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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14039/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN
SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 16/04/2025
Il giudice Anna Pia Perpetua,
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di una percentuale di invalidità pari almeno al 67% ai fini del diritto all'esenzione ticket;
rilevato che, riguardo l'eventuale prestazione di esenzione ticket, non vi è in atti la relativa domanda amministrativa avanzata all'ASL;
rilevato che dalle note di parte ricorrente si evince la mancata presentazione della domanda amministrativa di esenzione all'ASL, (cfr. “Circa la richiesta di deposito della domanda amministrativa alla competente A.S.L. di esenzione ticket, di cui all'ordinanza del Tribunale del 17.02.2025, rilevano che essa è impossibile da soddisfare” V. note di trattazione per la presente udienza); considerato dunque che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato di aver presentato una domanda amministrativa all'A.S.L. per il conseguimento dell'esenzione richiesta, la quale non rientra tra le prestazioni erogate dall' CP_1
Ella ha infatti depositato solo il verbale sanitario relativo al riconoscimento della percentuale di invalidità, oggetto di un diverso accertamento sanitario.
Il riconoscimento dello stato invalidante, in particolare, rappresenta solo uno dei presupposti costitutivi del bene della vita richiesto (esenzione ticket e benefici di cui al
D.M. 27.8.1999 n. 32); rilevato che tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 13854/2014; cfr. anche Cass. 21412/2018), in un caso analogo, secondo cui “non è in dubbio il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui "dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, deve escludersi (non diversamente da quanto accadeva per la legislazione precedente, cioè in base alla L. n. 537 del 1993, art. 11, ed al D.P.R. n. 698 del 1994), che occorra un doppio procedimento giudiziario per la verifica dello stato invalidante e per l'erogazione delle prestazioni, atteso che, se è vero che il comma terzo di detta norma dispone che resta fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 11 citato, tuttavia quest'ultimo, al punto b), faceva riferimento esclusivamente alla fase amministrativa, là dove delegava ad un successivo regolamento il riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile e poneva come criterio quello della distinzione del procedimento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla L. n. 295 del 1990, ed ai Prefetti
(Cass., 9 agosto 2004, n. 15347). Si vuoi solo significare che, ferma la natura meramente strumentale, siccome preordinata all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, dell'accertamento compiuto dalla competente commissione medica, pacificamente non vincolante (arg. ex art. 147 disp. att. c.p.c.: v.
Cass., 30 marzo 2006, n. 7548; Cass., 22 maggio 2006, n. 11908), ove l'ente tenuto all'erogazione della prestazione non intenda riconoscerla, non sarà necessario un duplice giudizio, potendosi la questione della sussistenza del requisito sanitario proporsi nell'unico giudizio volto ad ottenere la prestazione. In tal caso, però, la domanda dovrà essere proposta nei confronti del soggetto legittimato all'erogazione della prestazione e il giudizio circa l'esistenza dello stato invalidante - da compiersi incidenter tantum, essendo il presupposto logico per la erogazione del beneficio economico - sarà limitato all'ambito del procedimento instaurato esclusivamente nei confronti del soggetto tenuto all'erogazione della prestazione e non potrà farsi valere ad altri fini, ossia nei giudizi aventi ad oggetto quale petitum pretese diverse dalle prestazioni assistenziali statali e che pure hanno come presupposto logico l'esistenza di uno stato invalidante (Cass., 2 aprile 2004, n. 6565; Cass., 9 agosto 2004, n. 15347; Cass., 10 settembre 2004, n.
