Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito dell'udienza del 12.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 22134/2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti
[...]
Prof. Vincenzo Cocozza (cod.fisc. ) e dall'avv. C.F._2
Fiorella Titolo (cod. fisc. ), insieme con i quali CodiceFiscale_3 elettivamente domicilia in Napoli alla via Vittoria Colonna n. 9; Ricorrente CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Convenuta contumace E
, con sede in Via Ciro il Controparte_2
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF ) in persona del Presidente P.IVA_1 pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: , C.F._4
PEC: t) in virtù di procura generale Email_1 alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell;
CP_2
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1 La lite instaurata il 27.11.2023 verte sul riconoscimento di differenze retributive, per il periodo dal 18.04.1990 al 20.05.1999, successivo all'accertamento del relativo diritto in base alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4325/2020 del 4.1.2021, passata in giudicato. La convenuta è rimasta contumace mentre l' Controparte_1 CP_2 costituitosi, ha, da un lato, chiesto la condanna del datore, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi accertati come evasi e non prescritti e, dall'altro, ha domandato l'accertamento della inammissibilità delle ulteriori domande giudiziali per carenza della consumata prescrizione ovvero di allegazione e prova dei diritti reclamati.
2 Ebbene, l'allegata sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4325/2020 del 4.1.2021, passata in giudicato, ha riconosciuto il diritto alla corresponsione delle differenze retributive spettanti per il periodo dal 18 Aprile 1990 fino al 20 maggio 1999 tra quanto di fatto percepito per l'inquadramento nella settima qualifica funzionale e quanto spettante per l'ottava qualifica funzionale, con condanna della al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive da liquidarsi in separato giudizio, oltre contributi previdenziali e assistenziali ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. La parte ricorrente ha dichiarato che la non si è adeguata al dictum CP_1 giudiziale;
con la presente azione ha dunque domandato il pagamento della somma complessiva di euro 40.382,87. Esaminati i conteggi attorei, il Tribunale, con ordinanza del 6.3.25, ha invitato l'istante ad effettuare un nuovo computo, escludendo dalla voce spettante gli importi calcolati a titolo di aumento periodico di anzianità, ria e riequilibrio anzianità. Sulla base di tali nuovi conteggi del 22.4.25, al netto della ria, tenuto conto dell'inquadramento nel superiore livello (8 anziché 7 q.), è configurabile un credito del ricorrente di euro 27.798,61. 3 L'istante ha, poi, depositato nuovi conteggi (diversi anche da quelli depositati in uno al ricorso introduttivo), con computo degli scatti del 'salario di anzianità' sino al 31.12.92, per complessivi euro 38.193,15. Ebbene, deve rilevarsi che la domanda relativa al pagamento degli importi calcolati a titolo di aumento periodico di anzianità, ria e riequilibrio anzianità non è stata compiutamente formulata nell'atto introduttivo, in quanto solo nei conteggi depositati unitamente al ricorso si evincono gli importi a tale titolo, ma non risultano in alcun modo evidenziate le fonti del diritto e, dunque, la causale della eventuale spettanza nel ricorso. Le argomentazioni analitiche formulate dalla parte ricorrente nelle note depositate in data 22 Aprile 2025 risultano, pertanto, tardive e, dunque, inammissibili, non potendo delibarsi su una questione originariamente non azionata e non conosciuta dalla CP_1
rimasta contumace.
[...]
4 In forza del superiore inquadramento, già riconosciuto nella sentenza della Corte di appello di Napoli sezione lavoro n. 4325 del 2021, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della complessiva somma di euro 27.798,61 per il periodo dal 18 Aprile 1990 al maggio 1999. Gli accessori sono già stati riconosciuti nella sentenza di appello n. 4325 del 2020 passata in giudicato e individuati negli interessi e nella rivalutazione monetaria come per legge. Deve, dunque, ritenersi che il cumulo degli interessi e della rivalutazione spetta per i crediti maturati sino al 31 dicembre 1994; per il periodo successivo, spettano unicamente gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge 724/1994. Segue quindi la condanna della al pagamento della somma Controparte_1
e degli accessori come individuati.
5 Quanto alla domanda relativa al ricalcolo del montante retributivo, alla comunicazione di detto montante all' e al versamento dei contributi CP_2 previdenziali assistenziali, va osservato che la stessa richiesta è stata già azionata nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di appello, poi passata in giudicato, in quanto è stata condannata la medesima al CP_1 pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La reiterazione della medesima domanda, dunque, non risulta giustificata e, pertanto, ne va dichiarata la inammissibilità.
6 Quanto poi alla domanda subordinata di costituzione della rendita vitalizia reversibile, l'inammissibilità della domanda contributiva formulata in via principale assorbe anche quella subordinata.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta nella misura CP_1 liquidata in dispositivo. Sussistono giusti motivi per la qualità delle parti per la compensazione integrale nelle spese di lite con l' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a cura della CP_1
di euro 27.798,61 per il periodo dal 18 Aprile 1990 al maggio
[...]
1999;
- dichiara altresì il diritto del ricorrente al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui crediti maturati sino al 31 dicembre 1994 nonché, per quelli successivi, il diritto al pagamento degli interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge 724/1994;
- condanna la al pagamento delle somme di cui ai Controparte_1 precedenti capi;
- dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'aumento periodico di anzianità, ria e riequilibrio anzianità;
- dichiara l'inammissibilità della domanda relativa al versamento dei contributi o alla costituzione della rendita vitalizia reversibile;
- condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.700,00, oltre contributo unificato (€ 259,00), oltre spese generali Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente;
- compensa le spese di lite con l' CP_2
Napoli, 12.06.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante