Articolo 4 della Legge 6 agosto 1984, n. 457
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 agosto 1984
Art. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1984.
Dal computo delle somme spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alle predette disposizioni sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente articolo 1 di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo anteriori al 1° gennaio 1984.
Le somme comunque corrisposte alla regione Friuli-Venezia Giulia in base alla legge 27 dicembre 1983, n. 730 , eccettuate quelle di cui all'articolo 7, quarto comma, della stessa legge, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1984, se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi, saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuite alla regione medesima con la presente legge.
Entrata in vigore il 29 agosto 1984