Articolo 3 della Legge 9 agosto 1954, n. 632
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 agosto 1954
Art. 3. (Contributo dello Stato).

Per il conseguimento dei suoi scopi, e' assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
Entrata in vigore il 31 agosto 1954