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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 640/2022 Reg. Cont. promosso da
– rappresentata e difesa dall'Avv. Maria ZINGAROPOLI;
Parte_1
contro
Partita IVA con sede in San Giorgio Jonico (TA) C. Controparte_1 P.IVA_1
da Baronia - S.S.7 Appia Km.3, in persona del suo Amministratore –legale rappresentante pro tempore– Dr. rappresentata e difesa dall' avv.to Gaila Maria DI MAGGIO;
Controparte_2
LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
Con atto di citazione ritualmente notificato (28-01-2022), la signora conveniva in Parte_1 giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
, deducendo quanto segue.
[...]
pagina 1 di 7 In data 01.12.2014, l'attrice acquistava, dalla concessionaria con sede Controparte_1 in San Giorgio Jonico, l'autovettura KIA modello CEED, (telaio U5YHM515AFL157799), immatricolata per la circolazione con la targa ET951RH.
Dopo circa due mesi dall'acquisto, e in altre occasioni, la signora si recava in officina per Pt_1 risolvere il problema dell'accensione della “spia FAP”. Si recava nuovamente all'officina della concessionaria per manutenzione periodica ordinaria prevista dalla casa madre e, successivamente, per l'accensione della spia motore, che l'officina della concessionaria risolveva con un “tagliando interno” con cui effettuava un “azzeramento e riprogrammazione della manutenzione”. Successivamente, al cambio degli pneumatici, avvenuto presso altra officina, l'auto presentava problemi di convergenza e virava a sinistra durante la marcia. Tale problema non trovava una soluzione, né con l'intervento del gommista, né con l'intervento di “riequilibrazione dello sterzo” effettuato dalla officina della concessionaria.
In data 12.05.2018, alle ore 04:45 all'incirca, l'auto della attrice, parcheggiata nei pressi della propria abitazione, a motore spento, prendeva fuoco e andava completamente distrutta, unitamente alla documentazione dell'auto e ad alcuni documenti comprovanti i predetti interventi della concessionaria.
I Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, allertati dagli abitanti della zona, redigevano verbale dell'accaduto, limitandosi ad escludere la natura dolosa del rogo. La vettura, dopo i rilievi del caso, veniva quindi rimossa e depositata presso , a Taranto. Controparte_3
Al fine di chiarire le cause del rogo, il 25.03.2019 l'istante attivava il procedimento di accertamento tecnico preventivo con ricorso ex art. 696 c.p.c. (RGN. 1982/2019). Veniva nominato CTU l'ing.
e, su istanza di parte convenuta, veniva autorizzava la chiamata del terzo, Persona_1 [...]
La relazione del CTU veniva depositata in data 08/07/2021. Controparte_4
La signora rimasta infruttuosa la richiesta danni, inviata tramite lettera PEC del 05.07.2018 Pt_1
(indirizzata alla e per conoscenza alla a mezzo Controparte_4 Controparte_1 della quale veniva denunciato il difetto di conformità dell'autovettura, instaurava il presente giudizio, ritenendo la concessionaria convenuta responsabile per vizi presentati dalla autovettura sin dall'acquisto. In diritto, richiamava, a supporto della propria richiesta, oltre alle disposizioni codicistiche dettate dagli artt. 1490 c.c. e seguenti, anche gli strumenti predisposti dal Codice del
Consumo.
pagina 2 di 7 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni, come successivamente precisate nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.04.2025: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda e per le ragioni esposte, così giudicare: 1) Accertare la responsabilità della concessionaria in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per aver venduto all'attrice un bene non conforme al contratto per gravi difetti e/o per la mancata riparazione definitiva dei difetti denunciati tempestivamente;
2) Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita tra la sig.ra e la concessionaria 3) Parte_1 Controparte_1
Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di €. 15.700,00 Parte_1
(quindicimilasettecento/00), a titolo di restituzione dell'intero prezzo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura KIA CEED tg. ET951RH, o di quella maggiore o minore somma che si terrà di giustizia;
4) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma di €. 1.039,92 Parte_1
(milletrentanove/92), a titolo di danno emergente, o di quella maggiore o minore somma che si terrà di giustizia;
5) Condannare la convenuta, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario.
DIFESE DELLA CONVENUTA
Il 17.04.2022 si costituiva la concessionaria la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente la decadenza ex art. 132 Codice del Consumo, che indica il termine massimo di due mesi dalla scoperta del vizio di conformità per cui si agisce, affinché il consumatore formuli denuncia al venditore: nel caso in questione invece, l'auto è stata acquistata in data il 01.12.2014, l'incendio, attribuito dall'attrice ad un difetto di conformità da “possibile guasto elettrico”, si è verificato in data
12.05.2018, laddove la “denuncia dei vizi della cosa venduta”, espressamente formulata ex art.1490
c.c., è stata effettuata con PEC del 20.07.2018, come da documentazione attorea e quindi, oltre il termine di decadenza previsto dall'art.132 Codice Consumo.
Sempre preliminarmente, eccepiva anche la prescrizione dell'azione instaurata dalla signora con Pt_1 il presente giudizio, poiché il Codice al Consumo indica il termine di 26 mesi dalla consegna del bene per agire in giudizio, avvenuta il 01.12.2014. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto non risultava provato nell'ATP la correlazione tra il rogo e un possibile difetto dell'auto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)
Preliminarmente, dichiarare la decadenza dei diritti che intende far valere con Parte_1
pagina 3 di 7 l'instaurazione del presente giudizio e/o comunque dichiararne prescritta l'azione ex art.132 Codice
Consumo e per le ragioni esposte nella presente comparsa. 2) Dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti della Parte_1 per i motivi tutti esposti nella presente comparsa di risposta e di Controparte_5 costituzione e/o comunque rigettarla perché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, sempre per le ragioni tutte argomentate dalla presente difesa con il presente atto. 3) Condannare
[...]
al pagamento, in favore della delle spese e competenze di lite. Pt_1 Controparte_5
******************
La causa procedeva con la concessione dei termini per memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c., e veniva istruita, oltre che con documentazione prodotta dalle parti, in particolare la Relazione della CTU espletata in ATP, anche con l'assunzione delle prove testimoniali richieste. All'udienza del 02.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CONTRATTUALE EX ART. 132, IV CO., DEL
CODICE DEL CONSUMO
Avendo, come generalmente è tenuto a fare, l'acquirente, quale consumatore, proposto azione contrattuale nei confronti del venditore, opera la prescrizione prevista dall'art. 132 ossia i 26 mesi dalla consegna del bene, così come eccepito dalla parte convenuta.
Se si considera che l'auto dal venditore veniva consegnata in data 01.12.2014 e che l'accertamento tecnico preventivo veniva proposto in data 25.03.2019, l'azione deve ritenersi che fosse già irrimediabilmente prescritta in data 1-02-2017 ai sensi dell'art. 132, co IV del Codice del consumo: "1.
Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
pagina 4 di 7 contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente'.
LA MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL NESSO CAUSALE TRA VIZI ED INCENDIO
DELL'AUTO ESCLUDE IL DOLOSO OCCULATAMENTO E QUINDI L'ACCOGLIBILITA'
DELLA DOMANDA
Non si può ritenere che i vizi denunziati dall'attrice, ossia quelli relativi al malfunzionamento di due spie ( Fap e accensione motore), siano da porre in relazione causale con l'incendio verificatosi, posto che erano stati definitivamente risolti per sua stessa affermazione;
tanto che l'auto viaggiava regolarmente per quasi quattro anni prima dell'evento lesivo. Irrilevante poi l'aver evocato in citazione il non corretto assetto dell'autovettura per un difetto degli pneumatici, posto che anche in astratto non è possibile istituire un nesso causale con l'incendio dell'auto.
Né può desumersi la sua ricorrenza dalla circostanza che in data 12.05.2018, alle ore 04:45 all'incirca,
l'auto dell'attrice, parcheggiata nei pressi della propria abitazione, a motore spento, prendeva fuoco e andava completamente distrutta e che sia i Carabinieri sia i Vigili del Fuoco avessero escluso la natura dolosa dell'incendio, senza però essere in grado di accertarne la causa.
Anche la Ctu esperita giungeva alla conclusione che non si poteva determinare la causa del rogo:
“Dall'esame delle cause di guasto statisticamente rilevante, della documentazione presente e acquisita durante le operazioni peritali, dall'esame del relitto, si è giunti alle seguenti conclusioni riguardanti le cause dell'incendio che ha interessato l'autovettura in oggetto: • si escludono atti di dolo eseguiti con azioni in più punti contemporaneamente della vettura;
• si escludono, con ragionevole certezza, atti di dolo “violento”, intendendo con questo aggettivo qualificare un incendio provocato da acceleranti di fiamma utilizzati in modo evidente anche su un solo punto;
• non si possono escludere, in via teorica, atti di dolo “non violento” ossia che inducono effetti difficilmente evidenziabili come dolosi a posteriori;
per questa ipotesi non vi sono ulteriori elementi che facciano definire questa causa come probabile;
• non si può escludere un cortocircuito per malfunzionamenti degli impianti e componenti elettrici, o altro;
per questa ipotesi non vi sono elementi statistici, documentali o fattuali che facciano definire questa causa come probabile. L'esame delle osservazioni delle parti, alle quali si è risposto nel corso della presente relazione definitiva, non ha fatto emergere, a parere dello scrivente, prove tali da modificare quanto appena affermato e che era stato già indicato in sede di bozza. In
pagina 5 di 7 conclusione, in merito al quesito posto, le cause dell'incendio subito dall'autovettura in oggetto, a giudizio dello scrivente CTU, non sono tecnicamente determinabili”.
L'assenza della ricorrenza di un nesso causale tra malfunzionamento delle spie luminose ed incendio esclude anche che possa darsi un caso di doloso occultamento del vizio. Il Ctu poi escludeva che vi fossero stati casi di auto della stessa casa automobilistica dall'impianto elettrico malfunzionante significativi;
così sul punto: “…non si può escludere un cortocircuito per malfunzionamenti degli impianti e componenti elettrici, o altro;
per questa ipotesi non vi sono elementi statistici, documentali o fattuali che facciano definire questa causa come probabile”.
Sull'onere della proba richiesto in materia è intervenuta la S.C. ( Cassazione civile sez. II - 15/09/2022,
n. 27177): “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del
2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio”.
La domanda attorea, dunque, non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla signora con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, nei confronti della in persona del suo amministratore, dott. Controparte_1 CP_2
, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
rigetta la domanda attorea;
condanna la signora alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla società Parte_1 convenuta, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (costo della Ctu pure a carico dell'attrice).
pagina 6 di 7 TARANTO, 15-09-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 640/2022 Reg. Cont. promosso da
– rappresentata e difesa dall'Avv. Maria ZINGAROPOLI;
Parte_1
contro
Partita IVA con sede in San Giorgio Jonico (TA) C. Controparte_1 P.IVA_1
da Baronia - S.S.7 Appia Km.3, in persona del suo Amministratore –legale rappresentante pro tempore– Dr. rappresentata e difesa dall' avv.to Gaila Maria DI MAGGIO;
Controparte_2
LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
Con atto di citazione ritualmente notificato (28-01-2022), la signora conveniva in Parte_1 giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
, deducendo quanto segue.
[...]
pagina 1 di 7 In data 01.12.2014, l'attrice acquistava, dalla concessionaria con sede Controparte_1 in San Giorgio Jonico, l'autovettura KIA modello CEED, (telaio U5YHM515AFL157799), immatricolata per la circolazione con la targa ET951RH.
Dopo circa due mesi dall'acquisto, e in altre occasioni, la signora si recava in officina per Pt_1 risolvere il problema dell'accensione della “spia FAP”. Si recava nuovamente all'officina della concessionaria per manutenzione periodica ordinaria prevista dalla casa madre e, successivamente, per l'accensione della spia motore, che l'officina della concessionaria risolveva con un “tagliando interno” con cui effettuava un “azzeramento e riprogrammazione della manutenzione”. Successivamente, al cambio degli pneumatici, avvenuto presso altra officina, l'auto presentava problemi di convergenza e virava a sinistra durante la marcia. Tale problema non trovava una soluzione, né con l'intervento del gommista, né con l'intervento di “riequilibrazione dello sterzo” effettuato dalla officina della concessionaria.
In data 12.05.2018, alle ore 04:45 all'incirca, l'auto della attrice, parcheggiata nei pressi della propria abitazione, a motore spento, prendeva fuoco e andava completamente distrutta, unitamente alla documentazione dell'auto e ad alcuni documenti comprovanti i predetti interventi della concessionaria.
I Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, allertati dagli abitanti della zona, redigevano verbale dell'accaduto, limitandosi ad escludere la natura dolosa del rogo. La vettura, dopo i rilievi del caso, veniva quindi rimossa e depositata presso , a Taranto. Controparte_3
Al fine di chiarire le cause del rogo, il 25.03.2019 l'istante attivava il procedimento di accertamento tecnico preventivo con ricorso ex art. 696 c.p.c. (RGN. 1982/2019). Veniva nominato CTU l'ing.
e, su istanza di parte convenuta, veniva autorizzava la chiamata del terzo, Persona_1 [...]
La relazione del CTU veniva depositata in data 08/07/2021. Controparte_4
La signora rimasta infruttuosa la richiesta danni, inviata tramite lettera PEC del 05.07.2018 Pt_1
(indirizzata alla e per conoscenza alla a mezzo Controparte_4 Controparte_1 della quale veniva denunciato il difetto di conformità dell'autovettura, instaurava il presente giudizio, ritenendo la concessionaria convenuta responsabile per vizi presentati dalla autovettura sin dall'acquisto. In diritto, richiamava, a supporto della propria richiesta, oltre alle disposizioni codicistiche dettate dagli artt. 1490 c.c. e seguenti, anche gli strumenti predisposti dal Codice del
Consumo.
pagina 2 di 7 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni, come successivamente precisate nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.04.2025: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda e per le ragioni esposte, così giudicare: 1) Accertare la responsabilità della concessionaria in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per aver venduto all'attrice un bene non conforme al contratto per gravi difetti e/o per la mancata riparazione definitiva dei difetti denunciati tempestivamente;
2) Dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita tra la sig.ra e la concessionaria 3) Parte_1 Controparte_1
Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra della somma di €. 15.700,00 Parte_1
(quindicimilasettecento/00), a titolo di restituzione dell'intero prezzo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura KIA CEED tg. ET951RH, o di quella maggiore o minore somma che si terrà di giustizia;
4) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma di €. 1.039,92 Parte_1
(milletrentanove/92), a titolo di danno emergente, o di quella maggiore o minore somma che si terrà di giustizia;
5) Condannare la convenuta, alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario.
DIFESE DELLA CONVENUTA
Il 17.04.2022 si costituiva la concessionaria la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente la decadenza ex art. 132 Codice del Consumo, che indica il termine massimo di due mesi dalla scoperta del vizio di conformità per cui si agisce, affinché il consumatore formuli denuncia al venditore: nel caso in questione invece, l'auto è stata acquistata in data il 01.12.2014, l'incendio, attribuito dall'attrice ad un difetto di conformità da “possibile guasto elettrico”, si è verificato in data
12.05.2018, laddove la “denuncia dei vizi della cosa venduta”, espressamente formulata ex art.1490
c.c., è stata effettuata con PEC del 20.07.2018, come da documentazione attorea e quindi, oltre il termine di decadenza previsto dall'art.132 Codice Consumo.
Sempre preliminarmente, eccepiva anche la prescrizione dell'azione instaurata dalla signora con Pt_1 il presente giudizio, poiché il Codice al Consumo indica il termine di 26 mesi dalla consegna del bene per agire in giudizio, avvenuta il 01.12.2014. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto non risultava provato nell'ATP la correlazione tra il rogo e un possibile difetto dell'auto.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1)
Preliminarmente, dichiarare la decadenza dei diritti che intende far valere con Parte_1
pagina 3 di 7 l'instaurazione del presente giudizio e/o comunque dichiararne prescritta l'azione ex art.132 Codice
Consumo e per le ragioni esposte nella presente comparsa. 2) Dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti della Parte_1 per i motivi tutti esposti nella presente comparsa di risposta e di Controparte_5 costituzione e/o comunque rigettarla perché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, sempre per le ragioni tutte argomentate dalla presente difesa con il presente atto. 3) Condannare
[...]
al pagamento, in favore della delle spese e competenze di lite. Pt_1 Controparte_5
******************
La causa procedeva con la concessione dei termini per memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c., e veniva istruita, oltre che con documentazione prodotta dalle parti, in particolare la Relazione della CTU espletata in ATP, anche con l'assunzione delle prove testimoniali richieste. All'udienza del 02.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CONTRATTUALE EX ART. 132, IV CO., DEL
CODICE DEL CONSUMO
Avendo, come generalmente è tenuto a fare, l'acquirente, quale consumatore, proposto azione contrattuale nei confronti del venditore, opera la prescrizione prevista dall'art. 132 ossia i 26 mesi dalla consegna del bene, così come eccepito dalla parte convenuta.
Se si considera che l'auto dal venditore veniva consegnata in data 01.12.2014 e che l'accertamento tecnico preventivo veniva proposto in data 25.03.2019, l'azione deve ritenersi che fosse già irrimediabilmente prescritta in data 1-02-2017 ai sensi dell'art. 132, co IV del Codice del consumo: "1.
Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del
pagina 4 di 7 contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente'.
LA MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL NESSO CAUSALE TRA VIZI ED INCENDIO
DELL'AUTO ESCLUDE IL DOLOSO OCCULATAMENTO E QUINDI L'ACCOGLIBILITA'
DELLA DOMANDA
Non si può ritenere che i vizi denunziati dall'attrice, ossia quelli relativi al malfunzionamento di due spie ( Fap e accensione motore), siano da porre in relazione causale con l'incendio verificatosi, posto che erano stati definitivamente risolti per sua stessa affermazione;
tanto che l'auto viaggiava regolarmente per quasi quattro anni prima dell'evento lesivo. Irrilevante poi l'aver evocato in citazione il non corretto assetto dell'autovettura per un difetto degli pneumatici, posto che anche in astratto non è possibile istituire un nesso causale con l'incendio dell'auto.
Né può desumersi la sua ricorrenza dalla circostanza che in data 12.05.2018, alle ore 04:45 all'incirca,
l'auto dell'attrice, parcheggiata nei pressi della propria abitazione, a motore spento, prendeva fuoco e andava completamente distrutta e che sia i Carabinieri sia i Vigili del Fuoco avessero escluso la natura dolosa dell'incendio, senza però essere in grado di accertarne la causa.
Anche la Ctu esperita giungeva alla conclusione che non si poteva determinare la causa del rogo:
“Dall'esame delle cause di guasto statisticamente rilevante, della documentazione presente e acquisita durante le operazioni peritali, dall'esame del relitto, si è giunti alle seguenti conclusioni riguardanti le cause dell'incendio che ha interessato l'autovettura in oggetto: • si escludono atti di dolo eseguiti con azioni in più punti contemporaneamente della vettura;
• si escludono, con ragionevole certezza, atti di dolo “violento”, intendendo con questo aggettivo qualificare un incendio provocato da acceleranti di fiamma utilizzati in modo evidente anche su un solo punto;
• non si possono escludere, in via teorica, atti di dolo “non violento” ossia che inducono effetti difficilmente evidenziabili come dolosi a posteriori;
per questa ipotesi non vi sono ulteriori elementi che facciano definire questa causa come probabile;
• non si può escludere un cortocircuito per malfunzionamenti degli impianti e componenti elettrici, o altro;
per questa ipotesi non vi sono elementi statistici, documentali o fattuali che facciano definire questa causa come probabile. L'esame delle osservazioni delle parti, alle quali si è risposto nel corso della presente relazione definitiva, non ha fatto emergere, a parere dello scrivente, prove tali da modificare quanto appena affermato e che era stato già indicato in sede di bozza. In
pagina 5 di 7 conclusione, in merito al quesito posto, le cause dell'incendio subito dall'autovettura in oggetto, a giudizio dello scrivente CTU, non sono tecnicamente determinabili”.
L'assenza della ricorrenza di un nesso causale tra malfunzionamento delle spie luminose ed incendio esclude anche che possa darsi un caso di doloso occultamento del vizio. Il Ctu poi escludeva che vi fossero stati casi di auto della stessa casa automobilistica dall'impianto elettrico malfunzionante significativi;
così sul punto: “…non si può escludere un cortocircuito per malfunzionamenti degli impianti e componenti elettrici, o altro;
per questa ipotesi non vi sono elementi statistici, documentali o fattuali che facciano definire questa causa come probabile”.
Sull'onere della proba richiesto in materia è intervenuta la S.C. ( Cassazione civile sez. II - 15/09/2022,
n. 27177): “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del
2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio”.
La domanda attorea, dunque, non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla signora con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, nei confronti della in persona del suo amministratore, dott. Controparte_1 CP_2
, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
rigetta la domanda attorea;
condanna la signora alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla società Parte_1 convenuta, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (costo della Ctu pure a carico dell'attrice).
pagina 6 di 7 TARANTO, 15-09-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7