Decreto cautelare 18 luglio 2025
Decreto cautelare 5 agosto 2025
Sentenza breve 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 17/09/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). L’odierno ricorrente, regolarmente titolare di due licenze di porto d’armi rispettivamente per uso sportivo e per uso caccia, ha rappresentato:
- che, in data 7 novembre 2024 i militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- procedevano a un controllo amministrativo presso la sua abitazione, al fine di verificare la corretta custodia delle armi da questi denunciate e regolarmente detenute;
- che nel corso dell’attività ispettiva emergeva una significativa discrasia tra il numero di armi risultanti dalle denunce e quelle effettivamente custodite in casa, in quanto a fronte della dichiarata detenzione di cinque fucili, soltanto tre venivano rinvenuti presso l’abitazione;
- che gli accertamenti successivi consentivano di chiarire che uno dei fucili era stato legittimamente consegnato a un’armeria per interventi di riparazione, mentre un altro risultava occultato all’interno di un anfratto ricavato in un muretto a secco, situato in un terreno agricolo di proprietà del medesimo ricorrente, sito nel Comune di -OMISSIS-;
- che, ritenuta come irregolare e potenzialmente pericolosa tale modalità di custodia, gli agenti procedevano al sequestro del fucile rinvenuto nel muretto, disponendo contestualmente, in via cautelativa, il ritiro delle restanti armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. e inoltravano una comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica per la violazione dell’art. 20-bis della legge n. 110/1975;
- che, con successiva relazione del 23 gennaio 2025, il Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- segnalava i fatti al Prefetto, proponendo l’adozione del divieto di detenzione di armi;
- che il Prefetto di -OMISSIS-, accogliendo la relativa istanza, con provvedimento prot. -OMISSIS-, disponeva nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., notificato all’interessato in data -OMISSIS-.
Con ricorso notificato e depositato il 9 giugno 2025, la parte ricorrente ha quindi impugnato il decreto prefettizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione 3 dell’articolo 39 r.d. n.773/1931 (tulps) - eccesso di potere -mancanza di pericolosità concreta.
Assume il ricorrente che il Prefetto avrebbe disposto il divieto di detenzione armi in assenza di concreti elementi atti a qualificarlo come soggetto pericoloso o inaffidabile.
La circostanza che avrebbe giustificato l’adozione di tale provvedimento, secondo il deducente, non integrerebbe, di per sé, un indice di pericolosità sociale, essendo l’arma custodita in un luogo di proprietà del ricorrente.
Pertanto il provvedimento prefettizio, privo di un’effettiva istruttoria, si limiterebbe a recepire le osservazioni degli agenti di pubblica sicurezza, senza sviluppare un autonomo giudizio di pericolosità attuale del soggetto interessato, con una motivazione che si risolverebbe in asserzioni generiche, non sorrette da elementi oggettivi idonei a dimostrare che il ricorrente sia incapace di garantire un uso corretto e responsabile delle armi.
II. Violazione degli artt.10, 11, 39, 42 e 43 t.u.l.p.s. Motivazione solo apparente - eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento gravato qualificherebbe lo spostamento temporaneo di due armi come indice sintomatico di inaffidabilità e pericolosità sociale, senza che siano stati accertati né elementi concreti di abuso, né violazioni penalmente rilevanti. Tale giudizio, sarebbe caratterizzato da una motivazione solo apparente, in quanto esso non terrebbe conto della condotta complessiva del ricorrente, della sua incensuratezza sotto il profilo penalistico, del corretto uso delle armi, né della circostanza, riferita dagli stessi agenti, che le armi rinvenute in casa fossero custodite in un armadio blindato.
Da ciò deriva che il Prefetto, nel valorizzare un unico episodio isolato e marginale, senza accertarne la natura temporanea, asseritamente al di sotto delle 72 ore, e senza svolgere alcuna istruttoria circa la reale condotta del ricorrente, avrebbe adottato un provvedimento illegittimo.
III. Violazione del principio di proporzionalità e buona amministrazione (art. 3 l. 241/1990) violazione dell’art. 10 t.u.l.p.s. – violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Assume il ricorrente che il comportamento contestato – ossia lo spostamento temporaneo di un’arma legalmente detenuta presso una seconda abitazione – rappresenta una circostanza del tutto occasionale, non dolosa e priva di rilevanza penale, che non ha prodotto alcun pregiudizio per la collettività, né determinato situazioni di allarme sociale. Ne consegue che l’atto impugnato appare affetto da una sproporzione tra la condotta accertata e la misura interdittiva adottata, traducendosi in una indebita compressione della sfera giuridica del ricorrente in assenza di un concreto, attuale e reale pericolo per la sicurezza pubblica.
IV. Violazione degli artt. 3 e 97 cost. - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.
Ribadisce parte ricorrente che il provvedimento sarebbe altresì illegittimo, in quanto fondato su un unico episodio marginale, valutato dall’Amministrazione con un’applicazione automatica e acritica della normativa di cui agli artt. 10 e 39 T.U.L.P.S., che invece richiederebbe un giudizio prognostico complesso e individualizzato sull’affidabilità del soggetto, valutato mediante un bilanciamento delle giustificazioni addotte dal ricorrente.
V. Tenuità del fatto e assenza di pericolosità concreta.
Posto che l’atto impugnato si fonda esclusivamente su un episodio isolato, occasionale e privo di offensività reale, lo stesso risulterebbe viziato da una valutazione puramente formale e automatica, priva di un effettivo accertamento della pericolosità soggettiva del ricorrente, nonché sproporzionato rispetto alla natura e alla gravità del fatto contestato.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, con atto depositato in data 12.08.2025.
Con una memoria difensiva del 13.08.2025 ha concluso per l’infondatezza del ricorso principale, ribadendo, per altro, che l’episodio contestato ha determinato la denuncia in capo al ricorrente alla Procura della Repubblica competente per il reato di cui all’art. 20 bis, legge n. 110/1975 e sostenendo che il potere del Prefetto ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare e non sanzionatoria, potendosi esercitare anche in presenza di fatti isolati o non penalmente rilevanti, purché idonei a far emergere degli indici di potenziale inaffidabilità o superficialità nella custodia delle armi.
All’udienza camerale del 10.09.2025, previo avviso alle parti, il Collegio si è riservato di definire il presente giudizio anche nel merito, con sentenza in forma semplificata.
2.) Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il Collegio provvede a definire il ricorso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
La disciplina legislativa in materia di detenzione e custodia delle armi è retta, in primo luogo, dagli artt. 38 e 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), dagli artt. 20 e 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché dalle norme di dettaglio contenute nel relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940, art. 58).
In particolare, l’art. 38 del T.U.L.P.S. stabilisce che, “… chiunque detiene armi, parti essenziali di esse, munizioni o materie esplodenti deve darne denuncia entro 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità all’Autorità di pubblica sicurezza o al locale comando dei Carabinieri…. La denuncia deve essere ripresentata ogniqualvolta l’arma sia trasferita in un luogo diverso da quello precedentemente dichiarato”. L’obbligo è ribadito anche dall’art. 58 del regolamento di esecuzione.
Il detentore, inoltre, è tenuto a garantire che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza, sicché la violazione di tali obblighi non si esaurisce in una mera irregolarità formale, ma assume rilievo sostanziale ai fini della pubblica sicurezza.
Il successivo art. 39 del T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi alle persone ritenute capaci di abusarne, potere che ha natura cautelare e preventiva e che può essere esercitato anche in assenza di precedenti penali, essendo sufficiente la presenza di circostanze di fatto idonee a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto. In casi di urgenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediato ritiro cautelare delle armi, dando comunicazione al Prefetto, il quale dispone successivamente l’eventuale divieto con assegnazione di un termine di 150 giorni per la cessione a terzi, decorso il quale è prevista la confisca.
Gli artt. 20 e 20-bis della legge n. 110/1975, infine, sanciscono l’obbligo di una custodia diligente delle armi e puniscono l’omessa adozione delle cautele necessarie a impedire l’impossessamento da parte di minori, incapaci o persone inesperte.
Ciò posto, il Collegio, coerentemente con il proprio indirizzo, dal quale ritiene non vi siano motivi per discostarsi (cfr. TAR IA, I, 1030.10.2023. n. 3212; 6.2.2021, n. 520) evidenzia «che nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alle situazioni di detenzione e porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all' art. 699 c.p. e all' art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I , 30/07/2019, n. 425; T.A.R. Basilicata, Potenza , sez. I , 28/06/2019, n. 514; T.A.R. Piemonte, Torino , sez. II , 08/04/2016, n. 434; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I , 27/10/2014, n. 993; Consiglio di Stato , sez. III , 14/09/2011, n. 5132).
Il porto d'armi, in particolare, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di detenere armi, può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19/02/2019, n.338).
Da tale assunto, secondo giurisprudenza consolidata, discende un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione procedente nel valutare la sussistenza (o meno) dei requisiti di buona condotta e di affidamento nel non abuso delle armi, che, ai sensi dell’art. 43 co. 2 T.U.L.P.S., può legittimare il diniego (o anche la revoca) della chiesta licenza di polizia.
D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria fatta propria da questa Sezione, il potere di revoca o di diniego della licenza di porto di arma non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, pertanto, non necessario un obiettivo e accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi (cfr T.A.R. Sicilia, IA, sez. IV, 1 giugno 2020, n. 1250 e, sempre sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1597; in tal stesso la giurisprudenza prevalente: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011 n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016 n. 3687; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13/10/2016, n. 4709, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 03/06/2016, n. 479, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 04/04/2016, n. 361, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 27/11/2014, n. 583).
È stato, viepiù, affermato che il giudizio di non affidabilità è possibile anche qualora non siano state pronunciate sentenze penali di condanna, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (T.A.R. Lombardia, Brescia sez. II, 20/08/2019, n.753; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 04/06/2019, n. 159; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 09/07/2019, n. 793)».
Nella fattispecie oggetto del presente vaglio viene contestato al ricorrente la detenzione delle armi in un luogo diverso da quello denunciato.
La condotta posta in essere dal ricorrente, per la quale è stato deferito per il reato di cui all’art. 20 bis L. n. 110/1975, ha inevitabilmente inciso - secondo l’assunto dell’Autorità di P.S. - sul requisito soggettivo dell’affidabilità necessario per il rilascio e/o rinnovo della licenza di polizia in materia di armi e munizioni e di detenzione delle stesse.
Ritiene il Collegio che l’esercizio del potere discrezionale sia privo di mende.
Invero, così come ritenuto in caso analogo dal Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27 giugno – 13 settembre 2017, n. 4334) «la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l’uso corretto delle armi ed il diniego di autorizzazione alla detenzione di armi è stata legittimamente ancorata ad una condotta trascurata e dal mancato rispetto delle rigorose norme in materia di porto di armi.
Nel caso in esame, . . . l'omessa denuncia del trasferimento delle armi, come tale, denota un comportamento superficiale di per sé indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del TULPS, . . . in quanto è evidente che, nel caso, . . . integra un atteggiamento di leggerezza e superficialità . . ., integrando la ragionevole previsione di un uso inappropriato».
In altri termini, la mancata denuncia del luogo di custodia delle armi in violazione dell’art. 38 T.U.L.P.S. costituisce di per sé indice di inaffidabilità del detentore, in quanto rivela una condotta complessivamente negligente, incompatibile con l’affidamento richiesto a chi detiene armi.
Conclusivamente, attenendo la fattispecie alla corretta tenuta delle armi, non può dirsi che vi sia violazione del principio di proporzionalità o un difetto di motivazione e/o di istruttoria, poiché non è stata indagata la personalità del ricorrente.
A fronte di tale valutazione, ampiamente discrezionale, la riferita mancata indagine sulla personalità lamentata appare recessiva, proprio perché il giudizio sulla stessa si è sufficientemente appuntato su un fatto indiscusso, riferito, si ribadisce, sull’uso corretto delle armi.
Trasponendo i principi sopra esposti al caso in esame, la mancata denuncia del trasferimento — unitamente alla modalità imprudente di custodia — costituisce quindi un fatto significativo che legittima la formazione di un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del detentore.
L’obbligo di denuncia non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta lo strumento normativo che consente all’Autorità di pubblica sicurezza di conoscere tempestivamente luogo e modalità di detenzione delle armi, per poter esercitare i necessari controlli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica.
La circostanza che il ricorrente abbia indicato agli agenti di pubblica sicurezza il luogo di collocazione del fucile, non elide in alcun modo la gravità della violazione, giacché ciò non sana né la mancata denuncia, né la totale inadeguatezza del luogo di custodia, che esponeva l’arma al rischio di possibile sottrazione da parte di terzi.
La mancata comunicazione e la custodia in luogo non idoneo (anfratto in muretto aperto) aumentano il rischio che terzi non autorizzati possano impadronirsi dell’arma, con prevedibili conseguenze negative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Segnatamente, siffatto occultamento dell’arma in un luogo privo di protezione è fattualmente contrario all’onere di assicurare una custodia con “adeguate garanzie di sicurezza” e configura il rischio materiale cui gli artt. 20 e 20-bis della legge 110/1975 mirano a porre rimedio. Tale circostanza, considerata insieme all’omessa denuncia, rafforza il giudizio prognostico negativo circa l’affidabilità del detentore, integrando di per sé una palese violazione dell’art. 38 T.U.L.P.S..
Inoltre, deve escludersi qualsivoglia rilevanza alla natura temporanea del trasferimento dell’arma, posto che tale ultima disposizione prescrive in termini tassativi l’obbligo di ripresentare la denuncia ogniqualvolta l’arma venga collocata in un luogo diverso da quello indicato, senza distinguere tra spostamenti stabili o meramente occasionali, poiché, come chiarito, la ratio della disposizione risiede nella necessità di garantire in ogni momento la piena tracciabilità delle armi e la possibilità di un controllo immediato da parte dell’Autorità, sicché anche la temporanea sottrazione alla vigilanza integra una violazione idonea a denotare l’inaffidabilità del detentore.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in € 1.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.