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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 2069/2024, trattenuto in decisione all'udienza del 19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/08/2024 da e da Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. CAROZZA ANTONIO, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Caserta in data 08.09.2001; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (30.07.2002) e AN (24.04.2007); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate all'udienza del 19.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− vivranno divisi con l'obbligo del reciproco rispetto;
− la casa coniugale in Caserta (San Clemente) alla via S.S. Appia nr. 29, resterà con i mobili che l'arredano, assegnata al coniuge, , il figlio minore AN rimarrà affidato alla madre, mentre e Parte_2 la figlia maggiore, già ha trasferito la propria residenza, presso un'altra abitazione, in attesa di occupazione, essendo vincitrice di un concorso presso l'arma dei Carabinieri, pertanto la stessa dal mese di settembre 2024, sarà autonoma economicamente dai genitori;
− la figlia è divenuta economicamente autosufficiente;
Per_1
− il figlio AN è divenuto nelle more maggiorenne e convive con la madre nella casa familiare;
− esso d' corrisponderà a titolo di mantenimento economico per la sig.ra Parte_1 Parte_2
e per il figlio AN un assegno mensile, di E. 800,00, (ottocento/00), da corrispondergli entro il dieci
[...] di ogni mese, direttamente alla madre , rivalutabile annualmente in base alla Parte_2 rivalutazione istat verificatasi nell'anno precedente e provvederà, inoltre, nella misura del 50% per cento, alle 2
esigenze straordinarie del figlio, a titolo esemplificativo ma non tassativo, per acquisto libri, per visite specialistiche, odontoiatriche, ottiche, per rette scolastiche, per attività sportive etc.;
− si riconoscono la piena facoltà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano ma prestare il loro consenso qualora questo fosse necessario ad uno di essi per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 19.09.2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato l'[...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2001);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 2069/2024, trattenuto in decisione all'udienza del 19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/08/2024 da e da Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. CAROZZA ANTONIO, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Caserta in data 08.09.2001; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (30.07.2002) e AN (24.04.2007); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate all'udienza del 19.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
− vivranno divisi con l'obbligo del reciproco rispetto;
− la casa coniugale in Caserta (San Clemente) alla via S.S. Appia nr. 29, resterà con i mobili che l'arredano, assegnata al coniuge, , il figlio minore AN rimarrà affidato alla madre, mentre e Parte_2 la figlia maggiore, già ha trasferito la propria residenza, presso un'altra abitazione, in attesa di occupazione, essendo vincitrice di un concorso presso l'arma dei Carabinieri, pertanto la stessa dal mese di settembre 2024, sarà autonoma economicamente dai genitori;
− la figlia è divenuta economicamente autosufficiente;
Per_1
− il figlio AN è divenuto nelle more maggiorenne e convive con la madre nella casa familiare;
− esso d' corrisponderà a titolo di mantenimento economico per la sig.ra Parte_1 Parte_2
e per il figlio AN un assegno mensile, di E. 800,00, (ottocento/00), da corrispondergli entro il dieci
[...] di ogni mese, direttamente alla madre , rivalutabile annualmente in base alla Parte_2 rivalutazione istat verificatasi nell'anno precedente e provvederà, inoltre, nella misura del 50% per cento, alle 2
esigenze straordinarie del figlio, a titolo esemplificativo ma non tassativo, per acquisto libri, per visite specialistiche, odontoiatriche, ottiche, per rette scolastiche, per attività sportive etc.;
− si riconoscono la piena facoltà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano ma prestare il loro consenso qualora questo fosse necessario ad uno di essi per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 19.09.2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato l'[...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2001);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese