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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3070/2022
TRA
, nato a [...], il [...], elett.te dom.to in Corigliano- Parte_1
Rossano (CS), area urbana Rossano, Viale Michelangelo n. 55, presso lo studio dell'Avv.
NACCARATO MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Carnovale, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Sabotino n. 54, presso lo studio dell'Avv. Livio Calabrò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 034.2022.9001383652000, notificatagli da parte di
[...]
in data 6.6.2022, limitatamente agli avvisi di addebito: Controparte_3
1. n. 33420160002050632000 di € 1.225,75, asseritamente notificato il 13.05.2016, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2015;
2. n. 33420160005074445000 di € 1.192,06 asseritamente notificato il 10.11.2016, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2015;
3. n. 33420170002831310000 di € 4.704,73, asseritamente notificato il 5.10.2017, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2016;
4. n. 33420180005954570000 di € 5.326,29, asseritamente notificato il 7.02.2019, per mancato pagamento contributi I.V.S. 2017 e 2018;
5. n. 33420190002647490000 di € 740,35, asseritamente notificato il 14.09.2019, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi di addebito deducendo di averne avuto conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995. CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_4 CP_5
del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_2
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_5
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Ciò posto, la prima doglianza di parte ricorrente attiene alla omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata. Sul punto giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618-bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav.
11338/2010; Cass. 18.11.2004 n. 21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n.
25757). Infatti, la stessa Suprema Corte nelle sentenze nn. 8268/2013 e 7092/14 ha evidenziato che, qualora la parte lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, l'azione va qualificata
“opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit.
D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie)…..Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”(Cass. 27019 /2008 e negli stessi termini
Cass.11338/2010).
Ciò posto, parte ricorrente eccepisce tempestivamente (posto che l'intimazione opposta è stata notificata il 6.6.2022 e il ricorso depositato il 16.6.2022) la nullità degli avvisi per mancata notifica degli stessi, anche al fine di far valere la prescrizione dei crediti in essa riportati e con tale procedura azionati.
Occorre quindi verificare la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta notificata il 6.6.2022 non già in quanto la mancata notifica dell'avviso integri in sé vizio di nullità dell'atto (si veda Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010) bensì al fine del calcolo della maturazione del termine di prescrizione.
Va premesso che l'agente di riscossione ha prodotto quali atti interruttivi, ulteriori intimazioni di pagamento, oltre quella oggetto di opposizione, ma delle stesse non ha fornito prova della notifica. Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che gli avvisi di addebito nn. 33420160002050632000 e 33420160005074445000, risultano regolarmente notificati all'opponente tramite pec. Ed invero, l' ha prodotto l'accettazione e la consegna in formato XML CP_4
della notifica di detti avvisi.
Premesso che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, ne discende che le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L.
53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari,
e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).
Inoltre, al caso di specie si applica l'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 (rubricato “duplicati e copie informatiche di documenti informatici”): il primo comma disciplina i duplicati ossia i documenti di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 contenenti la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine ed aventi il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti;
il secondo comma disciplina le “copie e gli estratti informatici” di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o al mancato disconoscimento di tale conformità da parte del contribuente.
Ne consegue che in tema di prova della notifica a mezzo PEC allorquando il documento informatico prodotto in giudizio abbia l'estensione .eml esso stesso rappresenta il formato nativo digitale ossia il duplicato informatico di cui al primo comma dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 avente il medesimo valore, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto;
allorquando il documento informatico prodotto in giudizio ha l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 82/2005 (cfr. Corte di appello di Napoli, sentenza n.
3970/2022 del 21.10.2022).
Ciò posto sulla validità dell'estensione pdf dei documenti prodotti, deve aggiungersi che la notifica degli stessi può dirsi provata sulla base dei dati riportati sui file xml confrontati con quelli emergenti dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente: la data dell'avvenuta notifica (il 15.5.2016 per l'avviso n. 33420160002050632000 e il 10.11.2016 per l'avviso n. 33420160005074445000) coincidente con quella emergente dall'intimazione opposta come dall'estratto di ruolo (in allegati
, l'indirizzo del destinatario (specificamente riportato nell'avviso di addebito in formato pdf), CP_5 quello del mittente, nonché l'indicazione dell'oggetto della notificazione con la dicitura “Avvisi Di
Addebito - Commercianti” (in tal senso cfr. Corte di appello di Torino, sentenza n. 303/2023 del
15.6.2023).
Queste considerazioni, in assenza di disconoscimento da parte dell'opponente, consentono attraverso l'applicazione dell'art. 1335 c.c. di ritenere regolare la notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito nn. 33420160002050632000 e 33420160005074445000.
Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Per l'avviso di addebito n. 33420160002050632000, deve ritenersi comunque spirato il termine prescrizionale quinquennale poiché detto termine è spirato in data 22.3.2022, e dunque precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 6.6.2022 (tenendo conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Mentre per l'avviso di addebito n. 33420160005074445000 notificato in data 10.11.2016, non risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale, poiché detto termine sarebbe spirato solo in data
19.9.2022, e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
6.6.2022.
Quanto all'avviso di addebito n. 33420170002831310000 risulta notificato tramite pec, come documentato dall' attraverso la produzione della ricevuta di accettazione e consegna in formato CP_4
“.eml”; il quinquennio di prescrizione sarebbe decorso il 5.10.2022, quindi la prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione opposta (6.6.2022).
Con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 33420180005954570000 relativo a contributi IVS anno 2017 e 2018 (per il periodo dal gennaio 2018 al marzo 2018) non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica. Nondimeno la prescrizione risulta in ogni caso interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, essendo i contributi relativi agli anni 2017 e 2018.
Ciò detto parte ricorrente sostiene che i contributi richiesti con detto avviso di addebito non siano dovuti in quanto per gli anni 2017 e 2018 non ha percepito alcun reddito. Ebbene, non solo non vi è alcuna prova di ciò in atti, ma in ogni caso il versamento dei contributi è dovuto in ragione dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Inoltre, sostiene che il contributo relativo all'anno 2018 non sarebbe comunque dovuto, in quanto il ricorrente, come risulta da certificazione rilasciata dall' e dall'agenzia dell'entrate riscossioni, CP_4
risulta essere cancellato dalla propria attività in data 30 Giugno 2018. Anche tale contestazione deve essere respinta in quanto i contributi IVS per l'anno 2018 richiesti, si riferiscono al periodo gennaio
2018-marzo 2018, mentre la cessazione della propria attività è di giugno 2018, ossia successiva.
Per l'avviso n. 334 2019 0002647490000 vi è prova della notifica avvenuta in data 14.9.2019 (v. relata di notifica prodotta da ) e il termine di prescrizione non risulta maturato alla data di CP_4 notifica dell'intimazione di pagamento.
A tanto consegue il parziale accoglimento del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti contenuti nell'avviso di addebito n.
33420160002050632000, riportato nell'intimazione di pagamento 034.2022.9001383652000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 29/1/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3070/2022
TRA
, nato a [...], il [...], elett.te dom.to in Corigliano- Parte_1
Rossano (CS), area urbana Rossano, Viale Michelangelo n. 55, presso lo studio dell'Avv.
NACCARATO MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF , con sede Controparte_1 P.IVA_1
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Carnovale, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Sabotino n. 54, presso lo studio dell'Avv. Livio Calabrò, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 034.2022.9001383652000, notificatagli da parte di
[...]
in data 6.6.2022, limitatamente agli avvisi di addebito: Controparte_3
1. n. 33420160002050632000 di € 1.225,75, asseritamente notificato il 13.05.2016, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2015;
2. n. 33420160005074445000 di € 1.192,06 asseritamente notificato il 10.11.2016, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2015;
3. n. 33420170002831310000 di € 4.704,73, asseritamente notificato il 5.10.2017, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2016;
4. n. 33420180005954570000 di € 5.326,29, asseritamente notificato il 7.02.2019, per mancato pagamento contributi I.V.S. 2017 e 2018;
5. n. 33420190002647490000 di € 740,35, asseritamente notificato il 14.09.2019, per mancato pagamento contributi I.V.S. anno 2018.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi di addebito deducendo di averne avuto conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995. CP_4
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la domanda CP_4 CP_5
del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_2
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui CP_5
è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Ciò posto, la prima doglianza di parte ricorrente attiene alla omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata. Sul punto giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618-bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav.
11338/2010; Cass. 18.11.2004 n. 21863 ed ancora Cass.
8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n.
25757). Infatti, la stessa Suprema Corte nelle sentenze nn. 8268/2013 e 7092/14 ha evidenziato che, qualora la parte lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, l'azione va qualificata
“opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit.
D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie)…..Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”(Cass. 27019 /2008 e negli stessi termini
Cass.11338/2010).
Ciò posto, parte ricorrente eccepisce tempestivamente (posto che l'intimazione opposta è stata notificata il 6.6.2022 e il ricorso depositato il 16.6.2022) la nullità degli avvisi per mancata notifica degli stessi, anche al fine di far valere la prescrizione dei crediti in essa riportati e con tale procedura azionati.
Occorre quindi verificare la regolarità della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta notificata il 6.6.2022 non già in quanto la mancata notifica dell'avviso integri in sé vizio di nullità dell'atto (si veda Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010) bensì al fine del calcolo della maturazione del termine di prescrizione.
