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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. PE De LI Presidente;
Consigliere; dott. Massimo Sensale
Consigliere estensore;
dott. AN De OS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4775/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 958/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 23.4.2020 nel giudizio iscritto al R.G. n. 900331/2012, vertente
TRA
in proprio e quale legale rappresentante Parte 1 (C.F. C.F. 1 "
), rappresentato e difeso dall'avv. (P. Iva della Controparte_1 P.IVA 1
RO IA (C.F. Codice Fiscale 2
APPELLANTE
E
), anche nella qualità di erede legittimo Controparte_2 (C.F. C.F. 3 dall'avv. Vincenzo Gaudino (C.F. di Persona 1 rappresentato e difeso
C.F. 4
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_4 (C.F. (C.F. C.F. 5 Controparte_3
C.F. 7 ), anche nella
) e Controparte_5 (C.F. C.F. 6
qualità di eredi legittimi di Persona 1 rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Giuliano
(C.F. C.F. 8
APPELLATI
E (C.F. C.F. 9 CP 7 (C.F. Controparte_6
), Controparte_8 (C.F. C.F. 11 ), CP 9 C.F. 10
[...] (C.F. C.F. 1 12 ), CP_10 (C.F. C.F. 13 ),
CP 11 (C.F. C.F. 14 ), Controparte 12 (C.F. C.F. 15 ), CP 13 (C.F. C.F. 16 CP 14
[...] (C.F. C.F. 17 Parte 2 (C.F.
C.F. 18 Parte 3 (C.F. C.F. 19 و Parte 4
[...] (C.F. C.F. 20 ), Parte_5 (C.F.
C.F. 21 Parte_6 (C.F. C.F. 22 Parte 7
[...] (C.F. C.F. 23 ), Parte 8 (C.F.
C.F. 24 ), Parte 9 (C.F. C.F. 25 Parte 10
(C.F. C.F. 26 ), Parte 11 (C.F. C.F. 27
Parte 12 (P. IVA P.IVA 2 Parte 13 (C.F. C.F. 28 ),
Parte 14 (C.F. C.F. 29 Parte 15 (C.F.
C.F. 30 ), Parte 16 (C.F. C.F. 31 Parte_7
(C.F.
[…] (C.F. C.F. 32 ), Parte 17 C.F. 33 (),
Parte 18 (C.F. C.F. 34 Parte 19 (C.F.
C.F. 35 Parte_20 Codice Fiscale 36 ), Pt 21
[...] (C.F. C.F. 37 ), Parte 22 (C.F.
C.F. 38 Pt 23 CP_12 C.F. C.F. 39 Pt 24
[...] (C.F. C.F. 40 Parte 25
, (C.F. C.F. 41 ' [...] Parte 26 (C.F. C.F. 42 ), Parte 27 (C.F.
C.F. 43 Persona 1 (C.F. C.F. 44 ), [...]
Pt 28 (C.F. C.F. 45 Parte_29 (C.F. C.F. 46 ), Parte 30 (C.F. C.F. 47 [...]
Parte 31 (C.F. C.F. 48 Parte 32 (C.F.
(C.F. C.F. 50 Parte 34 C.F. 49 Parte 33
(C.F. C.F. 51 D), (C.F. C.F. 52 ), Parte_35
(C.F. C.F. 53 Parte_37 (C.F. Parte_36
Parte_38 (C.F. C.F. 55 [...] C.F. 54
Pt 39 (C.F. C.F. 56 Parte_40 (C.F. C.F._57 ),
(C.F. C.F. 58 Controparte 15 (C.F.
), Parte 41
(C.F. C.F. 60 ), C.F. 59 CP 16
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 2.4.2025 dalla difesa di parte appellante e in data 7.4.2025 dalla difesa delle parti appellate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 14.12.2012, Parte 1 - premettendo di essere proprietario di un sedime situato in Orta di Atella, alla via Ghandi n. 7, sul quale la CP 1 di cui era titolare e legale rappresentante, aveva edificato un fabbricato per civile abitazione, confinante, per un lato, con il lotto di proprietà di Controparte_2 - deduceva che tra i predetti fondi finitimi, nel corso dell'anno 2003, era stato realizzato un muro di confine (di lunghezza complessivamente pari a mt. 144,97 e di altezza variabile), a cavallo tra la linea di confine tra le due proprietà e previo accordo con i confinanti, e lo stesso convenutoCP 17 CP 2
[...] Precisava altresì che tale accordo aveva avuto ad oggetto anche il costo per la costruzione del muro, da ripartirsi tra loro secondo la lunghezza dei rispettivi confini. Lamentava, dunque, che, dopo l'edificazione del più volte menzionato muro di cinta, uno dei confinanti, CP 17 aveva provveduto a versare la quota di sua spettanza, mentre l'altro confinante, il convenuto [...]
Controparte 2 si era invece rifiutato di farlo, omettendo il versamento della quota di costruzione a lui spettante, pari a € 16.824,86, somma corrispondente al 50% dell'importo complessivamente speso per la realizzazione del manufatto conteso, ammontante ad € 33.649,72 euro, e ciò nonostante le richieste formulate, a tal fine, con diverse missive, ritualmente recapitate. Eppure, precisava ancora l'attore, il confinante convenuto CP 2 aveva fin dall'inizio goduto del contestato muro di cinta, avendo provveduto, nel tempo, ad intonacarlo e ad appoggiare ad esso tubi e cavi, per le condotte idriche ed elettriche. Concludeva, dunque, chiedendo al tribunale adito di Parte 1 condannare il convenuto Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 886 c.c., al pagamento "
pro quota delle spese di costruzione del muro di confine, pari a € 16.824,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese per il grado.
Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_2 il quale in via preliminare rilevava "
di non avere mai concordato con l'attore la costruzione del muro di confine tra i fondi di rispettiva proprietà, né in forma scritta, né verbalmente. Precisava, poi, che nella sua qualità di imprenditore, titolare di una ditta di costruzioni edili, dopo aver acquistato il fondo confinante con quello di
Parte_1 , in un'epoca addirittura successiva a quella della realizzazione del muro di cinta, aveva a sua volta realizzato un complesso immobiliare, sul quale, per effetto della alienazione, mediante compravendita in favore di terzi dei singoli appartamenti, su di esso realizzati, si era andato costituendo il condominio denominato "Parco delle Magnolie". Dunque, nella ipotesi in cui fossero stati ritenuti sussistenti le condizioni per l'acquisto della comunione forzosa, ai sensi dell'art. 886 c.c., tale muro avrebbe avuto comunque natura condominiale, perché avente la funzione di delimitare e tutelare la proprietà di tutti i condomini, divenuti comproprietari, pro indiviso, dei beni comuni del “Parco delle Magnolie”. Alla luce di tale circostanza, eccepiva di non essere più proprietario del muro e, quindi, di essere carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda finalizzata al pagamento del 50% della parte confinante del muro. Non solo. Per stessa ammissione del consulente di parte attrice, che aveva redatto la perizia di stima del valore della contestata opera, Parte_1 aveva realizzato un muro che non assolveva alla mera funzione di separazione e protezione dei fondi finitimi, per essere stato dotato di tutta una serie di elementi strutturali e decorativi che esorbitavano dalla destinazione prettamente funzionale di muro di cinta, onde l'illegittimità della somma di rimborso richiesta, pari alla metà del costo dell'opera. Infine, CP 2 eccepiva che le due proprietà confinavano, lungo il lato sud- ovest, per una lunghezza complessiva di m. 99,00 circa (e non di m. 144,97, come erroneamente preteso dall'attore) per cui il costo da addebitarsi in caso di soccombenza, da ricalcolare proporzionalmente, avrebbe dovuto essere complessivamente pari a € 11.528,09. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese per il grado.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei condomini del “Parco delle Magnolie", successori a titolo particolare del convenuto Controparte_2 la causa veniva istruita con la produzione di documenti, l'assunzione di prova per testi, nonché l'espletamento di una consulenza tecnica.
Con sentenza n. 958/2020, pubblicata il 23.4.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvedeva: “1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto costituito, delle spese di lite, che liquida in complessivi euroControparte_2
4.835,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3) nulla sulle spese di lite relativamente ai convenuti rimasti contumaci;
4) pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice".
Il giudizio di appello
'in proprio Con atto di appello, notificato a mezzo pec in data 14.12.2020, Parte 1
CP 1 ha impugnato la predetta decisione, e nella sua qualità di legale rappresentante della formulando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'operato del primo Giudice per aver erroneamente ritenuto che “l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine al confine tra i fondi per cui è causa, poiché: i titoli di provenienza dei fondi dei convenuti non sono stati prodotti in giudizio [...]; non sono stati allegati i frazionamenti originari;
non sono neppure stati prodotti atti concernenti la realizzazione del fabbricato attoreo (progetti, planimetrie, ecc.)". Invero, sostiene il deducente, la documentazione da lui ritualmente prodotta in prime cure (titoli, mappe, estratti catastali, etc.) avrebbe dovuto convincere il primo giudice della sussistenza dei presupposti utili a dichiarare la presunzione di comunanza forzosa del muro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 886 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha criticato la decisione gravata per avere il tribunale erroneamente valutato il materiale istruttorio raccolto e, in particolare, per aver ritenuto che “i testi escussi nel corso dell'istruttoria avevano fornito dichiarazioni contrastanti in merito alla sussistenza di un accordo raggiunto tra le parti sulla costruzione del muro e la ripartizione delle spese, poiché avevano reso dichiarazioni del tutto insufficienti, in quanto generiche o de relato", laddove, al contrario, "le dichiarazioni di testi di parte attorea sarebbero state precise e non "contraddittorie e/o insufficienti". Ciononostante, il primo Giudice avrebbe scelto di fondare "le proprie convinzioni sulla base di dichiarazione resa da un teste [quello di pate convenuta, n.d.r.], che lo stesso [decisore,
n.d.r.] ha dichiarato incapace di testimoniare”, perché parte interessata nella causa, per essere proprietaria di due unità immobiliari all'interno del Condominio “Parco delle Magnolie”.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui era stata accolta l'eccezione del convenuto secondo la quale l'accordo, laddove esistente, sarebbe stato comunque giuridicamente irrilevante, perché all'epoca in cui l'attore asseriva di averlo stipulato, nel corso dell'anno 2003, Controparte_2 non era ancora divenuto proprietario del fondo, essendosi ciò verificato solo nel corso dell'anno 2004. Ebbene, secondo l'appellante, l'accordo, anche in assenza di un titolo di proprietà formale in capo al CP 2 , avrebbe comunque potuto essere siglato dallo "
stesso, per il semplice fatto che "il terreno era, in precedenza, di proprietà dei figli", per averlo ricevuto in donazione dalla loro madre, e coniuge dell'odierno appellato, anche Persona 1
,
lei divenuta parte del giudizio all'esito dell'integrazione del contraddittorio disposta in prime cure.
Con il quarto motivo di censura, l'appellante ha lamentato che la decisione del tribunale si era basata sulla acritica accettazione delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. il quale, “oltre ad essere incompetente, avrebbe subito non meglio definite influenze ambientali", non avrebbe esaurientemente risposto ai quesiti postigli, né avrebbe eseguito accertamenti sufficienti alla ricostruzione dello stato dei luoghi, con conseguente nullità della perizia depositata.
All'esito dell'articolazione di tali motivi di gravame, l'appellante ha conclusivamente rivolto a questa Corte le proprie domande, affinché provvedesse a: 1) riformare integralmente la sentenza n.
958/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V.; 2) accertare e dichiarare la natura comune, ai sensi dell'art. 886 c.c., del muro di confine esistente tra la proprietà di Parte 1 e quella di [...]
Controparte_2 3) condannare Controparte_2 ovvero in via gradata i successori a titolo particolare, al pagamento della somma di € 16.824,86, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare le controparti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.
Con due distinti atti di comparsa, depositati entrambi in data 6.9.2021, si sono ritualmente costituiti, nell'ordine, Controparte_2 in proprio e quale erede del coniuge Persona 1
Per_1CP_3 CP 4 e Controparte 5 in proprio e quali eredi della madre e i germani "
[...] e con difese del tutto assimilabili hanno impugnato integralmente l'avverso gravame,
,
eccependone la inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 348bis e 348ter c.p.c. Ne hanno, altresì, contestato la fondatezza nel merito, chiedendo l'integrale rigetto e instando contestualmente per la conferma dell'intera sentenza gravata. Con vittoria delle spese e dei compensi di grado e con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Dopo diversi rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per la detta udienza del
4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione "scritta", secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall' 1.1.2023. La causa è stata poi rinviata all'udienza dell'8 aprile 2025.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza dell'8.4.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, con termini di 60 giorni per comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di gravame, relativo alla pretesa idoneità della documentazione versata in atti, ai fini della prova della sussistenza dei presupposti utili al conseguimento di una declaratoria di comunione forzosa del muro di confine - asseritamente utilizzato dal convenuto come muro comune, mediante l'appoggio di impianti e la sua intonacatura -, come espressamente prevista dall'art. 886 c.c. ed in questa sede identificabile nella causa petendi dell'azione esperita in citazione,
va precisato quanto segue.
La norma che obbliga il vicino alla contribuzione delle spese per l'edificazione del muro è proprio l'art. 886 c.c., a tenore del quale ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. Invero, la S.C. ( Cass.n. 33192/2023), è da ultimo intervenuta a chiarire come la detta disposizione attribuisca al proprietario confinante di un fondo urbano privo di confini, non solo il semplice diritto al rimborso della metà di quanto già speso per la costruzione del muro, ma altresì il diritto di pretendere la contribuzione diretta alle spese per la sua costruzione non ancora iniziata. La citata norma codicistica è l'unica che pone un obbligo di contribuzione del vicino all'edificazione del muro e trova la sua ratio nel fatto che il muro deve essere di cinta, ossia un muro alto almeno tre metri, poiché se fosse di altezza inferiore verrebbe meno la funzione di non facile "scavalcabilità".
Né è possibile raggiungere tale altezza con una semplice rete metallica installata sul muro stesso, perché la norma cita testualmente "muro di cinta", quindi l'altezza di tre metri deve essere integralmente in muratura. A precisare quest'ultimo aspetto è intervenuta la sentenza n. 7675/1986 della Corte di cassazione, che ha sancito che la norma in questione non può essere applicata analogicamente ad altre diverse ipotesi, come quella, appunto, in cui si alludesse ad un'altezza raggiunta per messo di una recinzione realizzata con una rete metallica. Inoltre, il vicino può essere obbligato a contribuire alla metà delle spese del muro solo fino a un'altezza di 3 metri: oltre tale limite, infatti, il costo della costruzione sarebbe integralmente a carico di chi voglia appunto realizzare un'elevazione superiore.
I presupposti richiesti ai fini dell'applicazione della norma in questione sono dunque tre: 1) deve trattarsi di fondi siti nei centri abitati: si deve, cioè, trattare di “fondi urbani”. Non è possibile obbligare il vicino a costruire il muro in una zona di campagna, agricola o comunque non urbana;
2) devono essere terreni o case confinanti: in particolare il muro deve dividere due proprietà omogenee, ovvero dello stesso tipo (ad esempio: due case, due giardini, due cortili, due aree edificabili, ecc.); 3)
l'altezza del muro deve essere di almeno 3 metri e la sua realizzazione in muratura.
Orbene, nel caso de quo, dalla scrittura privata, versata in atti, intercorsa tra l'odierno appellante, attore in primo grado, e l'altro confinante, CP 17 risulterebbe, nel paragrafo intitolato "Stima del muro”, a p. 1, che il muro “è di altezza variabile tra mt 2,90 e 3,50”. Si tratta quindi di un muro in alcune parti di altezza certamente inferiore a tre metri, e in tali casi la giurisprudenza ha precisato che il vicino non può essere obbligato al pagamento della metà delle spese di un muro di altezza inferiore a tale limite, o che lo raggiunga per mezzo di una rete metallica sormontante lo stesso (Cass. 26.3.2015 n. 6174 ). Ne deriva che le caratteristiche odierne del muro, per come dichiarato dalla stessa parte deducente nella menzionata scrittura privata, indurrebbero ad escludere che il muro sia da considerare “di cinta" e che, quindi, il vicino sia obbligato a pagare metà del suo valore di realizzazione.
Non solo. Ciò che maggiormente rileva in questa sede è il dato della non esatta collocabilità della contesa muratura, nel senso che lo stesso c.t.u. chiariva come dai titoli prodotti in atti dall'originario attore fosse risultata non chiara la esatta allocazione del muro, quanto al fatto che esso fosse stato effettivamente realizzato a cavallo della linea di confine delle due proprietà. Il consulente tecnico, infatti, espressamente richiesto di accertare "se il muro di confine è posto effettivamente a cavallo tra le due proprietà delle parti, o, invece, esclusivamente su una di esse", rilevava, nella relazione peritale depositata in prime cure, come non fosse "risultato possibile confrontare tali misure con la misura esatta della larghezza del lotto dal momento che non risulta agli atti il titolo di proprietà del fondo su cui sorgono gli immobili del Pt 1 né, soprattutto, il frazionamento originario con annotate le relative quote e lunghezze dei lati". Ebbene, dal momento che il principio secondo cui "nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi, la fonte primaria di valutazione è oltre che dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà delrappresentata dall'esame
- -
frazionamento agli stessi allegato"deve ritenersi di portata generale, non può in questa sede considerarsi in alcun modo accertato che il muro conteso sia stato effettivamente realizzato a cavallo della linea di confine tre le due proprietà, come peraltro già accertato dal primo Giudice, che sul punto chiariva: "Nel caso in esame, l'attore non ha fornito alcuna prova in ordine al confine tra i fondi per cui è causa: i titoli di provenienza dei fondi dei convenuti non sono stati prodotti in giudizio;
la donazione del 18.9.2002 (allegata alla produzione attorea) non contiene riferimenti specifici ai confini tra i fondi oggetto di causa (in particolare nell'atto di donazione è solo indicato che le particelle donate confinano con "via Gandhi, via Clanio, proprietà aliena", senza ulteriori precisazioni); non sono stati allegati i frazionamenti originari;
non sono neppure stati prodotti atti concernenti la realizzazione del fabbricato attoreo (progetti, planimetrie, ecc.)".
È ben vero che lo stesso consulente tecnico di ufficio, nella medesima parte della citata relazione peritale, sul punto precisava che “nel caso di specie, in mancanza di titolo ed in assenza degli elementi caratteristici di cui al richiamato art. 881 c.c. che lasciano presumere la sussistenza di una esclusività, a parere del sottoscritto, può presumersi che il muro in esame sia stato realizzato sulla striscia di 25 cm a cavallo della linea di confine tra i lotti delle parti", e tuttavia una simile asserzione costituirebbe una evidente violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur, laddove si finirebbe per fondare la presunzione della comunione forzosa del muro, della cui configurabilità si discute in questa sede, sull'allocazione del manufatto esattamente a cavallo della linea di confine, altrettanto presuntivamente individuata. Di contro, come chiarito sopra, la presunzione di comunione postula l'esistenza certa dei presupposti espressamente richiesti dalla norma, i quali non possono essere a loro volta oggetto di presunzione.
Dunque, ove sorga, come nel caso che qui occupa, controversia sulla comunione del muro di confine, spetterà alla parte che intende avvalersi della presunzione e chiedere la contribuzione per metà alle spese sostenute al proprietario confinate, ex art. 886 c.c., l'onere di fornire la prova di detti presupposti (cfr. Cass.civ.n. 796 del 09/02/1989). Nel caso di specie, non essendo stato possibile risalire, alla luce dei titoli prodotti dall'attore in prime cure, all'esatta localizzazione del confine tra i fondi finitimi, non è neppure risultato possibile stabilire con esattezza se il muro sia stato effettivamente realizzato a cavallo della linea di confine tra gli stessi, oppure sulla proprietà esclusiva del Pt 1 , ragione per la quale deve escludersi anche in questa sede che sussista il presupposto per il conseguimento di una declaratoria di comunione forzosa del muro di confine.
Né, venendo alla trattazione congiunta degli altri tre motivi di gravame, pare superata la criticità relativa all'effettiva esistenza di un accordo tra le parti in causa quanto alla costruzione del muro di cinta ed alla ripartizione equa e proporzionale delle relative spese di realizzazione. Infatti, mentre la definizione dell'accordo con l'altro confinante, CP 17 veniva consacrata in una scrittura privata, particolarmente articolata nei contenuti e ritualmente prodotta in atti, con il secondo confinante, il preteso accordo si sarebbe concluso solo verbalmente. Ora, se è vero che il "contratto tra proprietari confinanti, relativo alla costruzione di un muro di cinta con ripartizione delle relative spese, non richiede la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., poiché esso non ha ad oggetto beni immobili, limitandosi a creare un rapporto di dare-avere tra le parti (Cass.civ.n.
24752 del 5/11/2013), è altresì vero che: 1) nella scrittura privata a firma di CP_17 allegata alla produzione di parte attrice, è scritto che il muro “è sito su uno dei lati del confine", senza alcun riferimento al fatto che lo stesso sia stato realizzato sul confine, a cavallo delle rispettive proprietà;
2) il teste Testimone_1 fratello dell'attore, odierno appellato, sul punto riferiva dell'esistenza و
dell'accordo per la costruzione del muro, ma senza nulla specificare non solo sulle circostanza di luogo e di tempo del perfezionamento dello stesso, ma anche in ordine ai contenuti inseriti, quanto a dimensioni, allocazioni e costi di esecuzione del muro;
3) che l'altro teste di parte attrice, poi, [...]
Testimone_2 chiariva sul punto che Testimone 1 gli aveva riferito "che anche gli altri proprietari dei fondi finitimi davano l'autorizzazione e la disponibilità a costruire il muro a cavallo tra i fondi", potendo qualificarsi tale dichiarazione come de relato. Dunque, pare aver difettato qualsiasi idonea prova sull'esistenza di un pregresso accordo tra le parti oggi in causa quanto alla realizzazione del muro, a differenza di quanto ha preteso dimostrare l'appellante nei due gradi di giudizio.
Invero, il preteso accordo verbale intercorso con Controparte 2 per la comune e condivisa realizzazione del muro, secondo le originarie allegazioni attoree, qui riproposte, sarebbe avvenuto in occasione della costruzione del manufatto, nell'anno 2003, in un'epoca tuttavia in cui [...] CP 2 non era ancora proprietario del fondo finitimo, per averlo acquistato solo successivamente, nel 2004. A dire che, quand'anche egli lo avesse acquistato dai figli, in ogni caso non ne era ancora proprietario nell'anno 2003, anno nel quale a detta dell'odierno appellante si sarebbe perfezionato il contestato accordo, con il supposto consenso all'acquisto della comunione del muro. Stando alle versioni fornire tanto da Parte 1 , quanto dai testi da lui indicati, la costruzione del muro ed il raggiungimento dell'intesa con il CP 2 sarebbero avvenute nel 2003, allorquando detto ultimo convenuto, odierno appellato, semplicemente non era ancora proprietario del bene finitimo, avendone acquistato la proprietà con due atti a firma del notaio Persona 2 di Frattamaggiore, uno del 26.4.2004 (con il quale acquistava la proprietà della particella 5193), uno del 7.10.2004 (con il quale acquistava la proprietà particella 5192). Se, dunque, il muro, per ammissione della stessa parte deducente, veniva realizzato nell'anno 2003, appare inverosimile che il Pt 1 cercasse di chiudere un accordo di ripartizione delle spese del costruendo muro con chi all'epoca non era il proprietario del fondo finitimo e che, al netto di ogni altra considerazione, non poteva comunque validamente obbligarsi in tal senso.
Non solo, ma anche l'elemento dell'utilizzo del muro da parte del CP 2 che avrebbe provveduto alla sua intonacatura ed a servirsene per l'appoggio di tubazioni e condotte di vario genere, a riprova della sua effettiva utilizzazione come muro di confine, sono state smentite dal c.t.u. che sul punto ha chiarito in maniera inequivoca che "nel corso dei sopralluoghi è stato attentamente ispezionato il paramento esterno del muro dal lato della proprietà di parte convenuta riscontrando, in prossimità dello stesso, unicamente la presenza di corpi illuminanti a servizio dell'area cortilizia utilizzata a parcheggio. Ma, sul punto, va dato atto che, come chiaramente documentato dai rilievi fotografici nn. 21 e 22 in Allegato B, tali corpi illuminanti nonché la relativa struttura in ferro di supporto non presentano alcun punto di solidarizzazione ovvero di contatto con il muro de quo configurandosi, sotto il profilo strutturale, quindi, come elementi autonomi infissi al suolo. Ed allora alla luce di tali circostanze, può concludersi che, in corrispondenza del paramento del muro che affaccia nella proprietà dei convenuti, non risultano appoggiate tubature né altri impianti idrici o elettrici".
Dunque, come sopra chiarito, non essendo stato accertato che il muro sia stato realizzato a cavallo della linea di confine tra le due proprietà, né che su di esso sia stato praticato un appoggio, da parte dei convenuti, di tubazioni e condotte di alcun genere, deve escludersi l'operatività tanto dell'art. 874 c.c. quanto dell'art. 886 c.c., entrambi relativi alla pretesa comunione forzosa del muro ed il conseguente diritto al pagamento della metà del suo valore. Detto altrimenti, non essendo stato provato l'appoggio, pur dedotto come fatto costitutivo della domanda, la comunione poteva essere dichiarata, soltanto, se il muro fosse stato realizzato a cavallo tra le due proprietà, prova che, come più volte affermato in questa sede, non è stata fornita da colui sul quale gravava il relativo onere.
Pertanto dovrà concludersi nel senso di ritenere, in accordo con quanto statuito in prime cure, che il muro per cui è causa è stato sempre e resta nella proprietà esclusiva di Parte 1 il quale, quindi non può vantare alcun diritto al pagamento della metà del valore di realizzazione dello stesso, mancando radicalmente il presupposto della comunione forzosa. Ritiene la Corte, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere confermata, non avendo alcun fondamento le doglianze prospettate dall'appellante.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante ex art. 91 c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello - scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00). Va disposta l'attribuzione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Vincenzo Gaudino e Nicoletta Giuliano per dichiarato anticipo fattone.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4775/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante Testimone 1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellato CP 2
[...] delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione و
all'avv. Vincenzo Gaudino;
3.condanna l'appellante Testimone 1 al pagamento in favore degli appellati [...]
e Controparte_5 delle spese del presente giudizio, Controparte_3 Controparte_4
liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15%, I.V.A e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all' avv.Nicoletta Giuliano.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
AN De OS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. PE De LI Presidente;
Consigliere; dott. Massimo Sensale
Consigliere estensore;
dott. AN De OS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4775/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 958/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 23.4.2020 nel giudizio iscritto al R.G. n. 900331/2012, vertente
TRA
in proprio e quale legale rappresentante Parte 1 (C.F. C.F. 1 "
), rappresentato e difeso dall'avv. (P. Iva della Controparte_1 P.IVA 1
RO IA (C.F. Codice Fiscale 2
APPELLANTE
E
), anche nella qualità di erede legittimo Controparte_2 (C.F. C.F. 3 dall'avv. Vincenzo Gaudino (C.F. di Persona 1 rappresentato e difeso
C.F. 4
APPELLATO
NONCHÉ
Controparte_4 (C.F. (C.F. C.F. 5 Controparte_3
C.F. 7 ), anche nella
) e Controparte_5 (C.F. C.F. 6
qualità di eredi legittimi di Persona 1 rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta Giuliano
(C.F. C.F. 8
APPELLATI
E (C.F. C.F. 9 CP 7 (C.F. Controparte_6
), Controparte_8 (C.F. C.F. 11 ), CP 9 C.F. 10
[...] (C.F. C.F. 1 12 ), CP_10 (C.F. C.F. 13 ),
CP 11 (C.F. C.F. 14 ), Controparte 12 (C.F. C.F. 15 ), CP 13 (C.F. C.F. 16 CP 14
[...] (C.F. C.F. 17 Parte 2 (C.F.
C.F. 18 Parte 3 (C.F. C.F. 19 و Parte 4
[...] (C.F. C.F. 20 ), Parte_5 (C.F.
C.F. 21 Parte_6 (C.F. C.F. 22 Parte 7
[...] (C.F. C.F. 23 ), Parte 8 (C.F.
C.F. 24 ), Parte 9 (C.F. C.F. 25 Parte 10
(C.F. C.F. 26 ), Parte 11 (C.F. C.F. 27
Parte 12 (P. IVA P.IVA 2 Parte 13 (C.F. C.F. 28 ),
Parte 14 (C.F. C.F. 29 Parte 15 (C.F.
C.F. 30 ), Parte 16 (C.F. C.F. 31 Parte_7
(C.F.
[…] (C.F. C.F. 32 ), Parte 17 C.F. 33 (),
Parte 18 (C.F. C.F. 34 Parte 19 (C.F.
C.F. 35 Parte_20 Codice Fiscale 36 ), Pt 21
[...] (C.F. C.F. 37 ), Parte 22 (C.F.
C.F. 38 Pt 23 CP_12 C.F. C.F. 39 Pt 24
[...] (C.F. C.F. 40 Parte 25
, (C.F. C.F. 41 ' [...] Parte 26 (C.F. C.F. 42 ), Parte 27 (C.F.
C.F. 43 Persona 1 (C.F. C.F. 44 ), [...]
Pt 28 (C.F. C.F. 45 Parte_29 (C.F. C.F. 46 ), Parte 30 (C.F. C.F. 47 [...]
Parte 31 (C.F. C.F. 48 Parte 32 (C.F.
(C.F. C.F. 50 Parte 34 C.F. 49 Parte 33
(C.F. C.F. 51 D), (C.F. C.F. 52 ), Parte_35
(C.F. C.F. 53 Parte_37 (C.F. Parte_36
Parte_38 (C.F. C.F. 55 [...] C.F. 54
Pt 39 (C.F. C.F. 56 Parte_40 (C.F. C.F._57 ),
(C.F. C.F. 58 Controparte 15 (C.F.
), Parte 41
(C.F. C.F. 60 ), C.F. 59 CP 16
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 2.4.2025 dalla difesa di parte appellante e in data 7.4.2025 dalla difesa delle parti appellate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 14.12.2012, Parte 1 - premettendo di essere proprietario di un sedime situato in Orta di Atella, alla via Ghandi n. 7, sul quale la CP 1 di cui era titolare e legale rappresentante, aveva edificato un fabbricato per civile abitazione, confinante, per un lato, con il lotto di proprietà di Controparte_2 - deduceva che tra i predetti fondi finitimi, nel corso dell'anno 2003, era stato realizzato un muro di confine (di lunghezza complessivamente pari a mt. 144,97 e di altezza variabile), a cavallo tra la linea di confine tra le due proprietà e previo accordo con i confinanti, e lo stesso convenutoCP 17 CP 2
[...] Precisava altresì che tale accordo aveva avuto ad oggetto anche il costo per la costruzione del muro, da ripartirsi tra loro secondo la lunghezza dei rispettivi confini. Lamentava, dunque, che, dopo l'edificazione del più volte menzionato muro di cinta, uno dei confinanti, CP 17 aveva provveduto a versare la quota di sua spettanza, mentre l'altro confinante, il convenuto [...]
Controparte 2 si era invece rifiutato di farlo, omettendo il versamento della quota di costruzione a lui spettante, pari a € 16.824,86, somma corrispondente al 50% dell'importo complessivamente speso per la realizzazione del manufatto conteso, ammontante ad € 33.649,72 euro, e ciò nonostante le richieste formulate, a tal fine, con diverse missive, ritualmente recapitate. Eppure, precisava ancora l'attore, il confinante convenuto CP 2 aveva fin dall'inizio goduto del contestato muro di cinta, avendo provveduto, nel tempo, ad intonacarlo e ad appoggiare ad esso tubi e cavi, per le condotte idriche ed elettriche. Concludeva, dunque, chiedendo al tribunale adito di Parte 1 condannare il convenuto Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 886 c.c., al pagamento "
pro quota delle spese di costruzione del muro di confine, pari a € 16.824,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese per il grado.
Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_2 il quale in via preliminare rilevava "
di non avere mai concordato con l'attore la costruzione del muro di confine tra i fondi di rispettiva proprietà, né in forma scritta, né verbalmente. Precisava, poi, che nella sua qualità di imprenditore, titolare di una ditta di costruzioni edili, dopo aver acquistato il fondo confinante con quello di
Parte_1 , in un'epoca addirittura successiva a quella della realizzazione del muro di cinta, aveva a sua volta realizzato un complesso immobiliare, sul quale, per effetto della alienazione, mediante compravendita in favore di terzi dei singoli appartamenti, su di esso realizzati, si era andato costituendo il condominio denominato "Parco delle Magnolie". Dunque, nella ipotesi in cui fossero stati ritenuti sussistenti le condizioni per l'acquisto della comunione forzosa, ai sensi dell'art. 886 c.c., tale muro avrebbe avuto comunque natura condominiale, perché avente la funzione di delimitare e tutelare la proprietà di tutti i condomini, divenuti comproprietari, pro indiviso, dei beni comuni del “Parco delle Magnolie”. Alla luce di tale circostanza, eccepiva di non essere più proprietario del muro e, quindi, di essere carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda finalizzata al pagamento del 50% della parte confinante del muro. Non solo. Per stessa ammissione del consulente di parte attrice, che aveva redatto la perizia di stima del valore della contestata opera, Parte_1 aveva realizzato un muro che non assolveva alla mera funzione di separazione e protezione dei fondi finitimi, per essere stato dotato di tutta una serie di elementi strutturali e decorativi che esorbitavano dalla destinazione prettamente funzionale di muro di cinta, onde l'illegittimità della somma di rimborso richiesta, pari alla metà del costo dell'opera. Infine, CP 2 eccepiva che le due proprietà confinavano, lungo il lato sud- ovest, per una lunghezza complessiva di m. 99,00 circa (e non di m. 144,97, come erroneamente preteso dall'attore) per cui il costo da addebitarsi in caso di soccombenza, da ricalcolare proporzionalmente, avrebbe dovuto essere complessivamente pari a € 11.528,09. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese per il grado.
Integrato il contraddittorio nei confronti dei condomini del “Parco delle Magnolie", successori a titolo particolare del convenuto Controparte_2 la causa veniva istruita con la produzione di documenti, l'assunzione di prova per testi, nonché l'espletamento di una consulenza tecnica.
Con sentenza n. 958/2020, pubblicata il 23.4.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvedeva: “1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto costituito, delle spese di lite, che liquida in complessivi euroControparte_2
4.835,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3) nulla sulle spese di lite relativamente ai convenuti rimasti contumaci;
4) pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice".
Il giudizio di appello
'in proprio Con atto di appello, notificato a mezzo pec in data 14.12.2020, Parte 1
CP 1 ha impugnato la predetta decisione, e nella sua qualità di legale rappresentante della formulando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'operato del primo Giudice per aver erroneamente ritenuto che “l'attore non aveva fornito alcuna prova in ordine al confine tra i fondi per cui è causa, poiché: i titoli di provenienza dei fondi dei convenuti non sono stati prodotti in giudizio [...]; non sono stati allegati i frazionamenti originari;
non sono neppure stati prodotti atti concernenti la realizzazione del fabbricato attoreo (progetti, planimetrie, ecc.)". Invero, sostiene il deducente, la documentazione da lui ritualmente prodotta in prime cure (titoli, mappe, estratti catastali, etc.) avrebbe dovuto convincere il primo giudice della sussistenza dei presupposti utili a dichiarare la presunzione di comunanza forzosa del muro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 886 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante ha criticato la decisione gravata per avere il tribunale erroneamente valutato il materiale istruttorio raccolto e, in particolare, per aver ritenuto che “i testi escussi nel corso dell'istruttoria avevano fornito dichiarazioni contrastanti in merito alla sussistenza di un accordo raggiunto tra le parti sulla costruzione del muro e la ripartizione delle spese, poiché avevano reso dichiarazioni del tutto insufficienti, in quanto generiche o de relato", laddove, al contrario, "le dichiarazioni di testi di parte attorea sarebbero state precise e non "contraddittorie e/o insufficienti". Ciononostante, il primo Giudice avrebbe scelto di fondare "le proprie convinzioni sulla base di dichiarazione resa da un teste [quello di pate convenuta, n.d.r.], che lo stesso [decisore,
n.d.r.] ha dichiarato incapace di testimoniare”, perché parte interessata nella causa, per essere proprietaria di due unità immobiliari all'interno del Condominio “Parco delle Magnolie”.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui era stata accolta l'eccezione del convenuto secondo la quale l'accordo, laddove esistente, sarebbe stato comunque giuridicamente irrilevante, perché all'epoca in cui l'attore asseriva di averlo stipulato, nel corso dell'anno 2003, Controparte_2 non era ancora divenuto proprietario del fondo, essendosi ciò verificato solo nel corso dell'anno 2004. Ebbene, secondo l'appellante, l'accordo, anche in assenza di un titolo di proprietà formale in capo al CP 2 , avrebbe comunque potuto essere siglato dallo "
stesso, per il semplice fatto che "il terreno era, in precedenza, di proprietà dei figli", per averlo ricevuto in donazione dalla loro madre, e coniuge dell'odierno appellato, anche Persona 1
,
lei divenuta parte del giudizio all'esito dell'integrazione del contraddittorio disposta in prime cure.
Con il quarto motivo di censura, l'appellante ha lamentato che la decisione del tribunale si era basata sulla acritica accettazione delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. il quale, “oltre ad essere incompetente, avrebbe subito non meglio definite influenze ambientali", non avrebbe esaurientemente risposto ai quesiti postigli, né avrebbe eseguito accertamenti sufficienti alla ricostruzione dello stato dei luoghi, con conseguente nullità della perizia depositata.
All'esito dell'articolazione di tali motivi di gravame, l'appellante ha conclusivamente rivolto a questa Corte le proprie domande, affinché provvedesse a: 1) riformare integralmente la sentenza n.
958/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V.; 2) accertare e dichiarare la natura comune, ai sensi dell'art. 886 c.c., del muro di confine esistente tra la proprietà di Parte 1 e quella di [...]
Controparte_2 3) condannare Controparte_2 ovvero in via gradata i successori a titolo particolare, al pagamento della somma di € 16.824,86, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condannare le controparti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.
Con due distinti atti di comparsa, depositati entrambi in data 6.9.2021, si sono ritualmente costituiti, nell'ordine, Controparte_2 in proprio e quale erede del coniuge Persona 1
Per_1CP_3 CP 4 e Controparte 5 in proprio e quali eredi della madre e i germani "
[...] e con difese del tutto assimilabili hanno impugnato integralmente l'avverso gravame,
,
eccependone la inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 348bis e 348ter c.p.c. Ne hanno, altresì, contestato la fondatezza nel merito, chiedendo l'integrale rigetto e instando contestualmente per la conferma dell'intera sentenza gravata. Con vittoria delle spese e dei compensi di grado e con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Dopo diversi rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 4.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per la detta udienza del
4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione "scritta", secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall' 1.1.2023. La causa è stata poi rinviata all'udienza dell'8 aprile 2025.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, con ordinanza dell'8.4.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, con termini di 60 giorni per comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di gravame, relativo alla pretesa idoneità della documentazione versata in atti, ai fini della prova della sussistenza dei presupposti utili al conseguimento di una declaratoria di comunione forzosa del muro di confine - asseritamente utilizzato dal convenuto come muro comune, mediante l'appoggio di impianti e la sua intonacatura -, come espressamente prevista dall'art. 886 c.c. ed in questa sede identificabile nella causa petendi dell'azione esperita in citazione,
va precisato quanto segue.
La norma che obbliga il vicino alla contribuzione delle spese per l'edificazione del muro è proprio l'art. 886 c.c., a tenore del quale ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. Invero, la S.C. ( Cass.n. 33192/2023), è da ultimo intervenuta a chiarire come la detta disposizione attribuisca al proprietario confinante di un fondo urbano privo di confini, non solo il semplice diritto al rimborso della metà di quanto già speso per la costruzione del muro, ma altresì il diritto di pretendere la contribuzione diretta alle spese per la sua costruzione non ancora iniziata. La citata norma codicistica è l'unica che pone un obbligo di contribuzione del vicino all'edificazione del muro e trova la sua ratio nel fatto che il muro deve essere di cinta, ossia un muro alto almeno tre metri, poiché se fosse di altezza inferiore verrebbe meno la funzione di non facile "scavalcabilità".
Né è possibile raggiungere tale altezza con una semplice rete metallica installata sul muro stesso, perché la norma cita testualmente "muro di cinta", quindi l'altezza di tre metri deve essere integralmente in muratura. A precisare quest'ultimo aspetto è intervenuta la sentenza n. 7675/1986 della Corte di cassazione, che ha sancito che la norma in questione non può essere applicata analogicamente ad altre diverse ipotesi, come quella, appunto, in cui si alludesse ad un'altezza raggiunta per messo di una recinzione realizzata con una rete metallica. Inoltre, il vicino può essere obbligato a contribuire alla metà delle spese del muro solo fino a un'altezza di 3 metri: oltre tale limite, infatti, il costo della costruzione sarebbe integralmente a carico di chi voglia appunto realizzare un'elevazione superiore.
I presupposti richiesti ai fini dell'applicazione della norma in questione sono dunque tre: 1) deve trattarsi di fondi siti nei centri abitati: si deve, cioè, trattare di “fondi urbani”. Non è possibile obbligare il vicino a costruire il muro in una zona di campagna, agricola o comunque non urbana;
2) devono essere terreni o case confinanti: in particolare il muro deve dividere due proprietà omogenee, ovvero dello stesso tipo (ad esempio: due case, due giardini, due cortili, due aree edificabili, ecc.); 3)
l'altezza del muro deve essere di almeno 3 metri e la sua realizzazione in muratura.
Orbene, nel caso de quo, dalla scrittura privata, versata in atti, intercorsa tra l'odierno appellante, attore in primo grado, e l'altro confinante, CP 17 risulterebbe, nel paragrafo intitolato "Stima del muro”, a p. 1, che il muro “è di altezza variabile tra mt 2,90 e 3,50”. Si tratta quindi di un muro in alcune parti di altezza certamente inferiore a tre metri, e in tali casi la giurisprudenza ha precisato che il vicino non può essere obbligato al pagamento della metà delle spese di un muro di altezza inferiore a tale limite, o che lo raggiunga per mezzo di una rete metallica sormontante lo stesso (Cass. 26.3.2015 n. 6174 ). Ne deriva che le caratteristiche odierne del muro, per come dichiarato dalla stessa parte deducente nella menzionata scrittura privata, indurrebbero ad escludere che il muro sia da considerare “di cinta" e che, quindi, il vicino sia obbligato a pagare metà del suo valore di realizzazione.
Non solo. Ciò che maggiormente rileva in questa sede è il dato della non esatta collocabilità della contesa muratura, nel senso che lo stesso c.t.u. chiariva come dai titoli prodotti in atti dall'originario attore fosse risultata non chiara la esatta allocazione del muro, quanto al fatto che esso fosse stato effettivamente realizzato a cavallo della linea di confine delle due proprietà. Il consulente tecnico, infatti, espressamente richiesto di accertare "se il muro di confine è posto effettivamente a cavallo tra le due proprietà delle parti, o, invece, esclusivamente su una di esse", rilevava, nella relazione peritale depositata in prime cure, come non fosse "risultato possibile confrontare tali misure con la misura esatta della larghezza del lotto dal momento che non risulta agli atti il titolo di proprietà del fondo su cui sorgono gli immobili del Pt 1 né, soprattutto, il frazionamento originario con annotate le relative quote e lunghezze dei lati". Ebbene, dal momento che il principio secondo cui "nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi, la fonte primaria di valutazione è oltre che dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà delrappresentata dall'esame
- -
frazionamento agli stessi allegato"deve ritenersi di portata generale, non può in questa sede considerarsi in alcun modo accertato che il muro conteso sia stato effettivamente realizzato a cavallo della linea di confine tre le due proprietà, come peraltro già accertato dal primo Giudice, che sul punto chiariva: "Nel caso in esame, l'attore non ha fornito alcuna prova in ordine al confine tra i fondi per cui è causa: i titoli di provenienza dei fondi dei convenuti non sono stati prodotti in giudizio;
la donazione del 18.9.2002 (allegata alla produzione attorea) non contiene riferimenti specifici ai confini tra i fondi oggetto di causa (in particolare nell'atto di donazione è solo indicato che le particelle donate confinano con "via Gandhi, via Clanio, proprietà aliena", senza ulteriori precisazioni); non sono stati allegati i frazionamenti originari;
non sono neppure stati prodotti atti concernenti la realizzazione del fabbricato attoreo (progetti, planimetrie, ecc.)".
È ben vero che lo stesso consulente tecnico di ufficio, nella medesima parte della citata relazione peritale, sul punto precisava che “nel caso di specie, in mancanza di titolo ed in assenza degli elementi caratteristici di cui al richiamato art. 881 c.c. che lasciano presumere la sussistenza di una esclusività, a parere del sottoscritto, può presumersi che il muro in esame sia stato realizzato sulla striscia di 25 cm a cavallo della linea di confine tra i lotti delle parti", e tuttavia una simile asserzione costituirebbe una evidente violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur, laddove si finirebbe per fondare la presunzione della comunione forzosa del muro, della cui configurabilità si discute in questa sede, sull'allocazione del manufatto esattamente a cavallo della linea di confine, altrettanto presuntivamente individuata. Di contro, come chiarito sopra, la presunzione di comunione postula l'esistenza certa dei presupposti espressamente richiesti dalla norma, i quali non possono essere a loro volta oggetto di presunzione.
Dunque, ove sorga, come nel caso che qui occupa, controversia sulla comunione del muro di confine, spetterà alla parte che intende avvalersi della presunzione e chiedere la contribuzione per metà alle spese sostenute al proprietario confinate, ex art. 886 c.c., l'onere di fornire la prova di detti presupposti (cfr. Cass.civ.n. 796 del 09/02/1989). Nel caso di specie, non essendo stato possibile risalire, alla luce dei titoli prodotti dall'attore in prime cure, all'esatta localizzazione del confine tra i fondi finitimi, non è neppure risultato possibile stabilire con esattezza se il muro sia stato effettivamente realizzato a cavallo della linea di confine tra gli stessi, oppure sulla proprietà esclusiva del Pt 1 , ragione per la quale deve escludersi anche in questa sede che sussista il presupposto per il conseguimento di una declaratoria di comunione forzosa del muro di confine.
Né, venendo alla trattazione congiunta degli altri tre motivi di gravame, pare superata la criticità relativa all'effettiva esistenza di un accordo tra le parti in causa quanto alla costruzione del muro di cinta ed alla ripartizione equa e proporzionale delle relative spese di realizzazione. Infatti, mentre la definizione dell'accordo con l'altro confinante, CP 17 veniva consacrata in una scrittura privata, particolarmente articolata nei contenuti e ritualmente prodotta in atti, con il secondo confinante, il preteso accordo si sarebbe concluso solo verbalmente. Ora, se è vero che il "contratto tra proprietari confinanti, relativo alla costruzione di un muro di cinta con ripartizione delle relative spese, non richiede la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 c.c., poiché esso non ha ad oggetto beni immobili, limitandosi a creare un rapporto di dare-avere tra le parti (Cass.civ.n.
24752 del 5/11/2013), è altresì vero che: 1) nella scrittura privata a firma di CP_17 allegata alla produzione di parte attrice, è scritto che il muro “è sito su uno dei lati del confine", senza alcun riferimento al fatto che lo stesso sia stato realizzato sul confine, a cavallo delle rispettive proprietà;
2) il teste Testimone_1 fratello dell'attore, odierno appellato, sul punto riferiva dell'esistenza و
dell'accordo per la costruzione del muro, ma senza nulla specificare non solo sulle circostanza di luogo e di tempo del perfezionamento dello stesso, ma anche in ordine ai contenuti inseriti, quanto a dimensioni, allocazioni e costi di esecuzione del muro;
3) che l'altro teste di parte attrice, poi, [...]
Testimone_2 chiariva sul punto che Testimone 1 gli aveva riferito "che anche gli altri proprietari dei fondi finitimi davano l'autorizzazione e la disponibilità a costruire il muro a cavallo tra i fondi", potendo qualificarsi tale dichiarazione come de relato. Dunque, pare aver difettato qualsiasi idonea prova sull'esistenza di un pregresso accordo tra le parti oggi in causa quanto alla realizzazione del muro, a differenza di quanto ha preteso dimostrare l'appellante nei due gradi di giudizio.
Invero, il preteso accordo verbale intercorso con Controparte 2 per la comune e condivisa realizzazione del muro, secondo le originarie allegazioni attoree, qui riproposte, sarebbe avvenuto in occasione della costruzione del manufatto, nell'anno 2003, in un'epoca tuttavia in cui [...] CP 2 non era ancora proprietario del fondo finitimo, per averlo acquistato solo successivamente, nel 2004. A dire che, quand'anche egli lo avesse acquistato dai figli, in ogni caso non ne era ancora proprietario nell'anno 2003, anno nel quale a detta dell'odierno appellante si sarebbe perfezionato il contestato accordo, con il supposto consenso all'acquisto della comunione del muro. Stando alle versioni fornire tanto da Parte 1 , quanto dai testi da lui indicati, la costruzione del muro ed il raggiungimento dell'intesa con il CP 2 sarebbero avvenute nel 2003, allorquando detto ultimo convenuto, odierno appellato, semplicemente non era ancora proprietario del bene finitimo, avendone acquistato la proprietà con due atti a firma del notaio Persona 2 di Frattamaggiore, uno del 26.4.2004 (con il quale acquistava la proprietà della particella 5193), uno del 7.10.2004 (con il quale acquistava la proprietà particella 5192). Se, dunque, il muro, per ammissione della stessa parte deducente, veniva realizzato nell'anno 2003, appare inverosimile che il Pt 1 cercasse di chiudere un accordo di ripartizione delle spese del costruendo muro con chi all'epoca non era il proprietario del fondo finitimo e che, al netto di ogni altra considerazione, non poteva comunque validamente obbligarsi in tal senso.
Non solo, ma anche l'elemento dell'utilizzo del muro da parte del CP 2 che avrebbe provveduto alla sua intonacatura ed a servirsene per l'appoggio di tubazioni e condotte di vario genere, a riprova della sua effettiva utilizzazione come muro di confine, sono state smentite dal c.t.u. che sul punto ha chiarito in maniera inequivoca che "nel corso dei sopralluoghi è stato attentamente ispezionato il paramento esterno del muro dal lato della proprietà di parte convenuta riscontrando, in prossimità dello stesso, unicamente la presenza di corpi illuminanti a servizio dell'area cortilizia utilizzata a parcheggio. Ma, sul punto, va dato atto che, come chiaramente documentato dai rilievi fotografici nn. 21 e 22 in Allegato B, tali corpi illuminanti nonché la relativa struttura in ferro di supporto non presentano alcun punto di solidarizzazione ovvero di contatto con il muro de quo configurandosi, sotto il profilo strutturale, quindi, come elementi autonomi infissi al suolo. Ed allora alla luce di tali circostanze, può concludersi che, in corrispondenza del paramento del muro che affaccia nella proprietà dei convenuti, non risultano appoggiate tubature né altri impianti idrici o elettrici".
Dunque, come sopra chiarito, non essendo stato accertato che il muro sia stato realizzato a cavallo della linea di confine tra le due proprietà, né che su di esso sia stato praticato un appoggio, da parte dei convenuti, di tubazioni e condotte di alcun genere, deve escludersi l'operatività tanto dell'art. 874 c.c. quanto dell'art. 886 c.c., entrambi relativi alla pretesa comunione forzosa del muro ed il conseguente diritto al pagamento della metà del suo valore. Detto altrimenti, non essendo stato provato l'appoggio, pur dedotto come fatto costitutivo della domanda, la comunione poteva essere dichiarata, soltanto, se il muro fosse stato realizzato a cavallo tra le due proprietà, prova che, come più volte affermato in questa sede, non è stata fornita da colui sul quale gravava il relativo onere.
Pertanto dovrà concludersi nel senso di ritenere, in accordo con quanto statuito in prime cure, che il muro per cui è causa è stato sempre e resta nella proprietà esclusiva di Parte 1 il quale, quindi non può vantare alcun diritto al pagamento della metà del valore di realizzazione dello stesso, mancando radicalmente il presupposto della comunione forzosa. Ritiene la Corte, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere confermata, non avendo alcun fondamento le doglianze prospettate dall'appellante.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante ex art. 91 c.p.c. si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello - scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00). Va disposta l'attribuzione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Vincenzo Gaudino e Nicoletta Giuliano per dichiarato anticipo fattone.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4775/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante Testimone 1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 al pagamento in favore dell'appellato CP 2
[...] delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione و
all'avv. Vincenzo Gaudino;
3.condanna l'appellante Testimone 1 al pagamento in favore degli appellati [...]
e Controparte_5 delle spese del presente giudizio, Controparte_3 Controparte_4
liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15%, I.V.A e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all' avv.Nicoletta Giuliano.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
AN De OS