Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2871 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 19.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: ), nata a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 il 05.08.1977), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Gioè, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Del
Gelsomino n. 6 ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nato a [...] il [...]) rappresentato e difeso, CodiceFiscale_2 dall'avv. Loredana Delorenzo, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Scilla (RC), alla via Famà, n. 2, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 24.06.2004;
-considerato che con decreto del 25.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 14.12.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della
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-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 24.06.2004; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 25.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.10.2024 da e , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il Parte_1 Controparte_1 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, u.1, n.238 anno 2004, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il marito sig. continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà della CP_1 madre, dotata di tutti gli arredi e si farà carico delle relative spese;
3) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
4) I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e/o immobili di proprietà comune e regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale, e dichiarano, pertanto, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente.”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
Reggio Calabria, 13/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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