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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 734 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G.C. 734/2024
promossa in sede di appello da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Wladimiro Meisina, presso il cui Parte_1 studio in Voghera (PV), via Cavour n. 21, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Appellante Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Orsini, presso il Controparte_1 cui studio sito in Roma, via Giovanni Battista Tiepolo n. 21, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
Appellata
avverso la sentenza n. 433/2024 emessa in data 14.05.2024, (dep. in data 15.05.2024) dal Tribunale Ordinario di Alessandria (R.G. 915/2022), in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale non ha inteso assumere conclusioni nella presente causa CONNCLUSIONI delle PARTI conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 6 giugno 2025
Parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza di primo grado per i motivi in narrativa e per l'effetto:
In via principale nel merito
-in totale riforma della sentenza n. 433/2024, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado dal sig. in via di principalità, contrariis reiectis. Pt_1
In via subordinata nel merito
-nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui sopra, riformare la sentenza n. 433/2024, per le ragioni di cui in narrativa, nella parte in cui accoglie la domanda di addebito a carico del marito nella parte in cui Parte_1 dispone il contributo al mantenimento delle minori figlie nella somma di € 200,00 ciascuna rideterminandone l'importo e nella parte in cui condanna parte Pt_1
a pagare la metà delle spese legali di controparte, come conseguenza della
[...] na di addebito della separazione.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione, se ritenute, delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di avvocato, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”.
Si riportando, essendo richiamate, le conclusioni del primo grado di giudizio: conclusioni in primo grado:
“1) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 ai sensi dell'art. 155 c.c., con residenza e permanenza prevalente presso il padre
il quale vivrà con le stesse nella casa coniugale di Carbonara Scrivia Parte_1 na 23/A;
2) la madre potrà vedere le figlie tutti i giorni della settimana, previo accordo con il sig. nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultimo e compatibilmente Pt_1 con egni scolastici ed extra delle bambine e con gli impegni lavorativi dei genitori;
3) in ogni caso, salvo migliori accordi, la sig.ra potrà tenere con sé le CP_1 figlie per due pomeriggi alla settimana, anche in considerazione degli orari di lavoro, dall'uscita da scuola delle bambine sino alle 21 (compresa la cena ed escluso il pernottamento); i giorni infrasettimanali dovranno essere comunicati dalla madre almeno entro il venerdì della settimana precedente;
le bambine potranno pernottare dalla madre almeno una notte alla settimana, se lo vorranno e previo accordo con padre;
la madre potrà inoltre tenere con sé le figlie due weekend al mese, a settimane alternate, dal sabato mattina sino alla domenica sera;
4) le minori trascorreranno con la madre due settimane di vacanza-anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi previamente tra i coniugi tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative ed organizzative;
in caso di mancato accordo, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, le prime due settimane del mese di agosto con il padre e le altre due con la madre;
5) le festività natalizie verranno trascorse dai figli alternativamente, Natale o Capodanno, con il padre o la madre suddividendo in modo paritetico, previo accordo, il tempo di permanenza con l'uno o con l'altro genitore. Qualora tra i coniugi non si raggiungesse un accordo, ad anni alterni, i figli trascorreranno dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al rientro a scuola con la madre;
6) lo stesso dicasi per le festività pasquali;
7) per quanto riguarda le altre festività (ivi compreso il giorno del compleanno) le figlie le trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
8) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti delle figlie che si protraggano per più di un giorno in altre località quando hanno con sé le figlie, soprattutto in occasione delle vacanze estive;
9) tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (a titolo esemplificativo e non esaustivo, scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure in genere, etc.) verranno prese concordemente tra i genitori;
10) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i minori e le rispettive famiglie in linea materna e paterna;
11) per il mantenimento delle figlie, la sig.ra verserà al sig. la CP_1 Pt_1 somma di € 150,00 mensili per ciascuna b porto da versar il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché gli assegni familiari e/o qualunque altra analoga provvidenza prevista dalla legge per ciascun figlio di cui ne risulti destinataria;
12) la sig.ra contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie relative CP_1 alle figlie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Alessandria del 20/07/2016;
13) i signori e si danno reciproco consenso al rilascio del Pt_1 CP_1 passaporto e rta alida anche per l'espatrio;
14) i signori e , entrambi autosufficienti, non avanzano Pt_1 CP_1 reciprocamente richieste in termini di mantenimento e/o contributo allo stesso.
