Articolo 2885 del Codice civile
Articolo 2884Articolo 2637
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19 aprile 1942
Art. 2885.

(Cancellazione sotto condizione).

Se e' stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo' essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e' stata adempiuta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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