Con vittoria di competenze legali e spese in caso di opposizione.
Accordandosi al ricorrente le agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” costituendo l'immobile usucapito la sua abitazione principale e prima casa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 CP_2
Ha rappresentato di essere nel possesso in via esclusiva, ininterrottamente, apertamente e indisturbatamente uti dominus da oltre vent'anni, segnatamente dall'anno 1995, dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sito in Tula in via Eleonora d'Arborea attualmente civico 11 (già civico 09), distinto in catasto urbano al Foglio 16 mappale 264 sub 2, categoria A/6 di due vani e composta da piano terra e primo piano, e ciò a seguito di divisione informale e amichevole dei beni pervenuti dal defunto genitore con i fratelli (di cui i convenuti Persona_1 Persona_2 CP_1
pagina 2 di 5 e sono eredi) e di (i cui eredi Parte_4 Parte_2 Parte_3 Persona_3 sono i restanti convenuti e la quale aveva tuttavia Parte_5 Parte_1 CP_2 rinunziato alla eredità in data 31.10.2018 con dichiarazione resa presso il Tribunale di Sassari e registrata il 22.11.2015 al n. 3997 – serie IV).
Ha allegato che da tale data aveva esercitato sul bene per cui è causa tutte le facoltà e i diritti spettanti al proprietario senza ostacoli o opposizioni da parte di terzi.
Ha dedotto che, preso possesso dell'immobile, vi aveva effettuato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, vi aveva stabilito la propria residenza, volturando le utenze idriche ed elettriche a proprio nome e facendosi carico del pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul bene.
Ha riferito che, nell'anno 2001, aveva eseguito il rifacimento del tetto, della facciata e dell'ingresso dell'abitazione, per la cui esecuzione aveva incaricato l'impresa edile , la quale - sempre CP_3 su suo incarico e a sue spese – tra il 2006/2007 aveva ristrutturato gli spazi interni realizzandovi un bagno. Ha aggiunto di aver eseguito corso degli anni la tinteggiatura degli interni e la manutenzione degli infissi.
Ha quindi specificato che l'attuale partizione catastale della casa oggetto della domanda di usucapione derivava dalla soppressione e sostituzione, per riallineamento mappe dell'anno 2006, della particella di cui al Foglio 16 mappale 464 (censita nel catasto urbano del Comune di Tula), rilevando che l'ispezione ipotecaria ventennale eseguita in relazione all' usucapendo immobile aveva dato esito negativo.
Rilevato che il bene usucapito costituiva sua abitazione principale e prima casa ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati i resistenti non si sono costituiti nel presente giudizio e pertanto, con ordinanza del 18.10.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 15.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 18.3.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile di cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
pagina 3 di 5 I testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei luoghi di causa per ragioni di vicinato e di lavoro, che hanno riconosciuto nella fotografia loro rammostrata hanno confermato tutti i fatti dedotti in ricorso.
Hanno dichiarato, in particolare, che il ricorrente ha posseduto dal 1995 e possiede sino ad oggi apertamente, indisturbatamente e senza contestazioni, la casa di civile abitazione sita in Tula via
Eleonora d'Arborea, 11, composta da piano terra e piano primo distinta al catasto urbano del predetto comune al foglio 16 mappale 264 sub 2, da lui abitata stabilmente.
Hanno anche confermato che il ricorrente nell'anno 2001 aveva fatto eseguire all'impresa edile
[...]
il rifacimento del tetto, della facciata e l'ingresso dell'abitazione, tra il 2006 e gli inizi del CP_3
2007 la ristrutturazione degli spazi interni con la costruzione di un bagno e che aveva effettuato nel corso degli anni la tinteggiatura degli interni e la manutenzione degli infissi.
Inoltre, il teste ha confermato di aver coadiuvato, in qualità di manovale, la ditta del Testimone_1
nell'esecuzione delle opere che venivano commissionate e ha precisato che le relative CP_3 spese venivano pagate da . Parte_1
Risultano, inoltre, prodotte agli atti: le visure catastali, l'ispezione ipotecaria ventennale, la fotografia raffigurante la facciata esterna dell'edificio, oltre a quietanze di pagamento relative ad utenze al servizio dell'immobile di Via E. D'Arborea n. 11 ed intestate a (riferite ad annualità Parte_1
2017-2018), le fatture per la fornitura di materiale edile, ed anche la documentazione dalla quale è dedotta la legittimazione processuale passiva di tutti i convenuti.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara: (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Tula in data 14 luglio 1946 ivi residente in [...], proprietario in via esclusiva a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sito in Tula via Eleonora d'Arborea 11 distinto in catasto urbano del predetto Comune al Foglio 16 mappale 264 sub 2, e per il quale potrà usufruire delle agevolazioni fiscali sussistendone i presupposti di legge;
- manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- spese compensate.
pagina 4 di 5 Sassari, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. 677/2024 e promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Parte_1 C.F._1
Manno, 31, presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] in data [...] e residente in [...] c.f. CP_1
; , nato a [...] in data [...], residente in [...] Parte_2
Donizetti, 68 Sestu (CA), c.f. , nata in data [...] C.F._4 Parte_3
a Tula residente in [...] Sassari, c.f. , pec C.F._5 Email_1
, nata in data [...] ad [...] e residente in vicolo Bianco 5/2 Bologna c.f. Parte_4
pec , nato ad Ozieri in [...] C.F._6 Email_2 Parte_5
03.01.1978, residente in [...], c.f. , pec C.F._7 Email_3 [...]
, nata in data [...] a [...] ivi residente in [...] c.f. Parte_1
pec nata in [...] C.F._8 Email_4 CP_2
21.11.1946 a Cercemaggiore (CB), c.f. , residente in p.zza IV Novembre 16 C.F._9
Tula
RESISTENTI- CONTUMACI
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
pagina 1 di 5 Per il ricorrente:
“1) Reietta ogni contraria istanza azione e eccezione;
2)Accertare e dichiarare che nato a [...] in data [...] ivi residente in [...]
Eleonora d'Arborea, 11 c.f. per effetto del possesso ultraventennale, pacifico, C.F._1 ininterrotto, indisturbato ha usucapito diventando perciò esclusivo proprietario dell'immobile adibito
a casa di civile abitazione sito in Tula via Eleonora d'Arborea 11 distinto in catasto urbano del predetto Comune al foglio 16 mappale 264 sub 2.
3)Con vittoria di competenze legali e spese in caso di opposizione.
Accordandosi al ricorrente le agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” costituendo l'immobile usucapito la sua abitazione principale e prima casa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1 CP_2
Ha rappresentato di essere nel possesso in via esclusiva, ininterrottamente, apertamente e indisturbatamente uti dominus da oltre vent'anni, segnatamente dall'anno 1995, dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sito in Tula in via Eleonora d'Arborea attualmente civico 11 (già civico 09), distinto in catasto urbano al Foglio 16 mappale 264 sub 2, categoria A/6 di due vani e composta da piano terra e primo piano, e ciò a seguito di divisione informale e amichevole dei beni pervenuti dal defunto genitore con i fratelli (di cui i convenuti Persona_1 Persona_2 CP_1
pagina 2 di 5 e sono eredi) e di (i cui eredi Parte_4 Parte_2 Parte_3 Persona_3 sono i restanti convenuti e la quale aveva tuttavia Parte_5 Parte_1 CP_2 rinunziato alla eredità in data 31.10.2018 con dichiarazione resa presso il Tribunale di Sassari e registrata il 22.11.2015 al n. 3997 – serie IV).
Ha allegato che da tale data aveva esercitato sul bene per cui è causa tutte le facoltà e i diritti spettanti al proprietario senza ostacoli o opposizioni da parte di terzi.
Ha dedotto che, preso possesso dell'immobile, vi aveva effettuato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, vi aveva stabilito la propria residenza, volturando le utenze idriche ed elettriche a proprio nome e facendosi carico del pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul bene.
Ha riferito che, nell'anno 2001, aveva eseguito il rifacimento del tetto, della facciata e dell'ingresso dell'abitazione, per la cui esecuzione aveva incaricato l'impresa edile , la quale - sempre CP_3 su suo incarico e a sue spese – tra il 2006/2007 aveva ristrutturato gli spazi interni realizzandovi un bagno. Ha aggiunto di aver eseguito corso degli anni la tinteggiatura degli interni e la manutenzione degli infissi.
Ha quindi specificato che l'attuale partizione catastale della casa oggetto della domanda di usucapione derivava dalla soppressione e sostituzione, per riallineamento mappe dell'anno 2006, della particella di cui al Foglio 16 mappale 464 (censita nel catasto urbano del Comune di Tula), rilevando che l'ispezione ipotecaria ventennale eseguita in relazione all' usucapendo immobile aveva dato esito negativo.
Rilevato che il bene usucapito costituiva sua abitazione principale e prima casa ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citati i resistenti non si sono costituiti nel presente giudizio e pertanto, con ordinanza del 18.10.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 15.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 18.3.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto il bene immobile di cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare il medesimo a titolo originario per intervenuta usucapione.
pagina 3 di 5 I testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, a conoscenza dei luoghi di causa per ragioni di vicinato e di lavoro, che hanno riconosciuto nella fotografia loro rammostrata hanno confermato tutti i fatti dedotti in ricorso.
Hanno dichiarato, in particolare, che il ricorrente ha posseduto dal 1995 e possiede sino ad oggi apertamente, indisturbatamente e senza contestazioni, la casa di civile abitazione sita in Tula via
Eleonora d'Arborea, 11, composta da piano terra e piano primo distinta al catasto urbano del predetto comune al foglio 16 mappale 264 sub 2, da lui abitata stabilmente.
Hanno anche confermato che il ricorrente nell'anno 2001 aveva fatto eseguire all'impresa edile
[...]
il rifacimento del tetto, della facciata e l'ingresso dell'abitazione, tra il 2006 e gli inizi del CP_3
2007 la ristrutturazione degli spazi interni con la costruzione di un bagno e che aveva effettuato nel corso degli anni la tinteggiatura degli interni e la manutenzione degli infissi.
Inoltre, il teste ha confermato di aver coadiuvato, in qualità di manovale, la ditta del Testimone_1
nell'esecuzione delle opere che venivano commissionate e ha precisato che le relative CP_3 spese venivano pagate da . Parte_1
Risultano, inoltre, prodotte agli atti: le visure catastali, l'ispezione ipotecaria ventennale, la fotografia raffigurante la facciata esterna dell'edificio, oltre a quietanze di pagamento relative ad utenze al servizio dell'immobile di Via E. D'Arborea n. 11 ed intestate a (riferite ad annualità Parte_1
2017-2018), le fatture per la fornitura di materiale edile, ed anche la documentazione dalla quale è dedotta la legittimazione processuale passiva di tutti i convenuti.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara: (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Tula in data 14 luglio 1946 ivi residente in [...], proprietario in via esclusiva a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile adibito a casa di civile abitazione sito in Tula via Eleonora d'Arborea 11 distinto in catasto urbano del predetto Comune al Foglio 16 mappale 264 sub 2, e per il quale potrà usufruire delle agevolazioni fiscali sussistendone i presupposti di legge;
- manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- spese compensate.
pagina 4 di 5 Sassari, 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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