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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex artt. 350 bis co. 2 e 281 sexies c.p.c., allegata al verbale del 23/09/2025
Ruolo Generale n. 2796/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2796/2023 R.G., riservata in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies e 350 bis co. 2 c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale del 23.09.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
Arch. ( ), rapp.to e difeso dagli avv.ti DOMENICO Pt_1 Pt_2 C.F._1
LEO ( ) - - e ALESSANDRA FALCO C.F._2 Email_1
( - – ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 Email_2 loro studio in Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26
APPELLANTE
E
1 , in persona del l.r.p.t., P. IVA Controparte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Calabrese – pec P.IVA_1 C.F._4
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Email_3 delle Prome n.20
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2720/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
05/12/2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dell'architetto con decreto ingiuntivo n. 1796/2017 del 6.10.2017 (R.G. Controparte_2
6036/2017), il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva al Controparte_3
il pagamento dell'importo di euro 18.162,79, oltre interessi e spese, a titolo di
[...] compenso per le prestazioni professionali eseguite in suo favore.
A fondamento della pretesa il ricorrente esponeva di aver ricevuto formale incarico dal per CP_1 lavori di progettazione, direzione, collaudo, redazione e liquidazione S.A.L. di impianti solari termici installati su immobili dell'Ente Provincia di Napoli, in virtù di convenzione per la disciplina dei servizi relativi al “Progetto Comune Solarizzato” della provincia di Napoli.
Aggiungeva il professionista, allegando la fattura n. 14 del 14.07.2017, che i predetti lavori erano stati regolarmente eseguiti e si erano conclusi con atti di collaudo del maggio 2009.
Per le prestazioni eseguite vantava, quindi, un credito pari ad euro 16.993,62, oltre IVA e Cassa, equivalente al 3% dell'importo totale dell'opera finanziata dall'Ente Pubblico, pari a complessivi euro
566.454,00.
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2017 il proponeva opposizione al titolo CP_1 monitorio, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Chiedeva la revoca del d.i. opposto e, in subordine, la riduzione della pretesa attorea a quanto ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Contestava l'esistenza dell'incarico professionale ed eccepiva, in subordine, la mancanza di parametri per la quantificazione della prestazione operata, a suo dire, ad unilateralmente dal ricorrente, in misura del
3% dell'importo dell'opera finanziata. Sosteneva che il dal 26.04.2006 al 30.09.2008, era stato Pt_1 socio lavoratore della “ ”, percependo in busta paga il corrispettivo per le attività Parte_3 svolte. Nulla gli era ulteriormente dovuto.
2 Con istanza del 16.01.2018 il chiedeva di essere rimesso in termini alla data della seconda CP_1 iscrizione a ruolo, avvenuta il 15 gennaio 2018, al fine di sanare il vizio relativo alla prima iscrizione a ruolo, avvenuta il 16 novembre 2017 e non andata a buon fine, non essendo stata lavorata dalla
Cancelleria in quanto contrassegnata dalla dicitura “errore fatale”.
Radicatasi la lite, si costituiva l'opposto architetto eccependo l'improcedibilità dell'opposizione Pt_1 per tardiva iscrizione a ruolo, e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Accolta l'istanza di rimessione in termini, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, mutato il giudice assegnatario del procedimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.2022, e, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il procedimento veniva definito con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava al Controparte_2 pagamento delle spese di lite.
In sintesi, all'esito della compiuta istruttoria, il Tribunale riteneva non fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, non essendo stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico professionale, per cui, in base alla regola della c.d. preponderanza dell'evidenza, escludeva l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attesa l'insufficienza probatoria della fattura e della missiva versata in atti, del 25/06/2006.
Avverso la suddetta pronuncia, con citazione del 05.06.2023, ha proposto tempestivo appello CP_2
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni
[...] rassegnate in primo grado.
Il si è costituito con comparsa del 09.11.2023 (per l'udienza del 30.11.2023, differita CP_1
d'ufficio al 5.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata davanti all'istruttore per la precisazione delle conclusioni ex art. 350 bis comma 2
c.p.c. all'udienza del 6.02.2024; all'esito, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata rinviata davanti al collegio per la discussione orale e decisione, che, mutato nelle more il relatore, ha avuto luogo all'odierna udienza del 27.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con il gravame in oggetto, articolato in un unico motivo, il reitera l'eccezione di improcedibilità Pt_1 del giudizio di opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo.
