Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 494
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività e vizio proprio

    Il ricorso è inammissibile poiché proposto successivamente all'entrata in vigore delle modifiche all'art. 19 d.lgs 546/92, che limitano l'impugnabilità del diniego di autotutela a casi specifici non ricorrenti nella fattispecie. Inoltre, l'avviso di accertamento presupposto è divenuto definitivo non essendo stato impugnato nei termini. Il ricorrente non ha dedotto specifici vizi relativi al diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 494
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 494
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo