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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2024, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 868/2024 R.G., promossa da nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Vittime di Guerra n. 11 (C.F: , domiciliato in Messina (ME), via C.F._1
Nino Bixio n. 89, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Giovanni Rotelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
AC (ME), via Vittime di Guerra n. 11 (C.F: ), domiciliata in C.F._2
Torrenova (Me), C/da Fragale n. 73, presso lo studio legale dell'avv. Sebastiano Giovanni
Calcò che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 28.09.2002 ha contratto matrimonio con la Parte_1
resistente - trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AC al n. 23, Parte
II, Serie A, Anno 2002 - che dall'unione erano nate due figlie, , il Persona_1
17.08.2003 e , il 23.07.2005 che, venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis per Per_2
reciproche incomprensioni, con decreto del 23.02.2023, emesso dal Tribunale di Patti e allegato in atti, era stata disposta la separazione consensuale e che da allora la separazione tra
1 i coniugi si era protratta ininterrottamente, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate nell'atto introduttivo.
In particolare il ricorrente, affermando la sua ridotta capacità lavorativa – pari al 35% come attestato dal certificato – con il conseguente peggioramento delle sue condizioni CP_2 economiche ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare il favore della prole nella misura complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto il mantenimento della prole nella misura di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia); la stessa ha altresì chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e la conferma dell'assegnazione del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB sino all'adempimento degli obblighi precedentemente assunti dalla controparte.
Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero in tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice-delegato hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel
2 procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 868/2024 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AC di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 868/2024 R.G., promossa da nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Vittime di Guerra n. 11 (C.F: , domiciliato in Messina (ME), via C.F._1
Nino Bixio n. 89, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Giovanni Rotelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente contro
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
AC (ME), via Vittime di Guerra n. 11 (C.F: ), domiciliata in C.F._2
Torrenova (Me), C/da Fragale n. 73, presso lo studio legale dell'avv. Sebastiano Giovanni
Calcò che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 28.09.2002 ha contratto matrimonio con la Parte_1
resistente - trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AC al n. 23, Parte
II, Serie A, Anno 2002 - che dall'unione erano nate due figlie, , il Persona_1
17.08.2003 e , il 23.07.2005 che, venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis per Per_2
reciproche incomprensioni, con decreto del 23.02.2023, emesso dal Tribunale di Patti e allegato in atti, era stata disposta la separazione consensuale e che da allora la separazione tra
1 i coniugi si era protratta ininterrottamente, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate nell'atto introduttivo.
In particolare il ricorrente, affermando la sua ridotta capacità lavorativa – pari al 35% come attestato dal certificato – con il conseguente peggioramento delle sue condizioni CP_2 economiche ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento da versare il favore della prole nella misura complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario e, contestando quanto asserito dalla controparte, ha chiesto il mantenimento della prole nella misura di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia); la stessa ha altresì chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e la conferma dell'assegnazione del veicolo “Ford Kuga” tg. EW418KB sino all'adempimento degli obblighi precedentemente assunti dalla controparte.
Il Giudice delegato, dopo avere sentito i coniugi ed esperito invano il tentativo di conciliazione, ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero in tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art.3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti all'udienza tenutasi davanti al Giudice-delegato hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con sentenza emessa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel
2 procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 868/2024 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AC di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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