Sostiene che, operato il primo deposito telematico in data 15/11/2016, l'opponente avrebbe avuto
“istantanea” notizia dell'errore fatale in cui era incorsa la procedura di ricezione dell'atto da parte della
Cancelleria, ovvero, al più tardi, entro lo spirare del termine di dieci giorni dalla notifica previsto per la costituzione, come asseritamente provato dalla e-mail di comunicazione, generata dal Tribunale, del
16/11/2016.
A fronte di tale “istantanea” comunicazione, il avrebbe dovuto attivarsi con altrettanta solerzia CP_1 al fine di procedere ad un nuovo deposito telematico entro il predetto termine di dieci giorni, solo così potendo sanare il vizio della prima iscrizione non andata a buon fine.
Invece, sarebbe rimasto colpevolmente inerte, dimostrando il proprio disinteresse al proseguimento del giudizio, salvo procedere alla nuova iscrizione ed alla contestuale istanza di rimessione in termini dopo ben sessantadue giorni dalla predetta comunicazione.
L'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4) per difetto di motivazione in ordine alla concessa rimessione in termini, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, dovendo il ritardo nella costituzione ritenersi imputabile all'inerzia dell'opponente.
Conclude per la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze sono infondate.
È d'uopo fare chiarezza sulle diverse fasi che attengono al deposito telematico degli atti.
4 La Suprema Corte (Cass. n. 1348/2024) ha recentemente ribadito che è necessario operare una distinzione tra le ricevute PEC che attengono alla tempestività del deposito effettuato dal mittente e quelle che invece riguardano la definitiva regolarità (efficacia) dello stesso, all'esito dell'avvenuta lavorazione da parte della Cancelleria.
A tal fine, è vero che la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ovvero la “RdAC” – c.d. “seconda PEC”, individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività dello stesso;
tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipatorio, meramente provvisorio, in quanto il perfezionamento definitivo del deposito è comunque subordinato al generarsi delle successive due PEC, quella di ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di ‹‹accettazione deposito›› (cd. “quarta PEC”)
(ex multis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass. Sez. Lav. 19/01/2022, n. 12422).
In altre parole, il deposito, pur correttamente operato dal mittente, non può dirsi efficace e, dunque, perfezionato nel suo scopo (es: iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio), finché non vi sia stata la lavorazione e, quindi, l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, con la conseguenza che è solo la comunicazione di quest'ultima fase (con la c.d. “quarta PEC”) a garantire alla parte la conoscibilità dell'esito definitivo del deposito (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023).
Tanto premesso, venendo al caso che ci occupa, l'opponente riceveva, oltre alla c.d. “seconda PEC”
(RdAC), esclusivamente una comunicazione via mail (doc. 08 prod. di parte appellata) propedeutica alla ricezione della c.d. “terza PEC”. Con tale comunicazione il gestore del Ministero della Giustizia generava un messaggio contenente il seguente contenuto: Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente.
È chiaro, quindi, che la e-mail cui fa riferimento il per sostenere che l'opponente avesse avuto Pt_1 una tempestiva comunicazione dell'esito negativo del deposito, altro non è che una comunicazione interlocutoria che, lungi dal segnalare al mittente la definitiva chiusura dell'iter a causa di un “errore fatale”, si limitava a comunicare la presenza di un errore imprevisto e la necessità di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio ricevente.
Ne consegue che all'opponente non veniva comunicato alcun errore fatale, tantomeno istantaneamente.
Tale situazione ingenerava il legittimo affidamento circa la prosecuzione della procedura, in attesa della c.d. “terza PEC” di esito delle ulteriori verifiche svolte.
Emerge dagli atti allegati che la comunicazione dell'esito dei controlli automatici (c.d. terza PEC) nonché quella di chiusura per esito negativo del deposito (la c.d. “quarta PEC”) non avrebbero mai potuto essere
5 recapitate all'opponente, in quanto la Cancelleria non riceveva la busta telematica, non potendo, di conseguenza, lavorarla.
Circostanza, quest'ultima, confermata dall'ordinanza del 24.03.2018 (pubblicata il 26.03.2018), con cui il
Tribunale, nello sciogliere la riserva assunta sull'istanza di rimessione in termini, ha ritenuto tempestiva l'iscrizione a ruolo, precisando essersi verificato un “errore fatale” che aveva impedito alla cancelleria di evidenziare il procedimento tra quelli da iscrivere, e che solo all'atto della seconda iscrizione il procedimento era stato regolarmente iscritto, come chiarito dalla certificazione della Cancelleria del
1.03.2018 (doc. 5 fascicolo cartaceo del fascicolo di primo grado).