18321;). Si è quindi affermato il principio secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla;
ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico
(Cass., Sez.un. 9 giugno 2011, n. 12538; Cass., n. 6565/2004, cit). In forza di questi principi, si è riconosciuta la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione) dell'azienda sanitaria locale per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) (Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass., 22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l'assistenza sanitaria è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell'azione giudiziaria diretta all'accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass.,
3500/2001, cit)”, ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla si deve disporre sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 17/04/2025
Il giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN
SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 16/04/2025
Il giudice Anna Pia Perpetua,
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di una percentuale di invalidità pari almeno al 67% ai fini del diritto all'esenzione ticket;
rilevato che, riguardo l'eventuale prestazione di esenzione ticket, non vi è in atti la relativa domanda amministrativa avanzata all'ASL;
rilevato che dalle note di parte ricorrente si evince la mancata presentazione della domanda amministrativa di esenzione all'ASL, (cfr. “Circa la richiesta di deposito della domanda amministrativa alla competente A.S.L. di esenzione ticket, di cui all'ordinanza del Tribunale del 17.02.2025, rilevano che essa è impossibile da soddisfare” V. note di trattazione per la presente udienza); considerato dunque che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato di aver presentato una domanda amministrativa all'A.S.L. per il conseguimento dell'esenzione richiesta, la quale non rientra tra le prestazioni erogate dall' CP_1
Ella ha infatti depositato solo il verbale sanitario relativo al riconoscimento della percentuale di invalidità, oggetto di un diverso accertamento sanitario.
Il riconoscimento dello stato invalidante, in particolare, rappresenta solo uno dei presupposti costitutivi del bene della vita richiesto (esenzione ticket e benefici di cui al
D.M. 27.8.1999 n. 32); rilevato che tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 13854/2014; cfr. anche Cass. 21412/2018), in un caso analogo, secondo cui “non è in dubbio il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui "dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, deve escludersi (non diversamente da quanto accadeva per la legislazione precedente, cioè in base alla L. n. 537 del 1993, art. 11, ed al D.P.R. n. 698 del 1994), che occorra un doppio procedimento giudiziario per la verifica dello stato invalidante e per l'erogazione delle prestazioni, atteso che, se è vero che il comma terzo di detta norma dispone che resta fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella della concessione dei benefìci di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 11 citato, tuttavia quest'ultimo, al punto b), faceva riferimento esclusivamente alla fase amministrativa, là dove delegava ad un successivo regolamento il riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile e poneva come criterio quello della distinzione del procedimento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla L. n. 295 del 1990, ed ai Prefetti
(Cass., 9 agosto 2004, n. 15347). Si vuoi solo significare che, ferma la natura meramente strumentale, siccome preordinata all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, dell'accertamento compiuto dalla competente commissione medica, pacificamente non vincolante (arg. ex art. 147 disp. att. c.p.c.: v.
Cass., 30 marzo 2006, n. 7548; Cass., 22 maggio 2006, n. 11908), ove l'ente tenuto all'erogazione della prestazione non intenda riconoscerla, non sarà necessario un duplice giudizio, potendosi la questione della sussistenza del requisito sanitario proporsi nell'unico giudizio volto ad ottenere la prestazione. In tal caso, però, la domanda dovrà essere proposta nei confronti del soggetto legittimato all'erogazione della prestazione e il giudizio circa l'esistenza dello stato invalidante - da compiersi incidenter tantum, essendo il presupposto logico per la erogazione del beneficio economico - sarà limitato all'ambito del procedimento instaurato esclusivamente nei confronti del soggetto tenuto all'erogazione della prestazione e non potrà farsi valere ad altri fini, ossia nei giudizi aventi ad oggetto quale petitum pretese diverse dalle prestazioni assistenziali statali e che pure hanno come presupposto logico l'esistenza di uno stato invalidante (Cass., 2 aprile 2004, n. 6565; Cass., 9 agosto 2004, n. 15347; Cass., 10 settembre 2004, n.
18321;). Si è quindi affermato il principio secondo cui legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla;
ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio, e su cui grava il relativo onere economico
(Cass., Sez.un. 9 giugno 2011, n. 12538; Cass., n. 6565/2004, cit). In forza di questi principi, si è riconosciuta la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione) dell'azienda sanitaria locale per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) (Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass., 22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l'assistenza sanitaria è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell'azione giudiziaria diretta all'accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass.,
3500/2001, cit)”, ritenuto pertanto che debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla si deve disporre sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 17/04/2025
Il giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua