CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IODICE LUCIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17838/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT n. QB2024414703 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma in data 4.11.2024 (lunedì) e depositato presso questa CGT in data 2.12.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego datato 30.5.2024, notificato in data 4.9.2024, emesso in relazione alla istanza di annullamento, in via di autotutela, dell'avviso di accertamento esecutivo n. 8970 del 23.11.2023, per differenza IMU non versata anno 2021, sull'immobile di proprietà, sito in Luogo_1, alla Indirizzo_1.
L'avviso era stato emesso a seguito del disconoscimento dell'esenzione richiesta per la dimora abituale ed il diniego è motivato dal fatto che tale condizione era esclusa dalla dichiarazione dello stesso contribuente, ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa rifiuti, essendo stato l'immobile oggetto di lavori di manutenzione straordinaria.
Il ricorrente deduce la nullità/illegittimità dell'atto di diniego in quanto la ristrutturazione non impediva la sua dimora abituale nell'immobile, come comproverebbero le utenze domestiche.
Chiede l'annullamento integrale dell'impugnato atto.
Si è costituita Roma Capitale che, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 19 co 1 e 3 D.L.vo 546/92, potendo il diniego essere impugnato solo per vizi propri ma non per quelli dell'atto presupposto, notificato, non impugnato tempestivamente e divenuto definitivo. Nel merito, ha precisato di aver notificato al sig. Ricorrente_1, per la stessa unità immobiliare, gli avvisi di accertamento Tari anni 2020, 2021 e 2022, poi annullati in autotutela vista la comunicazione inizio lavori di ristrutturazione straordinaria presentata in data 16.1.2021. Tuttavia, tali lavori straordinari, dichiarati ai fini della esenzione della tassa sui rifiuti, non costituiscono condizione valida per sostenere la dimora abituale dell'immobile, ai fini IMU.
Ha concluso, in ogni caso, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, va considerato che, essendo stato proposto il ricorso successivamente al 1.9.2024, trova applicazione il disposto dell'art. 19 d.lgs 546/92, come modificato a seguito del D.Lgs 220/2023, a norma del quale possono essere impugnati, tra l'altro, il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lettera g-bis) ed il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( lettera g-ter).
Si tratta di casi specifici, in cui sussiste un errore di persona, di calcolo, di individuazione del tributo, del contribuente, sul presupposto d'imposta, di mancata considerazione di pagamenti eseguiti o di mancanza di documentazione successivamente sanata.
Nel caso in esame, invece, non solo il diniego si fonda sulla mancanza dei requisiti per l'esenzione ma l'avviso di accertamento presupposto è stato regolamente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, per cui è divenuto definitivo. La possibilità di impugnativa del diniego non costituisce un modo per la riapertura di termini oramai spirati.
Quanto al diniego in sé, nessuno specifico motivo viene formulato dal ricorrente.
Di talchè il ricorso è inammissibile sia perchè tardivo, rispetto all'avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato, e sia perchè il ricorrente non ha dedotto alcuno specifico vizio relativo al diniego.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 300,00, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026
Il giudice dott. Lucia Iodice
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IODICE LUCIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17838/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO AUTOTUT n. QB2024414703 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma in data 4.11.2024 (lunedì) e depositato presso questa CGT in data 2.12.2024, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego datato 30.5.2024, notificato in data 4.9.2024, emesso in relazione alla istanza di annullamento, in via di autotutela, dell'avviso di accertamento esecutivo n. 8970 del 23.11.2023, per differenza IMU non versata anno 2021, sull'immobile di proprietà, sito in Luogo_1, alla Indirizzo_1.
L'avviso era stato emesso a seguito del disconoscimento dell'esenzione richiesta per la dimora abituale ed il diniego è motivato dal fatto che tale condizione era esclusa dalla dichiarazione dello stesso contribuente, ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa rifiuti, essendo stato l'immobile oggetto di lavori di manutenzione straordinaria.
Il ricorrente deduce la nullità/illegittimità dell'atto di diniego in quanto la ristrutturazione non impediva la sua dimora abituale nell'immobile, come comproverebbero le utenze domestiche.
Chiede l'annullamento integrale dell'impugnato atto.
Si è costituita Roma Capitale che, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 19 co 1 e 3 D.L.vo 546/92, potendo il diniego essere impugnato solo per vizi propri ma non per quelli dell'atto presupposto, notificato, non impugnato tempestivamente e divenuto definitivo. Nel merito, ha precisato di aver notificato al sig. Ricorrente_1, per la stessa unità immobiliare, gli avvisi di accertamento Tari anni 2020, 2021 e 2022, poi annullati in autotutela vista la comunicazione inizio lavori di ristrutturazione straordinaria presentata in data 16.1.2021. Tuttavia, tali lavori straordinari, dichiarati ai fini della esenzione della tassa sui rifiuti, non costituiscono condizione valida per sostenere la dimora abituale dell'immobile, ai fini IMU.
Ha concluso, in ogni caso, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, va considerato che, essendo stato proposto il ricorso successivamente al 1.9.2024, trova applicazione il disposto dell'art. 19 d.lgs 546/92, come modificato a seguito del D.Lgs 220/2023, a norma del quale possono essere impugnati, tra l'altro, il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lettera g-bis) ed il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( lettera g-ter).
Si tratta di casi specifici, in cui sussiste un errore di persona, di calcolo, di individuazione del tributo, del contribuente, sul presupposto d'imposta, di mancata considerazione di pagamenti eseguiti o di mancanza di documentazione successivamente sanata.
Nel caso in esame, invece, non solo il diniego si fonda sulla mancanza dei requisiti per l'esenzione ma l'avviso di accertamento presupposto è stato regolamente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, per cui è divenuto definitivo. La possibilità di impugnativa del diniego non costituisce un modo per la riapertura di termini oramai spirati.
Quanto al diniego in sé, nessuno specifico motivo viene formulato dal ricorrente.
Di talchè il ricorso è inammissibile sia perchè tardivo, rispetto all'avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato, e sia perchè il ricorrente non ha dedotto alcuno specifico vizio relativo al diniego.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 300,00, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026
Il giudice dott. Lucia Iodice