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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7273/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Catania, Via L. Sturzo n. 33, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti VIRGINIA FALBO e ALFIO OSCAR GIOVANNI D'AGATA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_2 P.IVA_2 in Catania, Via Vittorio Veneto n. 184,
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 17.07.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte appellante come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 24/05/2021, proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 1666/2020 (proc. n. 12225/2018 R.G.), depositata in data
25.11.2020 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania Avv. Eleonora
NO revocava il D.I. n. 1427/2018 emesso dal Giudice di Pace di Catania il
19.04.2018, notificato il 17.05.2018 su istanza della nei Controparte_1 confronti della conseguentemente, condannava la Società CP_2 [...] al pagamento delle spese processuali, liquidati in complessivi € 650,00 per CP_1 onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e maggiorazioni di legge. L'appellante deduceva di aver agito in via monitoria per il recupero del proprio credito, essendo creditrice della complessiva somma di € 1.466,76 in virtù delle fatture n.4935 ctfm del 31.12. 2017, n.4492 ctfm del 30.11.2017, n.4054 ctfm del 31.10.2017 e n.14 ctfm del 31.01.2018, emesse per aver eseguito delle spedizioni in favore della società
[...]
In data 19.04.2018 il Giudice di Pace di Catania, su istanza della CP_2
emetteva il decreto ingiuntivo n. 1427/2018, con il quale Controparte_1 ingiungeva alla il pagamento della complessiva somma di € 1.466,76 oltre CP_2 gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs.231/02, e le spese liquidate complessivamente in €
301,00 ed accessori di legge.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione deducendo CP_2 che nulla era dovuto, poiché la merce oggetto delle spedizioni sarebbe stata consegnata dalla con grave ritardo rispetto ai tempi previsti, ovvero non Controparte_1 sarebbe stata consegnata.
Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza del Controparte_1 presunto inadempimento e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, con sentenza del 25.11.2020, il Giudice di Pace emetteva la sentenza oggi impugnata, e revocava il D.I. n. 1427/2018.
Preliminarmente, l'odierna appellante lamentava che il Giudice di Pace aveva erroneamente interpretato le norme sulla mediazione previste dal D.Lgs. n. 28/2010, poiché il contratto di spedizione e le prestazioni derivanti dal contratto di spedizione non rientrerebbero tra le materie tassativamente elencate dall'art. 5 comma 1-bis del suddetto decreto.
Osservava poi che, quand'anche si fosse trattata di una materia ricadente tra quelle per la quali è prevista la mediazione obbligatoria, il Giudice di Pace avrebbe in ogni caso erroneamente applicato la disciplina di all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che prevede che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti all'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio (art. 648 e 649 c.p.c.). Pertanto, deduceva parte attrice, non poteva ritenersi sussistente l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, stante la mancata pag. 2/7 richiesta di provvedimenti ex art. 648 e 649 c.p.c. Ed ancora, lamentava l'odierna attrice, l'improcedibilità, non poteva comunque essere pronunciata dal Giudice di Pace, poiché nel corso del giudizio non era stato fatto alcun rilievo sul mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente, o da parte del Giudice di Pace, né erano stati assegnati i termini per l'avvio della procedura di mediazione, come previsto dal summenzionato art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 inadempimento sollevata nel precedente giudizio dalla controparte, in quanto il ritardo nelle consegne sarebbe insussistente. In particolare, lamentava che le presunte e generiche lamentele di alcuni clienti non fossero sufficienti a provare il proprio inadempimento e che, in ogni caso, le doglianze attribuite dall'opponente
[...]
e non potevano riferirsi alle spedizioni oggetto del CP_3 CP_4 decreto ingiuntivo, in quanto i due nominativi non apparirebbero tra i destinatari delle spedizioni indicate nei borderò allegati alle fatture di cui si era richiesto il pagamento.
