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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 2192/23 R.G.
promossa da:
CF ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Carcereri e Marina Guadagnini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in RO Corso Porta Nuova n. 11;
appellante;
contro
:
(CF ; CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fanini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RO, Stradone San Fermo n. 17;
appellata e appellante incidentale;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1422/23 del Tribunale di RO , pubblicata il 12 luglio 2023.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“1) IN VIA RICONVENZIONALE: In accoglimento del primo motivo d'appello, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del vincolo di pertinenzialità che lega l'area cortiliva già distinta in Catasto Comune di RO, Fg. 32, m.n. 50 “ente urbano” di superficie centiare 64 ai mappali che su di essa si aggettano, medesimo Foglio, ed ora indicati ai numeri 52-558 sub. 1; 558 sub. 2; 558 sub. 3 e ciò sia in forza dei giusti titoli di acquisto depositati in atti (doc. n. 1 e 2 - parte convenuta) a favore del titolare dei predetti sig. sia in Parte_1 forza dell'esercizio del possesso utile ad usucapionem da parte dello stesso nonché dei precedenti suoi “dante causa”per oltre vent'anni, Parte_1 dichiarando lo stesso di intendere unire al proprio possesso quello dei precedenti.
1/A) Conseguentemente ordinarsi al Direttore dell'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria RR.II.) di RO di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sul punto, con esonero dello stesso da responsabilità.
2) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE: In accoglimento del secondo motivo d'appello, previo accertamento e declaratoria dell'assenza di opere visibili e permanenti significanti l'asserito passaggio e conseguentemente condannarsi
[...]
ad immediatamente CP_1 rimuovere il cancelletto in tubolari di ferro verniciato di color verde a doppia battuta dalla stessa recentemente collocato sulla preesistente rete a confine fra il m.n. 437 in proprietà e il m.n. 53 (ora m.n. 558) del sig. e Parte_1 così ripristinare la recinzione originaria sorretta da paletti in ferro ininterrottamente lungo la linea continua a confine, inibendo ad essa di compiere atti di turbativa e molestia verso la proprietà del Pt_1
3) Sempre in accoglimento del predetto motivo, accertate e dichiarate le azioni di molestia e turbativa compiute da dedotte in atti, condannarsi la stessa a CP_1 risarcire dei danni subiti che si quantificano in € 5.000,00 Parte_1
(cinquemila/00) o quella diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà di giustizia. 4) In accoglimento del terzo motivo d'appello ed in riforma in parte qua della parte motiva della sentenza appellata, accertarsi e dichiararsi in via incidentale l'esclusione di qualsivoglia rapporto personale e di detenzione della sig.ra
[...]
sui beni in proprietà di oggetto di causa e descritti CP_1 Parte_1 in narrativa, ora individuati catastalmente al Catasto Comune di RO, Fg. 33, mm. nn. 50-51-52-54-55 (ora mm. nn. 558 sub 1 - 558 sub 2 - 558 sub 3). 5) In accoglimento del quarto motivo d'appello, datosi atto che con Ordinanza 29.05.2021 il Tribunale di RO — Giudice dott. D'Amore, depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio in data 10.06.2021, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa proposto da e CP_1 rubricato al n. 6328-1/2020 R.G. disponendo per le spese alla sentenza, condannarsi rifusione delle spese e compenso Parte_2 professionale, spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% come quantificate nella Nota Spese depositata nel giudizio di primo grado in data 28.02.2023.
6) IN RELAZIONE AI MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE COME PROPOSTI: Respingersi le domande tutte così come proposte con l'appello incidentale ai punti 2.1, 2.2, 2.2.a. ed in ogni caso quelle di merito e in via istruttoria, giacché, in parte inammissibili e tutte infondate in fatto ed in diritto per le ragioni in fatto e in diritto già esposte e che saranno ulteriormente argomentate in Comparsa Conclusionale e Memoria di Replica.
7) IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale ex D.M. 147/2022 del primo grado di giudizio e del presente procedimento, spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi. 099BALLINI 8) IN VIA ISTRUTTORIA: 8/A) Si richiamano i documenti prodotti in uno con l'Atto di appello: 1) copia autentica sentenza Tribunale di RO n. 1422/23 R.S. del 11/12.07.2023 non notificata;
2) duplicato informatico fascicolo primo grado parte Pt_1
8.B) Per scrupolo defensionale ed evitare ogni rinuncia e decadenza, si chiede l'ammissione dei capitoli dedotti nella Seconda Memoria ex art. 183. comma VI c.p.c. depositata in data 25.03.2021 ed esclusi dal Tribunale con l'ordinanza 24.06.2021 e così di essere ammessi a provare, per interpello di
[...]
e per testi già indicati nella predetta memoria;
CP_1 Persona_1 CP_2
; ; e , i seguenti capitoli,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 qui riportati mantenendo la numerazione ad essi assegnata nella richiamata Memoria in primo grado: I) “Vero che da sempre sull'area scoperta indicata con il m.n. 50 della planimetria doc. 4)- parte e foto 4/A)-4/B)-4/C)-4/D) che si rammostrano Pt_1 sono transitati e vi hanno depositato temporaneamente propri beni ed oggetti, soltanto i proprietari o gli inquilini dei fabbricati di cui ai mappali nn. 51-52-54- 55.”. 3) 'Vero che l'intera area identificata nella planimetria di cui doc. 4) con i mappali nn. 50-51 - 52-54-55 risulta ora allibrata con il n. 558 di cui all'estratto di mappa catastale doc. 12)-parte ” Pt_1
5) “Vero che il terreno retrostante l'abitazione m.n. 54 è sempre stato a prato e si è sempre presentato omogeneo per l'intera superficie, senza alcun segno visibile di carrareccia, nelle condizioni di cui alle foto doc. 6/A)-6/B)-6/C)-parte che si rammostrano”. Pt_1
6) “Vero che pure il terreno m.n. 53 intestato a tal è sempre CP_6 stato a prato con tappeto erboso omogeneo e viene da sempre sfalciato e concimato da e, prima di lui, dai proprietari i mappali nn. 51 e Parte_1
55.”. 9) “Vero che gli occupanti i fabbricati già mappali n. 51, 54 e 55 provvedevano a ripulire e recidere i rami e gli arbusti che si pretendevano dalla proprietà confinante registrando la presenza della vecchia rete metallica e in essa di un cancelletto ad unico battente in tubolare verde chiuso con lucchetto, come da foto doc. 8)-10/A)-10/B)-parte che si rammostra”. Pt_1
II) “Vero che il contestava alla tale iniziativa diffidandola nei Pt_1 CP_1 termini come specificati aderendo alla Procedura di Mediazione proposta da quest'ultima, come da Atto di Adesione che si rammostra sub doc. 17)-parte
”. Pt_1
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli istruttori di controparte, in caso di loro ammissione anche parziale, per la quale si formula totale opposizione per le ragioni già dedotte, reiterando l'opposizione alle domande, istanze ed eccezioni svolte da controparte.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
1. Nel merito: rigettarsi con ogni provvedimento di metodo il proposto appello parziale avverso la sentenza n. 1422/2023 emessa dal Tribunale di RO in data 11.07.2023 e pubblicata in data 12.07.2023 a definizione della causa r.g. 6328/2020, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto e confermarsi la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di RO sul punto.
2. Nel merito, in via di appello incidentale: in parziale riforma della suddetta sentenza di primo grado n. 1422/2023 e in accoglimento dell'appello incidentale svolto, 1. Accertare e dichiarare che la RA e i suoi danti causa da CP_1 oltre vent'anni esercitano la servitù di passaggio a piedi e con veicoli e mezzi agricoli attraverso gli ex mappali 52 e 54 Foglio 32 del Catasto Fabbricati del Comune di RO in proprietà al sig. nella loro identificazione Parte_1 catastale che verrà accertata in corso di causa, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione di detta servitù di passaggio pedonale e carraio che grava sugli ex mappali 52 e 54 Foglio 32 del Catasto Fabbricati del Comune di RO di proprietà del sig. Pt_1 nella loro identificazione catastale che verrà accertata in corso di
[...] causa, e a favore del mappale 437 Foglio 32 del Catasto Fabbricati del Comune di RO di proprietà della RA;
CP_1
2. Accertare e dichiarare che nelle attuali mappe catastali è stata omessa rispetto alle previgenti mappe del Catasto Austriaco l'indicazione del l'utilizzo da parte del mappale 437 Foglio 32 Catasto Fabbricati del Comune di RO dell'ex mappale 50 Foglio 32 Catasto Terreni Ente Urbano Partita 1 del Comune di RO, privo di intestatari, nella sua identificazione catastale che verrà accertata in corso di causa e che detto mappale costituisce corte promiscua comune al compendio immobiliare costituito dagli ex mappali 51, 52 ,54, 55 nella loro identificazione catastale che verrà accertata in corso di causa e 437 Foglio 32 del Catasto Fabbricati del Comune di RO e mappale 53 Foglio 32 Catasto Terreni del Comune di RO, conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e all'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle necessarie correzioni e rettifiche.
2.a in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che l'ex mappale 50 Foglio 32 Catasto Terreni Ente Urbano Partita 1 del Comune di RO, privo di intestatari, nella sua identificazione catastale che verrà accertata in corso di causa, è pertinenza o è in godimento esclusivo degli ex mappali 52 e 54 graffato 55 sub 1 Foglio 32 in proprietà al sig. nella loro Parte_1 identificazione catastale che verrà accertata in corso di causa, accertare e dichiarare che la RA e i suoi danti causa da oltre vent'anni CP_1 esercitano la servitù di passaggio a piedi e con veicoli e mezzi agricoli attraverso l'ex mappale 50 Foglio 32 del Catasto Terreni del Comune di RO, Ente Urbano Partita 1 del Comune di RO, privo di intestatari nella sua identificazione catastale che verrà accertata in corso di causa e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione di detta servitù di passaggio pedonale e carraio sul ex mappale 50 Foglio 32 del Catasto Terreni del Comune di RO, Ente Urbano Partita 1 nella sua identificazione catastale che verrà accertata in corso di causa e a favore del mappale 437 Foglio 32 del Catasto Fabbricati del Comune di RO di proprietà della RA . CP_1
Ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza.
3. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 15, IVA e CPA sulle voci soggette, di entrambi i gradi di giudizio.
4. IN VIA ISTRUTTORIA
Accogliere le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e, quindi,
- previa revoca dell'ordinanza del 26.05.2022, ammettersi CTU topografica- catastale ponendo al CTU il seguente quesito: “Esaminati gli atti in causa, svolti gli accertamenti con eventuali sopralluoghi e/o accessi all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di RO, il CTU: 1) accerti la legittimità della pratica catastale di accorpamento del mapp. 50 (oggetto di contenzioso) con le particelle di proprietà del sig. Parte_1
(mappali 51,52,54,55), là dove non è dimostrata la titolarità del mapp. 50 (doc. 11 e doc. 11A di parte;
Pt_1
2) provveda alla descrizione dello stato dei luoghi relativo alle due contigue proprietà, evidenziando in particolare gli accessi alle singole unità immobiliari, con riferimento alla situazione catastale precedente l'avvenuto accorpamento delle particelle, riferendosi anche ai rogiti notarili prodotti dalle Parti con loro allegati;
3) Verifichi la ricostruzione storica catastale riportata nei registri ed in cartografia dell'originaria particella 50 e suoi precedenti identificativi sin dal Catasto Napoleonico ed Austriaco.”
- previa revoca delle ordinanze del 24.06.2021 e del 26.05.2022, ammettersi prova per testi dei signori , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, , , , ,
[...] Testimone_5 Tes_6 Tes_7 Testimone_8 Tes_9
, , , , ,
[...] Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 Tes_13
, , , sulle circostanze Testimone_14 Testimone_15 Testimone_16 di fatto di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di seguito capitolate:
1) “Vero che il fabbricato ad uso abitativo e retrostante terreno sito in RO Via Cellore n. 9, di proprietà della RA , è parte di un nucleo CP_1 edificato di antica origine interamente cinto da un muro di sasso di altezza di circa 2,5 metri” (si mostrino al teste mappa dei luoghi di causa - doc. 5 e foto lettere F, I, L, X Y, W doc. 25);
2) “Vero che dalla strada pubblica, Via Cellore, attraverso il passaggio esistente, sul mappale (ex) 50 Foglio 32 Catasto Terreni Comune di RO che si imbocca tra i fabbricati, l'uno in proprietà al sig. l'altro Parte_1 in proprietà a terzi, si accede all'area scoperta che dà accesso ai fabbricati dell'antico nucleo abitativo, tra cui l'abitazione e retrostante terreno di proprietà della RA ” (si mostrino al teste mappa dei luoghi di causa - CP_1 doc.
5 - e foto da lettera A a lettera H - doc. 25);
3) “Vero che il passaggio descritto al capitolo sub 2) ha una larghezza di due metri all'imbocco della pubblica via, si allarga procedendo, è cementato ed è carrabile con veicoli e mezzi agricoli” (si mostrino al teste foto da lettera A a lettera H - doc. 25);
4) “Vero che per raggiungere la propria abitazione e retrostante terreno, posta al civico 9, dalla pubblica via, la RA transita, sia a piedi che CP_1 con veicoli e mezzi 61 agricoli, sull'area scoperta mappale (ex) 50” (si mostrino al teste mappa dei luoghi di causa - doc. n. 5 e foto da lettera A a lettera H - doc. 25);
5) Vero che i precedenti proprietari del mappale 437, sig.ri , Parte_3 Pt_4
e e prima di loro i signori e
[...] Parte_5 CP_7 CP_8
hanno transitato, sia a piedi che con veicoli e mezzi agricoli sull'area
[...] scoperta mappale (ex) 50 per accedere all'abitazione posta al civico 9 e retrostante terreno” (si mostrino al teste mappa dei luoghi di causa doc. n. 5 e foto da lettera A a lettera H - doc. 25);
6) “Vero che la RA dal giugno 2006 risiede nell'immobile CP_1 posto al civico 9 e che, da tale epoca, ha sempre esercitato con continuità il passaggio, a piedi e con mezzi agricoli e veicoli, sull'area antistante i fabbricati oggi in proprietà del sig. identificati originariamente ai mappali 52 e 54, Pt_1 per accedere alla propria abitazione e retrostante terreno” (si mostrino al teste mappa dei luoghi di causa - doc. 5 e foto lettere E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R. S,V, Z, X - doc. 25);
7) “Vero che, ancor prima della RA , i precedenti proprietari CP_1 del mappale 437, sig.ri , e dal 1998 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e prima di loro i signori e e i loro danti CP_7 Controparte_8 causa, hanno sempre esercitato con continuità, sia a piedi, che con veicoli e mezzi agricoli, il passaggio sull'area antistante i fabbricati insistenti sui mappali (ex) 52 e (ex) 54, per accedere alla loro abitazione al civico 9 e retrostante terreno” (si mostrino al teste mappa dei luoghi di causa - doc. 5 e foto lettere E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R. S, V, Z, X - doc. 25); 8) “Vero che il passaggio attraverso i mappali originariamente identificati ai n.ri 50, 52 e 54, costituisce l'unica via carrabile e pedonale per accedere al terreno retrostante e abitazione della RA ”; CP_1 9) “Vero che il percorso sulle aree corrispondenti ai mappali (ex) 50, (ex) 52 e (ex) 54 è uno spazio libero da manufatti divisori fra le stesse ed a delimitazione della Via Cellore” (si mostrino al teste foto lettere da A a Z - doc. 25);
10) “Vero che il passaggio sul mappale (ex) 52, oggi di proprietà Pt_1
è cementato” (si mostrino al teste foto lettere F, G, I, L, O, P - doc.
[...]
25); 11) “Vero che il passaggio sul mappale (ex) 54, oggi di proprietà di Pt_1
è costituito da striscia di terreno erboso sfalciato e delimitata a
[...] confine tra il mappale 53 ed (ex) 54 da vasi di fiori e fiori piantumati” (si mostrino al teste foto lettere I, L.M, N, O, P, Q, R, S, V,X-doc. 25;
12) “ Vero che sulla striscia di terreno erboso di cui al precedente capitolo 11) sono presenti segni di transito” (si mostrino al teste foto lettere I, L.M, N, O, P, Q, R, S, V, X - doc. 25;
13) “Vero che il mappale di proprietà della RA è delimitato CP_1 da un cancelletto in ferro di larghezza 1,80 metri che lo separa dal contiguo mappale (ex) 54 già in proprietà e oggi in proprietà al sig. CP_9 Pt_1
(si mostri al teste mappa dei luoghi di causa - doc. 5, foto - doc. 16
[...]
- e foto lettere L, M, N, R, T, U - doc. 25 );
14) “Vero che il cancelletto in ferro posto all'ingresso della proprietà della RA , da cui la stessa accede e recede a piedi e con mezzi CP_1 meccanici, è stato ivi posizionato da oltre vent'anni” (si mostri al teste mappa doc. 5 e foto - doc. 16 - e foto lettere L, M, N, R, T, U-doc. 25 );
15) “Vero che il fabbricato identificato al mappale (ex) 54 di proprietà del sig. è disabitato sin dalla prima metà degli anni novanta”; Parte_1
16) “Vero che il sig. dall'anno 2005 sino ad oggi dimora Parte_1 presso altra abitazione, sita in luogo diverso dai fabbricati posti in Via Cellore in proprietà dello stesso”. Si chiede abilitazione alla prova contraria sui capitoli istruttori avversari che dovessero essere ammessi.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La sig.ra quale proprietaria del mappale 437, foglio 32 CP_1 catasto fabbricati del Comune di RO, ha convenuto dinanzi al Tribunale di RO il sig. per far dichiarare l'acquisto per usucapione della Parte_1 servitù di passaggio, anche carraio, attraverso i mappali 52 e 54, catasto fabbricati, di proprietà in favore del predetto suo mappale 437. L'attrice Pt_1 chiedeva inoltre, di accertare l'omissione nelle attuali mappe catastali rispetto a quanto risulterebbe nel Catasto Austriaco del vincolo di condominialità del mappale 437 insieme ai mappali 51,52, 54 e 55 Catasto fabbricati e mappale 53 Catasto terreni, sulla corte identificata col mappale 50. In via subordinata chiedeva che, qualora fosse accertata la pertinenzialità del mappale 50 a godimento solo delle proprietà (mappali 52 e 54), venisse dichiarato a Pt_1 suo favore l'acquisto della servitù di passaggio pedonale e carraio sul mappale 50.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della domanda Pt_1 avversaria e, in via riconvenzionale, l'accertamento del vincolo pertinenziale sul predetto mappale n. 50 alla sua proprietà, precisando di essere proprietario dell'abitazione, cui riteneva dovesse essere vincolato come pertinenza il predetto mappale per titoli o in forza di un possesso utile ad usucapionem;
chiedeva altresì la rimozione di un cancelletto apposto da parte attrice nella recinzione fra le proprietà. Il sosteneva inoltre che mancava il requisito Pt_1 dell'apparenza della servitù pretesa dalla CP_1
3. Il Tribunale, dopo avere acquisito prove testimoniali e documentali, respingeva le domande di entrambe le parti, in quanto non provate.
4. Contro la sentenza n. 1422/23 del Tribunale di RO ha interposto appello il sig. per la riforma parziale della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui aveva rigettato le proprie domande riconvenzionali, deducendo cinque motivi di appello:
“1) Nullità del capo della sentenza di rigetto della domanda riconvenzionale sub n. 2) del Violazione degli art. 112 c.p.c. in combinato con l'art. 817 Pt_1
c.c. per travisamento della domanda e pronuncia sull'usucapione in luogo del richiesto accertamento della sussistenza del vincolo di pertinenzialità che astringe l'area di mq 64 censita al Fg 32, m.n. 50, ente urbano, ai mm n. 558 sub 1, 558 sub 2, 558 sub 3, già mappali nn 51,55, 54 medesimo foglio;
2) A) Nullità della sentenza “in parte qua” per violazione dell'art. 1061 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2712 c.c. e 1144 c.c.. Omesso esame di fatti decisivi e conseguente omessa declaratoria di inesistenza dello stradello sui mm.nn. 52 e 54, oltreché sul m.n. 50.
B) Conseguente erroneità del capo di rigetto delle domande riconvenzionali sub n. 3) e 4) tli parte;
Parte_1
3) Nullità della sentenza “in parte qua” per violazione dell'art.112 c.p.c., atteso che, dopo aver correttamente negato l'esercizio da parte dell'attrice e dei suoi danti causa di un possesso utile “ad usucapionem” del passaggio, ha in parte motiva, incidentalmente e pur non richiesto, dichiarato sussistere la detenzione dello stesso. Assenza di prova della sussistenza di detenzione del bene. Violazione dell'art. 2697 c.c.;
4) Omessa pronuncia sulla domanda svolta da al punto n. 5/B) Parte_1 delle conclusioni precisate nelle note scritte depositate il 02.12.2022, di condanna di alla rifusione delle spese del procedimento CP_1 cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. n. 6328/20 R.G. e, per l'effetto, violazione degli artt. 112 - 132 c.p.c., nonché degli artt. 669 septies - 91 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c. per aver disatteso la statuizione di cui all'Ordinanza 29.05.2021 del Tribunale di RO-Giudice dott. D'Amore; 5) Erroneità del capo della sentenza che compensa le spese di lite del giudizio di 1° grado. Condanna di alla rifusione delle spese di entrambi CP_1
i gradi di giudizio.”
5. Si costituiva nel giudizio di appello la sig.ra la quale chiedeva la CP_1 reiezione di tutti i motivi di appello del sig. e proponeva appello Pt_1 incidentale riproponendo le domande respinte in primo grado e deducendo pertanto i seguenti motivi di appello incidentale:
1) Erronea valutazione in fatto e in diritto dei presupposti posti a sostegno della domanda introduttiva del giudizio di primo grado di accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio a carico dei mappali 52 e 54 e in favore del mappale 437 ex art. 1158 c.c. – Omessa dichiarazione dell'esistenza del passaggio sui mappali 52 e 54 - Erronea ed insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla prova del possesso ventennale ai fini dell'usucapione. Violazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.)
2) Erronea valutazione in fatto e in diritto dei presupposti posti a sostegno della domanda principale di accertamento dell'omissione nelle mappe catastali vigenti, rispetto a quelle previgenti, dell'utilizzo da parte del mappale 437 del mappale 50 con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari e all'Ufficio Tecnico Erariale di provvedere alle necessarie correzioni e rettifiche. Travisamento della domanda e conseguente omesso esame della stessa - Contraddittorietà della sentenza e manifesta illogicità della motivazione
3) Mancato accoglimento dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio – Mancata ammissione dell'escussione degli ulteriori testimoni di cui alla lista testimoniale riportata nella memoria ex art. 186 VI comma n. 2 cpc - Omessa motivazione in sede di decisione relativamente all'istanza attorea di CTU nonché all'audizione dei testi citati e non escussi.
6. La Corte esamina i motivi di appello principale dedotti dalla difesa del sig.
Pt_1
6.1. Il primo motivo di appello è infondato.
Nel rogito di acquisto del in data 9.6.2005 rep.n. 105499 notaio
Pt_1 Per_2 di RO, il mappale n. 50, che il richiede venga considerato bene
Pt_1 pertinenziale al suo appartamento, non è stato menzionato tra i beni acquistati dal stesso, sicchè non è possibile che il medesimo lo abbia destinato a
Pt_1 pertinenza dell'immobile abitativo, non essendo proprietario di tale mappale;
il vincolo di pertinenzialità, infatti, presuppone la proprietà del bene principale e del bene che viene destinato a pertinenza o in mancanza, di un precedente vincolo di pertinenzialità dimostrabile e provato. Il signor non è stato in
Pt_1 grado di provare nulla in merito. Non ha inoltre, dimostrato, di averne usucapito la proprietà o alcun altro diritto su di esso. I testi escussi non hanno riferito nulla in merito all'esercizio di un possesso esclusivo suo e dei suoi danti causa per il tempo necessario al maturare dell'usucapione.
6.2. Il secondo motivo di appello della difesa del viene parimenti respinto Pt_1 perché dipendente dall'accoglimento del primo che invece è stato respinto. Inoltre, il motivo di appello è inammissibile, perché configura domanda nuova in appello, dal momento che in primo grado il non aveva richiesto che Pt_1 venisse accertata l'inesistenza dello stradello. Il cancelletto infine, in quanto tale, non integra alcuna molestia alla quale il debba reagire, sicchè il Pt_1 medesimo è privo di interesse all'azione.
6.3. Il terzo motivo viene respinto, perché ininfluente al fine del decidere sulle domande del Pt_1
6.4. Il quarto e quinto motivo di appello vengono respinti, dal momento che il Tribunale ha inteso compensare fra le parti tutte le spese di lite, dando atto della reciproca soccombenza e pertanto anche le spese del procedimento cautelare, che vengono rimesse alla decisione finale del Giudice.
7. La Corte esamina i motivi di impugnazione incidentale proposti dalla difesa della sig.ra CP_1
Nei predetti primo e secondo motivi di appello incidentale la sig.ra critica CP_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione della servitù di passo anche carraio a favore del map 437 e a carico dei map 52 e 54, in sostanza ribadisce la domanda principale dispiegata in primo grado, respinta dal Tribunale.
La Corte ritiene che per confermare l'esistenza di un diritto reale a seguito di usucapione ventennale sia necessario offrire una prova inequivoca e conducente dei requisiti utili all'usucapione del diritto reale vantato.
Nel caso di specie le prove testimoniali escusse dal Tribunale non hanno dato i risultati auspicati dalla sig.ra perché, come correttamente valutato dal CP_1
Tribunale, “le deposizioni dei testimoni sono risultate generiche relativamente ai comportamenti e alle azioni che dovrebbero concretare il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto del passaggio sui mappali 52 e 54 da parte dei proprietari del mappale 437 per oltre un ventennio”; anche sotto il profilo documentale la prova è insufficiente dal momento che “la sig.ra i è limitata CP_1
a dimettere l'atto di divisione ….ma non ha dato prova della cessione del possesso dello stradello dai danti causa a lei stessa”.
Quanto ai rimanenti motivi di appello incidentale, devono essere respinti dal momento che sono stati respinti i motivi di appello principale e il primo motivo di appello incidentale e non risulta provato alcun vincolo di condominialità, come preteso da parte appellante incidentale, a favore della sua proprietà.
Parte appellata lamenta inoltre, il rigetto della propria istanza di CTU finalizzata all'accertamento di un preteso errore catastale esistente sulle mappe e di cui vorrebbe la correzione, al fine di ricostruire la storia catastale del classamento del mappale 50 e lamenta la limitazione dei testi ammessi. La verifica di eventuali errori lamentati sulle mappe catastali risulta non necessaria dal momento che il presupposto al positivo accertamento del preteso diritto sostanziale sottostante la rappresentazione grafica che viene richiesto, non è stata provato per quanto riguarda le richieste di parte appellata e non è stata formulata la specificità degli ulteriori testi richiesti.
I predetti motivi di appello incidentale vengono pertanto respinti.
8. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza. Le spese del grado di appello vengono interamente compensate fra le parti, a seguito della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge entrambi gli appelli principale e incidentale e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Compensa interamente fra le parti le spese del grado.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale e a quello incidentale. Così deciso in Venezia, lì 19 dicembre 2024.
Il Presidente Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi