Articolo 2 della Legge 7 gennaio 1992, n. 52
Articolo 1Articolo 3
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5 febbraio 1992
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1992