Va premesso che l'agente di riscossione ha prodotto quali atti interruttivi, ulteriori intimazioni di pagamento, oltre quella oggetto di opposizione, ma delle stesse non ha fornito prova della notifica. Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che gli avvisi di addebito nn. 33420160002050632000 e 33420160005074445000, risultano regolarmente notificati all'opponente tramite pec. Ed invero, l' ha prodotto l'accettazione e la consegna in formato XML CP_4
della notifica di detti avvisi.
Premesso che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, ne discende che le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L.
53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo.
Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari,
e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).
Inoltre, al caso di specie si applica l'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 (rubricato “duplicati e copie informatiche di documenti informatici”): il primo comma disciplina i duplicati ossia i documenti di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 contenenti la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine ed aventi il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti;
il secondo comma disciplina le “copie e gli estratti informatici” di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 la cui efficacia è subordinata all'attestazione di conformità all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o al mancato disconoscimento di tale conformità da parte del contribuente.
Ne consegue che in tema di prova della notifica a mezzo PEC allorquando il documento informatico prodotto in giudizio abbia l'estensione .eml esso stesso rappresenta il formato nativo digitale ossia il duplicato informatico di cui al primo comma dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005 avente il medesimo valore, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto;
allorquando il documento informatico prodotto in giudizio ha l'estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 82/2005 (cfr. Corte di appello di Napoli, sentenza n.
3970/2022 del 21.10.2022).
Ciò posto sulla validità dell'estensione pdf dei documenti prodotti, deve aggiungersi che la notifica degli stessi può dirsi provata sulla base dei dati riportati sui file xml confrontati con quelli emergenti dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente: la data dell'avvenuta notifica (il 15.5.2016 per l'avviso n. 33420160002050632000 e il 10.11.2016 per l'avviso n. 33420160005074445000) coincidente con quella emergente dall'intimazione opposta come dall'estratto di ruolo (in allegati
, l'indirizzo del destinatario (specificamente riportato nell'avviso di addebito in formato pdf), CP_5 quello del mittente, nonché l'indicazione dell'oggetto della notificazione con la dicitura “Avvisi Di
Addebito - Commercianti” (in tal senso cfr. Corte di appello di Torino, sentenza n. 303/2023 del
15.6.2023).
Queste considerazioni, in assenza di disconoscimento da parte dell'opponente, consentono attraverso l'applicazione dell'art. 1335 c.c. di ritenere regolare la notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito nn. 33420160002050632000 e 33420160005074445000.
Acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Per l'avviso di addebito n. 33420160002050632000, deve ritenersi comunque spirato il termine prescrizionale quinquennale poiché detto termine è spirato in data 22.3.2022, e dunque precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 6.6.2022 (tenendo conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Mentre per l'avviso di addebito n. 33420160005074445000 notificato in data 10.11.2016, non risulta decorso il termine prescrizionale quinquennale, poiché detto termine sarebbe spirato solo in data
19.9.2022, e dunque successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
6.6.2022.
Quanto all'avviso di addebito n. 33420170002831310000 risulta notificato tramite pec, come documentato dall' attraverso la produzione della ricevuta di accettazione e consegna in formato CP_4
“.eml”; il quinquennio di prescrizione sarebbe decorso il 5.10.2022, quindi la prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione opposta (6.6.2022).
Con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 33420180005954570000 relativo a contributi IVS anno 2017 e 2018 (per il periodo dal gennaio 2018 al marzo 2018) non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica. Nondimeno la prescrizione risulta in ogni caso interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, essendo i contributi relativi agli anni 2017 e 2018.
Ciò detto parte ricorrente sostiene che i contributi richiesti con detto avviso di addebito non siano dovuti in quanto per gli anni 2017 e 2018 non ha percepito alcun reddito. Ebbene, non solo non vi è alcuna prova di ciò in atti, ma in ogni caso il versamento dei contributi è dovuto in ragione dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Inoltre, sostiene che il contributo relativo all'anno 2018 non sarebbe comunque dovuto, in quanto il ricorrente, come risulta da certificazione rilasciata dall' e dall'agenzia dell'entrate riscossioni, CP_4
risulta essere cancellato dalla propria attività in data 30 Giugno 2018. Anche tale contestazione deve essere respinta in quanto i contributi IVS per l'anno 2018 richiesti, si riferiscono al periodo gennaio
2018-marzo 2018, mentre la cessazione della propria attività è di giugno 2018, ossia successiva.
Per l'avviso n. 334 2019 0002647490000 vi è prova della notifica avvenuta in data 14.9.2019 (v. relata di notifica prodotta da ) e il termine di prescrizione non risulta maturato alla data di CP_4 notifica dell'intimazione di pagamento.
A tanto consegue il parziale accoglimento del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti contenuti nell'avviso di addebito n.
33420160002050632000, riportato nell'intimazione di pagamento 034.2022.9001383652000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 29/1/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.