Relativamente alla spedizione destinata a , l'odierna attrice evidenziava Parte_1 che non si era verificato alcun ritardo nella consegna della spedizione indicata nel borderò allegato alla fattura n. 4492/CTFM. Evidenziava, ancora, che la dichiarazione attribuita allo , si riferiva ad una presunta spedizione avvenuta nell'aprile del Pt_1
2018 e che non poteva essere stata affidata alla in quanto Controparte_1
G stante il mancato Controparte_2 CP_2 pagamento delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo. Rilevava poi che la consegna della merce diretta a era andata in giacenza per cause non imputabili Persona_1 alla e che, pertanto, non poteva considerarsi inadempimento. Controparte_1
Infine, deduceva che, non sussistendo per alcuna delle spedizioni commissionate dalla un termine di consegna tassativo concordato per iscritto (conformemente a CP_2 quanto previsto dall'art. 13 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalla
[...]
, nessun ritardo nella consegna poteva essere legittimamente invocato quale CP_2 fonte inadempimento, non avendo la sollevato alcuna specifica Parte_2 contestazione in ordine ad una eventuale mancata esecuzione delle spedizioni.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di
«annullare, revocare e/o ritenere priva di efficacia alcuna la sentenza n. 1666/2020 pag. 3/7 emessa il 25.11.2020 dal Giudice di Pace di Catania nella persona dell'avv. Eleonora
NO e nel merito ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla
[...]
rigettando integralmente tutte le domande ivi spiegate, e per l'effetto CP_2 confermare il decreto ingiuntivo n. 1427/2018 emesso dal Giudice di Pace di Catania e conseguentemente condannare, in ogni caso, la al pagamento della CP_2 complessiva somma di € 1.466,74 oltre agli interessi di mora ex art. 5 d.lgs 231/02 dalla scadenza del pagamento prevista nelle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, alle spese della fase del monitorio liquidate in complessivi € 301,00 ed agli accessori di legge nonché alla restituzione della somma pari ad € 798,93 corrisposta dalla in favore della medesima, in virtù della sentenza n. Controparte_1 CP_2
1666/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catania. Con vittoria di spese e compensi. per entrambi i gradi del giudizio».
Va preliminarmente rilevata la regolarità della notifica, stante che «In materia di impugnazione (nella specie: appello) la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell'atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l'onere di informazione del codifensore» (cfr. Cass. civ., sez.
I, ord. n. 20626 del 31 agosto 2017), come avvenuto nella specie.
Pertanto, va dichiarata contumace in quanto non si è costituita nonostante CP_2 la regolarità della notifica dell'atto di appello.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 17.07.2025, stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, il contratto di trasporto non figura tra le materie di mediazione obbligatoria previste pag. 4/7 dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 – che elenca tassativamente le materie per le quali è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione prima di procedere con l'azione giudiziaria – e, pertanto, non è soggetto alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che ai sensi del comma 2 del citato articolo: l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nella specie, la mancanza di tale condizione di procedibilità non è stata né eccepita, né rilevata d'ufficio nella prima udienza dal Giudice di Pace, il quale avrebbe dovuto rinviare l'udienza al fine di incoare la procedura di mediazione obbligatoria. Sicchè, superata la prima udienza in assenza di rilievo d'ufficio o eccezione di parte, il Giudice di prime cure non poteva dichiarare la improcedibilità della domanda.
Va dunque esaminato il merito della questione.
Parte appellante ha prodotto in giudizio le fatture (n. 4935 ctfm del 2017; n. 4492 ctfm del 2017; n. 4054 ctfm del 2017 e n. 14 ctfm del 2018) e i relativi borderò delle spedizioni effettuate.
Dalle predette fatture e borderò risulta provato un credito della Controparte_1
nei confronti di complessivamente pari alla somma di € 1.466,74 (di
[...] CP_2 cui € 472,19 per la fattura n. 4935 ctfm del 2017, € 891,31 per la fattura n. 4492 ctfm del 2017, € 62,28 per la fattura n. 4054 ctfm del 2017 ed € 40,96 per la fattura n. 14 ctfm del 2018).
Sebbene l'odierna appellata – contumace in questo grado di giudizio – avesse eccepito dinnanzi al Giudice di Pace gravi ritardi nella consegna del materiale ordinato, va tuttavia osservato che, in base all'art. 13 delle condizioni generali del contratto di trasporto sottoscritto dalla «Nessun termine tassativo per la riconsegna ha CP_2 carattere vincolante per la società, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra l'accettazione da parte della Società di merce, plichi o documenti sui pag. 5/7 quali direttamente sull'involucro o sul bollettino di consegna delle stesse siano state apposte le espressioni “tassativo” o “urgente” o altre espressioni equivalenti. Deroghe
a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto con la
Direzione della Società. In tale caso, la responsabilità della Società per i ritardi nella consegna non potrà essere mai superiore ai limiti risarcitori previsti dall'art. 18) delle presenti condizioni generali. In ogni caso la società non potrà essere considerata inadempiente qualora si verifichino atto o eventi al di fuori del controllo della società, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla consegna;
l'irreperibilità del destinatario o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna;
cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubbliche nell'esercizio del proprio mandato, rivolte, scioperi o altre dispute sindacali, piraterie, eventi atmosferici, etc..» (cfr. doc.4 del fascicolo di I grado della . CP_1
Sicché, essendo i borderò delle spedizioni effettuate sufficienti a provare la consegna della merce ordinata e non rilevando, ai fini dell'adempimento del contratto di trasporto
– sulla base del summenzionato art. 13 delle condizioni generali del contratto di trasporto sottoscritto dalla –, l'eventuale ritardo nella consegna, va rigettato CP_2
l'eccepito inadempimento. Peraltro, a fronte delle specifiche contestazioni dell'appellante, nessun elemento a contrario è stato provato o dedotto da parte appellata, la quale è, peraltro, rimasta contumace.
Conseguentemente, va rigettata l'opposizione proposta in primo grado dalla CP_2
e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 1427/2018 emesso dal
[...]
Giudice di Pace di Catania.
La società odierna appellata deve essere altresì condannata al pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 147/2022, nella misura di € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 pag. 6/7 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.701,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di CP_2
in accoglimento dell'appello avanzato con atto di citazione notificato il
[...]
24.05.2021, riforma la sentenza n. 1666/2020 (proc. n. 12225/2018 R.G.), depositata in data 25.11.2020 del Giudice di Pace di Catania e conferma il D.I. n. 1427/2018 emesso dal Giudice di Pace di Catania il 19.04.2018 e ne dichiara l'efficacia esecutiva;
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio dall'appellante, che si liquidano in di € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali relative a questo grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 04.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
MA NS.
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7273/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Catania, Via L. Sturzo n. 33, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti VIRGINIA FALBO e ALFIO OSCAR GIOVANNI D'AGATA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_2 P.IVA_2 in Catania, Via Vittorio Veneto n. 184,
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 17.07.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte appellante come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 24/05/2021, proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 1666/2020 (proc. n. 12225/2018 R.G.), depositata in data
25.11.2020 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania Avv. Eleonora
NO revocava il D.I. n. 1427/2018 emesso dal Giudice di Pace di Catania il
19.04.2018, notificato il 17.05.2018 su istanza della nei Controparte_1 confronti della conseguentemente, condannava la Società CP_2 [...] al pagamento delle spese processuali, liquidati in complessivi € 650,00 per CP_1 onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e maggiorazioni di legge. L'appellante deduceva di aver agito in via monitoria per il recupero del proprio credito, essendo creditrice della complessiva somma di € 1.466,76 in virtù delle fatture n.4935 ctfm del 31.12. 2017, n.4492 ctfm del 30.11.2017, n.4054 ctfm del 31.10.2017 e n.14 ctfm del 31.01.2018, emesse per aver eseguito delle spedizioni in favore della società
[...]
In data 19.04.2018 il Giudice di Pace di Catania, su istanza della CP_2
emetteva il decreto ingiuntivo n. 1427/2018, con il quale Controparte_1 ingiungeva alla il pagamento della complessiva somma di € 1.466,76 oltre CP_2 gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs.231/02, e le spese liquidate complessivamente in €
301,00 ed accessori di legge.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione deducendo CP_2 che nulla era dovuto, poiché la merce oggetto delle spedizioni sarebbe stata consegnata dalla con grave ritardo rispetto ai tempi previsti, ovvero non Controparte_1 sarebbe stata consegnata.
Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza del Controparte_1 presunto inadempimento e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, con sentenza del 25.11.2020, il Giudice di Pace emetteva la sentenza oggi impugnata, e revocava il D.I. n. 1427/2018.
Preliminarmente, l'odierna appellante lamentava che il Giudice di Pace aveva erroneamente interpretato le norme sulla mediazione previste dal D.Lgs. n. 28/2010, poiché il contratto di spedizione e le prestazioni derivanti dal contratto di spedizione non rientrerebbero tra le materie tassativamente elencate dall'art. 5 comma 1-bis del suddetto decreto.
Osservava poi che, quand'anche si fosse trattata di una materia ricadente tra quelle per la quali è prevista la mediazione obbligatoria, il Giudice di Pace avrebbe in ogni caso erroneamente applicato la disciplina di all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che prevede che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti all'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio (art. 648 e 649 c.p.c.). Pertanto, deduceva parte attrice, non poteva ritenersi sussistente l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, stante la mancata pag. 2/7 richiesta di provvedimenti ex art. 648 e 649 c.p.c. Ed ancora, lamentava l'odierna attrice, l'improcedibilità, non poteva comunque essere pronunciata dal Giudice di Pace, poiché nel corso del giudizio non era stato fatto alcun rilievo sul mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente, o da parte del Giudice di Pace, né erano stati assegnati i termini per l'avvio della procedura di mediazione, come previsto dal summenzionato art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 inadempimento sollevata nel precedente giudizio dalla controparte, in quanto il ritardo nelle consegne sarebbe insussistente. In particolare, lamentava che le presunte e generiche lamentele di alcuni clienti non fossero sufficienti a provare il proprio inadempimento e che, in ogni caso, le doglianze attribuite dall'opponente
[...]
e non potevano riferirsi alle spedizioni oggetto del CP_3 CP_4 decreto ingiuntivo, in quanto i due nominativi non apparirebbero tra i destinatari delle spedizioni indicate nei borderò allegati alle fatture di cui si era richiesto il pagamento.
Relativamente alla spedizione destinata a , l'odierna attrice evidenziava Parte_1 che non si era verificato alcun ritardo nella consegna della spedizione indicata nel borderò allegato alla fattura n. 4492/CTFM. Evidenziava, ancora, che la dichiarazione attribuita allo , si riferiva ad una presunta spedizione avvenuta nell'aprile del Pt_1
2018 e che non poteva essere stata affidata alla in quanto Controparte_1
G stante il mancato Controparte_2 CP_2 pagamento delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo. Rilevava poi che la consegna della merce diretta a era andata in giacenza per cause non imputabili Persona_1 alla e che, pertanto, non poteva considerarsi inadempimento. Controparte_1
Infine, deduceva che, non sussistendo per alcuna delle spedizioni commissionate dalla un termine di consegna tassativo concordato per iscritto (conformemente a CP_2 quanto previsto dall'art. 13 delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalla
[...]
, nessun ritardo nella consegna poteva essere legittimamente invocato quale CP_2 fonte inadempimento, non avendo la sollevato alcuna specifica Parte_2 contestazione in ordine ad una eventuale mancata esecuzione delle spedizioni.
Pertanto, per i suddetti motivi, in riforma della sentenza impugnata, domandava di
«annullare, revocare e/o ritenere priva di efficacia alcuna la sentenza n. 1666/2020 pag. 3/7 emessa il 25.11.2020 dal Giudice di Pace di Catania nella persona dell'avv. Eleonora
NO e nel merito ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta dalla
[...]
rigettando integralmente tutte le domande ivi spiegate, e per l'effetto CP_2 confermare il decreto ingiuntivo n. 1427/2018 emesso dal Giudice di Pace di Catania e conseguentemente condannare, in ogni caso, la al pagamento della CP_2 complessiva somma di € 1.466,74 oltre agli interessi di mora ex art. 5 d.lgs 231/02 dalla scadenza del pagamento prevista nelle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, alle spese della fase del monitorio liquidate in complessivi € 301,00 ed agli accessori di legge nonché alla restituzione della somma pari ad € 798,93 corrisposta dalla in favore della medesima, in virtù della sentenza n. Controparte_1 CP_2
1666/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catania. Con vittoria di spese e compensi. per entrambi i gradi del giudizio».
Va preliminarmente rilevata la regolarità della notifica, stante che «In materia di impugnazione (nella specie: appello) la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell'atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l'onere di informazione del codifensore» (cfr. Cass. civ., sez.
I, ord. n. 20626 del 31 agosto 2017), come avvenuto nella specie.
Pertanto, va dichiarata contumace in quanto non si è costituita nonostante CP_2 la regolarità della notifica dell'atto di appello.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 17.07.2025, stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Pace, il contratto di trasporto non figura tra le materie di mediazione obbligatoria previste pag. 4/7 dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 – che elenca tassativamente le materie per le quali è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione prima di procedere con l'azione giudiziaria – e, pertanto, non è soggetto alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione. In ogni caso, è appena il caso di rilevare che ai sensi del comma 2 del citato articolo: l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nella specie, la mancanza di tale condizione di procedibilità non è stata né eccepita, né rilevata d'ufficio nella prima udienza dal Giudice di Pace, il quale avrebbe dovuto rinviare l'udienza al fine di incoare la procedura di mediazione obbligatoria. Sicchè, superata la prima udienza in assenza di rilievo d'ufficio o eccezione di parte, il Giudice di prime cure non poteva dichiarare la improcedibilità della domanda.
Va dunque esaminato il merito della questione.
Parte appellante ha prodotto in giudizio le fatture (n. 4935 ctfm del 2017; n. 4492 ctfm del 2017; n. 4054 ctfm del 2017 e n. 14 ctfm del 2018) e i relativi borderò delle spedizioni effettuate.
Dalle predette fatture e borderò risulta provato un credito della Controparte_1
nei confronti di complessivamente pari alla somma di € 1.466,74 (di
[...] CP_2 cui € 472,19 per la fattura n. 4935 ctfm del 2017, € 891,31 per la fattura n. 4492 ctfm del 2017, € 62,28 per la fattura n. 4054 ctfm del 2017 ed € 40,96 per la fattura n. 14 ctfm del 2018).
Sebbene l'odierna appellata – contumace in questo grado di giudizio – avesse eccepito dinnanzi al Giudice di Pace gravi ritardi nella consegna del materiale ordinato, va tuttavia osservato che, in base all'art. 13 delle condizioni generali del contratto di trasporto sottoscritto dalla «Nessun termine tassativo per la riconsegna ha CP_2 carattere vincolante per la società, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra l'accettazione da parte della Società di merce, plichi o documenti sui pag. 5/7 quali direttamente sull'involucro o sul bollettino di consegna delle stesse siano state apposte le espressioni “tassativo” o “urgente” o altre espressioni equivalenti. Deroghe
a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto con la
Direzione della Società. In tale caso, la responsabilità della Società per i ritardi nella consegna non potrà essere mai superiore ai limiti risarcitori previsti dall'art. 18) delle presenti condizioni generali. In ogni caso la società non potrà essere considerata inadempiente qualora si verifichino atto o eventi al di fuori del controllo della società, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla consegna;
l'irreperibilità del destinatario o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna;
cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubbliche nell'esercizio del proprio mandato, rivolte, scioperi o altre dispute sindacali, piraterie, eventi atmosferici, etc..» (cfr. doc.4 del fascicolo di I grado della . CP_1
Sicché, essendo i borderò delle spedizioni effettuate sufficienti a provare la consegna della merce ordinata e non rilevando, ai fini dell'adempimento del contratto di trasporto
– sulla base del summenzionato art. 13 delle condizioni generali del contratto di trasporto sottoscritto dalla –, l'eventuale ritardo nella consegna, va rigettato CP_2
l'eccepito inadempimento. Peraltro, a fronte delle specifiche contestazioni dell'appellante, nessun elemento a contrario è stato provato o dedotto da parte appellata, la quale è, peraltro, rimasta contumace.
Conseguentemente, va rigettata l'opposizione proposta in primo grado dalla CP_2
e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 1427/2018 emesso dal
[...]
Giudice di Pace di Catania.
La società odierna appellata deve essere altresì condannata al pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 147/2022, nella misura di € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 pag. 6/7 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.701,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di CP_2
in accoglimento dell'appello avanzato con atto di citazione notificato il
[...]
24.05.2021, riforma la sentenza n. 1666/2020 (proc. n. 12225/2018 R.G.), depositata in data 25.11.2020 del Giudice di Pace di Catania e conferma il D.I. n. 1427/2018 emesso dal Giudice di Pace di Catania il 19.04.2018 e ne dichiara l'efficacia esecutiva;
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio dall'appellante, che si liquidano in di € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali relative a questo grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 04.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
MA NS.
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