Giova rammentare che, sulla natura eccezionale ed impeditiva dell'errore, l'art. 14, comma 7, del Provv.
DGSIA del 16/04/2014 - che disciplina le tipologie di anomalie che vengono rilevate in automatico dal gestore dei servizi telematici all'esito dell'elaborazione della “busta telematica”, ossia WARN, ERROR e
FATAL - precisa che le anomalie “FATAL” “inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale.
Tutto quanto sopra considerato, nel caso di specie, il termine per l'iscrizione a ruolo spirava nell'inconsapevolezza sia del difensore che della Cancelleria, che non poteva lavorare la prima iscrizione, atteso il blocco automatico dei controlli del . CP_4
Ciò posto, il periodo compreso tra l'unica missiva ricevuta e l'istanza di rimessione in termini, complessivamente di circa due mesi, deve ritenersi ragionevole, non idoneo a configurare un'ipotesi di disinteresse o inerzia alla prosecuzione del giudizio, e la cui ragionevolezza va valutata considerando, altresì, che solo grazie alla proattività dell'opponente, che chiedeva informazioni telefonicamente all'ufficio preposto, emergeva la problematica occorsa, che si provvedeva tempestivamente a sanare.
Circa la ragionevolezza dei tempi per la rimessione in termini la Suprema Corte ha recentemente precisato che: “in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC" (nel caso di specie va considerata la certificazione della cancelleria di errore fatale), la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito)” (Cfr. Cass. n. 1348 del
2024) - ed avendo la stessa Corte di Cassazione ritenuto, semmai, ingiustificati ritardi dell'ordine di
6 diciannove mesi (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014), un anno e mezzo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4841 del 26/03/2012), cinque mesi (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021).
Considerato che, nel caso che ci occupa, la c.d. quarta PEC non veniva mai recapitata, non residuano dubbi in ordine alla buona fede, correttezza e solerzia del dell'opponente.
Non risultano proposte ulteriori doglianze sul merito della decisione.
Il gravame va, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal
DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 23.09.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
Ruolo Generale n. 2796/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2796/2023 R.G., riservata in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies e 350 bis co. 2 c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale del 23.09.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
Arch. ( ), rapp.to e difeso dagli avv.ti DOMENICO Pt_1 Pt_2 C.F._1
LEO ( ) - - e ALESSANDRA FALCO C.F._2 Email_1
( - – ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 Email_2 loro studio in Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26
APPELLANTE
E
1 , in persona del l.r.p.t., P. IVA Controparte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Calabrese – pec P.IVA_1 C.F._4
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Email_3 delle Prome n.20
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2720/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
05/12/2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza dell'architetto con decreto ingiuntivo n. 1796/2017 del 6.10.2017 (R.G. Controparte_2
6036/2017), il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva al Controparte_3
il pagamento dell'importo di euro 18.162,79, oltre interessi e spese, a titolo di
[...] compenso per le prestazioni professionali eseguite in suo favore.
A fondamento della pretesa il ricorrente esponeva di aver ricevuto formale incarico dal per CP_1 lavori di progettazione, direzione, collaudo, redazione e liquidazione S.A.L. di impianti solari termici installati su immobili dell'Ente Provincia di Napoli, in virtù di convenzione per la disciplina dei servizi relativi al “Progetto Comune Solarizzato” della provincia di Napoli.
Aggiungeva il professionista, allegando la fattura n. 14 del 14.07.2017, che i predetti lavori erano stati regolarmente eseguiti e si erano conclusi con atti di collaudo del maggio 2009.
Per le prestazioni eseguite vantava, quindi, un credito pari ad euro 16.993,62, oltre IVA e Cassa, equivalente al 3% dell'importo totale dell'opera finanziata dall'Ente Pubblico, pari a complessivi euro
566.454,00.
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2017 il proponeva opposizione al titolo CP_1 monitorio, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Chiedeva la revoca del d.i. opposto e, in subordine, la riduzione della pretesa attorea a quanto ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Contestava l'esistenza dell'incarico professionale ed eccepiva, in subordine, la mancanza di parametri per la quantificazione della prestazione operata, a suo dire, ad unilateralmente dal ricorrente, in misura del
3% dell'importo dell'opera finanziata. Sosteneva che il dal 26.04.2006 al 30.09.2008, era stato Pt_1 socio lavoratore della “ ”, percependo in busta paga il corrispettivo per le attività Parte_3 svolte. Nulla gli era ulteriormente dovuto.
2 Con istanza del 16.01.2018 il chiedeva di essere rimesso in termini alla data della seconda CP_1 iscrizione a ruolo, avvenuta il 15 gennaio 2018, al fine di sanare il vizio relativo alla prima iscrizione a ruolo, avvenuta il 16 novembre 2017 e non andata a buon fine, non essendo stata lavorata dalla
Cancelleria in quanto contrassegnata dalla dicitura “errore fatale”.
Radicatasi la lite, si costituiva l'opposto architetto eccependo l'improcedibilità dell'opposizione Pt_1 per tardiva iscrizione a ruolo, e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Accolta l'istanza di rimessione in termini, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, mutato il giudice assegnatario del procedimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.2022, e, all'esito, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il procedimento veniva definito con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, e condannava al Controparte_2 pagamento delle spese di lite.
In sintesi, all'esito della compiuta istruttoria, il Tribunale riteneva non fondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, non essendo stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico professionale, per cui, in base alla regola della c.d. preponderanza dell'evidenza, escludeva l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attesa l'insufficienza probatoria della fattura e della missiva versata in atti, del 25/06/2006.
Avverso la suddetta pronuncia, con citazione del 05.06.2023, ha proposto tempestivo appello CP_2
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni
[...] rassegnate in primo grado.
Il si è costituito con comparsa del 09.11.2023 (per l'udienza del 30.11.2023, differita CP_1
d'ufficio al 5.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata davanti all'istruttore per la precisazione delle conclusioni ex art. 350 bis comma 2
c.p.c. all'udienza del 6.02.2024; all'esito, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata rinviata davanti al collegio per la discussione orale e decisione, che, mutato nelle more il relatore, ha avuto luogo all'odierna udienza del 27.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con il gravame in oggetto, articolato in un unico motivo, il reitera l'eccezione di improcedibilità Pt_1 del giudizio di opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo.
Sostiene che, operato il primo deposito telematico in data 15/11/2016, l'opponente avrebbe avuto
“istantanea” notizia dell'errore fatale in cui era incorsa la procedura di ricezione dell'atto da parte della
Cancelleria, ovvero, al più tardi, entro lo spirare del termine di dieci giorni dalla notifica previsto per la costituzione, come asseritamente provato dalla e-mail di comunicazione, generata dal Tribunale, del
16/11/2016.
A fronte di tale “istantanea” comunicazione, il avrebbe dovuto attivarsi con altrettanta solerzia CP_1 al fine di procedere ad un nuovo deposito telematico entro il predetto termine di dieci giorni, solo così potendo sanare il vizio della prima iscrizione non andata a buon fine.
Invece, sarebbe rimasto colpevolmente inerte, dimostrando il proprio disinteresse al proseguimento del giudizio, salvo procedere alla nuova iscrizione ed alla contestuale istanza di rimessione in termini dopo ben sessantadue giorni dalla predetta comunicazione.
L'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4) per difetto di motivazione in ordine alla concessa rimessione in termini, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 2, dovendo il ritardo nella costituzione ritenersi imputabile all'inerzia dell'opponente.
Conclude per la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze sono infondate.
È d'uopo fare chiarezza sulle diverse fasi che attengono al deposito telematico degli atti.
4 La Suprema Corte (Cass. n. 1348/2024) ha recentemente ribadito che è necessario operare una distinzione tra le ricevute PEC che attengono alla tempestività del deposito effettuato dal mittente e quelle che invece riguardano la definitiva regolarità (efficacia) dello stesso, all'esito dell'avvenuta lavorazione da parte della Cancelleria.
A tal fine, è vero che la generazione della ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ovvero la “RdAC” – c.d. “seconda PEC”, individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività dello stesso;
tuttavia, tale efficacia costituisce un effetto anticipatorio, meramente provvisorio, in quanto il perfezionamento definitivo del deposito è comunque subordinato al generarsi delle successive due PEC, quella di ‹‹esito controlli automatici deposito›› (c.d. “terza PEC”) e quella di ‹‹accettazione deposito›› (cd. “quarta PEC”)
(ex multis Cass., sez. U, 21/07/2022, n. 22834; Cass. Sez. Lav. 19/01/2022, n. 12422).
In altre parole, il deposito, pur correttamente operato dal mittente, non può dirsi efficace e, dunque, perfezionato nel suo scopo (es: iscrizione a ruolo e costituzione in giudizio), finché non vi sia stata la lavorazione e, quindi, l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, con la conseguenza che è solo la comunicazione di quest'ultima fase (con la c.d. “quarta PEC”) a garantire alla parte la conoscibilità dell'esito definitivo del deposito (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023).
Tanto premesso, venendo al caso che ci occupa, l'opponente riceveva, oltre alla c.d. “seconda PEC”
(RdAC), esclusivamente una comunicazione via mail (doc. 08 prod. di parte appellata) propedeutica alla ricezione della c.d. “terza PEC”. Con tale comunicazione il gestore del Ministero della Giustizia generava un messaggio contenente il seguente contenuto: Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente.
È chiaro, quindi, che la e-mail cui fa riferimento il per sostenere che l'opponente avesse avuto Pt_1 una tempestiva comunicazione dell'esito negativo del deposito, altro non è che una comunicazione interlocutoria che, lungi dal segnalare al mittente la definitiva chiusura dell'iter a causa di un “errore fatale”, si limitava a comunicare la presenza di un errore imprevisto e la necessità di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio ricevente.
Ne consegue che all'opponente non veniva comunicato alcun errore fatale, tantomeno istantaneamente.
Tale situazione ingenerava il legittimo affidamento circa la prosecuzione della procedura, in attesa della c.d. “terza PEC” di esito delle ulteriori verifiche svolte.
Emerge dagli atti allegati che la comunicazione dell'esito dei controlli automatici (c.d. terza PEC) nonché quella di chiusura per esito negativo del deposito (la c.d. “quarta PEC”) non avrebbero mai potuto essere
5 recapitate all'opponente, in quanto la Cancelleria non riceveva la busta telematica, non potendo, di conseguenza, lavorarla.
Circostanza, quest'ultima, confermata dall'ordinanza del 24.03.2018 (pubblicata il 26.03.2018), con cui il
Tribunale, nello sciogliere la riserva assunta sull'istanza di rimessione in termini, ha ritenuto tempestiva l'iscrizione a ruolo, precisando essersi verificato un “errore fatale” che aveva impedito alla cancelleria di evidenziare il procedimento tra quelli da iscrivere, e che solo all'atto della seconda iscrizione il procedimento era stato regolarmente iscritto, come chiarito dalla certificazione della Cancelleria del
1.03.2018 (doc. 5 fascicolo cartaceo del fascicolo di primo grado).
Giova rammentare che, sulla natura eccezionale ed impeditiva dell'errore, l'art. 14, comma 7, del Provv.
DGSIA del 16/04/2014 - che disciplina le tipologie di anomalie che vengono rilevate in automatico dal gestore dei servizi telematici all'esito dell'elaborazione della “busta telematica”, ossia WARN, ERROR e
FATAL - precisa che le anomalie “FATAL” “inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale.
Tutto quanto sopra considerato, nel caso di specie, il termine per l'iscrizione a ruolo spirava nell'inconsapevolezza sia del difensore che della Cancelleria, che non poteva lavorare la prima iscrizione, atteso il blocco automatico dei controlli del . CP_4
Ciò posto, il periodo compreso tra l'unica missiva ricevuta e l'istanza di rimessione in termini, complessivamente di circa due mesi, deve ritenersi ragionevole, non idoneo a configurare un'ipotesi di disinteresse o inerzia alla prosecuzione del giudizio, e la cui ragionevolezza va valutata considerando, altresì, che solo grazie alla proattività dell'opponente, che chiedeva informazioni telefonicamente all'ufficio preposto, emergeva la problematica occorsa, che si provvedeva tempestivamente a sanare.
Circa la ragionevolezza dei tempi per la rimessione in termini la Suprema Corte ha recentemente precisato che: “in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC" (nel caso di specie va considerata la certificazione della cancelleria di errore fatale), la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito)” (Cfr. Cass. n. 1348 del
2024) - ed avendo la stessa Corte di Cassazione ritenuto, semmai, ingiustificati ritardi dell'ordine di
6 diciannove mesi (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014), un anno e mezzo (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4841 del 26/03/2012), cinque mesi (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22342 del 05/08/2021).
Considerato che, nel caso che ci occupa, la c.d. quarta PEC non veniva mai recapitata, non residuano dubbi in ordine alla buona fede, correttezza e solerzia del dell'opponente.
Non risultano proposte ulteriori doglianze sul merito della decisione.
Il gravame va, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal
DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 23.09.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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