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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Jerzu presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA C.F._2
PIRODDI, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), elettivamente domiciliati in Jerzu presso lo studio dell'avv. GIANNI C.F._4
CARRUS, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso: “si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
respinta, voglia, accertati i fatti di cui in premessa: a) dichiarare giudizialmente riconosciuta la
sottoscrizione di cui alla scrittura privata 24 maggio 2023 intervenuta tra gli attori e Parte_1 pagina 1 di 4 ed i convenuti e;
b) per l'effetto, dichiarare che la già Parte_2 CP_1 CP_2
menzionata scrittura privata costituisce valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. Con
vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge nel caso di opposizione.”.
I convenuti si sono associati alla domanda attorea
***
e hanno introdotto il presente giudizio esponendo: - che con scrittura Parte_1 Parte_2
privata di vendita del 24.05.2023 aveva acquistato dai convenuti, verso il vitalizio nei Parte_1
loro riguardi, i beni meglio descritti nell'atto di citazione, e ciò in considerazione del fatto che prestava loro assistenza morale e materiale a far data dall'anno 2014;- che la predetta scrittura privata veniva sottoscritta per conoscenza ed accettazione anche dal Sig. , coniuge in regime di Parte_2
comunione legale dei beni con;
- che è interesse degli attori ottenere il riconoscimento Parte_1
giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 24.05.2023 in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, dichiarando di non aver nulla da eccepire circa la pretesa avanzata dagli attori e riconoscendone integralmente le richieste, di cui hanno chiesto l'accoglimento,
con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
Gli attori hanno invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata di vendita del 24.05.2023, stipulata tra gli attori e i convenuti.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscerne la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale pagina 2 di 4 disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, i convenuti nell'atto di costituzione in giudizio hanno espressamente riconosciuto di aver sottoscritto la scrittura privata oggetto di causa, e hanno aderito,
altresì, alla domanda formulata dagli attori.
Quanto agli attori, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il loro interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che gli attori non hanno invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Peraltro, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende aderire, l'interesse a ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata sussiste anche nel caso in cui l'altro contraente riconosca o non contesti l'autenticità delle pagina 3 di 4 sottoscrizioni, potendo il comportamento processuale di quest'ultimo influire soltanto sull'onere delle spese processuali (Cass. civ. 5424/1981).
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, invero, considerato che i convenuti, i quali in base a quanto osservato avrebbero diritto alla rifusione delle spese di lite, ne hanno domandato la compensazione, le stesse devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 24.05.2023 da parte di , , e avente a oggetto i beni Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
meglio descritti in citazione;
2) spese di lite compensate.
Lanusei, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Jerzu presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA C.F._2
PIRODDI, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), elettivamente domiciliati in Jerzu presso lo studio dell'avv. GIANNI C.F._4
CARRUS, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso: “si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
respinta, voglia, accertati i fatti di cui in premessa: a) dichiarare giudizialmente riconosciuta la
sottoscrizione di cui alla scrittura privata 24 maggio 2023 intervenuta tra gli attori e Parte_1 pagina 1 di 4 ed i convenuti e;
b) per l'effetto, dichiarare che la già Parte_2 CP_1 CP_2
menzionata scrittura privata costituisce valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. Con
vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge nel caso di opposizione.”.
I convenuti si sono associati alla domanda attorea
***
e hanno introdotto il presente giudizio esponendo: - che con scrittura Parte_1 Parte_2
privata di vendita del 24.05.2023 aveva acquistato dai convenuti, verso il vitalizio nei Parte_1
loro riguardi, i beni meglio descritti nell'atto di citazione, e ciò in considerazione del fatto che prestava loro assistenza morale e materiale a far data dall'anno 2014;- che la predetta scrittura privata veniva sottoscritta per conoscenza ed accettazione anche dal Sig. , coniuge in regime di Parte_2
comunione legale dei beni con;
- che è interesse degli attori ottenere il riconoscimento Parte_1
giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 24.05.2023 in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, dichiarando di non aver nulla da eccepire circa la pretesa avanzata dagli attori e riconoscendone integralmente le richieste, di cui hanno chiesto l'accoglimento,
con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
***
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
Gli attori hanno invocato una pronuncia giudiziale di accertamento delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata di vendita del 24.05.2023, stipulata tra gli attori e i convenuti.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscerne la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale pagina 2 di 4 disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, i convenuti nell'atto di costituzione in giudizio hanno espressamente riconosciuto di aver sottoscritto la scrittura privata oggetto di causa, e hanno aderito,
altresì, alla domanda formulata dagli attori.
Quanto agli attori, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il loro interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che gli attori non hanno invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
Peraltro, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende aderire, l'interesse a ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata sussiste anche nel caso in cui l'altro contraente riconosca o non contesti l'autenticità delle pagina 3 di 4 sottoscrizioni, potendo il comportamento processuale di quest'ultimo influire soltanto sull'onere delle spese processuali (Cass. civ. 5424/1981).
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, invero, considerato che i convenuti, i quali in base a quanto osservato avrebbero diritto alla rifusione delle spese di lite, ne hanno domandato la compensazione, le stesse devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 24.05.2023 da parte di , , e avente a oggetto i beni Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
meglio descritti in citazione;
2) spese di lite compensate.
Lanusei, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 4 di 4