Parte Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito.
- Respingere le domande di parte appellante alternativamente proposte, sia, l'una, in principalità formulata, mediante richiamo alle conclusioni dal medesimo rassegnate in primo grado, sia, l'altra, via di subordine, poiché entrambe infondate in fatto e diritto.
- Chiede pertanto la conferma integrale delle statuizioni di cui alla Sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 14.05.2024 il Tribunale Ordinario di Alessandria dichiarava la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. Pt_1
Per le figlie minori e (gemelle nate nel 2017) il primo giudice Per_2 Per_1 prevedeva un affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa della madre, luogo di residenza anagrafica e con potere - limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione – per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il Tribunale assegnava la casa coniugale alla moglie;
regolamentava il diritto di visita del padre-figlie secondo le seguenti modalità: “salvo migliori accordi, il padre potrà tenere con sé le figlie per due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì anche in considerazione degli orari di lavoro, dall'uscita da scuola delle bambine sino alle 21 (compresa la cena ed escluso il pernottamento;
le bambine potranno pernottare dal padre almeno una notte alla settimana, se lo vorranno e previo accordo con la madre); il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie due weekend al mese, a settimane alternate, dal sabato dalle 10,00 sino alla domenica sera alle 21,00; le minori trascorreranno con il padre due settimane di vacanza-anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi previamente tra i coniugi tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative ed organizzative;
in caso di mancato accordo, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, le prime due settimane del mese di agosto con il padre e le altre due con la madre;
le festività natalizie verranno trascorse dai figli alternativamente, Natale o Capodanno, con il padre o la madre suddividendo in modo paritetico, previo accordo, il tempo di permanenza con l'uno o con l'altro genitore. Qualora tra i coniugi non si raggiungesse un accordo, ad anni alterni, i figli trascorreranno dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al rientro a scuola con la madre;
con analoga modalità saranno trascorse le festività pasquali;
per quanto riguarda le altre festività (ivi compreso il giorno del compleanno) le figlie le trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore”; poneva a carico del sig. un assegno per il Pt_1 mantenimento di ciascuna figlia pari ad € 200 mensi tabile annualmente secondo l'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannava il sig. Pt_1 al pagamento del 50% delle spese di costituzione e difesa della sig.ra . CP_1
In motivazione il giudice di prime cure riteneva sussistenti gli elementi costitutivi dell'addebito al sig. sulla base dei comportamenti violenti posti in essere Pt_1 da quest'ultimo nei confronti della moglie, nonché sulla base della relazione clandestina intrattenuta dallo stesso e comprovata da relazione investigativa agli atti.
In punto assegno di mantenimento alle figlie il primo giudice prendeva in considerazione i rispettivi redditi delle parti, comparandoli per determinare il quantum.
Le spese del primo grado venivano addebitate al signor nella misura di un Pt_1 mezzo, in ragione della parziale soccombenza. Il signor presentava tempestiva impugnazione. Parte_1
L'appellante, preliminarmente, chiedeva la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 e 283 c.p.c., ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris, stante la fondatezza delle richieste contenute nel proprio atto di appello, e del periculum in mora, stante le conseguenze che l'esecutività immediata della sentenza avrebbe avuto in ragione delle disposizioni assunte in punto collocamento delle minori e in punto condanna al pagamento delle spese processuali. Rispetto al collocamento delle minori, l'appellante riteneva l'attuale collocazione presso la madre non corrispondente al miglior interesse delle bambine che si erano viste allontanate improvvisamente dal padre, che le aveva accudite dalla nascita e per oltre 4 anni ininterrottamente, nonché dai nonni paterni. Rispetto alla condanna alle spese, invece, evidenziava che la somma, pur di per sé oggettivamente non eccessiva, risultava eccessiva per l'appellante, dati il suo reddito basso – già gravato del pagamento della metà del mutuo e dell'assegno per il mantenimento delle figlie pari ad € 400 – e la mancanza di risparmi, se non nell'ordine di poche migliaia di euro, necessari a fronteggiare eventuali necessità proprie o delle figlie.
Con il primo motivo, il sig. lamentava l'erroneità della motivazione in Pt_1 punto addebito della separazione. L'appellante precisava, innanzitutto, di respingere ogni accusa di violenza fisica, psicologica e morale e ogni forma di vessazione nei confronti della moglie che gli veniva contestata.
Aggiungeva, poi, che il Tribunale (pagg. 11-12 della sentenza), nel descrivere i fatti che avrebbero determinato la crisi coniugale, aveva indicato un episodio di violenza, avvenuto nel settembre 2021, consistito in un violento litigio al culmine del quale il sig. avrebbe sferrato un calcio alla gamba e un violento Pt_1 schiaffo alla moglie;
tale evento avrebbe determinato la chiamata urgente di familiari e Forze dell'ordine e il giorno dopo la sig.ra sarebbe stata CP_1 accompagnata al Pronto Soccorso dalla collega di lavoro, sig.ra Pt_2
L'appellante contestava in toto la ricostruzione dei fatti operata dal Primo Giudice, precisando che il Tribunale aveva fatto confusione, mettendo insieme due episodi ben distinti.
Il primo era l'episodio di settembre 2021 (tra il 26 e il 27), nel quale, a seguito di un litigio tra coniugi, l'appellata aveva accusato il marito di averle dato uno schiaffo in viso, procurandole una tumefazione al viso e all'orecchio sinistro. Sul punto, la controparte aveva prodotto in atti una fotografia di un orecchio tumefatto nella parte interna, che il sig. aveva contestato non essendo Pt_1 possibile verificare chi fosse rappresentato in quella foto. Con riferimento sempre a tale episodio, l'odierno appellante evidenziava come il Tribunale non avesse tenuto conto che, in sede di note di replica, il sig. aveva depositato in Pt_1 allegato una copia della scheda di intervento dei Carabinieri di quella notte, nonché il verbale di sommarie informazioni di pari data di entrambi i coniugi (documenti che erano stati reperiti solo in seguito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini): ebbene, il sig. rilevava che da tali documenti Pt_1 emergeva una versione assolutamente contrastante con quella riportata dal Tribunale, dal momento che i Carabinieri avevano verbalizzato che la donna presentava “no ecchimosi, no lividi, no rossore, indumenti integri” e che la sig.ra aveva riferito che si era trattato soltanto di un litigio “verbale”, in cui CP_1
“ci si strattonava a vicenda”. L'appellante aggiungeva, tra l'altro, che la ricostruzione del Primo Giudice non poteva neppure essere riscontrata con la testimonianza fornita dalla sig.ra dal momento che tale testimone era stata sentita all'udienza del Pt_2
09.11.2023 in ordine ad un altro episodio, occorso in data 11.05.2022.
E ancora, il sig. contestava il secondo elemento sul quale il Tribunale Pt_1 avrebbe fondato la propria decisione, ossia la presunta relazione aMOROsa provata dalla relazione investigativa prodotta in atti dalla sig.ra . Sul CP_1 punto, infatti, l'appellante evidenziava come la relazione in atti non provasse nulla, dal momento che l'investigatore faceva riferimento a “effusioni Tes_1 affettuose” e a una “certa confidenzialità” tra il sig. e la sig.ra tali Pt_1 CP_2 dichiarazioni, secondo l'appellante, rappresentavano solamente considerazioni personali, soprattutto considerando che l'investigatore medesimo aveva dichiarato di non essere stato in grado di avvicinarsi a sufficienza ai due soggetti.
Con il secondo motivo, l'appellante lamentava l'erroneità della motivazione in punto statuizioni economiche per non aver il Primo Giudice tenuto adeguatamente conto degli elementi di cui all'art. 337 ter c.c.
Sul punto, il sig. evidenziava, innanzitutto, che le figlie frequentavano un Pt_1 istituto pubblico, non praticavano alcuno sport e non avevano esigenze ulteriori rispetto a quelle ordinarie e che il tenore di vita delle figlie goduto in costanza di convivenza con il padre era il medesimo di adesso, non essendo intervenuti cambiamenti nelle abitudini di vita.
In ordine alle risorse economiche dei genitori, l'appellante rappresentava che: i redditi mensili dei coniugi non erano pressoché “equivalenti” – come affermato dal Primo Giudice – ma differivano di circa € 400 mensili (che, in un centro piccolo come Carbonara Scrivia, ove vivevano le parti in causa, corrispondevano ad un affitto mensile di un appartamento, che l'appellante non poteva neppure permettersi); il sig. corrispondeva il 50% della rata di muto della casa ex Pt_1 familiare in comproprietà, di cui non godeva più e che ammontava a circa € 360 mensili;
la sig.ra era l'unica percettrice dell'assegno unico familiare, CP_1 che ammontava a circa € 400 mensili, impedendo al marito di goderne per la metà, come previsto per legge;
il sig. aveva un lavoro a tempo determinato, Pt_1 mentre controparte a tempo indeterminato;
il sig. aveva corrisposto sinora Pt_1 circa € 315 mensili per il mantenimento delle minori, come previsto nell'ordinanza presidenziale, oltre al 50% delle spese straordinarie, e tale somma corrispondeva ad oltre la metà della propria retribuzione;
infine, il sig. era Pt_1 tornato a vivere con i propri genitori, non potendosi permettere di rendersi autonomo.
Infine, in ordine al tempo di permanenza delle minori presso ciascun genitore, l'ordinanza presidenziale prevedeva la possibilità per il padre di vedere le figlie solo due martedì pomeriggio al mese e a weekend alternati, mentre la sentenza appellata disponeva, adesso, che il padre potesse vedere le minori due pomeriggi a settimana, quadruplicando quindi la permanenza con il padre.
Ciò premesso, l'appellante non comprendeva il motivo per il quale la sentenza avesse aumentato la somma dell'assegno per il mantenimento delle figlie già prevista nell'ordinanza presidenziale da € 150 ad € 200, dal momento che erano stati contestualmente ampliati i diritti di visita e frequentazione del padre non collocatario dei figli. Sul punto, rilevava la contrarietà di tale decisione con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 3203 del 15/12/2020), secondo cui l'ampliamento dei diritti di visita e frequentazione del genitore non collocatario dei figli può influire in modo diretto sul contributo al loro mantenimento mensile.
Pertanto, il sig. ribadendo che il contributo al mantenimento doveva Pt_1 essere inversamente proporzionale al tempo trascorso con il genitore obbligato al versamento, chiedeva una rivalutazione dell'obbligo alla corresponsione dell'assegno mensile.
Infine, con l'ultimo motivo l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza in punto spese legali. Invero, a fronte di tutto quanto sopra esposto e documentato, l'appellante chiedeva, in caso di riforma della sentenza in punto addebito della separazione, di riformare anche il punto della sentenza relativa al pagamento della metà delle spese legali, con conseguente condanna dell'appallata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il sig. chiedeva – come da conclusioni in epigrafe riportate – la riforma Pt_1 della sentenza appellante in punto addebito della separazione, con la conseguenza che, ove riformato, tale punto avrebbe determinato la riforma degli altri punti della sentenza, sia per quanto riguarda la collocazione prevalente delle minori, l'assegnazione della casa familiare, il regime di visite madre-figlie, il contributo per il mantenimento delle minori a carico della sig.ra e la CP_1 condanna della medesima al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la sig.ra che chiedeva la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza.
Sul primo motivo di gravame, la sig.ra riteneva, al di là della rilevanza CP_1 della relazione investigativa, la pronuncia di addebito della separazione fondata sulla comprovata violazione da parte dell'odierno appellante dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi. Pertanto, secondo l'appellata, l'apprezzamento in fatto circa la responsabilità del Sig. – quale autore delle Pt_1 violazioni dei più basilari canoni di rispetto dell'integrità psico-fisica della coniuge
– e l'accertamento dell'efficacia causale di tali violazioni nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza, avevano correttamente condotto il Primo Giudice alla pronuncia di addebito della separazione in capo all'appellante e avrebbero dovuto condurre, in questa sede, al rigetto del motivo dedotto ed alla conferma di quanto deciso in primo grado.
Sul secondo motivo di censura, l'appellata rammentava, innanzitutto, che in costanza dell'ordinanza presidenziale il sig. godeva di condizioni Pt_1 economiche meno vantaggiose e che l'assegno unico per le figlie era sempre stato goduto dalla sig.ra con l'assenso del sig. CP_1 Pt_1
L'odierna appellata riteneva le considerazioni di controparte illogiche, soprattutto alla luce dell'opaca rendicontazione da parte del sig. emergente dalla lista Pt_1 movimenti del conto di corrispondenza in essere presso Credit Agricole Spa e tenuto altresì conto del fatto che i redditi dei due coniugi risultavano sostanzialmente equivalenti, come rilevato dal Giudice di Prime Cure. La sig.ra evidenziava, sul punto, che il suo attuale reddito mensile si attestava CP_1 effettivamente intorno a € 1.570 circa, come risultava dalla allegazione delle due buste paga relative ai mesi di agosto e ottobre 2024 (doc. 2): ciò era dovuto ad una elisione degli orari straordinari da parte dell'appellata, la quale aveva scelto di essere ancora più presente per le sue figlie. Sul terzo motivo dell'impugnazione, la sig.ra richiamava tutti i motivi CP_1 già illustrati a sostegno dell'infondatezza dei motivi ex adverso formulati e, pertanto, chiedeva il rigetto anche di questa domanda.
Concludeva, quindi, come in epigrafe.
Con ordinanza emessa in data 13.12.2024 la Corte dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva, ritenuta generica e non motivata .
Per mera completezza si riporta il testo della citata ordinanza:
“Siffatta richiesta avanzata dalla parte appellante è, infatti, generica e non motivata.
L'art. 283 c.p.c., cosi' come novellato dall'art. 3 D.lgs. 10.11.2022 n. 149 e in vigore dal 29.2.2023 recita: “Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.
Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza .”
I presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva sono, dunque, la manifesta fondatezza del gravame ovvero il pregiudizio grave ed irreparabile.
Nel caso di specie l'istanza è inammissibile, non essendo l'appello manifestamente fondato, attesa la puntuale motivazione addotta dal Giudice a quo, motivazione prima facie priva di vizi argomentativi e logici.
Totalmente assente risulta, poi, la doglianza relativa ad un possibile periculum in mora.
La Corte ritiene che , alla luce dell'art. 283 comma 3 c.p.c. il sig. che Parte_1 ha avanzato l'istanza di sospensiva debba essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria pari ad € 250 a favore della Cassa delle ammende.
Si riserva alla fase di merito ogni decisione in punto spese”
All'udienza in data 6.6.2025 le parti richiamavano le conclusioni precisate e rinunciavano agli scritti finali;
la causa veniva, dunque, assunta a decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di appello il si duole dell'addebito pronunciato dal Pt_1 primo giudice nei suoi confronti. Ebbene la Corte condivide la motivazione offerta dal giudice a quo all'esito dell'istruttoria, ritenendo che i comportamenti posti in essere dall'appellante abbiano certamente determinato l'impossibilità della prosecuzione dell'unione coniugale e costituito la causa della frattura del matrimonio.
Dal costituito processuale emerge , infatti , che il signor aveva posto in Pt_1 essere quasi quotidianamente – e in coincidenza con la frequentazione della sigra
- condotte vessatorie e denigratorie nei confronti della moglie, quali le CP_2 accuse di non essere una madre adeguata, di essere poco femminile e di avere un aspetto fisico tale da renderla impresentabile in palestra.
La difesa riferisce l'episodio avvenuto nel settembre 2021 - quando CP_1 dopo una violenta lite con la moglie, il marito l'aveva percossa sferrandole un calcio alla gamba e un colpo al viso - riscontrato, oltre che dalla deposizione dei familiari intervenuti subito dopo il litigio, anche dalle dichiarazioni della teste
, particolarmente attendibile, non essendo legata alla sig.ra Testimone_2
da alcun rapporto di parentela ( ma essendo una collega di lavoro cfr. CP_1 verbale udienza 3.11.2023). La teste aveva accompagnato la sigra CP_1 zoppicante il giorno seguente presso il Pronto soccorso di Tortona, notando un livido “abbastanza esteso” sulla gamba sinistra. Tale episodio non era stato denunciato alla autorità giudiziaria.
Vi è poi un'ulteriore episodio occorso l'undici maggio 2022 dopo l'ennesimo litigio domestico in occasione del quale la signora veniva colpita alla gamba CP_1 sinistra con un calcio e si rivolgeva alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Tortona ( cfr. doc 3 allegati note replica), fatto questo oggetto di denuncia-querela ( cfr. doc. 1) allegati note replica).
Il Tribunale evidenzia, poi, un altro elemento integrante la sussistenza dell'addebito in capo al signor vale a dire la relazione sentimentale Pt_1 intrattenuta con la signora in costanza di matrimonio. Su tale Controparte_3 punto – correttamente – il primo giudice riteneva assolto l'onere della prova sulla base della relazione in data 13.12.2021 dell'investigatore privato Persona_3
(prodotta agli atti del giudizio di primo grado). Dalla stessa si evince che in piu' giornate i due amanti, dopo essersi scambiati effusioni, si erano recati a cenare insieme, per poi fermarsi a lungo in una località isolata e appartata, a ridosso di capannoni agricoli.Ridicola la censura di parte appellante secondo cui l'investigatore privato era troppo lontano per vedere bene cosa accadeva in auto tra i due “appartati”in zona nascosta.
Secondo l'art. 151 c.c., la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi quando la rottura del rapporto è causata dalla violazione dei doveri matrimoniali (fedeltà, coabitazione, assistenza, collaborazione). La parte che richiede l'addebito deve dimostrare sia la condotta violativa sia il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza. Ritiene la Corte che la parte abbia CP_1 assolto all'onere probatorio e che, conseguentemente, siffatto motivo di appello vada rigettato.
Il secondo profilo di censura concerne gli aspetti economici, dolendosi l'appellante della esorbitanza del mantenimento previsto in sentenza per le figlie ( 200 euro mensili per ciascuna) rispetto a quanto previsto in ordinanza presidenziale ( 150 per ciascuna). Anche in punto assegno di mantenimento delle figlie, la Corte condivide e conferma le valutazioni del primo giudice che richiama integralmente.
La previsione di un contributo quale quello previsto dal primo giudice è frutto di una ponderata analisi delle rispettive condizioni economiche dei due genitori nel pieno rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 147 c.c.
Aumentando l'età dei figli – si osserva – incrementano, tra l'altro, le loro esigenze, anche se le condizioni economico-patrimoniali dei genitori non sono mutate.
Il signor lamenta che il giudice di primo grado non abbia tenuto in conto Pt_1 la differenza di reddito di circa 400 euro tra gli stipendi delle due parti , differenza che in un piccolo centro come quello di Carbonara Scrivia è ancora piu' rilevante.
Si duole, poi, del fatto che egli paga la rata di mutuo di un immobile in comproprietà di cui non gode e, ancora, lamenta la percezione dell'assegno unico in capo alla moglie.
Siffatte censure sono prive di fondamento e devono essere rigettate.
Pare, infatti, il caso di osservare che - come emerge dalle evidenze processuali – la sigra ha dovuto ridurre il proprio orario lavorativo per seguire le CP_1 due figlie, cosi' rinunciando ad effettuare degli straordinari e, pertanto, ad incrementi reddituali.
Né rileva – come vorrebbe parte appellante – il pagamento da parte del sig. Pt_1 della sua quota di mutuo per la casa, rappresentando questo un onere di sua competenza, che va a ridurre il suo debito con la banca.
Anche l'assegno unico è correttamente disciplinato, tenuto conto dell'accordo tra le parti, espressione della loro autonomia privata.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'appellante vive con i genitori e, pertanto, non deve affrontare spese per la locazione di un alloggio.
La circostanza che le ragazzine possano trascorrere più tempo con il padre ( due pomeriggi infrasettimanali) rappresenta una facoltà che si è riconosciuta al genitore, ma che di fatto – e nel caso in concreto al nostro esame - non altera il quadro delle spese in capo al mantenimento mensile.
Né puo' dimenticarsi che con l'età aumentano le esigenze di mantenimento delle ragazzine , le quali praticano sport e hanno svariati impegni, vedendo incrementate le loro esigenze.
Il terzo motivo di appello concerne le spese di giudizio.
Il sig. si duole dell'accollo della metà delle spese di lite del primo grado, Pt_1 conseguenti all'accoglimento della domanda di addebito nei suoi confronti.
Anche tale doglianza deve essere rigettata, confermando la Corte la valutazione del primo giudice in ordine alle spese del primo grado per la corretta applicazione del principio della parziale soccombenza.
Alla luce delle premesse osservazioni in fatto e diritto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
In punto spese il sig. , soccombente, deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellata sig.ra , spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM Controparte_1
55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.211,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva ed € 1735,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Si dichiara tenuto, altresì, l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Deve essere confermata, in questa sede, la condanna del sig. al Parte_1 pagamento di una pena pecuniaria pari ad € 250 a favore della Cassa delle ammende, come da ordinanza collegiale in data 13.12.2024 , stante la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sospensiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'appello presentato dal sig. e conferma l'appellata Parte_1 sentenza;
- condanna il sig. al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 sostenute per la lite dall'appellata sig. ra , spese che vengono Controparte_1 liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.211,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva ed € 1735,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- conferma la condanna del sig. al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria pari ad € 250 a favore della Cassa delle ammende come da ordinanza collegiale in data 13.12.2024 ;
- dichiara tenuto l'appellante a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Dottssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello